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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/07/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv FRANCESCO Parte_1 C.F._1 VINCENZO. e dell'avv. STELLA CASTELLANO, elettivamente domiciliata in VIA Pt_2 QUINTINO SELLA n. 209 a BARI, presso i difensori, Appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO BOCCHINI, elettivamente domiciliato in VIA NICCOLAI n. 177 a BARI, presso l'avv. DANIELE GONNELLA,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 745/2022, del 23.2.2022, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da nei confronti del con atto di citazione Parte_1 Controparte_1 notificato il 14.12.2016, rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 13.5.2022 proponeva appello la , chiedendo in riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza alla Corte: 1) di accertare e dichiarare che il sinistro de quo e per le ragioni narrate, si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del e, per l'effetto: 2) di Controparte_1 condannare il nella persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma complessiva di € 23.760,40 (venitremilasettecentosessanta/40) ovvero di quella maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre al danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa, ovvero in separato giudizio, e quindi, 3) di condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di tutti i gradi del giudizio. In via istruttoria insisteva per l'ammissione della prova testimoniale così come articolata in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.9.2022, depositata lo stesso giorno, si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con Controparte_1 vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 7.2.2024, depositata il 13.2.2024, la Corte ammetteva la prova testimoniale articolata dall'appellante, che veniva assunta all'udienza del 10.04.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è, ad avviso della Corte infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze in materia di spese.
L'esito della prova testimoniale, ammessa in questo grado di giudizio, non consente di colmare il deficit probatorio rilevato dal Tribunale, che aveva già evidenziato come l'attrice non aveva allegato alcunché in ordine allo stato dei luoghi. Non risultano depositate infatti agli atti né foto che lo riproducano nello stato in cui si trovava al momento del sinistro, né verbali redatti nella circostanza da forze dell'ordine, fatte intervenire nell'immediatezza dei fatti.
I due testimoni ascoltati non hanno poi fugato le perplessità in ordine alle reali cause della caduta della ed infatti mentre la sig.ra ha riferito della presenza di un avvallamento (in Pt_1 Parte_3 cui evidentemente la sarebbe inciampata) residuato a lavori di ripristino di uno scavo stradale, Pt_1 il sig. ha attribuito la caduta alla presenza di pietrisco, che rendeva il fondo Persona_1 stradale sdrucciolevole.
Si ravvisa inoltre che entrambe le deposizioni divergono significativamente non solo tra di loro ma con la narrazione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, dove la attribuisce la scivolosità della Pt_1 strada che la faceva cadere (sia pur dubitativamente) a della malta cementizia.
Sia lo stato dei luoghi che le cause della caduta restano per questo incerte e la domanda non risulta sufficientemente provata quanto alla sussistenza di una responsabilità ex. art. 2051 da parte del appellato. CP_1 pagina 2 di 3 La decisione sull'an rende superfluo un approfondimento, a mezzo della chiesta C.T.U. medico-legale, sul quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. N. 147/2022, con applicazione dello scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da atto di Parte_1 citazione notificato il 13.05.2022, nei confronti del avverso la sentenza Controparte_1 n.745/2022 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante in favore dell'appellato, alle spese e competenze di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre r.s.g. i.v.a. e c.a.p. come per legge;
3) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 26.6.2025.
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. Emma Manzionna Presidente dott. Paola Barracchia Consigliere avv. Luigi Carmine Chiarelli Giudice Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 703/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv FRANCESCO Parte_1 C.F._1 VINCENZO. e dell'avv. STELLA CASTELLANO, elettivamente domiciliata in VIA Pt_2 QUINTINO SELLA n. 209 a BARI, presso i difensori, Appellante contro
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. , con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. ROBERTO BOCCHINI, elettivamente domiciliato in VIA NICCOLAI n. 177 a BARI, presso l'avv. DANIELE GONNELLA,
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso a seguito di trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, settimo comma, lett. h, del D.L. n. 18 del 17.3.2020, convertito con Legge n. 27 del 24.4.2020. come da note depositate telematicamente dai difensori. pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza numero 745/2022, del 23.2.2022, il Tribunale di Bari, definitivamente pronunziandosi sulla domanda proposta da nei confronti del con atto di citazione Parte_1 Controparte_1 notificato il 14.12.2016, rigettava la domanda condannando l'attrice alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 13.5.2022 proponeva appello la , chiedendo in riforma Pt_1 dell'impugnata sentenza alla Corte: 1) di accertare e dichiarare che il sinistro de quo e per le ragioni narrate, si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del e, per l'effetto: 2) di Controparte_1 condannare il nella persona del legale rappresentante, al pagamento in favore Controparte_1 dell'attrice della somma complessiva di € 23.760,40 (venitremilasettecentosessanta/40) ovvero di quella maggiore o minore che risultasse di giustizia, oltre interessi e danno da svalutazione dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre al danno non patrimoniale, da determinarsi in via equitativa, ovvero in separato giudizio, e quindi, 3) di condannare altresì il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari di tutti i gradi del giudizio. In via istruttoria insisteva per l'ammissione della prova testimoniale così come articolata in primo grado.
Con comparsa di costituzione e risposta del 21.9.2022, depositata lo stesso giorno, si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello perché infondato in fatto ed in diritto, con Controparte_1 vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 7.2.2024, depositata il 13.2.2024, la Corte ammetteva la prova testimoniale articolata dall'appellante, che veniva assunta all'udienza del 10.04.2024.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello è, ad avviso della Corte infondato e deve essere rigettato, con le conseguenze in materia di spese.
L'esito della prova testimoniale, ammessa in questo grado di giudizio, non consente di colmare il deficit probatorio rilevato dal Tribunale, che aveva già evidenziato come l'attrice non aveva allegato alcunché in ordine allo stato dei luoghi. Non risultano depositate infatti agli atti né foto che lo riproducano nello stato in cui si trovava al momento del sinistro, né verbali redatti nella circostanza da forze dell'ordine, fatte intervenire nell'immediatezza dei fatti.
I due testimoni ascoltati non hanno poi fugato le perplessità in ordine alle reali cause della caduta della ed infatti mentre la sig.ra ha riferito della presenza di un avvallamento (in Pt_1 Parte_3 cui evidentemente la sarebbe inciampata) residuato a lavori di ripristino di uno scavo stradale, Pt_1 il sig. ha attribuito la caduta alla presenza di pietrisco, che rendeva il fondo Persona_1 stradale sdrucciolevole.
Si ravvisa inoltre che entrambe le deposizioni divergono significativamente non solo tra di loro ma con la narrazione del sinistro contenuta nell'atto di citazione, dove la attribuisce la scivolosità della Pt_1 strada che la faceva cadere (sia pur dubitativamente) a della malta cementizia.
Sia lo stato dei luoghi che le cause della caduta restano per questo incerte e la domanda non risulta sufficientemente provata quanto alla sussistenza di una responsabilità ex. art. 2051 da parte del appellato. CP_1 pagina 2 di 3 La decisione sull'an rende superfluo un approfondimento, a mezzo della chiesta C.T.U. medico-legale, sul quantum.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come recentemente modificato dal D.M. N. 147/2022, con applicazione dello scaglione da Euro 5.201,00 ad Euro 26.000,00 e compensi minimi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
Si dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da atto di Parte_1 citazione notificato il 13.05.2022, nei confronti del avverso la sentenza Controparte_1 n.745/2022 del Tribunale di Bari, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante in favore dell'appellato, alle spese e competenze di lite di questo grado di giudizio che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre r.s.g. i.v.a. e c.a.p. come per legge;
3) Dà atto che, ai sensi del D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, ricorrono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, in data 26.6.2025.
Il Presidente Dott.ssa Emma MANZIONNA Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Luigi Carmine CHIARELLI
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