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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 04/07/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D' APPELLO DI M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d' Appello di Messina, composta dai Signori Magistrati: dott. Beatrice Catarsini Presidente dott. Concetta Zappalà Consigliere rel. dott. Alessandra Santalucia Consigliere
Decidendo alla scadenza del termine per il deposito di note fissato per l'1/7/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n.502/2023 promossa da:
in persona del legale Parte_1 rappresentante, rappresentato e difeso dall' avv. Bellomo Luca Michele;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Sara Maria CP_1 C.F._1
Gullotti;
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 324/2023 emessa dal giudice del lavoro del Tribunale di Patti e pubblicata in data 23/2/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato in data 13 luglio 2023 l proponeva appello avverso la sentenza n.
324/2023 del 23/2/2023 con cui il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti aveva dichiarato che aveva diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2009 per 101 giornate CP_1
CP_ annue, condannando l' ad effettuare l'iscrizione suddetta e al pagamento delle spese di lite.
Muoveva specifiche contestazioni alla pronunzia, di cui si dirà in parte motiva, e ne chiedeva l'integrale riforma oltre alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 comma 1 e comma 3
c.p.c.
Si costituiva ritualmente in giudizio , eccependo l'inammissibilità dell'appello per CP_1 violazione dei requisiti contenutistici ex art. 434 cpc e invocando nel merito il suo rigetto. In esito al deposito di note , entro il termine fissato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, la causa veniva decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame formulata da parte appellata in quanto il ricorso rispetta il principio di specificità dei motivi di impugnazione di cui agli artt. 342 comma 1 e 434, comma 1 c.p.c.., in ossequio a quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui "l'art. 434, primo comma, cod. proc. civ., nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012,
n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il "quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata"( Cass. n. 2143/2015).
L'appellante, censurando la motivazione della sentenza impugnata, ha adeguatamente evidenziato gli elementi probatori che sarebbero stati ingiustificatamente pretermessi dal primo giudice, pure svolgendo specifiche doglianze in ordine alla condotta processuale della . CP_1
Può pertanto procedersi all'esame dell'appello. CP_ Con il primo motivo l' rileva la violazione del principio che impone la riunione dei giudizi ex art. 273 c.p.c. che comporterebbe la nullità della sentenza. CP_ Con il secondo motivo l' si duole del comportamento processuale della che, a seguito CP_1 dell'annullamento del suo rapporto lavorativo alle dipendenze della ditta ON IA
TI , avrebbe proposto undici ricorsi aventi ad oggetto la reiscrizione negli elenchi e il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per gli anni 2008,2009,2010,2011,2012 e 2013.
Con il secondo e terzo motivo evidenzia, pertanto, la rilevanza dell'operata parcellizzazione dell'azione ai fini del riconoscimento dell'abuso del processo ai sensi e per gli effetti dell'art 96 comma 1 e 3 c.p.c.
Con il quarto motivo l'istituto previdenziale censura la contraddittorietà della sentenza, qualificata come causa di nullità della stessa, sotto diversi aspetti e, in particolare, richiamando la riproduzione CP_ integrale di una motivazione usata nelle sentenze che definivano altre cause ( r.g. Pt_2
CP_ 705/16; r.g. 1409/2016; r.g. 156/2016; , CP_3 Controparte_4 Parte_3
r.g. 824/2015), la mancata valutazione del verbale ispettivo, erroneamente dichiarato come non prodotto in atti, l'affermazione nel corpo della motivazione che la avrebbe lavorato con una CP_1 ditta "Imbroglio". CP_ Con il quinto motivo l' si duole del mancato rilievo da parte del giudice di prime cure della prova offerta dall' e costituita dal verbale di accertamento ispettivo e di cui pure erano stati Pt_1 riportati i passi salienti nella memoria di costituzione. Pone l'accento sulla sentenza di questa Corte
d'appello n. 88/2021 che avrebbe respinto le doglianze dello stesso ON IA mosse contro il suddetto verbale.
Con il sesto motivo lamenta l'omesso vaglio, da parte del giudice, dell'attendibilità dei testi di controparte che come altri assunti in analoghi giudizi riguardanti l'attività lavorativa prestata in favore della ditta in oggetto, sarebbero ormai adusi a prestare testimonianze incrociate.
Con il settimo motivo parte appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il giudice a quo non avrebbe fatto buon governo dei principi in materia di riparto dell'onere della prova. In particolare, l'istituto previdenziale, contestando la valenza probatoria del pagamento della retribuzione in contanti nonché l'allegazione al ricorso delle buste paga, rileva che parte appellata non avrebbe provato l'esistenza del presunto rapporto di lavoro.
Contesta con altro motivo l'ingiusta condanna alle spese di lite ed insiste nella richiesta sanzionatoria ex art 96 commi 1 e 3 cpc.
Ciò posto, facendo applicazione del principio della ragione più liquida e dunque affrontando il merito dell'appello, occorre evidenziare che, nella fattispecie in esame, la ha chiesto il CP_1 riconoscimento del diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno
2009.
Come tale avrebbe dovuto fornire la prova della sussistenza di un valido rapporto lavorativo con CP_ la . Al contempo l' ha legittimamente contrapposto Controparte_5 elementi di fatto (accertamento ispettivo) volti a contestare l'effettività del rapporto che l'organo giudiziario avrebbe dovuto valutare, seppur liberamente, unitamente al restante materiale probatorio raccolto nel pervenire al proprio convincimento (Corte di cassazione sezione lavoro sentenza del 2 agosto 2012 n. 13877). Orbene il giudice di primo grado ha fatto solo riferimento alle buste paga e alle risultanze della prova testimoniale senza in alcun modo analizzare il verbale ispettivo.
Quanto alle buste paga, ne va evidenziata la ridotta valenza, trattandosi di documentazione di formazione unilaterale da parte del datore di lavoro e per di più resa in relazione a prestazioni lavorative di cui è stato contestato il carattere fittizio.
In ordine alla prova testimoniale, non può non rilevarsi la scarsa attendibilità dei due testi assunti
( e ) in ragione del fatto che, a seguito dell'accertamento Testimone_1 Testimone_2 ispettivo, essi sono stati individuati nel novero dei lavoratori il cui rapporto di natura dipendente con la ditta in oggetto è stato contestato ed hanno pure avviato analoghi giudizi nei confronti CP_ dell' Essi hanno, conseguentemente, un interesse alla decisione favorevole al lavoratore dell'odierna controversia che, seppure non ne determini l'incapacità a testimoniare, impone di valutare le dichiarazioni rese con prudente apprezzamento. In più le loro dichiarazioni appaiono estremamente generiche, avendo i testi solo riferito di avere lavorato insieme alla ricorrente e precisando che tutti loro si occupavano prevalentemente della pulizia dei terreni e nel dare mangiare agli animali e che il titolare assegnava loro i compiti, consegnando a fine mese la paga.
Non hanno dunque fornito una qualunque indicazione individualizzante il rapporto di lavoro proprio della piuttosto riferendo di una attività svolta insieme. CP_1
Vi sono poi le risultanze emergenti dall'accertamento ispettivo, che. come già detto, il giudice di primo grado non ha valutato e che possono così riassumersi: : a) il ON IA, già CP_ titolare di partita IVA, dal 9.04.2002 per colture olivicole, ha in data 6/08/2002 inoltrato all' una denuncia aziendale per l'assunzione di manodopera in agricoltura;
b) il 13 maggio 2011 ha inviato telematicamente all'Istituto altra denuncia aziendale ove ha dichiarato che l'attività agricola era stata avviata nel 1985 - quando egli aveva appena 13 anni, denunciando un'attività di allevamento di bovini con 38 vacche, 5 vitelli e 9 bovine femmine, allo stato brado, in agro di
Tortorici, senza possesso di terreno per l'allevamento di detta mandria;
c) nonostante un fabbisogno dichiarato di circa 300 giornate annue, ha invece denunciato dal 2008 al 2013 circa 50 lavoratori per anno per 5000 giornate;
d) l'azienda è risultata priva di alcuna autorizzazione alla trasformazione del latte;
e) per la manodopera denunciata non è stata versata nessuna contribuzione previdenziale;
f) dagli archivi dell'Agenzia delle Entrate (dichiarazioni dei redditi)
è emerso un considerevole divario tra il volume di affari ed il costo del personale: nello specifico
è stato verificato che per l'anno 2009 a fronte di un volume di affari di € 20.773,00 sarebbero state erogate retribuzioni per ben € 236.912,00; per l'anno 2010 a fronte di un volume di affari di €
14.866,00 sarebbero state erogate retribuzioni per € 326.599,00; per l'anno 2013 a fronte di un volume di affari del tutto irrisorio sarebbero state erogate retribuzioni per € 291.519,00, superandosi tra il 2008 ed il 2013 ampiamente il milione di euro.
L'assenza di redditività dell'azienda getta già di per sé una luce di forte sospetto su rapporti lavorativi dalla stessa formalmente instaurati.
Peraltro, proprio tali elementi sono stati valutati da questa Corte che con la sentenza del n. CP_ 88/2021(oggi prodotta dall' ed acquisita ex art 437 cpc) ha rigettato la domanda volta ad accertare l'illegittimità del verbale ispettivo avanzata dal ON IA TI. Qui si afferma “a fronte di tale corposo quadro indiziario, indicativo della fittizietà del ricorso a manodopera retribuita, corroborato anche da riscontri documentali constatatati direttamente dagli ispettori, e come tali dotati di efficacia privilegiata, il presunto datore di lavoro non ha offerto idonee risultanze di segno contrario”.
In definitiva ritiene questa Corte che alla stregua dell'accertamento ispettivo e tenuto conto degli evidenziati limiti soggettivi ed oggettivi delle deposizioni acquisite, non sia stata raggiunta la prova attestante il rapporto di lavoro preteso dalla sicché la sua correlata domanda volta ad CP_1 ottenere il diritto alla iscrizione negli elenchi anagrafici per l'anno 2009 va rigettata.
Stante la soccombenza, le spese di lite del doppio grado vanno poste a carico dell'appellata e liquidate per compensi in euro 2697,00 per il primo grado e in euro 2906,00 per il presente, oltre spese vive pari ad Euro 64,50 per il contributo unificato, spese generali, iva e cassa
Non può, tuttavia, essere disposta la condanna per lite temeraria ex art 96 cpc 1 comma, in quanto CP_ richiesta dall' solo nel presente grado. Come puntualizzato dalla Corte di cassazione (vedi per tutte Cass 21/1/2016 n. 1115) “la domanda di risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. può essere proposta per la prima volta nella fase di gravame solo con riferimento a comportamenti della controparte posti in atto in tale grado del giudizio” e qui, nella specie i lamentati comportamenti di abuso riguardano il primo grado.
Sussistono invece i presupposti per la condanna ex art. 96 3° comma.
La Corte di Cassazione con sentenza n. 29812/2019 ha affermato che: “questa Corte ha recentemente riesaminato la questione relativa alla funzione sanzionatoria della condanna per lite temeraria prevista da tale norma, in relazione sia alla necessità di contenere il fenomeno dell'abuso del processo, sia all'evoluzione della fattispecie dei "danni punitivi" che ha progressivamente fatto ingresso nel nostro ordinamento;
al riguardo, è stato affermato che "la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta al contenimento dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente (Cass. n. 27623/2017) e cioè nell'evidenza di non poter vantare alcuna plausibile ragione.
Tale pronuncia è stata preceduta da un altro fondamentale arresto secondo il quale "nel vigente ordinamento, alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l'ordinamento italiano l'istituto, di origine statunitense, dei "risarcimenti punitivi" (Cass. SSUU 16601/2017)": nella motivazione della sentenza richiamata l'art. 96 c.p.c.,
u.c., è stato inserito nell'elenco delle fattispecie rinvenibili, nel nostro sistema, con funzione di deterrenza;
in relazione a ciò, va ribadito, a mero titolo esemplificativo, che ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, può costituire abuso del diritto all'impugnazione la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, o completamente privo di autosufficienza, dedotto in assenza della esposizione sommaria dei fatti oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia, oppure fondato sulla deduzione del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, ove sia applicabile, ratione temporis, l'art. 348 ter c.p.c., u.c., che ne esclude la invocabilità oppure, come nel caso di specie, non osservante di tutti gli incombenti processuali, anche di rilievo pubblicistico, necessari per l'ammissibilità e/o la procedibilità del giudizio di legittimità. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione integra un ingiustificato sviamento del sistema giurisdizionale, essendo non già finalizzato alla tutela dei diritti ed alla risposta alle istanze di giustizia, ma risolvendosi soltanto, oggettivamente, ad aumentare il volume del contenzioso e, conseguentemente, a ostacolare la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione”. Orbene ritiene questa Corte che il riferimento all'abuso del processo non appare limitato alle fattispecie elencate dai giudici di legittimità, sostanzialmente riconducibili all'ipotesi in cui lo strumento processuale sia stato utilizzato in maniera non confacente (motivi manifestamente incoerenti, assenza dell'esposizione sommaria dei fatti eccetera) bensì possa essere esteso, tenuto conto della finalità conseguente alla proliferazione processuale, ad altre fattispecie. Può, dunque, costituire abuso del processo anche la proposizione di distinti e molteplici ricorsi fra loro analoghi ovvero in rapporto di continenza, nei casi in cui, quanto alla continenza, non sussistano circostanze oggettive che rendano indispensabile la proposizione dell'impugnazione in tempi diversi. Così, ad esempio, nella fattispecie sottoposta CP_ all'esame di questa Corte, l' ha evidenziato nell'atto di appello che la ha avviato ben 11 CP_1 procedimenti, chiedendo la reiscrizione negli elenchi e il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per il periodo che va dal 2008 al 2013.
Si tratta, in sostanza, di procedimenti tutti proposti in tempi ravvicinati, in rapporto di continenza, con evidente abuso dello strumento processuale e dispendio ingiustificato di energie giurisdizionali. Si tratta, purtroppo, di una vasta problematica largamente diffusa presso il CP_ Tribunale di Patti, assai preoccupante, alla quale difficilmente l' riesce a porre rimedio data l'estrema proliferazione del contenzioso in materia di cancellazione dagli elenchi anagrafici.
Stante l'imponenza del fenomeno di parcellizzazione della domanda giudiziale appare evidente che lo strumento processuale sia stato azionato “per conseguire finalità sostanzialmente estranee a quelle per cui l'ordinamento appresta lo strumento di tutela per la posizione sostanziale della parte”. Sulla questione si è anche pronunziata di recente la Corte di cassazione sezione V, 1 giugno
2021 n. 15209, ponendo in evidenza come il principio del giusto processo (articolo 111
Costituzione) non consente di utilizzare, per l'accesso alla tutela giudiziaria “metodi incompatibili con valori avvertiti come preminenti ai fini di un'efficace e buon funzionamento del servizio della giustizia………. con la conseguenza che le norme processuali devono essere interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali”.
Dunque, sussiste responsabilità aggravata dalla parte che, frantumando in più giudizi un'unica pretesa, determini un vulnus al regolare funzionamento del sistema giustizia incrementandone il volume senza alcuna “oggettiva” ragione. La va pertanto condannata al risarcimento del CP_1 danno ai sensi dell'articolo 96, comma 3 c.p.c. che può, equitativamente, essere quantificato in €
500,00.
P. Q. M.
CP_ definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di
Patti n. 324/2023 emessa in data 23/2/2023, così provvede:
a) in riforma della sentenza appellata, rigetta le domande proposte da con il ricorso CP_1 del 10/4/2015; CP_ b) condanna al pagamento in favore dell' delle spese di entrambi i gradi di CP_1 giudizio, liquidate per compensi in euro 2697,00 per il primo grado e in euro 2906,00 per il presente, oltre spese generali, iva e cassa CP_ c) condanna al risarcimento del danno nei confronti dell' da responsabilità CP_1 aggravata ex articolo 96 comma 3 c.p.c. liquidato in € 500,00 oltre interessi legali dalla presente pronunzia.
Messina, 2/7/2025
Il consigliere est. Il Presidente
Dott. C. Zappalà Dott. B. Catarsini
Alla redazione della presente sentenza ha collaborato il funzionario UPP dr. M. Biondo