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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 30/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2832/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 418/2021 del 18 marzo 2021 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 841/2021), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcantonio Marzano, giusta Parte_1 mandato in atti;
-opponente-
E in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il
D.I. n. 418/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma di € 19.651,22, oltre interessi e spese legali, in favore di CP_1
in qualità di cessionaria del credito rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato
[...]
1 in data 1° dicembre 2015 con Deutsche Bank S.p.A. (cedente).
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell'opposta, la quale ha proposto domanda di ingiunzione di pagamento nonostante si fosse impegnata a consentire il ripianamento della posizione debitoria, con relativa dilazione.
Sulla scorta di tale unica doglianza l'opponente ha chiesto di “revocare e porre nel nulla
l'ingiunzione di pagamento di cui in narrativa”, con vittoria di spese del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha specificamente contestato Controparte_1 le avverse doglianze e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa.
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., il procedente G.I. ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Preso atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda e dell'esito negativo della mediazione, sono stati concessi i termini per la c.d. appendice scritta, all'esito della quale la causa è stata istruita in via meramente documentale ed è stata fissata l'udienza del 20 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Tenuto conto del gravoso carico di ruolo che non consentiva di trattenere in decisione la causa, alla ridetta udienza è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale, tuttavia, parte opponente non aderito.
Sicchè, all'udienza del 6 novembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente), le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del titolo monitorio opposto.
Preliminarmente deve darsi atto che l'opposta ha provato la titolarità del credito azionato, producendo all'uopo sia il contratto di cessione del credito concluso con l'originaria parte mutante, sia l'avviso pubblicato in G.U. Si aggiunga che al riguardo alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente.
2 Tanto puntualizzato, mette conto ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Va poi precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti degli opponenti-convenuti in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di questi ultimi per il mancato rimborso delle facilitazioni creditizie erogate.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le
Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Ciò puntualizzato, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo, sin dalla fase monitoria il contratto
3 di finanziamento concluso con il completo delle condizioni generali e il relativo Pt_1 piano di ammortamento, con certificazione ex art. 50 TUB (cfr .doc. n.ri 3 e 5 del fascicolo di parte opposta.
Risulta, dunque, acquisito il titolo del credito azionato.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'opposta dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere, l'unica eccezione sollevata dall'opponente non merita accoglimento.
Per vero, il non ha contestato né di avere concluso il contratto di finanziamento Pt_1 con Deutsche Bank né tantomeno di avere ricevuto le relative facilitazioni creditizie, circostanze come tale non bisognevoli di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 5356 del 05/03/2009).
L'opponente, di contro, ha contestato alla controparte un comportamento contrario a buona fede.
In disparte ogni considerazione sulla mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio della ridetta eccezione, ad ogni modo -pur ove astrattamente fondata- la stessa al più avrebbe potuto dare la stura a un ristoro dei danni conseguentemente patiti, ma certamente non avrebbe potuto paralizzare integralmente la domanda azionata con il ricorso monitorio.
Per di più, parte opponente si è limitata a dedurre in modo del tutto generico un contegno della opposta contrario a buona fede, senza neppure allegare il conseguente nocumento patito.
Né tantomeno risulta che la cessionaria del credito abbia esercitato in modo abusivo i diritti rinvenienti dal contratto di finanziamento oggetto di causa.
In definitiva, l'opposizione va respinta con conseguente conferma e definitiva esecutorietà del titolo monitorio.
Le spese di lite, poste interamente a carico di parte opponente in ragione della sua soccombenza, sono liquidate, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione dei parametri di cui alla Tabella n. 2 del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022; scaglione di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00 in base al decisum; riconoscimento dei parametri medi per le fasi 1 e 2, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia e massimi per la fase 4 in ragione del comportamento processuale degli opponenti che non hanno aderito alla proposta conciliativa.
4
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 653 c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 418/2021 (RG n.841/2021) emesso da questo Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Luigi
Mancini;
2. condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.088,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani il 30 gennaio 2025
LA GIUDICE
Diletta Calò
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE
in composizione monocratica, nella persona della Giudice designata, dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 2832/2021 di opposizione al decreto ingiuntivo n. 418/2021 del 18 marzo 2021 emesso da questo Tribunale (R.G. n. 841/2021), promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Marcantonio Marzano, giusta Parte_1 mandato in atti;
-opponente-
E in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 degli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta mandato in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6 novembre 2024 svoltasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di cognizione ha origine dall'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il
D.I. n. 418/2021 con il quale il Tribunale di Trani ha ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma di € 19.651,22, oltre interessi e spese legali, in favore di CP_1
in qualità di cessionaria del credito rinveniente dal contratto di finanziamento stipulato
[...]
1 in data 1° dicembre 2015 con Deutsche Bank S.p.A. (cedente).
A fondamento della spiegata opposizione, l'attore ha eccepito la violazione del dovere di correttezza e buona fede da parte dell'opposta, la quale ha proposto domanda di ingiunzione di pagamento nonostante si fosse impegnata a consentire il ripianamento della posizione debitoria, con relativa dilazione.
Sulla scorta di tale unica doglianza l'opponente ha chiesto di “revocare e porre nel nulla
l'ingiunzione di pagamento di cui in narrativa”, con vittoria di spese del giudizio.
Istauratosi il contraddittorio, si è costituita che ha specificamente contestato Controparte_1 le avverse doglianze e ha chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo impugnato ovvero, in subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata in corso di causa.
Accolta l'istanza ex art. 648 c.p.c., il procedente G.I. ha assegnato alla parte opposta il termine di quindici giorni per l'introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Preso atto dell'avveramento della condizione di procedibilità della domanda e dell'esito negativo della mediazione, sono stati concessi i termini per la c.d. appendice scritta, all'esito della quale la causa è stata istruita in via meramente documentale ed è stata fissata l'udienza del 20 settembre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
Tenuto conto del gravoso carico di ruolo che non consentiva di trattenere in decisione la causa, alla ridetta udienza è stata formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c. alla quale, tuttavia, parte opponente non aderito.
Sicchè, all'udienza del 6 novembre 2024 (la prima svoltasi dinanzi alla scrivente), le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata introitata per la decisione, con i termini ex art. 190 comma c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*****
L'opposizione è infondata e va respinta, con conseguente conferma del titolo monitorio opposto.
Preliminarmente deve darsi atto che l'opposta ha provato la titolarità del credito azionato, producendo all'uopo sia il contratto di cessione del credito concluso con l'originaria parte mutante, sia l'avviso pubblicato in G.U. Si aggiunga che al riguardo alcuna contestazione è stata sollevata dall'opponente.
2 Tanto puntualizzato, mette conto ribadire che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio di cognizione, che si connota per la sua struttura particolare: in seguito alla pronuncia del decreto ingiuntivo, infatti, è rimessa all'ingiunto l'iniziativa di dare ulteriore impulso al processo per la contestazione dei fatti costitutivi della pretesa azionata (soltanto provvisoriamente riconosciuti sussistenti con il decreto) o per l'allegazione di fatti estintivi, modificativi oppure impeditivi della stessa pretesa (che non potevano essere conosciuti al momento della pronuncia del decreto, stante la previsione di un contraddittorio eventuale e differito).
Tale particolare struttura del procedimento per decreto ingiuntivo, nel quale non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, si riflette sulla distribuzione dell'onere della prova: l'ingiunto, pur avendo la posizione processuale di attore, sostanzialmente è convenuto in giudizio, con la conseguenza che grava sul creditore-attore in senso sostanziale l'onere di fornire piena prova dei fatti costitutivi della sua pretesa, non essendo a tal fine sufficiente, in caso di contestazione della controparte, il materiale probatorio utilizzato nella fase a cognizione sommaria che si è conclusa con la pronuncia del decreto opposto;
mentre il debitore-convenuto in senso sostanziale ha l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi della pretesa attorea.
Va poi precisato che nel caso di specie l'opposta-attrice in senso sostanziale ha dedotto di essere titolare di crediti di fonte contrattuale nei confronti degli opponenti-convenuti in senso sostanziale e si duole dell'inadempimento di questi ultimi per il mancato rimborso delle facilitazioni creditizie erogate.
Sicchè, nel caso de quo vertendosi in tema di inadempimento contrattuale, trova piena applicazione il consolidato e condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto
l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (così le
Sezioni Unite n. 13533/2001, e con esse la successiva giurisprudenza di legittimità: v. da ultimo Cass. n. 13685/2019).
Ciò puntualizzato, deve rilevarsi che l'opposta-attrice in senso sostanziale ha adempiuto all'onus probandi su di essa gravante, producendo all'uopo, sin dalla fase monitoria il contratto
3 di finanziamento concluso con il completo delle condizioni generali e il relativo Pt_1 piano di ammortamento, con certificazione ex art. 50 TUB (cfr .doc. n.ri 3 e 5 del fascicolo di parte opposta.
Risulta, dunque, acquisito il titolo del credito azionato.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte dell'opposta dei fatti costitutivi delle pretese fatte valere, l'unica eccezione sollevata dall'opponente non merita accoglimento.
Per vero, il non ha contestato né di avere concluso il contratto di finanziamento Pt_1 con Deutsche Bank né tantomeno di avere ricevuto le relative facilitazioni creditizie, circostanze come tale non bisognevoli di prova perché le parti ne hanno disposto, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, sent. n. 5356 del 05/03/2009).
L'opponente, di contro, ha contestato alla controparte un comportamento contrario a buona fede.
In disparte ogni considerazione sulla mancanza di qualsivoglia riscontro probatorio della ridetta eccezione, ad ogni modo -pur ove astrattamente fondata- la stessa al più avrebbe potuto dare la stura a un ristoro dei danni conseguentemente patiti, ma certamente non avrebbe potuto paralizzare integralmente la domanda azionata con il ricorso monitorio.
Per di più, parte opponente si è limitata a dedurre in modo del tutto generico un contegno della opposta contrario a buona fede, senza neppure allegare il conseguente nocumento patito.
Né tantomeno risulta che la cessionaria del credito abbia esercitato in modo abusivo i diritti rinvenienti dal contratto di finanziamento oggetto di causa.
In definitiva, l'opposizione va respinta con conseguente conferma e definitiva esecutorietà del titolo monitorio.
Le spese di lite, poste interamente a carico di parte opponente in ragione della sua soccombenza, sono liquidate, d'ufficio in assenza di nota spese, come in dispositivo secondo i seguenti criteri: applicazione dei parametri di cui alla Tabella n. 2 del DM
55/2014, come modificato dal DM 147/2022; scaglione di valore da € 5.200,01 a €
26.000,00 in base al decisum; riconoscimento dei parametri medi per le fasi 1 e 2, minimi per la fase 3 stante la natura documentale della controversia e massimi per la fase 4 in ragione del comportamento processuale degli opponenti che non hanno aderito alla proposta conciliativa.
4
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara ai sensi dell'art. 653 c.p.c. definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 418/2021 (RG n.841/2021) emesso da questo Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott. Luigi
Mancini;
2. condanna l'opponente a pagare in favore dell'opposta le spese di lite, che si liquidano in € 5.088,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani il 30 gennaio 2025
LA GIUDICE
Diletta Calò
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