Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 13/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gianmichele Marcelli Presidente
Dott. Pier Giorgio Palestini Consigliere relatore
Dott. Cesare Marziali Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 954/2022RG vertente tra con sede legale a IN (Fm), Via E. Berlinguer n. 15, c.f. e p. Parte_1
Iva n. , in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Pompei ( – pec CodiceFiscale_1
che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. Prof. Email_1
Gerardo Villanacci (c.f. - pec , con domicilio C.F._2 Email_2 eletto presso lo studio dell'Avv. Andrea Coen, sito ad Ancona in Corso Stamira n. 10;
-parte appellante principale/appellata incidentale e
, in persona del legale rappresentante , corrente in Civitanova CP_1 Controparte_2
Marche (MC) al n. 1 di Via G. cattolica, P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Francesco MANTELLA del Foro di Macerata con Studio in Civitanova Marche Piazza XX
Settembre 37, CF P.I. presso il cui studio ha eletto C.F._3 P.IVA_3
domicilio;
-parte appellata principale/appellante incidentale
Conclusioni delle parti: come da memoria di precisazione delle conclusioni.
Fatto e diritto
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
2.Con atto di citazione notificato in data 29.10.2019 la società proponeva opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo munito di formula esecutiva n. 750/2019, emesso dal Tribunale di Fermo in data
25.10.2019 su istanza di con cui veniva ingiuntoalla di pagare la Controparte_3 CP_1 somma complessiva di € 282.817,00 oltre interessi e spese di procedura monitoria richiesto per il mancato pagamento di fatture per realizzazione e industrializzazione di calzature in favore della in regime di sub-fornitura. CP_1
L'opponente a proprio favore deduceva che:
il rapporto intercorso tra e non sarebbe sussumibile, come ex CP_1 Controparte_4
adverso rappresentato, nel contratto di subfornitura in quanto la committente ha lasciato piena autonomia alla opposta, senza alcuna soggezione tecnica sulla produzione di calzature che infatti venivano controllate e verificate sulla committente solo dopo che erano state ultimate;
nel caso in cui il rapporto in oggetto fosse qualificabile come rapporto di sub-fornitura, l'opposta avrebbe violato la disposizione di cui all'art. 3 comma 1 e 2 del d.lvo 192-1998 decidendo unilateralmente di abbreviare i termini di pagamento prevedendo come termine quello del pagamento alla consegna;
il credito pertanto, al momento del ricorso per decreto ingiuntivo non era esigibile;
in ogni caso, anche laddove non fosse applicabile la normativa in oggetto, le condizioni di pagamento da sempre vigenti fra le parti erano quelle di pagamento a 30/60 giorni dalla consegna;
infatti tutte le fatture emesse dalla fino al 31.07.2019 erano state pagate entro i 30/60 Parte_1 giorni e in soli due casi entro il 15 del mese successivo;
al momento dell'accettazione dell'ordine di produzione di calzature marcate Paciotti del 09.4.2019 la con mail del 07.05.2019 Parte_1
dichiarava di confermare i tempi di consegna generali senza tuttavia comunicare alcuna richiesta di modifica dei tempi e modalità di pagamento;
in ogni caso le calzature marcate Midnight di cui alla fattura azionata 336 del 30.09.2019 di €
46.960,00 non sono state consegnate nei termini e pertanto, La si è resa inadempiente;
la Parte_1
contestazione del ritardo e il rifiuto di una consegna tardiva venivano ribadite con pec del
14.10.2019 precedente a ricorso monitorio;
l'opponente contestava altresì che le calcature di cui alle fatture n. 295, 314, 337 non erano mai state consegnate deduceva inoltre danni derivanti dalla mancata disponibilità delle calzature consistiti in danni economici e all'immagine per l'annullamento degli ordini da parte dei clienti finali, di cui chiedeva il relativo risarcimento.
Pertanto, esposte le argomentazioni in fatto e in diritto, l'opponente concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di accertare l'inadempimento di parte opposta in ordine all'ordine di cui alla fattura 336 in ragione del ritardo nell'adempimento; accertare l'inesistenza del credito per le fatture 295,314 e 337 per mancato rispetto delle condizioni contrattuali sui termini di pagamento e per mancata esecuzione della prestazione;
in via riconvenzionale condannare la convenuta al risarcimento del danno da mancata disponibilità delle calzature e all'immagine; in subordine revocare il decreto ingiuntivo e dichiarare risolto il contratto di fornitura per inadempimento con condanna al risarcimento dei danni sopra descritti;
con vittoria delle spese di lite da distrarsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
A seguito dell'l'udienza del 6.11.2019, il Giudice istruttore sospendeva la provvisoria esecutività del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio deducendo: Parte_1
la sussistenza del contratto di sub-fornitura in quanto la presenziava alle fasi delle CP_1
lavorazioni impartendo le direttive tecniche;
indicava le modifiche da apportare alle calzature e le modalità di impiego degli accessori da lei selezionati e allegava a comprova di ciò diverse e-mail aventi ad oggetto tali indicazioni;
attraverso dette modalità operative, l'opponente voleva conseguire la realizzazione delle calzature nel pieno rispetto della cifra stilistica creativa tipica del marchio Controparte_5
la nullità del contratto di sub-fornitura per mancanza del requisito di forma scritta e assenza di alcun obbligo con riferimento alle tempistiche e alle modalità di consegna delle calzature;
al subfornitore in virtù dell'art. 2, comma 1, L. n. 192 del 1998, “ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto";
quanto alla ricostruzione fattuale deduceva che, vista la sistematica difficoltà da parte della di rispettare i termini dilatori di pagamento inizialmente concessi dalla a CP_1 Parte_1
fronte delle ulteriori inadempienze della anche scadenze del 31.05.2019 ed alle scadenze CP_1
del 30.06.2019, il produttore si vedeva costretto – all'inizio del mese di luglio 2019 - a pretendere specifiche garanzie di adempimento, preannunciando la sospensione delle produzioni sino al saldo dei corrispettivi già maturati secondo uno specifico “piano di rientro” e ricevendone sostanziale accettazione da parte della committente;
La pertanto, confidando nella buona fede della committente, il 15 luglio riavviava Parte_1
la produzione ribadendo i termini dei pagamenti pretesi da parte della committente e preannunciando che, sino al saldo delle scadenze maturate sino al 31 luglio, tutti i relativi corrispettivi sarebbero dovuti essere saldati alla consegna. Nonostante le assicurazioni della però, neppure le scadenze “rinegoziate” venivano rispettate dalla committente, che CP_1
nonostante ripetuti solleciti al saldo del dovuto e gli inviti al contestuale ritiro della merce già prodotta e giacente nei magazzini non ha mai inteso provvedervi.
Esplicate le proprie argomentazioni in fatto e in diritto, l'opposta concludeva per l'accertamento del contratto di sub-fornitura, la dichiarazione di nullità per mancanza di forma scritta e conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine liquidare il credito e condannare l'opponente al pagamento della relativa somma con vittoria di spese di lite.
Espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti, all'udienza del
13.11.2020 il Giudice istruttore, rilevato che appariva necessario esaminare l'eccezione preliminare, sollevata da parte convenuta opposta, di nullità del contratto di subfornitura per violazione della prescrizione di cui all'art. 2, comma 1, L. n. 192/1998 fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.11.2021 le parti precisavano le conclusioni.
Il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
3.Con la sentenza impugnata il Tribunale motivava e decideva come segue:
“Va innanzitutto sottolineato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, esteso, come tale, all'esame non solo delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha, comunque, l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che egli è tenuto ad accoglierla (o rigettarla) qualora ritenga provato (o meno) il credito dedotto, e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi posti a fondamento del decreto ingiuntivo opposto. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 19595 del 2013).
Nel caso di specie la non ha contestato l'esistenza di rapporti contrattuali intercorsi CP_1
fra le parti ma ha invece dedotto quale motivo di opposizione, da una parte, la non riconducibilità del contratto in oggetto al contratto di sub fornitura (con conseguente non applicabilità della disciplina di favore per il sub-fornitore e in primis di concessione della provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo), in secondo luogo ha contestato nell'ambito del riconosciuto rapporto intercorrente tra le parti, che le calzature ordinate per la stagione A/I 2019 di cui alle fatture azionate dalla fossero state effettivamente consegnate o comunque consegnate nei Parte_1
termini indicati come tassativi e pertanto domandava la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.
A fronte del dedotto inadempimento e della conseguente domanda risarcitoria ha Parte_1
eccepito, quale eccezione consequenziale alle difese di parte opponente, la nullità del contratto di sub-fornitura per mancanza di forma scritta.
Preliminare è dunque la questione circa la sussumibilità del rapporto tra e Controparte_1 [...]
nel rapporto di sub-fornitura. Parte_1
Ai sensi dell'art. 1 del d.lvo 192 del 1998 "Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente".
Come sottolineato dalla Suprema Corte la sub-fornitura viene disciplinata quale estrinsecazione contrattuale di una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato
(reso particolarmente eclatante in tutte le ipotesi nelle quali il committente funga sostanzialmente da monocliente del subfornitore), anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio e variegato spettro (disegni, specifiche, progetti, prototipi, modelli, know how in genere).
La dipendenza tecnica così intesa costituisce spesso, essa stessa, uno stato di sudditanza economica, imponendo al subfornitore di adeguare la propria produzione ed organizzazione del lavoro alle suddette direttive e specifiche. Si tratta di un adeguamento che può comportare, per il subfornitore, una più o meno intensa ed assorbente limitazione di sbocco commerciale e di offerta di mercato. La rilevanza della dipendenza tecnica è insita nel fatto che la lavorazione affidata in subfornitura intervenga necessariamente ad un determinato livello (più o meno avanzato) del processo di produzione interno al committente;
ed in vista della commercializzazione del prodotto- finito su un mercato che è soltanto di questi, non anche del subfornitore. Sicchè è proprio l'inserimento del subfornitore nel ciclo produttivo del committente a richiedere che la lavorazione da parte del primo avvenga secondo la progettualità e le direttive tecniche impartite dal secondo (rispondenti alle esigenze di mercato da quest'ultimo intercettate); con la conseguenza che la cd. dipendenza tecnica altro non è che il risvolto operativo attraverso il quale normalmente si denota la dipendenza economica, di cui è elemento qualificante e sintomatico (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n.
18186 del 25/08/2014).
Nel caso di specie dall'istruttoria è emerso che fra e il rapporto Parte_1 CP_1
intercorso per la produzione delle calzature della stagione A/I 2019 (tra cui rientrano i prodotti di cui alla fatture azionate con decreto ingiuntivo) è riconducibile alla sub-fornitura. Ciò sulla scorta della comprovata esistenza di una dipendenza tecnica estrinsecatasi nella sottoposizione della società a numerose specifiche tecniche della committente. Di rilievo sono Parte_1
innanzitutto le numerose e-mail depositate dall'opposta da cui emerge che la lavorazione delle calzature veniva effettuata in favore della con materiali forniti dalla stessa CP_1
committente (v. e-mail del gennaio –febbraio 2019, docc. 2, 3 e 4 comparsa di CP_1
costituzione di parte opposta). Inoltre particolarmente significative -in punto di prova delle direttive stilistiche della alla sono le e-mail inviate da CP_1 Parte_1 Controparte_6
della a soggetti operanti per da cui emerge che CP_1 Parte_1 Controparte_6 inoltrava alla “scheda taglio con delle foto indicazioni per la tecnica” nonché precise Parte_1 indicazioni sulla collezione “work in progress”, sulle modalità del taglio “Bulgaro”, sulle cuciture, sulle fessure da eseguire sulle tomaie;
nonché indicava dove trovare il “materiale e la scheda tecnica” riferibile ai prodotti in lavorazione. Ancora emergono da tali e-mail le precise indicazioni sulle lavorazioni tra cui: calzare la cucitura del bloccaggio dietro il tallone per evitare effetto ali, scollatura più definitiva a V e non a U, assottigliare le pelli in punta “per togliere un po' di volume” (v. in particolare docc. 5,6, e 8 email del 23.05.2019, del 7.06.2019, del 16.06.2019 e del
5.07.2019).
Peraltro le stesse parti per la collezione 2018 avevano stipulato un contratto di sub-fornitura rappresentando in premessa come “tra le parti è in essere un rapporto di sub-fornitura per la produzione di calzature da donna a marchio per la stagione P/E 2018 sulla Controparte_5
base di pregresse intese ed accordi verbali che hanno fondato e regolato il rapporto per le precedenti stagioni” (v. doc. 1 parte opposta). Risulta dunque inverosimile ritenere, come eccepisce parte opponente, che per la successiva stagione 2019-2020 (oggetto del presente giudizio) il tipo di rapporto si sia modificato: del resto le stesse e-mail sopra citate smentiscono tale possibilità. Ancora non assume rilievo decisivo il fatto che la effettuasse Controparte_1 controlli dei prodotti prima della consegna. l'attività del controllo postumo è compatibile infatti con un rapporto di dipendenza tecnica ed anzi tale controllo si pone in una fase conclusiva dell'ordine volto a verificare la conformità delle calzature realizzate alle direttive precedentemente impartite.
Trova dunque applicazione la disciplina di cui al d.lvo 192 del 1998 che all'art. 2 che prevede, a tutela del sub-fornitore la forma scritta del contratta a pena di nullità: “Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullita….
4. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entita' delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto.
5. Nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia;
b) il prezzo pattuito;
c) i termini e le modalita' di consegna, di collaudo e di pagamento.”'.
Nel caso di specie non ha prodotto alcun contratto scritto di sub-fornitura per la Controparte_1
collezione A/I 2019. Non può considerarsi contratto il mero ordinativo della merce eseguito con comunicazioni avvenute via e-mail (v. doc. 8 e 9 allegati all'opposizione), non avendo tali comunicazioni un contenuto sufficiente a integrare una regolamentazione contrattuale.
Ne discende dunque la nullità del contratto di sub-fornitura e l'improduttività di effetti di tutte la condizioni che le parti avevano eventualmente stipulato oralmente o seguendo usi fra loro già sussistenti per i precedenti rapporti. E ciò sia con riferimento alle condizioni di pagamento, sia in ordine ai tempi di consegna della merce.
Primo corollario della nullità è dunque l'impossibilità di dichiarare l'esistenza di un inadempimento (e ciò con riferimento alle obbligazioni di entrambe le parti).
Dunque deve essere dichiarato nullo il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Fermo basato sulla domanda di pagamento del corrispettivo quale adempimento del contratto di sub-fornitura. In secondo luogo va altresì rigettata la domanda riconvenzionale proposta da di Controparte_1
risarcimento del danno per inadempimento alla prestazione di tempestiva consegna della merce da parte di Parte_1
In altri termini i rimedi contrattuali devono essere esclusi e possono invece essere prese in considerazione le sole conseguenze derivanti dalla rilevata e accertata nullità del contratto di sub- fornitura.
Nel caso di sub-fornitura il legislatore ha previsto una specifica tutela a favore della parte debole.
Mentre, di regola, la conseguenza della nullità del contratto è quella della ripetizione dell'indebito oggettivo, nel caso di nullità del contratto di sub-fornitura il legislatore ha previsto che il sub- fornitore ha diritto a ottenere il pagamento per la prestazione già effettivamente svolta: “In caso di nullita' ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni gia' effettuate” (art. 2 del d.lvo 192 del 1998).
La circostanza che abbia agito in via monitoria per l'adempimento e che Parte_1
successivamente abbia domandato, in sede di comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione, il pagamento delle prestazioni in virtù dell'art. 2 del dl.lvo 192 del 1998 non viola il principio di divieto di nuova domanda (arg. ex Cass. Sentenza n. 715 del 15/01/2018 che si è pronunciata escludendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in caso di sentenza di pronuncia di restituzione a seguito di rilevata nullità del contratto per il quale era inizialmente stata domandata, invece, la risoluzione e la ripetizione delle prestazioni sul diverso presupposto della validità del contratto stesso): ed invero anche in questo caso il petitum sostanziale è il medesimo, differisce unicamente la ragione giuridica della domanda. In sede di ricorso per decreto ingiuntivo la richiesta di pagamento del prezzo è avvenuta a titolo di corrispettivo quale adempimento al contratto, mentre in sede di comparsa di costituzione, a seguito delle difese di parte opposta, il creditore ha domandato il pagamento delle prestazioni eseguite quale tutela derivante dalla nullità del contratto di sub-fornitura. Ha dunque mantenuto la richiesta di un risultato finale corrispondente alla originaria domanda, seppur mutando le argomentazioni giuridiche.
Orbene per quanto riguarda l'onere della prova, la condanna al pagamento delle prestazioni eseguite, l'onere della prova dell'effettiva esecuzione delle prestazioni grava sul creditore, e quindi su Controparte_3
Si rammenta infatti che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio a cognizione piena nel quale le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, ovvero il creditore opposto quella di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto di fatto, donde il permanere dei rispettivi oneri probatori ex art. 2697 c.c. non diversamente da quanto accade nell'ordinario giudizio di cognizione: in altri termini, chi agisce in giudizio ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto vantato e, quindi, deve dimostrare l'esistenza del credito da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio e l'adempimento della propria prestazione.
Va rilevato che la fattura rappresenta titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma non costituisce prova dell'esistenza del credito nell'eventuale giudizio di opposizione, dovendo in tale fase il credito essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto; in particolare, con riguardo alla formazione unilaterale della fattura e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, quando tale rapporto , per la sua natura o per il suo contenuto , sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorchè annotata nei libri obbligatori, non può costituire prova del contratto in favore della stessa, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore si può ad essa riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto. Ne consegue che nel processo di cognizione, instauratosi per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, la fattura non costituisce, in favore della parte che l'abbia emessa, fonte di prova dei fatti che la stessa vi ha dichiarato (cfr., Cassazione civile sez. II,
05/08/2011, n.17050 in senso conforme, Cass., sez. III, sent. 13 giugno 2006 n. 13651; Id., sez. II, sent. 28 aprile 2004 n. 8126; Id., sez. III, sent. 23 giugno 1997 n. 5573. Sulla natura della fattura commerciale vedi anche Id., sent. 28 giugno 2010 n. 15383).
Nel caso di specie la ha allegato quattro fatture (nn. 295, 314 336 e 337) per Parte_1 realizzazione e fornitura di calzature per un totale di € 282.817,00.
L'opposta con riferimento alla fattura n. 336 del 2019 ha eccepito -anche con e-mail anteriore al ricorso per decreto ingiuntivo- di aver comunicato il rifiuto della consegna della merce in quanto non sarebbe avvenuta nei termini e di non aver poi ricevuto la merce (v. all.ti 10 e 11).
Quanto invece alla merce di cui alle fatture nn. 295, 314 e 337 del 2019, l'opposta ha contestato l'avvenuta consegna della merce.
Fermo restando che le eccezioni proposte da parte di relative al mancato rispetto dei CP_1
tempi di consegna non possono ritenersi rilevanti in quanto i tempi di consegna non sono vincolanti nei confronti di per effetto della nullità del contratto di sub-fornitura, a fronte Parte_1
della contestazione di della mancata consegna dei prodotti, non ha CP_1 Parte_1 fornito tuttavia alcuna prova a supporto dell'esecuzione delle prestazioni (a ciò prescindere dalla loro tempestività o meno). Non sono infatti stati depositati documenti di trasporto che possano comprovare l'avvenuta consegna della merce. Inoltre la messa a disposizione della calzature da parte di nella e-mail del 6 agosto 2019 (all. C comparsa di costituzione) è Parte_1
generica e è comprensibile se essa corrisponde proprio alle calzature di cui alle fatture azionate (v. infatti la generica intestazione della e-mail consegne Midnight00 FW19 + CAMP+ . CP_1
Ancora, la mera circostanza che la abbia messo a disposizione le suddette calzature Parte_1 costituisce mera offerta informale non idonea a liberare il debitore dall'esecuzione della prestazione che avviene solamente a seguito di messa in mora del creditore e a seguito delle formalità previste ex art 1206 e ss c.c. Ne consegue che la domanda di corresponsione del corrispettivo va pertanto rigettata anche ai sensi dell'art. 2 del d.lvo 192 del 1998.
In definitiva, accertata la nullità del contratto di subfornitura per mancanza di forma scritta va revocato il decreto ingiuntivo n. 750/2019, emesso dal Tribunale di Fermo in data 25.10.2019 e altresì rigettata la domanda risarcitoria proposta dall'opponente; va altresì rigettata la domanda di pagamento delle fatture nn 295,314,336, 337 del 2019 proposta dall'opposta ex art 2 del d.lvo
192 del 1998 in quanto non é stata raggiunta la prova dell'effettiva esecuzione della prestazione.
Né alcuna allegazione e prova specifica è stata fornita in ordine alle spese sostenute di cui richiede refusione.
Stante la soccombenza reciproca delle parti le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCERTA e DICHIARA la nullità del contratto di sub-fornitura per mancanza di forma scritta ex art. 2, comma 1, L. n. 192/1998 e per l'effetto:
– REVOCA il decreto ingiuntivo n. 750/2019, emesso dal Tribunale di Fermo in data 25.10.2019;
– RIGETTA la domanda risarcitoria proposta dalla parte opponente Controparte_1
RIGETTA la domanda di pagamento delle prestazioni eseguite e delle spese sostenute in buona fede nell'esecuzione del contratto proposta dall'opposta ex art. 2 comma 1 del Parte_1
d.lvo 192 del 1998 per le ragioni di cui in parte motiva;
SPESE di lite compensate.
4.All'esame dei motivi di impugnazione il Collegio deve premettere quanto segue.
Il Tribunale ha qualificato il rapporto intercorso tra le parti come contratto di subfornitura e ne ha accertato la nullità in quanto, contrariamente al disposto normativo della L. n. 192 del 1998, art. 2, il negozio non è stato stipulato in forma scritta.
La L. n. 192 del 1998, art. 2, comma 1, testualmente recita: "Il rapporto di subfornitura si instaura con il contratto, che deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità. Costituiscono forma scritta le comunicazioni degli atti di consenso alla conclusione o alla modificazione dei contratti effettuate per telefax o altra via telematica”
Il Tribunale ha altresì richiamato ed applicato la successiva previsione del medesimo articolo, secondo cui: “In caso di nullità ai sensi del presente comma, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto".
La qualificazione del rapporto e l'accertamento della sua nullità non sono state fatte oggetto di contestazione né da parte dell'appellante principale né da parte dell'appellante incidentale.
Su tali questioni è dunque sceso il giudicato.
5.Va di seguito esaminato l'appello principale, anche in applicazione del criterio decisorio cd. della ragione più liquida, con riferimento a tutte le questioni sollevate che attengono all'accertamento del diritto del subfornitore al pagamento delle prestazioni già effettuate ed al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto.
6. Al riguardo va detto che va detto che l'accertamento di tale diritto riconduce all'accertamento dell'esatto adempimento del rapporto invalido.
In altri termini il subfornitore, per ottenere il pagamento della prestazione resa, deve provare di averla correttamente adempiuta sotto tutti i profili rilevanti e segnatamente quelli fatti oggetto di contestazione.
In tal modo la parte appellante principale, per ottenere l'invocato pagamento, avrebbe dovuto provare non solo di aver completato la produzione della subfornitura ma anche di averla tempestivamente consegnata/messa a disposizione della committente.
Tanto più che è rimasto accertato che le calzature non vennero mai consegnate né ne fu tentata la consegna come pure sarebbe stato onere della subfornitrice secondo ordinarie modalità di svolgimento del rapporto e come confermato dal fatto che le fatture su cui è basata l'ingiunzione recano precisa indicazione del trasporto.
7.La subfornitrice sostiene che la messa a disposizione della calzature da parte di è Parte_1 avvenuta con l' e-mail del 6 agosto 2019 (all. C comparsa di costituzione).
Ma sul punto il Collegio condivide la valutazione del primo giudicante secondo cui il contenuto della richiamata email (riferita genericamente all'oggetto: Midnight00 FW19 + CAMP+
non consente di accertare se essa corrisponda proprio alle calzature di cui alle fatture. CP_1
8.D'altra parte, per valutare il corretto adempimento al rapporto nullo che genera il diritto al corrispettivo da parte della subfornitrice, occorre tener conto delle eccezioni dell'opposta come sintetizzate dal Tribunale: L'opposta con riferimento alla fattura n. 336 del 2019 ha eccepito -anche con e-mail anteriore al ricorso per decreto ingiuntivo- di aver comunicato il rifiuto della consegna della merce in quanto non sarebbe avvenuta nei termini e di non aver poi ricevuto la merce (v. all.ti 10 e 11).
Quanto invece alla merce di cui alle fatture nn. 295, 314 e 337 del 2019, l'opposta ha contestato l'avvenuta consegna della merce”.
9.Ritiene la Corte che la parte appellante principale, per aver diritto al corrispettivo, avrebbe dovuto provare non solo l'effettiva realizzazione delle calzature ma anche la tempestiva consegna o la tempestiva offerta delle stesse, superando le eccezioni di inadempimento per mancata e/o intempestiva consegna, formulate dalla controparte: eccezioni che (indipendentemente dalla nullità del rapporto) generano un onere probatorio a carico della subfornitrice che invoca il pagamento.
10.In tal modo la mancanza di una consegna ed anche la mancanza di una offerta qualificabile come tale, impediscono di ritenere la prestazione come “eseguita” nel senso di cui all'art. 2 co.1 l.n.
192/98 e precludono all'appellante principale la possibilità di chiedere il corrispettivo.
11.Deve precisarsi che l'appellante principale non ha proceduto ad una offerta formale (come rilevato dal Tribunale) e neppure ad una offerta non formale atteso che l'unico atto riconducibile a tale fattispecie è l'email del 6.8.2019 (avanti esaminata) che risulta: (a) incompleta perché non reca chiara ed univoca indicazione dei beni oggetto di offerta, (b) contestata dalla controparte con riferimento al requisito della tempestività
L'accertamento della mancanza di consegna ed il difetto dei richiamati elementi di prova documentale dell'offerta non possono essere superate dalla prova testi articolata dall'appellante principale
12.L'appello principale va in definitiva respinto.
13.Deve essere respinto anche l'appello incidentale così formulato dalla parte:
“Le domande che quindi si spiegano e svolgono anche in questa sede sono quelle, da un lato, di risolvere per inadempimento dell'opposta il contratto di fornitura delle calzature Midnight di cui alla fattura 336 e di ottenere, per l'effetto, il risarcimento del danno subito in ragione della indisponibilità e della conseguente impossibilità di immettere le calzature sul mercato. Danno che, sulla base delle allegazioni di cui all'atto di opposizione - comunicazioni relative agli annullamenti degli ordini da parte dei clienti finali con relativo danno economico e d'immagine – era ed è quantificabile in 50.000,00 euro”.
E' infatto evidente che, una volta sceso il giudicato sulla nullità del rapporto, la parte non può chiederne la risoluzione per inadempimento.
Il rapporto è nullo e le prestazioni sono rimaste inadempiute. Ciò esclude l'azionabilità di un diritto risarcitorio fondato sullo scioglimento del rapporto nullo.
14.Le spese del presente grado giudizio, in ragione dell'esito finale, sono interamente compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnativa, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA definitivamente pronunziando , ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
1- respinge sia l'appello principale sia l'appello incidentale;
2- compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3-ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data 18 febbraio 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gianmichele Marcelli
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
Dr. Pier Giorgio Palestini