Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di conSIlio e composto dai SI.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4500/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in PALERMO, VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA n. 37, presso lo studio dell'Avv. MARINO LOREDANA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E nata a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliata in PALERMO, VIA PRINCIPE DI PANTELLERIA n. 37, presso lo studio dell'Avv. MARINO LOREDANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e note di trattazione scritta depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nell'accordo depositato in data 10/10/2024 (matrimonio celebrato in AL, il 10/05/1980); con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione
1
Ricorrono i presupposti di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso, che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) Cessazione obbligo convivenza.
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e saranno liberi di fissare la propria residenza nel luogo prescelto.
I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, di avere risorse sufficienti per provvedere al proprio sostentamento e mantenimento e, pertanto, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
2) Assegnazione casa coniugale e oneri economici.
La casa coniugale, sita a AL in Via Sperone n. 61, di proprietà al 50% dei coniugi, stante l'integrale pagamento del mutuo, rimarrà nella disponibilità della IG.ra , con i relativi arredi e corredi. Controparte_1
Saranno ad esclusivo carico della SI.ra il pagamento di tutte Controparte_1 le utenze, luce, acqua e gas, afferenti l'immobile così come gli oneri condominiali di natura ordinaria, mentre per eventuali oneri condominiali denominati “straordinari” questi verranno corrisposti al 50% da ciascun comproprietario.
I SI.ri e infine dichiarano di approvare Parte_1 Controparte_1
e fare proprie tutte le condizioni ed i patti sopra enunciati, che devono intendersi vincolanti ed efficaci tra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente atto, anche in attesa della relativa omologa da parte del Tribunale, dichiarando inoltre di aver già regolato i loro rapporti patrimoniali e si danno reciprocamente atto di non aver null'altro da pretendere l'uno dall'altro per nessun titolo o ragione”.
Le condizioni dell'accordo sono conformi alla legge.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni riportate in parte motiva.
2 Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa all'Ufficio di Stato Civile del Comune di AL (atto n. 32 P. 2, S. A, Anno 1980) per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n.
369.
Nulla sulle spese.
Così deciso in AL, nella camera di conSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 09/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005,
n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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