Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.