Articolo 2 della Legge 14 dicembre 1964, n. 1397
Articolo 1
Versione
13 gennaio 1965
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera' con una corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1965