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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 18/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 18/03/2025 RGN 585 /2024
E' comparso:
l'avv. V. Montemurro per l'INPS
Il difensore si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
L'avv. Donofrio per l'avv. Di Giovanni che si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 585/2024 vertente
TRA nato a [...], il [...] e ivi residente (Cod. Fisc: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Giovanni in virtù di C.F._1
procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Post Atp – assegno L. 222/84.
FATTO E DIRITTO
I - La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 24 maggio 2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ex L.
222/84. Ha chiesto pertanto disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio (conclusioni della parte: “IN VIA PRELIMINARE
a) Disattendere le conclusioni cui è giunto il Consulente Tecnico d'Ufficio, Dr.
, nel procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. N.R.G.L.: 885/2023, in Per_1 quanto errate e non esaustive e disporre, con onere a carico della parte resistente, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio che accerti e dichiari la reale incidenza invalidante delle patologie da cui è affetto il Sig. ; il tutto con Parte_1
decorrenza dalla data dell'illegittima revoca o, in subordine e salvo gravame, dal riconoscimento giudiziario.
NEL MERITO
b) Accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente è in possesso del requisito sanitario, previsto dalla legge, per beneficiare dell'Assegno Ordinario di Invalidità, in quanto affetto da “una riduzione permanente a meno di un terzo della propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico
o mentale” ai sensi della Legge n. 222 del 1984; il tutto con decorrenza dalla data della illegittima revoca (27.10.2022) o, in subordine e salvo gravame, dal riconoscimento giudiziario;
per l'effetto, condannare l' Controparte_1
al pagamento di tutte le somme dovute, oltre interessi dal giorno di
[...]
maturazione di ogni singolo credito sino al momento dell'effettivo soddisfo, come per legge.
IN OGNI CASO
c) Condannare la controparte al pagamento, oltre che della disposta e della disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, anche del compenso e delle spese di lite, sia del presente grado giudizio sia di quello precedente, relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. (N.R.G.L.:
885/2023), oltre rimborso forfettario del 15% sulle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. d)
Sentenza esecutiva come per legge”).
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere CP_1
le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 11 luglio 2024 veniva disposta la nomina di altro C.T.U, il quale depositava il proprio elaborato il 23 dicembre 2024. All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso non merita accoglimento.
Le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u. (nominato con ordinanza del 11 luglio 2024 al fine di meglio approfondire le censure del ricorso) in ordine all'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (confutando altresì adeguatamente le osservazioni di parte) non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici o scientifici e coerenti con le risultanze della documentazione esaminata anche a seguito di attenta visita del ricorrente (9 settembre 2024): esse, peraltro, si pongono in linea pure con le risultanze finali della consulenza del 14 febbraio 2024. Entrambi i consulenti di ufficio hanno concordemente escluso la sussistenza dei requisiti per riconoscere il beneficio dopo attenta valutazione delle condizioni di salute dello Iorio, le quali non appaiono significativamente mutate (o male accertate) nemmeno a seguito della documentazione depositata con le note difensive del 21 febbraio 2025 (sulla possibilità di richiamare le conclusioni del consulente da parte del giudice, v. Cass. Civ. Sez. lav. 13 luglio 2023 n. 20090 e Cass.
Civ. Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 800).
III - Alla luce delle suesposte emergenze, la domanda deve essere respinta, non sussistendo i presupposti per disporre altra consulenza. In virtù della disciplina di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. parte ricorrente ha diritto all'esenzione dalla condanna alle spese (ivi comprese le spese di C.T.U.). Invero, l'onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l'esonero previste dalla richiamata disposizione (Cass. n. 17644 del 2016, n. 4481 del
08/04/2000, n. 4589 del 06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980; da ultimo ancora Cass.
Civ. Sez. VI, 24 agosto 2021, n. 23376, in De jure).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) dichiara che parte ricorrente non è tenuta a pagare le spese di lite;
pone le spese di
C.T.U. così come liquidate con separati decreti, a carico dell' CP_1
Matera, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio
E' comparso:
l'avv. V. Montemurro per l'INPS
Il difensore si riporta ai precedenti scritti difensivi e chiede la decisione.
L'avv. Donofrio per l'avv. Di Giovanni che si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, decide come da sentenza che segue. TRIBUNALE DI MATERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al NRG. 585/2024 vertente
TRA nato a [...], il [...] e ivi residente (Cod. Fisc: Parte_1 [...]
), rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Giovanni in virtù di C.F._1
procura in atti;
-RICORRENTE -
E in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marina Savastano giusta procura generale alle liti;
-RESISTENTE -
OGGETTO: Post Atp – assegno L. 222/84.
FATTO E DIRITTO
I - La parte ricorrente indicata in epigrafe ha proposto ricorso, tempestivamente depositato il 24 maggio 2024, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., avverso il giudizio espresso dal CTU nel procedimento per ATP, conclusosi con il diniego della sussistenza dei presupposti sanitari legittimanti la pretesa al riconoscimento dell'assegno ex L.
222/84. Ha chiesto pertanto disporsi il rinnovo della CTU al fine di superare il predetto giudizio (conclusioni della parte: “IN VIA PRELIMINARE
a) Disattendere le conclusioni cui è giunto il Consulente Tecnico d'Ufficio, Dr.
, nel procedimento per A.T.P. ex art. 445 bis c.p.c. N.R.G.L.: 885/2023, in Per_1 quanto errate e non esaustive e disporre, con onere a carico della parte resistente, il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio che accerti e dichiari la reale incidenza invalidante delle patologie da cui è affetto il Sig. ; il tutto con Parte_1
decorrenza dalla data dell'illegittima revoca o, in subordine e salvo gravame, dal riconoscimento giudiziario.
NEL MERITO
b) Accertare e dichiarare che l'odierno ricorrente è in possesso del requisito sanitario, previsto dalla legge, per beneficiare dell'Assegno Ordinario di Invalidità, in quanto affetto da “una riduzione permanente a meno di un terzo della propria capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini a causa di infermità o difetto fisico
o mentale” ai sensi della Legge n. 222 del 1984; il tutto con decorrenza dalla data della illegittima revoca (27.10.2022) o, in subordine e salvo gravame, dal riconoscimento giudiziario;
per l'effetto, condannare l' Controparte_1
al pagamento di tutte le somme dovute, oltre interessi dal giorno di
[...]
maturazione di ogni singolo credito sino al momento dell'effettivo soddisfo, come per legge.
IN OGNI CASO
c) Condannare la controparte al pagamento, oltre che della disposta e della disponenda Consulenza Tecnica di Ufficio, anche del compenso e delle spese di lite, sia del presente grado giudizio sia di quello precedente, relativo all'espletato accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445 bis c.p.c. (N.R.G.L.:
885/2023), oltre rimborso forfettario del 15% sulle spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. d)
Sentenza esecutiva come per legge”).
Con memoria ritualmente depositata l' si è costituito dichiarando di condividere CP_1
le conclusioni espresse dal consulente nel procedimento ex art. 445 bis c.p.c. e, pertanto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Con provvedimento del 11 luglio 2024 veniva disposta la nomina di altro C.T.U, il quale depositava il proprio elaborato il 23 dicembre 2024. All'odierna udienza il Tribunale ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
II – Il ricorso non merita accoglimento.
Le conclusioni cui è addivenuto il c.t.u. (nominato con ordinanza del 11 luglio 2024 al fine di meglio approfondire le censure del ricorso) in ordine all'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità (confutando altresì adeguatamente le osservazioni di parte) non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici o scientifici e coerenti con le risultanze della documentazione esaminata anche a seguito di attenta visita del ricorrente (9 settembre 2024): esse, peraltro, si pongono in linea pure con le risultanze finali della consulenza del 14 febbraio 2024. Entrambi i consulenti di ufficio hanno concordemente escluso la sussistenza dei requisiti per riconoscere il beneficio dopo attenta valutazione delle condizioni di salute dello Iorio, le quali non appaiono significativamente mutate (o male accertate) nemmeno a seguito della documentazione depositata con le note difensive del 21 febbraio 2025 (sulla possibilità di richiamare le conclusioni del consulente da parte del giudice, v. Cass. Civ. Sez. lav. 13 luglio 2023 n. 20090 e Cass.
Civ. Sez. III, 9 gennaio 2024, n. 800).
III - Alla luce delle suesposte emergenze, la domanda deve essere respinta, non sussistendo i presupposti per disporre altra consulenza. In virtù della disciplina di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. civ. parte ricorrente ha diritto all'esenzione dalla condanna alle spese (ivi comprese le spese di C.T.U.). Invero, l'onere delle spese di consulenza tecnica d'ufficio non si sottrae alla comune disciplina delle spese processuali e pertanto le stesse, a norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., non possono gravare sul soccombente nei confronti del quale sussistano le condizioni per l'esonero previste dalla richiamata disposizione (Cass. n. 17644 del 2016, n. 4481 del
08/04/2000, n. 4589 del 06/05/1998, n. 2540 del 17/04/1980; da ultimo ancora Cass.
Civ. Sez. VI, 24 agosto 2021, n. 23376, in De jure).
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Sabino Digregorio, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda di;
Parte_1
2) dichiara che parte ricorrente non è tenuta a pagare le spese di lite;
pone le spese di
C.T.U. così come liquidate con separati decreti, a carico dell' CP_1
Matera, lì 18 marzo 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Sabino Digregorio