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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1057 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1057/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7428/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240122075 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 5/11/ 2024, depositato il 3/12/2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1
, per come assistita in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
1078138240122075, notificato l'11/09/2024 dall'Ufficio Tributi del Comune di Scalea, concernente l'imposta
IMU per l'annualità 2023
Deduceva:
l'illegittimità dell'atto per l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, regolarmente eseguito sia in acconto che a saldo tramite modello F24;
la mancata considerazione dei versamenti effettuati in data 15/06/2023 e 18/12/2023;
il mancato riscontro da parte dell'amministrazione comunale alle istanze di autotutela inviate via PEC;
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite.
Ritualmente notificato l'atto, il Comune di Scalea rimaneva contumace.
All'esito dell' udienza del 18 febbraio 2026, il giudice formulava riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente limita le censure all'avviso di accertamento esecutivo n. 1078138240122075, anno 2023, deducendo l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuto pagamento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall'esame della documentazione versata in atti, segnatamente le quietanze di versamento del Modello F24 prodotte dalla ricorrente, risulta provato l'integrale assolvimento dell'obbligazione tributaria.
Nello specifico:
il versamento dell'acconto, pari a euro 528,00, è stato eseguito in data 15/06/2023 (Protocollo
B0306903493150623 5770209;
il versamento del saldo, pari a euro 528,00, è stato eseguito in data 18/12/2023 (Protocollo
B0306903493181223 3834322). L'importo complessivamente corrisposto di euro 1.056,00 coincide esattamente con l'imposta totale dovuta calcolata dall'ente impositore nell'atto impugnato.
L'ufficio ha erroneamente rilevato un omesso versamento parziale, omettendo di contabilizzare la rata di acconto regolarmente versata a giugno 2023.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione;
sussistono, in ragione della palese infondatezza della pretesa a fronte di versamenti documentati e della mancata attivazione dell'autotutela richiesta, ragioni per la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 1078138240122075, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Scalea al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
450,00 oltre oneri accessori come per legge. Così deciso in Cosenza il 18 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7428/2024 depositato il 03/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scalea - Ufficio Tributi 87029 Scalea CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1078138240122075 IMU 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 5/11/ 2024, depositato il 3/12/2024, Ricorrente_1 C.F. CF_Ricorrente_1
, per come assistita in atti, proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.
1078138240122075, notificato l'11/09/2024 dall'Ufficio Tributi del Comune di Scalea, concernente l'imposta
IMU per l'annualità 2023
Deduceva:
l'illegittimità dell'atto per l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta dovuta, regolarmente eseguito sia in acconto che a saldo tramite modello F24;
la mancata considerazione dei versamenti effettuati in data 15/06/2023 e 18/12/2023;
il mancato riscontro da parte dell'amministrazione comunale alle istanze di autotutela inviate via PEC;
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese di lite.
Ritualmente notificato l'atto, il Comune di Scalea rimaneva contumace.
All'esito dell' udienza del 18 febbraio 2026, il giudice formulava riserva di deposito della motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente limita le censure all'avviso di accertamento esecutivo n. 1078138240122075, anno 2023, deducendo l'estinzione della pretesa tributaria per intervenuto pagamento.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dall'esame della documentazione versata in atti, segnatamente le quietanze di versamento del Modello F24 prodotte dalla ricorrente, risulta provato l'integrale assolvimento dell'obbligazione tributaria.
Nello specifico:
il versamento dell'acconto, pari a euro 528,00, è stato eseguito in data 15/06/2023 (Protocollo
B0306903493150623 5770209;
il versamento del saldo, pari a euro 528,00, è stato eseguito in data 18/12/2023 (Protocollo
B0306903493181223 3834322). L'importo complessivamente corrisposto di euro 1.056,00 coincide esattamente con l'imposta totale dovuta calcolata dall'ente impositore nell'atto impugnato.
L'ufficio ha erroneamente rilevato un omesso versamento parziale, omettendo di contabilizzare la rata di acconto regolarmente versata a giugno 2023.
Il ricorso va quindi accolto per quanto di ragione;
sussistono, in ragione della palese infondatezza della pretesa a fronte di versamenti documentati e della mancata attivazione dell'autotutela richiesta, ragioni per la condanna dell'ente impositore al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'avviso di accertamento n. 1078138240122075, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa accoglie il ricorso e annulla l'atto impugnato e condanna il Comune di Scalea al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro
450,00 oltre oneri accessori come per legge. Così deciso in Cosenza il 18 febbraio 2026