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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/05/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 956/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura NT Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 956/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 24.4.2025, avente oggetto: interdizione
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Dileo Massimiliano, giusta Parte_1 Parte_2 mandato in atti
- ricorrenti
E
nata a [...] in data [...] - resistente contumace CP_1
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'interdizione della madre, CP_1
come sopra generalizzata, con nomina di tutrice di quest'ultima in favore della stessa ricorrente
[...] [...]
. Parte_1
Premettevano che l'interdicenda è affetta da “da un declino cognitivo di grado severo in encefalopatia vascolare cronica, cardiopatia ischemico-ipertensiva, fibrillazione atriale e cardiopatia ipertensiva”, già dichiarata invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, aggiungendo che la stessa è ospite della RSA Madonna della Pace sin dal 27.05.2021, come da documentazione in atti.
Su tali premesse, insistevano nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicenda, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza di cui innanzi veniva assunta in decisione senza termini.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
§§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata tale domanda. L'interdicenda è affetta da “declino cognitivo di grado severo in encefalopatia vascolare cronica, cardiopatia ischemico-ipertensiva, fibrillazione atriale e cardiopatia ipertensiva”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto della resistente ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, la stessa alle semplici domande poste dal Giudice ha risposto “articolando parole e frasi, peraltro in dialetto locale, del tutto slegate dall'oggetto delle domande (alle domande “Quanti anni ha?”, “Quando è nata?”, “Quanti figli ha?”, “Come si chiamano i suoi figli?” l'interdicenda ha risposto usando un linguaggio scurrile e parolacce), mostrandosi incapace di rapportarsi al mondo esterno, completamente dipendente per qualsivoglia attività, incapace di deambulare autonomamente in assenza di un apposito presidio ortopedico nonché incapace di esprimere qualunque volontà per via della patologia degenerativa dalla quale è evidentemente affetta”, come risultante dal verbale di udienza del 15.5.2024; l'esame si concludeva prendendosi atto che la resistente è “apparsa evidentemente disorientata nello spazio e nel tempo, incapace di rispondere con coerenza alle domande a lei rivolte ed assolutamente incapace di relazionarsi con il mondo esterno, condizione questa che rende necessaria la misura interdittiva richiesta”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente Parte_1
all'udienza del 24.4.2025, ove la stessa così riferiva “…Nostra madre vive stabilmente in una
[...]
RSSA... Non è capace di provvedere in alcun modo a sé stessa;
ha necessità di assistenza continua…Mia madre percepisce la pensione di invalidità, ammontante a euro 550,00, oltre alla reversibilità di mio
padre; in toltale percepisce euro 1.200,00. La stessa è titolare della casa e non ha altri redditi. Mia madre non riconosce più nessuno…”.
Tali circostanze venivano confermate altresì anche dall'altro ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetta da una gravissima e CP_1 irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicenda (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetta), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui la medesima è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicenda la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, per l'effetto, va CP_1 ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato
Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato il 19.3.2024, l'accoglie e così provvede: Parte_1 Parte_2 A)dichiara l'interdizione di nata a [...] in data [...], e per l'effetto, CP_1 ordina al Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura NT
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr.ssa Laura NT Presidente rel.
Dr.ssa Sandra Moselli Giudice
Dr.ssa Concetta Race Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 956/2024 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 24.4.2025, avente oggetto: interdizione
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Dileo Massimiliano, giusta Parte_1 Parte_2 mandato in atti
- ricorrenti
E
nata a [...] in data [...] - resistente contumace CP_1
Con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 19.3.2024 i ricorrenti chiedevano dichiararsi l'interdizione della madre, CP_1
come sopra generalizzata, con nomina di tutrice di quest'ultima in favore della stessa ricorrente
[...] [...]
. Parte_1
Premettevano che l'interdicenda è affetta da “da un declino cognitivo di grado severo in encefalopatia vascolare cronica, cardiopatia ischemico-ipertensiva, fibrillazione atriale e cardiopatia ipertensiva”, già dichiarata invalida con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, aggiungendo che la stessa è ospite della RSA Madonna della Pace sin dal 27.05.2021, come da documentazione in atti.
Su tali premesse, insistevano nelle conclusioni di cui sopra.
Nel corso dell'istruttoria, si procedeva all'esame dell'interdicenda, nonché all'ascolto dei prossimi congiunti, all'esito del quale la causa all'udienza di cui innanzi veniva assunta in decisione senza termini.
Gli atti venivano trasmessi al P.M. che esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
§§§§§
La domanda di interdizione di deve essere accolta per le ragioni di seguito esposte. CP_1
Rileva il Tribunale, infatti, che, all'esito dell'istruttoria espletata, risulta pienamente fondata tale domanda. L'interdicenda è affetta da “declino cognitivo di grado severo in encefalopatia vascolare cronica, cardiopatia ischemico-ipertensiva, fibrillazione atriale e cardiopatia ipertensiva”, come evidenziato e documentato in atti.
L'esame diretto della resistente ha confermato inequivocabilmente le risultanze documentali;
invero, la stessa alle semplici domande poste dal Giudice ha risposto “articolando parole e frasi, peraltro in dialetto locale, del tutto slegate dall'oggetto delle domande (alle domande “Quanti anni ha?”, “Quando è nata?”, “Quanti figli ha?”, “Come si chiamano i suoi figli?” l'interdicenda ha risposto usando un linguaggio scurrile e parolacce), mostrandosi incapace di rapportarsi al mondo esterno, completamente dipendente per qualsivoglia attività, incapace di deambulare autonomamente in assenza di un apposito presidio ortopedico nonché incapace di esprimere qualunque volontà per via della patologia degenerativa dalla quale è evidentemente affetta”, come risultante dal verbale di udienza del 15.5.2024; l'esame si concludeva prendendosi atto che la resistente è “apparsa evidentemente disorientata nello spazio e nel tempo, incapace di rispondere con coerenza alle domande a lei rivolte ed assolutamente incapace di relazionarsi con il mondo esterno, condizione questa che rende necessaria la misura interdittiva richiesta”.
Le superiori circostanze hanno ricevuto riscontro nelle dichiarazioni rese dalla ricorrente Parte_1
all'udienza del 24.4.2025, ove la stessa così riferiva “…Nostra madre vive stabilmente in una
[...]
RSSA... Non è capace di provvedere in alcun modo a sé stessa;
ha necessità di assistenza continua…Mia madre percepisce la pensione di invalidità, ammontante a euro 550,00, oltre alla reversibilità di mio
padre; in toltale percepisce euro 1.200,00. La stessa è titolare della casa e non ha altri redditi. Mia madre non riconosce più nessuno…”.
Tali circostanze venivano confermate altresì anche dall'altro ricorrente.
Alla luce di tutto quanto sopra, essendo stato accertato che è affetta da una gravissima e CP_1 irreversibile infermità, che ne compromette totalmente la capacità di intendere e di volere e di provvedere ai propri interessi, ne va pronunciata l'interdizione.
Le elevate esigenze di protezione, derivanti dalla condizione di totale dipendenza da terzi, in cui versa l'interdicenda (a causa dell'oggettiva gravità della patologia da cui è affetta), nonché dalla necessità di gestione degli interessi, di cui la medesima è titolare, portano ad affermare, infatti, che, per l'interdicenda la tutela più adeguata e idonea, sia da individuare nella misura dell'interdizione.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
In accoglimento della domanda, pertanto, va dichiarata l'interdizione di e, per l'effetto, va CP_1 ordinato al Cancelliere di annotare immediatamente nell'apposito registro la presente sentenza e di comunicarla, entro dieci giorni, per quanto di competenza, al Giudice Tutelare e all'Ufficiale dello Stato
Civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita.
Nulla per le spese, stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e con ricorso depositato il 19.3.2024, l'accoglie e così provvede: Parte_1 Parte_2 A)dichiara l'interdizione di nata a [...] in data [...], e per l'effetto, CP_1 ordina al Cancelliere di annotare la presente sentenza nell'apposito registro e di comunicarla, entro dieci giorni, al Giudice Tutelare, per quanto di competenza, ed all'Ufficiale dello Stato Civile, per le annotazioni in margine all' atto di nascita;
B)nulla per le spese.
Così deciso in Trani, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Laura NT