Articolo 44 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 43Articolo 45
Versione
7 giugno 1978
Art. 44.
Si intendono sostituiti gli organi centrali e periferici dello Stato con gli organi della regione Valle d'Aosta in tutti i casi in cui le disposizioni vigenti nelle materie di cui alla presente legge e, in generale, in quelle indicate negli articoli 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 , facciano riferimento, per quanto riguarda le funzioni degli enti locali, a funzioni amministrative di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato.
Entrata in vigore il 7 giugno 1978