Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1501/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], Parte_1 C.F._1 il 12/08/1986, residente in [...]48/5 16135
GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. DE IORIO EDOARDO (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e difende, come da procura in atti e
, C.F. , nato a [...], Parte_2 C.F._3
il 31/12/1980, residente in [...]48/5 16135
GENOVAGE ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. DE IORIO EDOARDO (C.F. ), che lo C.F._2
rappresenta e difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 13/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1)I coniugi vivranno separati, nel mutuo e civile reciproco rispetto, fissando la propria residenza separatamente.
2) La casa coniugale, sita in Genova, Via Carlo Montanari 48/5, di proprietà esclusiva del marito con l'arredamento che la compone, sarà Parte_2 assegnata alla MO , che la abiterà unitamente ai figli minori Parte_1
e mantenendo in essa la propria residenza e Persona_1 Persona_2 quella dei figli minori;
3) il marito che ha già provveduto a lasciare la casa coniugale, Parte_2 provvederà al più presto e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'atto introduttivo a prelevare i propri effetti personali in essa ancora presenti e a trasferire altrove la propria residenza;
4) I figli minori e verranno affidati in maniera condivisa ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori, con collocazione abitativa presso e con la madre T_
, nella casa coniugale di Genova, Via Carlo Montanari 48/5;
[...]
5) Il padre terrà con sé i figli minori a weekend alternati, da sabato Parte_2 mattina alle ore 09,00 fino a domenica sera alle ore 19,00/20,00;
6) Il padre potrà tenere con sé i figli minori anche il lunedì, mercoledì e giovedì mattina dalle ore 07,00/07,30, andandoli a prendere presso l'abitazione materna per portarli a scuola, oltre il martedì pomeriggio dalle ore 16,00, all'uscita da scuola, e il venerdì dalle ore 12,30, all'uscita da scuola, fino a dopo cena intorno alle ore 20,30 quando li riporterà dalla madre. Il padre inoltre provvederà ad accompagnare il figlio alla scuola calcio mercoledì pomeriggio dalle Per_1 ore 16,20 fino alle ore 19,00;
3 7) Le frequentazioni dei figli minori nelle maggiori festività, religiose e non, verranno suddivise tra i genitori secondo il criterio dell'alternanza;
8) I genitori si impegnano, ove possibile, a trascorrere insieme ai figli minori il compleanno di questi ultimi;
9) Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori nel periodo estivo, per quindici giorni, anche non consecutivi, impegnandosi a concordare il periodo tra loro ogni anno entro la fine del mese di maggio. Inoltre ciascun genitore potrà tenere con sé i figli minori nel periodo invernale una settimana;
10) Il padre si impegna, ove possibile, ad accompagnare alle attività ludiche e sportive programmate il figlio minore Per_1
11) I genitori potranno concordare tra loro anche ulteriori e/o diverse frequentazioni, compatibilmente con le esigenze lavorative ed organizzative di entrambi, nonché con gli impegni scolastici, sportivi e ricreativi dei figli minori;
12) Il marito si obbliga a versare, entro il primo giorno di ogni Parte_2 mese, alla MO , a titolo di contributo al mantenimento mensile Parte_1 dei figli minori e e fino alla loro indipendenza Persona_1 Persona_2 economica, l'importo complessivo mensile di €. 800,00 (ottocento/00), ossia €
400,00 (quattrocento/00) per ciascun figlio, somma da rivalutarsi secondo gli adeguamenti ISTAT a partire dall'anno successivo alla data del provvedimento di omologa della separazione, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli minori secondo il protocollo del Tribunale di
Genova 15/09/2016, previamente concordate e documentate;
13) I coniugi convengono che l'importo previsto a titolo di assegno unico per i figli minori, venga percepito da entrambi i genitori in misura paritaria fra loro del 50% ciascuno. Qualora l'assegno unico venga percepito per intero da uno solo dei coniugi, quest'ultimo si impegna al versamento, entro 3 giorni dal ricevimento, della metà dell'importo percepito all'altro coniuge;
14) Il marito si obbliga altresì a versare, entro il primo giorno di Parte_2 ogni mese, alla MO , a titolo di contributo al mantenimento di Parte_1 quest'ultima, fino a quando non verrà trovato dalla MO una stabile sistemazione lavorativa retribuita, l'importo mensile di €. 200,00 (duecento/00), somma da rivalutarsi secondo gli adeguamenti ISTAT a partire dall'anno successivo alla data del provvedimento di omologa della separazione;
4 15) Il marito ha già provveduto a versare sul c/c Unicredit AN intestato alla MO , in data 20 febbraio 2025, la somma di € 10.000,00 Parte_1
(diecimila/00) concordata dai coniugi. Ciascun coniuge terrà per sè i risparmi depositati sui libretti e/o conti correnti a lui intestati, dichiarando di nulla avere a pretendere l'uno nei confronti dell'altro, ad eccezione della somma di €
10.000,00 (diecimila/00) di cui sopra, che la MO dichiara di aver già ricevuto;
16) Le parti si accordano che l'autovettura Fiat Cubo tg. FX858CG, di proprietà di (padre del marito ed in uso ai coniugi, venga Persona_3 Parte_2 assegnata alla MO , avendo quest'ultima necessità di usufruire Parte_1 dell'autovettura in quanto collocataria dei due figli minori. La MO si impegna fin d'ora a consentire al marito di utilizzare la suddetta autovettura, Parte_2 in caso di sua necessità, previo accordo con la MO. Le spese di assicurazione dell'autovettura verranno pagate dal proprietario mentre le Persona_3 spese relative alla tassa di possesso e per eventuali riparazioni, verranno suddivise nella misura del 70% a carico della MO e del 30% a carico del marito. In caso di vendita dell'autovettura da parte di e/o di Persona_3 restituzione della stessa a quest'ultimo, si impegna ed obbliga fin Parte_2
d'ora ad acquistare a proprie spese un'altra autovettura, di nuova immatricolazione e/o usata, di pari valore e/o con cilindrata e caratteristiche simili alla precedente, e di trasferirla in proprietà e/o in uso alla MO T_
;
[...]
17) Il motociclo Piaggio Liberty tg ED52532 intestato al marito Parte_2 verrà assegnato definitivamente a quest'ultimo;
18 I coniugi dichiarano di aver definito con il presente accordo tutti i rapporti economico patrimoniali a qualsiasi titolo collegati o collegabili al rapporto di coniugio e/o comunque insorti tra le parti, rinunciando a qualsivoglia pretesa, anche se non ancora formalizzata, fatte salve le eccezioni di cui ai punti che precedono”
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2017, Numero 257, Parte
5 I , Serie , Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D.
09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 19/05/2025
Il Presidente Est.
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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