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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 11/11/2025, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017 949
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n 4 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] [...] e residente in [...]Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 Parte_2
per procura in atti
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...] residente in Controparte_1
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. CIMINO DANIELE per C.F._2
procura in atti
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 9.10.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 chiedeva all'adito Tribunale Parte_1
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data in data 20.06.2007, aveva contratto con (atto trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 283, parte 2 serie A, anno 2007) da cui era nato il figlio, , in 15.03.2014 . Persona_1
Rilevava che con decreto di omologa del 01.10.2020, reso nel procedimento civile iscritto al n. 285/2020 R.G., il Tribunale Civile di Caltagirone aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato e confermate con il verbale di udienza e che da allora i coniugi non si erano più riconciliati.
Chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma della statuizioni della separazione in ordine al regime di affidamento , collocamento e diritto di visita del minore ma con una riduzione degli oneri economici a suo carico.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, contestando le ulteriore difese svolte dal ricorrente e chiedendo la modifica delle condizioni pattuite in sede di ricorso per la separazione consensuale. All'udienza del 9.10.2025 comparivano entrambe le parti ed all'esito dell'audizione delle stesse, verificata l'impossibilità della riconciliazione, il Presidente relatore formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva dalle stesse accettata
Le parti chiedevano pertanto di essere autorizzate a precisare le conclusioni .
Il Presidente autorizzava la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa e si riservava di riferire in camera di consiglio previo parere del PM che nulla opponeva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito da decreto di omologa della separazione reso da questo
Tribunale in data 1.10.2020.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nessun disaccordo sussiste tra le parti in ordine al regime di affidamento condiviso del figlio minore, al collocamento dello stesso presso la madre ed alla disciplina del diritto di visita del padre come statuito con il decreto di omologa che va pertanto in questa sede interamente richiamato e confermato, anche con riguardo all'assegnazione della casa coniugale .
Venendo invece alle domande economiche, va rilevato che nel corso dell'udienza le parti hanno raggiunto, anche su sollecitazione del Presidente relatore una soluzione concordata relativamente agli oneri di mantenimento del figlio da porsi a carico del padre , quale genitore non collocatario, che prevedono il pagamento della somma mensile di euro 450 mensili, da rivalutare secondo gli indici Istat, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% , corresponsione dell'assegno unico per il figlio alla madre per intero e accollo da parte della ricorrente delle spese ordinarie relative all'immobile che costituisce la casa coniugale.
Tali conclusioni possono essere fatte proprie dal Collegio, apparendo conformi ai principi regolatori della materia
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 20.6.2007 , Parte_1 Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 283, parte 2 serie A, anno 2007)
2. CONFERMA le statuizioni della separazione con riguardo all'affidamento, collocamento e diritto di visita del minore e assegnazione della casa coniugale il cui oneri ordinari saranno sostenuti dalla CP_1 3. PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio versando alla madre, , entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di euro 450,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
4. DICHIARA il diritto della a percepire per intero l'assegno unico per CP_1
il figlio
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del.30.10.2025
IL PRESIDENTE Est
Dott.ssa Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente rel. dr.ssa Cinzia Cicero Giudice dr.ssa Oriana Calvo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n 4 2025 R.G.
PROMOSSO DA
, nato a [...] [...] e residente in [...]Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1 Parte_2
per procura in atti
Ricorrente contro
, nata a [...] il [...] residente in Controparte_1
CF , rappresentata e difesa dall'Avv. CIMINO DANIELE per C.F._2
procura in atti
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero Interveniente necessario
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 9.10.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.7.2025 chiedeva all'adito Tribunale Parte_1
di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario che, in data in data 20.06.2007, aveva contratto con (atto trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 283, parte 2 serie A, anno 2007) da cui era nato il figlio, , in 15.03.2014 . Persona_1
Rilevava che con decreto di omologa del 01.10.2020, reso nel procedimento civile iscritto al n. 285/2020 R.G., il Tribunale Civile di Caltagirone aveva omologato la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso depositato e confermate con il verbale di udienza e che da allora i coniugi non si erano più riconciliati.
Chiedeva pertanto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma della statuizioni della separazione in ordine al regime di affidamento , collocamento e diritto di visita del minore ma con una riduzione degli oneri economici a suo carico.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di cessazione Controparte_1
degli effetti civili del matrimonio, contestando le ulteriore difese svolte dal ricorrente e chiedendo la modifica delle condizioni pattuite in sede di ricorso per la separazione consensuale. All'udienza del 9.10.2025 comparivano entrambe le parti ed all'esito dell'audizione delle stesse, verificata l'impossibilità della riconciliazione, il Presidente relatore formulava alle parti una proposta conciliativa che veniva dalle stesse accettata
Le parti chiedevano pertanto di essere autorizzate a precisare le conclusioni .
Il Presidente autorizzava la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa e si riservava di riferire in camera di consiglio previo parere del PM che nulla opponeva.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito da decreto di omologa della separazione reso da questo
Tribunale in data 1.10.2020.
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nessun disaccordo sussiste tra le parti in ordine al regime di affidamento condiviso del figlio minore, al collocamento dello stesso presso la madre ed alla disciplina del diritto di visita del padre come statuito con il decreto di omologa che va pertanto in questa sede interamente richiamato e confermato, anche con riguardo all'assegnazione della casa coniugale .
Venendo invece alle domande economiche, va rilevato che nel corso dell'udienza le parti hanno raggiunto, anche su sollecitazione del Presidente relatore una soluzione concordata relativamente agli oneri di mantenimento del figlio da porsi a carico del padre , quale genitore non collocatario, che prevedono il pagamento della somma mensile di euro 450 mensili, da rivalutare secondo gli indici Istat, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% , corresponsione dell'assegno unico per il figlio alla madre per intero e accollo da parte della ricorrente delle spese ordinarie relative all'immobile che costituisce la casa coniugale.
Tali conclusioni possono essere fatte proprie dal Collegio, apparendo conformi ai principi regolatori della materia
L'esito della controversia e la natura del procedimento, giustifica a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 20.6.2007 , Parte_1 Controparte_1
(atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania atto n. 283, parte 2 serie A, anno 2007)
2. CONFERMA le statuizioni della separazione con riguardo all'affidamento, collocamento e diritto di visita del minore e assegnazione della casa coniugale il cui oneri ordinari saranno sostenuti dalla CP_1 3. PONE A CARICO di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento del figlio versando alla madre, , entro il giorno 5 di ogni mese,
l'importo di euro 450,00 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50% delle spese straordinarie, purchè previamente concordate e documentate;
4. DICHIARA il diritto della a percepire per intero l'assegno unico per CP_1
il figlio
5. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
6. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Catania perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio del.30.10.2025
IL PRESIDENTE Est
Dott.ssa Concetta Grillo