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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1317/2019 R.G., avente ad oggetto “trattamento di fine rapporto”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n. 79, C.F. , in persona dell'amministratore di sostegno (C.F. C.F._1 CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tumino del Foro di Ragusa, C.F._2 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.ti Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 03.05.2019 agendo nella qualità di CP_1 amministratore di sostegno di - già maestra di scuola dell'infanzia alle Parte_1 dipendenze del dal 04.09.1980 al 30.03.2008, data della dispensa dal servizio per inabilità CP_3 assoluta -, ha chiesto volersi condannare l' al pagamento del TFS dalla predetta maturato e CP_4 non riscosso, pari ad € 41.125,64, somma liquidata dall'ISTITUTO - gestione ex giusta CP_5 prospetto giammai seguito dalla notificazione di avviso di riscossione alcuno. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, deducendo la comunicazione CP_4 alla ricorrente della liquidazione del trattamento - seguita dall'emissione in data 14.11.2008, da parte della BNL di Ragusa, di assegni circolari per il dovuto importo - ed eccependone la prescrizione per vano decorso del quinquennio prescrizionale di legge, giammai interrotto né sospeso, la non essendo mai stata raggiunta da provvedimento di interdizione alcuno. Pt_1
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.10.2024.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Appare invero meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata dall' CP_2 in ragione del compiuto ininterrotto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero dal momento a partire dal quale il lavoratore è posto, ex art. 2935 c.c., nelle condizioni di esigere il pagamento del trattamento indennitario di fine rapporto, la cui liquidazione è stata peraltro comunicata alla ricorrente nel 2008 (cfr. lettera e avviso di ricevimento dalla predetta sottoscritto Parte_1 in data 14.11.2008, in atti).
Nessuna sospensione del termine, inoltre, può essere invocata nel caso di specie a causa della condizione di incapacità di intendere e di volere che avrebbe interessato la ricorrente - sottoposta ad amministrazione di sostegno con decreto del 21.10.2016 (in atti) - nel corso dell'intero quinquennio prescrizionale e ai sensi dell'art. 2942 n. 1 c.c., per il quale “la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”, posto che “i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto;
ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale” (cfr. CASS. n. 11004/2018; CASS. n. 4191/1975).
In difetto di eccepiti e documentati atti interruttivi della prescrizione, perciò compiutasi nell'anno 2013, la domanda va rigettata perché infondata, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1317/2019 R.G.; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_4 lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 23.10.2024; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1317/2019 R.G., avente ad oggetto “trattamento di fine rapporto”;
promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] n. 79, C.F. , in persona dell'amministratore di sostegno (C.F. C.F._1 CP_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Tumino del Foro di Ragusa, C.F._2 giusta procura in atti;
RICORRENTE contro:
(C.F. , in persona Controparte_2 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv.ti Manlio Galeano, giusta procura in atti;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 03.05.2019 agendo nella qualità di CP_1 amministratore di sostegno di - già maestra di scuola dell'infanzia alle Parte_1 dipendenze del dal 04.09.1980 al 30.03.2008, data della dispensa dal servizio per inabilità CP_3 assoluta -, ha chiesto volersi condannare l' al pagamento del TFS dalla predetta maturato e CP_4 non riscosso, pari ad € 41.125,64, somma liquidata dall'ISTITUTO - gestione ex giusta CP_5 prospetto giammai seguito dalla notificazione di avviso di riscossione alcuno. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto della domanda, deducendo la comunicazione CP_4 alla ricorrente della liquidazione del trattamento - seguita dall'emissione in data 14.11.2008, da parte della BNL di Ragusa, di assegni circolari per il dovuto importo - ed eccependone la prescrizione per vano decorso del quinquennio prescrizionale di legge, giammai interrotto né sospeso, la non essendo mai stata raggiunta da provvedimento di interdizione alcuno. Pt_1
Ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.10.2024.
***
Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di cui appresso. Appare invero meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione avanzata dall' CP_2 in ragione del compiuto ininterrotto decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 5 c.c. decorrente dalla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero dal momento a partire dal quale il lavoratore è posto, ex art. 2935 c.c., nelle condizioni di esigere il pagamento del trattamento indennitario di fine rapporto, la cui liquidazione è stata peraltro comunicata alla ricorrente nel 2008 (cfr. lettera e avviso di ricevimento dalla predetta sottoscritto Parte_1 in data 14.11.2008, in atti).
Nessuna sospensione del termine, inoltre, può essere invocata nel caso di specie a causa della condizione di incapacità di intendere e di volere che avrebbe interessato la ricorrente - sottoposta ad amministrazione di sostegno con decreto del 21.10.2016 (in atti) - nel corso dell'intero quinquennio prescrizionale e ai sensi dell'art. 2942 n. 1 c.c., per il quale “la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità”, posto che “i casi di sospensione della prescrizione sono tassativamente indicati dalla legge e sono insuscettibili di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, in quanto il legislatore regola inderogabilmente le cause di sospensione, limitandole a quelle che consistono in veri e propri impedimenti di ordine giuridico, con esclusione degli impedimenti di mero fatto;
ne consegue che la espressa previsione della interdizione per infermità di mente come causa di sospensione impedisce l'estensione della medesima disciplina alla incapacità naturale” (cfr. CASS. n. 11004/2018; CASS. n. 4191/1975).
In difetto di eccepiti e documentati atti interruttivi della prescrizione, perciò compiutasi nell'anno 2013, la domanda va rigettata perché infondata, con conseguente condanna della ricorrente, giusta soccombenza, al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore della lite e all'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1317/2019 R.G.; rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di CP_4 lite, che liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi difensivi, oltre rimborso spese generali, IVA e C.p.a. come per legge.
Così deciso in Ragusa il 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella