Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 19/06/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2752/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il giudice dott. Giulia Simoni pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa r.g. n. 2752/2022, a cui è stata riunita la causa n. 201/2023 r.g., tra le parti:
c.f. , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Lalli e Claudio Parte_1 P.IVA_1
Lalli, PEC o Email_1 Email_2
ATTRICE e OPPONENTE
c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariano Governali, PEC CP_1 P.IVA_2
vvocati.prato.it; Email_3
CONVENUTA e OPPOSTA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
CONCLUSIONI
Attrice opponente: Nel merito in via principale: Revochi il decreto ingiuntivo opposto perché infondato in fatto ed in diritto. Accerti e dichiari l'avvenuta risoluzione contrattuale per fatto e colpa della in persona del suo titolare legale rappresentante pro tempore Sig. CP_1
Accerti e dichiari che a seguito dell'avvenuta risoluzione contrattuale per Parte_2
fatto e colpa della in persona del suo titolare legale rappresentante pro tempore CP_1
Sig. la società è tenuta a risarcire la i danni sofferti. Parte_2 CP_1 Parte_1
Accerti e dichiari che la società ha subito danni per €. 50.000,00 (cinquantamila/00) o Parte_1 somma maggiore o minore che risulterà e verrà quindi quantificata a seguito dell'instauranda istruttoria. Condanni, in forza di quanto sopra la società in persona del suo titolare CP_1 pagina 1 di 9
tempore alla restituzione di quanto indebitamente incassato. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore anticipante. In ogni caso si insiste nell'accoglimento delle spiegate conclusioni in entrambi i giudizi. Si insiste nella richiesta di ammissione della richiesta CT (udienza del 09.10.2024).
Convenuta opposta: (…) per entrambe le cause in epigrafe riunite RG 2752/2022 e 201/2023, nel merito come da memorie ex art 183 Vi co n. 1 cpc depositate1, ed in via istruttoria, come da 1 Nella causa n. 2752/2022 r.g.: «In via principale: 1) Rigettare in toto le domande svolte da parte attrice in atto di citazione in quanto nulle, inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, per tutti i motivi di fatto e di diritto enunciati in comparsa di costituzione e risposta;
2)in via riconvenzionale, accertare e dichiarare il credito di vantato nei confronti della nella misura di Euro 27598,30 come quantificata in CP_1 Parte_1 comparsa di costituzione e risposta oltre a quella fatturata da a titolo di svincolo delle trattenute a CP_1 garanzia relative al contratto per cui è causa come da fattura allegata al presente atto e pari ad ulteriori Euro
3.740,95 e dunque a complessivi Euro 31.339,25 o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà provata
e di Giustizia all'esito della espletanda istruttoria e conseguentemente condannare la in persona del Parte_1 legale rapp.te pro tempore, al pagamento di detta somma nella misura di Euro 27.598,30 oltre a quella fatturata da
a titolo di svincolo delle trattenute a garanzia relative al contratto per cui è causa come da fattura CP_1 allegata al presente atto e pari ad ulteriori Euro 3740,95 e dunque a complessivi Euro 31.339,25 o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà provata e di Giustizia all'esito della espletanda istruttoria oltre spese di ingiunzione già liquidate nella relativa procedura RG 2746/2022 Tribunale di Prato con decreto ing. Provv. Esec.
n. 1278/2022 e pari ad euro 1230,00 per compensi professionali ed euro 286,00 per spese vive oltre 15% di rimborso forfettario e CPA come per legge, oltre interessi di mora ex d lgs 231/2002 e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese, e competenze di giudizio, anche di eventuale CTP e CT, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.»; nella causa n. 201/2023 r.g.: «In via principale: 1) Rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata da controparte in ogni sua parte, ivi compresa la spiegata domanda riconvenzionale e le altre domande, eccezioni e conclusioni svolte da controparte, giacché tardive, inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto e comunque non provate, e, per l'effetto, accertato il credito dell'opposta, confermare e dichiarare definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n.
1278/2022 emesso dal Tribunale di Prato, per tutti i motivi di fatto e di diritto enunciati nel presente atto;
accertare
e dichiarare il credito di vantato nei confronti della nella misura di Euro 27598,30 come CP_1 Parte_1 quantificata in comparsa di costituzione e risposta oltre a quella fatturata da a titolo di svincolo delle CP_1 trattenute a garanzia relative al contratto per cui è causa come da fattura allegata al presente atto e pari ad ulteriori Euro 3.740,95 e dunque a complessivi Euro 31.339,25 o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà provata e di Giustizia all'esito della espletanda istruttoria e conseguentemente condannare la Parte_1 in persona del legale rapp.te pro tempore, al pagamento di detta somma nella misura di Euro 27.598,30 oltre a quella fatturata da a titolo di svincolo delle trattenute a garanzia relative al contratto per cui è causa CP_1 come da fattura allegata al presente atto e pari ad ulteriori Euro 3740,95 e dunque a complessivi Euro 31.339,25 o comunque nella misura maggiore o minore che risulterà provata e di Giustizia all'esito della espletanda istruttoria pagina 2 di 9 memorie ex art 183 VI co n. 2 e 3 cpc depositate in entrambi i Giudizi. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i Giudizi riuniti, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
FATTO E DIRITTO
Parte (di seguito: ) ha convenuto in giudizio, con citazione, (di seguito: Parte_1 CP_1
chiedendo di accertare l'avvenuta risoluzione del contratto di subappalto concluso tra le CP_1 parti per inadempimento della convenuta e di condannare quest'ultima al risarcimento dei danni cagionati all'attrice e liquidati in € 50.000,00 o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà quantificata a seguito dell'istruttoria. Parte A fondamento delle domande proposte, ha allegato in fatto: che , in data 24/06/2022, ha predisposto un contratto di subappalto con per effettuare lavorazioni relative alle facciate CP_1
dell'immobile denominato «Teatro Nazionale» di via Cimatori a Firenze;
che tuttavia il contratto non è stato formalizzato perché il legale rappresentante di forse consapevole delle CP_1
difficoltà di gestione del grosso cantiere, ha rifiutato di sottoscriverlo;
che pertanto i lavori sono iniziati «sulla parola», ma secondo le indicazioni di quel contratto mai firmato;
che dal mese di luglio non ha assicurato la presenza continua delle maestranze nel cantiere e ha così CP_1
impedito la celere prosecuzione delle lavorazioni nei tempi indicati dal committente principale;
che dal 2 agosto al 7 ottobre ha abbandonato il cantiere senza giustificazioni, causando CP_1
Parte Parte ingenti danni a;
che a seguito dell'ennesima richiesta di , il 16/09/2022 ha CP_1
inviato in preventivo delle opere e le parti si sono accordate affinché le lavorazioni fossero effettuate secondo quanto indicato nel preventivo, neppure questo sottoscritto dalla convenuta;
che il 15/11/2022 GDG, preso atto del persistere di questa condizione di incertezza, ha dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento di con riserva di quantificare i danni subiti, CP_1
e ha chiesto l'immediata rimozione dal cantiere delle attrezzature di proprietà di le quali, CP_1 tuttavia, non sono state ancora asportate, impedendo all'attrice di affidare a un'altra impresa l'esecuzione dei lavori.
Si è costituita in giudizio la quale, oltre a chiedere il rigetto delle domande avversarie, in CP_1
via riconvenzionale ha chiesto di accertare il credito della convenuta derivante dal subappalto oggetto di causa, pari a € 27.598,30 e di condannare l'attrice al pagamento di quella somma, oltre agli interessi e alle spese già liquidate nel procedimento d'ingiunzione n. 2746/2022 r.g., in
In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze di giudizio, anche di eventuale CTP e CT, da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.».
pagina 3 di 9 cui è stato emesso da questo Tribunale il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
1278/2022.
La convenuta ha ricostruito come segue la vicenda fattuale sottesa alla controversia: nel mese di giugno 2022 tra le parti è stato concluso un contratto verbale di subappalto avente ad oggetto il consolidamento delle facciate nel cantiere posto in Firenze, via Cimatori (c.d. Teatro Nazionale), Parte opere che ha commissionato a le parti, in particolare, hanno concordato che i CP_1
Parte pagamenti avvenissero a stati di avanzamento dei lavori, per cui dopo le opportune verifiche, avrebbe inviato il SAL e il relativo certificato di pagamento a la quale avrebbe CP_1
emesso la fattura di importo corrispondente al certificato di pagamento;
in conformità di questi accordi, l'attrice, con email del 25/08/2022, ha trasmesso a il SAL n. 2 al 31/07/2022 e il CP_1
relativo certificato di pagamento di € 29.232,30 e con email del 3/11/2022 ha inviato il SAL n.
3 al 31/10/2022 3 e il relativo certificato di pagamento di € 15.366,00; pertanto ha emesso CP_1 le fatture di importo corrispondente, per un totale di € 44.598,30, debitamente annotate nelle Parte scritture contabili;
ha corrisposto due acconti in data 24/08/2022 e in data 17/10/2022, per un totale di € 17.000,00, restando debitrice per € 27.598,30; sebbene in data 8/11/2022 CP_1
Parte abbia chiesto il pagamento del dovuto minacciando la sospensione dei lavori, non ha pagato il dovuto e la convenuta ha ottenuto dal Tribunale di Prato il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1278/2022, che l'attrice ha onorato dopo la notifica dell'atto di precetto.
In diritto la convenuta ha rilevato come la sospensione dei lavori sia giustificata dal precedente
Parte inadempimento di la quale, inviando i certificati di pagamento, ha espressamente riconosciuto il debito nei confronti di Ha inoltre evidenziato che nei giorni dal 2 al 5 CP_1 novembre 2022 non erano presenti gli operatori dell'attrice per portare i materiali al piano come dovuto, così costringendo le maestranze della subappaltatrice a farsene carico. Ha quindi argomentato in ordine all'infondatezza delle domande avversarie e ha infine preannunciato una domanda di pagamento della somma derivante dallo svincolo delle c.d. trattenute a garanzia, da quantificare in corso di causa, domanda in effetti proposta nella prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., nella misura di € 3.740,95, oggetto della fattura n. 16 del 31/01/2023. Parte
, con ulteriore atto di citazione, ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1278/2022 emesso in favore di sopra menzionato, per la medesima pretesa creditoria azionata in via CP_1
riconvenzionale nel giudizio n. 2752/2022, formulando identica domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.
pagina 4 di 9 Nel relativo giudizio n. 201/2023 r.g. si è costituita svolgendo difese analoghe a quelle CP_1
sopra riportate.
Depositate le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. in entrambi i giudizi, ne è stata disposta la riunione all'udienza dell'11/12/2023.
La causa è stata istruita con la prova per testi dedotta da nei limiti dei capitoli ammessi, e CP_1
Parte con la controprova di le cui ulteriori istanze istruttorie, compresa la c.t.u., non sono state accolte.
All'udienza del 9/10/2024 la convenuta ha eccepito l'inammissibilità e poi la nullità della testimonianza di a controprova, in quanto il nominativo del teste non era stato Testimone_1
indicato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. dell'attrice opponente.
Con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 25/03/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.
***
1. Le pretese di sono fondate, al contrario dell'opposizione e delle domande azionate da CP_1
Parte
.
2. Non è contestata tra le parti l'avvenuta conclusione, nel mese di giugno 2022, di un contratto di subappalto avente ad oggetto opere di consolidamento della facciata dell'immobile Parte denominato «Teatro Nazionale» posto in via Cimatori a Firenze, commissionate da a
CP_1
È pacifico che l'accordo è stato stipulato verbalmente ed è conforme alla bozza di contratto di subappalto prodotta dall'attrice come documento 1 (non firmata) che, all'art. 5, prevede che i pagamenti avvengano a stati di avanzamento dei lavori, a seguito dell'emissione del SAL e del relativo certificato di pagamento.
Confermano l'esistenza di tale pattuizione le risultanze delle prove testimoniali assunte all'udienza del 9/10/2024.
dipendente di come impiegata amministrativa, ha confermato, con Testimone_2 CP_1
Parte riferimento al cantiere di via Cimatori a Firenze, che inviava i certificati di pagamento, sulla base dei quali la subappaltatrice emetteva le fatture. La teste è apparsa attendibile perché priva di un interesse personale nella causa e perché ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, spiegando di avere ricevuto lei stessa email della società attrice.
Contr Il teste all'epoca dei fatti (ma non della deposizione) dipendente di , Testimone_1
Parte società facente parte dello stesso gruppo di , ha dichiarato di avere seguito i lavori del pagina 5 di 9 «Teatro Nazionale» come responsabile di cantiere e che lui stesso, insieme a un collega di nome che predisponeva i certificati di pagamento, si occupava di redigere la contabilità anche CP_3
del subappalto affidato a CP_1
La convenuta ha eccepito la nullità della testimonianza di in quanto il nominativo del Tes_1
testimone non è stato indicato nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. della convenuta, Parte ma l'eccezione è infondata perché nella stessa memoria, nel richiedere la controprova sui capitoli di non ha specificato il nome dei testimoni, talché deve ritenersi implicito il CP_1 richiamo ai testi indicati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., nel rispetto dell'art. 244 c.p.c..
Il teste è attendibile perché, oltre ad essere estraneo alla controversia e alle parti e a diretta conoscenza della vicenda fattuale, ha reso dichiarazioni circostanziate e coerenti.
In linea con la deposizione di risulta dai documenti prodotti che, con email del Tes_1
Parte 25/08/2022, il geom. di ha inviato a il SAL n. 2 corretto con il Controparte_4 CP_1 relativo certificato di pagamento per € 29.232,30 e che, con email del 3/11/2022, lo stesso geom. ha inviato a il SAL n. 3 con il relativo certificato di pagamento per € 15.366,00; CP_4 CP_1 tali documenti non sono firmati, ma non avendo l'attrice opponente contestato la provenienza delle missive, a queste ultime può essere attribuita l'efficacia di un riconoscimento, non del debito, ma dell'ammontare delle lavorazioni eseguite dalla subappaltatrice. Parte Per tale ragione e per il fatto che non ha formulato eccezioni specifiche sui SAL e sulle opere ivi indicate, non è stata disposta una c.t.u. perché si presume che i valori indicati nei certificati di pagamento inviati corrispondano alle quantità effettivamente eseguite e siano conformi all'accordo contrattuale. Parte È pacifico che, rispetto all'importo complessivo dei SAL nn. 2 e 3, pari a € 44.598,30, ha corrisposto acconti di € 17.000,00, restando debitrice per € 27.598,30.
3. L'attrice ha eccepito in modo generico l'inesatto adempimento di per un non meglio CP_1 precisato ritardo nell'esecuzione dei lavori, a causa dell'assenza di maestranze sul cantiere e Parte ingiustificate sospensioni dei lavori. Nel formulare l'eccezione, tuttavia, non ha allegato e provato il termine di consegna dell'opera oggetto del subappalto o dei singoli stati di avanzamento, così omettendo di assolvere all'onere della prova a suo carico, in conformità del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera pagina 6 di 9 allegazione della circostanza dell'inadempimento (o inesatto adempimento) della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass. Sez. U., 30/10/2001, n. 13533).
In mancanza di specifiche allegazioni della parte onerata, è precluso al giudice operare una propria ricostruzione fattuale ex officio per trarre la prova dei fatti costitutivi (non allegati dalla parte) dalle prove acquisite nel processo;
in ogni caso, non è possibile fare riferimento ai termini di consegna dell'opera previsti dall'art. 10 della bozza di contratto di subappalto, al 31/07/2022 e al 31/08/2022, perché è pacifico e documentale che a settembre 2022 vi fu una nuova
Parte interlocuzione negoziale tra e la quale inviò alla subcommittente il preventivo CP_1
datato 16/09/2022 (doc. 3 allegato alla citazione): da tale circostanza si presume che le parti avessero pattuito un nuovo termine di consegna che, tuttavia, l'attrice opponente non ha indicato.
Non è rilevante sul piano probatorio la corrispondenza per posta elettronica intercorsa tra e CP_1
Parte
nel luglio 2022 perché alle email di lamentela della subcommittente corrispondono circostanziate repliche della subappaltatrice.
GDG non ha neppure allegato quali fossero gli accordi presi con il committente principale del cantiere di via dei Cimatori che non sarebbe stata in grado di rispettare a causa dell'asserito ritardo imputabile a CP_1
4. Si deve peraltro rilevare che, a fronte del pagamento solo parziale del corrispettivo indicato nei certificati di pagamento, il rifiuto di di proseguire le lavorazioni a novembre 2022 CP_1
Parte appare giustificato dall'inadempimento di e quindi conforme al disposto dell'art. 1460 c.c..
5. Mette conto infine evidenziare che, dalle prove testimoniali assunte, è emerso che l'accordo Parte tra e era nel senso che fosse la prima ad approvvigionare il materiale e a portarlo al CP_1
piano dove la subappaltatrice lavorava (in questo senso il teste , ma ciò nonostante gli Tes_1
operai della società convenuta opposta dovettero talvolta occuparsi di trasportare il materiale
Parte presente in cantiere al piano di lavoro perché non c'era il personale di che potesse farlo: così hanno dichiarato i dipendenti di e , che lavoravano CP_1 Persona_1 Persona_2
al cantiere del «Teatro Nazionale», specificando che, dovendo trasferire il materiale al piano –
pagina 7 di 9 usando le scale, secondo , oppure in ascensore, secondo -, dovevano Per_2 Per_1
interrompere le lavorazioni per occuparsi di questo incombente.
È accertato, pertanto, che la stessa GDG ha contributo a ritardare l'avanzamento dei lavori.
6. Per le suesposte considerazioni, da un lato si deve escludere che ci sia stato un grave inadempimento della subappaltatrice, tale da giustificare, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione del contratto;
dall'altro lato è da ritenersi fondata la domanda di adempimento della convenuta opposta, azionata in via monitoria.
7. Sebbene tali rilievi abbiano carattere assorbente anche ai fini del rigetto della domanda di
Contr risarcimento del danno proposta da , fondata su un inesistente inadempimento di si CP_1 osserva ulteriormente che l'attrice opponente non ha allegato in modo specifico i danni che avrebbe patito a causa del ritardo e non ha neppure chiesto di provarli.
8. In definitiva, l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta nella causa n. 201/2023 r.g. dev'essere rigettata, con la conferma del decreto stesso, che dev'essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.. L'idoneità del decreto ingiuntivo alla cosa giudicata assorbe l'identica domanda riconvenzionale di condanna formulata da nel giudizio n. 2752/2022 r.g. per CP_1
l'importo di € 27.598,30.
Devono essere per converso rigettate le domande di risoluzione del contratto, di risarcimento del danno e di ripetizione di quanto pagato in forza del decreto ingiuntivo opposto, azionate da
Parte
. Parte
9. La domanda riconvenzionale di di condanna di al pagamento dell'importo di € CP_1
3.740,95 titolo di svincolo delle trattenute a garanzia (fattura n. 16 del 31/01/2023 allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. dev'essere rigettata in quanto la convenuta opposta non ha provato i fatti costitutivi del diritto di credito azionato, ossia la «presentazione di certificazione fine lavori per ogni singola lavorazione» e la scadenza del termine di novanta giorni da tale formalità, previsti dall'art. 7 del contratto di subappalto ai fini dello svincolo della
«ritenuta di garanzia sull'importo totale di ogni SAL pari al 5% (cinque %) su tutte le opere».
10. Le spese processuali, stante la parziale soccombenza reciproca, sono compensate per ¼ (un quarto), con condanna dell'attrice opponente alla rifusione, in favore di della restante CP_1
quota di ¾ (tre quarti).
Devono essere liquidati autonomi compensi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per il
50% della fase istruttoria (deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.) nei due giudizi prima della riunione (totale € 3.808,00); spetta invece un compenso unico per il 50% della fase pagina 8 di 9 istruttoria successiva alla riunione (assunzione delle prove testimoniali) e per la fase decisionale, aumentato del 30% ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 (totale € 7.725,40).
I compensi sono liquidati secondo i parametri di cui alla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 e succ.ve mod.ni, in base al valore della controversia (scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00) e alla sua complessità, nella misura media.
P. Q. M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 1278/2022 del 4/12/2022, emesso da questo Tribunale in favore di e lo CP_1
dichiara esecutivo;
2) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale di condanna formulata da nel CP_1 giudizio n. 2752/2022 r.g. per l'importo di € 27.598,30.
3) rigetta le domande proposte da di risoluzione del contratto oggetto di causa Parte_1
per inadempimento di e di condanna di al risarcimento del danno;
CP_1 CP_1
4) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da di condanna di al CP_1 Parte_1 pagamento di € 3.740,95 per la fattura n. 16 del 31/01/2023;
5) dichiara le spese processuali compensate tra le parti per ¼ (un quarto) e condanna
[...]
al pagamento in favore di della restante quota di ¾ (tre quarti) che Pt_1 CP_1 liquida in € 2.856,00 per la causa n. 201/2023 r.g. e in € 5.794,05 per la causa n.
2752/2022 r.g., oltre al rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% dei predetti compensi, CPA e IVA come per legge.
Dispone che, in caso di diffusione, ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati.
Prato, 19/06/2025
Il giudice dott. Giulia Simoni
pagina 9 di 9