Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 16/06/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 855/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
Stefano Billet Presidente relatore
Giulia Gargiulo Giudice
Nicola Latour Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 855/2024 V.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, su ricorso depositato in data 07.05.2024, congiuntamente da:
nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
Via di Monticelli n. 1, C.F. , C.F._1
e nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_2
Via Traversa del Pillone n. 8, C.F. entrambi C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Margherita Semplici e dall'Avv.
Alessandro Capecchi del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 9, giuste procure in atti;
e
PM in sede;
Interventore necessario
1
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 07.05.2024,
[...]
e esponendo di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio in data 5 settembre 2004 in Pistoia, precisavano che dall'unione erano nate le figlie (il 19.11.2005) e Per_1 Per_2
(il 18.04.2009).
[...]
Il Tribunale di Pistoia, con sentenza del 14.10.2024 pronunciava la separazione dei coniugi, secondo le condizioni dagli stessi concordate;
con ordinanza del 14.10.2024, poi, il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la procedibilità del divorzio, al fine di consentire alle parti, rinnovata la volontà, di dar corso alla pronuncia divorzile e rinviava all'udienza del 07.05.2025.
Pertanto, non essendo ripresa la convivenza né essendoci stata riconciliazione, dato il decorso dei termini di legge, i coniugi domandavano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni pattuite tra gli stessi nel ricorso.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede:
1) La figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i Per_2 genitori con collocamento prevalente presso la madre, nell'abitazione di proprietà di quest'ultima; anche la figlia , da Per_1 poco maggiorenne ma non economicamente autosufficiente è collocata in via prevalente presso la madre. Entrambi i genitori si obbligano, appianando ogni eventuale contrasto, a concordare periodicamente le linee guida della crescita di e e Per_2 Per_1 della loro educazione, a risolvere ogni eventuale conflitto senza coinvolgere le figlie e a tutelare reciprocamente l'immagine e la funzione genitoriale dell'altro coniuge. I genitori si impegnano, nel prioritario interesse delle figlie, a mantenere un rapporto civile e corretto improntato al dialogo ed alla collaborazione;
2) I genitori si obbligano a scambiarsi reciprocamente ogni notizia utile e necessaria per garantire un'adeguata e coerente educazione, nonché un positivo sviluppo delle figlie, riconoscendo come primario
2 il diritto delle medesime ad avere il più ampio e sereno rapporto con entrambe le figure genitoriali;
4) I genitori danno atto che le figlie frequentano regolarmente il padre con modalità concordate tra i genitori e le figlie stesse al fine di garantire un rapporto continuativo con il genitore in armonia con le esigenze delle figlie medesime;
tale modalità, che perdura dal
2015, sarà osservata anche nel contesto della separazione personale dei coniugi;
in ogni caso, i genitori concordano che, tenuto conto dell'organizzazione familiare e degli impegni lavorativi di entrambi, le figlie e staranno con il padre secondo Per_2 Per_1 questa organizzazione:
a) durante il periodo scolastico, e vedranno il padre Per_2 Per_1 almeno un giorno alla settimana: quando il giorno prescelto d'accordo tra il padre e le figlie è dal lunedì al giovedì o la domenica, lo stesso le prenderà con sé dalle ore 17:30, con cena e pernottamento, accompagnandole a scuola all'indomani; quando, invece, il giorno prescelto è il venerdì o il sabato, il padre le prenderà con sé dalle ore 17:30, con cena e pernottamento, riportandole a casa della madre dopo pranzo del giorno successivo;
b) durante le vacanze estive e durante gli altri periodi di vacanza, vedranno il padre almeno un giorno alla settimana e indipendentemente da quale sia il giorno prescelto, le stesse staranno con il padre dalle 17:30, con cena e pernottamento e saranno riaccompagnate a casa della madre dopo il pranzo del giorno successivo;
c) per quanto riguarda le vacanze estive, il genitori e le figlie concorderanno periodi di vacanza in base ai periodi di riposo della madre e del padre.
È inteso che tale frequenza rappresenta la misura minima e che i genitori, concordemente e in base ai desideri delle figlie, nonché ai lori impegni, potranno in ogni momento ampliare la permanenza di e presso il padre. Per_2 Per_1
In ogni caso, i tempi di permanenza delle figlie con i genitori dovranno essere organizzati e vissuti nell'interesse primario delle
3 stesse e tenuto conto della loro volontà, nonché delle loro esigenze e/o necessità.
Resta ferma la facoltà di entrambi i genitori di derogare in accordo le suddette condizioni, tenendo conto dei desideri delle figlie, degli impegni scolastici ed extrascolastici;
comunque gli accordi in deroga dovranno essere presi con congruo anticipo al fine di permettere che entrambi i genitori possano organizzare i propri impegni personali e di lavoro.
Resta inteso che entrambi i genitori offrono reciprocamente la propria disponibilità e flessibilità nei tempi di permanenza sopra descritti in caso di necessità di uno dei genitori stessi e/o di volontà
/esigenza delle figlie.
5) Il Sig. si impegna a corrispondere, a decorrere dal Parte_2 deposito del presente ricorso, alla Sig.ra entro il Parte_1 giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie Euro 200,00 (duecento/00) per ogni figlia e, dunque, la somma complessiva di Euro 400,00
(quattrocento/00), rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, fino a che ciascuna delle figlie non sarà economicamente autosufficiente;
6) Tutte le spese straordinarie extra assegno che si renderanno necessarie per le figlie e , così come previste e Per_2 Per_1 individuate dall'art. 6 del Protocollo d'Intesa sottoscritto dal
Tribunale di Pistoia e dal COA di Pistoia in data 01/10/2018 in vigore presso il Tribunale di Pistoia, saranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno. Le parti, in deroga rispetto al contenuto del Protocollo 01/10/2018 vigente presso il Tribunale di
Pistoia, convengono che saranno intese quali spese straordinarie anche quelle di abbigliamento, estetista e parrucchiere, non essendo pertanto le stesse da ricomprendersi all'interno del contributo ordinario al mantenimento, ma essendo ripartite tra i genitori al 50%.
Di seguito si riporta il seguente estratto del richiamato Protocollo al fine di una precisa individuazione delle spese straordinarie extra assegno, ripartite in:
4 Spese straordinarie extra assegno che non richiedono il preventivo accordo:
a) sanitarie di necessità ed urgenza, esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi ticket sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (ad es. spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche);
b) scolastiche: tasse universitarie per università pubbliche;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e pc per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per l'attività sportiva (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Spese extra assegno che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori:
a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari ed ortodontici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni;
gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stage; corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post universitari
5 (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica (comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stage); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche, culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corsi di informatica, etc.), spese per festeggiamenti dedicati alle figlie.
In ordine al rimborso delle spese straordinarie da concordare, in applicazione del richiamato Protocollo si prevede che il genitore,
a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec etc.), dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio è inteso come consenso alla spesa e che ove sia addossata ad un solo genitore l'anticipazione della quota spettante all'altro, il genitore anticipatario, entro 15 giorni dalla effettuazione della spesa, dovrà richiedere il rimborso pro quota previa esibizione e consegna di idonea documentazione (fattura, ricevuta, scontrino) e l'altro dovrà provvedere entro 15 giorni dalla richiesta.
7) I genitori prestano fin d'ora il reciproco consenso per il rilascio e il rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente, prevedendo, invece, il preventivo accordo fra i coniugi nel caso in cui uno di loro decida di condurre all'estero le figlie.
8) Le spese del presente procedimento saranno carico delle parti ciascuna per la metà.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in data 06.05.2025, nelle quali venivano ribadite le conclusioni e le sopra indicate condizioni;
6 ritenute queste ultime eque e non contrarie a norme imperative;
preso atto del parere del PM;
la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 473 bis 51 c.p.c. e all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e nelle note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti.
Considerato che le condizioni concordate sono congrue e conformi a legge, queste possono essere poste a fondamento della decisione.
Si pronuncia pertanto la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
3.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti atteso l'intervenuto accordo tra le parti.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Pistoia in data 05.09.2004, tra i coniugi nata a [...]
Pistoia il 20.05.1973 e nato a [...], il Parte_2
22.11.1971, alle condizioni da essi concordate;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Pistoia per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 150, P.
2, serie A, anno 2004);
3) spese compensate.
7 Così deciso in Pistoia nella Camera di Consiglio del 16.06.2025.
Il Presidente relatore
Stefano Billet
8