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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 12/02/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27/2024
Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 10.32 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. ZOTTI VITO FEDERICO sostituito dall'avv. Chiara Motta;
Parte_1
per l'avv. BLASIO LUIGI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive già in atti e si riportano integralmente ai propri atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ZOTTI VITO FEDERICO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , con l'avv. BLASIO LUIGI Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 249/23 emessa in data 28.09.2023 dal Giudice di Pace di Sondrio, depositata in data
04.10.2023 e notificata in data 15.12.2023.
In particolare, il chiedeva che il Tribunale di Sondrio, in via pregiudiziale e Parte_1
cautelare, sospendesse e/o revocasse la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, accogliesse l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, accogliesse le conclusioni rassegnate in primo grado, di seguito riportate: “In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del Comune di della proprietà del mappale identificato al Foglio 22 Pt_1
mapp. 87 Catasto Terreni - ; In via principale nel merito: accertare e dichiarare la legittimità Pt_1
del verbale n. 1381 del 26.05.2023 notificato in data 27.05.2023 dal Comune di e, Pt_1
conseguentemente, ordinare al sig. di provvedere al pagamento della sanzione elevatagli CP_1 pagina 2 di 7 nonché al ripristino dello stato dei luoghi, intimatogli anche dall'ordinanza emessa dal Prefetto della
Provincia di Sondrio prot. Uscita n. 0031964 del 26.06.2023, Fasc. n. 1320/2023 C.d.S., e notificata al sig. dal Comune di in data 27.06.2023. In ogni caso: con vittoria di spese e CP_1 Pt_1
compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. e
I.V.A.; In via istruttoria: con riserva di dedurre, produrre, formulare capitoli di prova ed indicare testimoni nei termini di legge.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate Controparte_1 dall'appellante e proponendo appello incidentale in punto di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Celebrata la prima udienza in data 24.04.2024, con ordinanza del 09.05.2024 veniva disposto il mutamento del rito, in quanto il presente giudizio di appello, vertente in tema di opposizione a sanzione amministrativa, era stato erroneamente incardinato con il rito ordinario, anziché con il rito del lavoro e veniva fissata udienza per la discussione in data 12.02.2025, assegnando alle parti termine per note conclusive.
***
Nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, si opponeva al verbale di Controparte_1
contestazione n. 1381 del 26.05.2023 emesso dal Comune di e notificato in data 27.05.2023, Pt_1 recante sanzione amministrativa di € 173,00 oltre all'invito alla rimozione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi, per violazione dell'articolo 20, comma primo e quarto del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'opposizione, revocando il verbale e la relativa sanzione e compensando le spese.
Soltanto nella parte motiva della sentenza, il Giudice di Pace respingeva la domanda riconvenzionale proposta dal ritenendosi incompetente in relazione a quanto richiesto. Parte_1
Ebbene, parte appellante ha riproposto anche nel presente giudizio la medesima domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del Comune di della proprietà del mappale identificato al Foglio 22 mapp. 87 Catasto Terreni Pt_1
– ”. Pt_1
In via preliminare, si rileva come tale domanda si appalesi inammissibile, in quanto la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che “In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa
pagina 3 di 7 petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato”. (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 24.01.2019, n.
1921).
Si evidenzia, pertanto, come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sia un giudizio ad oggetto limitato, rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria della P.A., mentre la domanda riconvenzionale formulata dal comporta un indebito allargamento dell'ambito Pt_1
oggettivo di tale giudizio, che anche in appello risulta avere i medesimi limiti oggettivi, di talché ne discende l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
Passando ad esaminare il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, si evidenzia che “all'Amministrazione, che viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, (…) spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007;
Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo,
Cass. n. 4898/2015). In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697
c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano
pagina 4 di 7 l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.lgs. n. 150 del
2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione sopra richiamata).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel revocare l'atto impugnato e la relativa sanzione, ritenendo che il sig. avesse fornito la prova CP_1
oggettiva contraria a quanto esposto nel verbale per cui è causa e che l'area in relazione alla quale il aveva accertato la violazione fosse un'area privata. Parte_1
Al contrario, si ritiene che l'amministrazione abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante circa i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Invero, l'odierno appellato ha dichiarato di aver acquistato il terreno avente mappale n. 87 nell'anno
2023, producendo l'atto di compravendita datato 21.01.2023.
Ebbene, nell'atto di compravendita datato 21.01.2023 rep. N. 5109 racc. n. 3789 a rogito del Notaio
Dott. di Morbegno (cfr. doc. 2 fascicolo appellato), nella parte rubricata “Pattuizioni Persona_1
Comuni”, si legge che “le parti venditrici, per quanto rispettivamente venduto, dichiarano:- che i terreni oggetto delle presenti vendite, sulla base del vigente Piano di Governo del Territorio, ricadono
Con nelle seguenti zone: Foglio 22 particella 87: attrezzature pubbliche di interesse comune –
Parcheggi” per l'89% (ottantanove per cento) e “Viabilità strade principali” per l'11% (undici per cento) (…)”; inoltre, nella parte dell'atto dedicata al prezzo dei beni oggetto di compravendita si legge:
“Dichiarano i comparenti che il prezzo della presente vendita è stato convenuto ed accettato per complessivi euro 9.500,00, di cui euro 2.500,00 per la tettoia , euro 3.000,00 (tremila virgola zero) per
i terreni in zona agricola ed euro 4.000,00 (quattromila virgola zero) per il terreno in zona parcheggi
e strade”.
pagina 5 di 7 Dunque, nell'atto di compravendita, è stata espressamente indicata la natura del bene immobile di cui Con al mappale n. 87, riportante la dicitura “ attrezzature pubbliche di interesse comune – parcheggi”: si tratta, quindi, di un'area interessata da attrezzature pubbliche e, come tale, degli spazi riservati a tale finalità pubblicistica il sig. non poteva liberamente disporre. CP_1
Ne deriva che legittimamente l'amministrazione ha contestato all'odierno appellato la violazione dell'articolo 20 del Codice della Strada, per aver occupato una strada classificata di tipo F con pali, reti e una gru chiusa da cantiere (cfr. documentazione fotografica sub. doc. 2 fascicolo appellato).
A questo proposito, la circostanza evidenziata dal Giudice di prime cure, ovvero che “dalla documentazione fotografica prodotto si nota che la gru non occupa né invade la carreggiata né la sede stradale, è posizionata all'interno della striscia delimitativa realizzata dallo stesso si ritiene Pt_1 irrilevante, posto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare “il principio in virtù del quale è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'articolo 2 C.d.S., ai sensi del quale le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (Cass. n. 17350/2008 e Cass. n.
13217/2003; più di recente v. Cass. n. 14367/2018). La definizione di “strada”, che comporta
l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. Del resto, l'art. 21, comma 1, C.d.S. così recita: “Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità” (cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 05.02.2024 n. 3251).
E', dunque, l'uso pubblico a rendere rilevanti le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada, nonché a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.
Nel caso di specie, l'area oggetto del presente giudizio risulta senz'altro soggetta alle norme del Codice della strada e l'occupazione posta in essere dal sig. con pali, reti e una gru chiusa da CP_1 cantiere, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, risulta senz'altro violativa dell'esigenze di ordine e sicurezza collettiva che proprio il Codice della Strada mira a presidiare.
pagina 6 di 7 In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, in riforma della sentenza n. 249/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Sondrio, deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal mentre deve essere dichiarato legittimo il verbale di contestazione n. 1381 del Parte_1
26.05.2023 emesso dal Parte_1
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che vi sia soccombenza reciproca, stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal Comune da un lato e, dall'altro, la dichiarazione di legittimità del verbale di contestazione oggetto del presente giudizio, da cui deriva altresì il rigetto per infondatezza dell'appello incidentale in punto di spese di lite proposto dal sig.
Pertanto, le spese di lite devono essere integralmente compensate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza n. 249/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Sondrio
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal Parte_1
- accerta e dichiara la legittimità del verbale di contestazione n. 1381 del 26.05.2023 emesso dal
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Sondrio, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 27/2024
Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 10.32 innanzi al Giudice Francesca Riccardi, sono comparsi: per l'avv. ZOTTI VITO FEDERICO sostituito dall'avv. Chiara Motta;
Parte_1
per l'avv. BLASIO LUIGI Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note conclusive già in atti e si riportano integralmente ai propri atti.
All'esito della discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesca Riccardi
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice Francesca Riccardi ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 27/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. ZOTTI VITO FEDERICO Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
(c.f. , con l'avv. BLASIO LUIGI Controparte_1 C.F._1
APPELLATO
Oggetto: Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice strada)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 249/23 emessa in data 28.09.2023 dal Giudice di Pace di Sondrio, depositata in data
04.10.2023 e notificata in data 15.12.2023.
In particolare, il chiedeva che il Tribunale di Sondrio, in via pregiudiziale e Parte_1
cautelare, sospendesse e/o revocasse la provvisoria esecutività della sentenza impugnata, accogliesse l'appello per i motivi tutti dedotti in narrativa e, per l'effetto, accogliesse le conclusioni rassegnate in primo grado, di seguito riportate: “In via riconvenzionale: accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del Comune di della proprietà del mappale identificato al Foglio 22 Pt_1
mapp. 87 Catasto Terreni - ; In via principale nel merito: accertare e dichiarare la legittimità Pt_1
del verbale n. 1381 del 26.05.2023 notificato in data 27.05.2023 dal Comune di e, Pt_1
conseguentemente, ordinare al sig. di provvedere al pagamento della sanzione elevatagli CP_1 pagina 2 di 7 nonché al ripristino dello stato dei luoghi, intimatogli anche dall'ordinanza emessa dal Prefetto della
Provincia di Sondrio prot. Uscita n. 0031964 del 26.06.2023, Fasc. n. 1320/2023 C.d.S., e notificata al sig. dal Comune di in data 27.06.2023. In ogni caso: con vittoria di spese e CP_1 Pt_1
compensi del presente giudizio, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, c.p.a. e
I.V.A.; In via istruttoria: con riserva di dedurre, produrre, formulare capitoli di prova ed indicare testimoni nei termini di legge.”
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate Controparte_1 dall'appellante e proponendo appello incidentale in punto di liquidazione delle spese del giudizio di primo grado.
Celebrata la prima udienza in data 24.04.2024, con ordinanza del 09.05.2024 veniva disposto il mutamento del rito, in quanto il presente giudizio di appello, vertente in tema di opposizione a sanzione amministrativa, era stato erroneamente incardinato con il rito ordinario, anziché con il rito del lavoro e veniva fissata udienza per la discussione in data 12.02.2025, assegnando alle parti termine per note conclusive.
***
Nel giudizio di primo grado innanzi al Giudice di Pace, si opponeva al verbale di Controparte_1
contestazione n. 1381 del 26.05.2023 emesso dal Comune di e notificato in data 27.05.2023, Pt_1 recante sanzione amministrativa di € 173,00 oltre all'invito alla rimozione delle opere e ripristino dello stato dei luoghi, per violazione dell'articolo 20, comma primo e quarto del Codice della Strada.
Il Giudice di Pace, all'esito del giudizio, con la sentenza qui impugnata, accoglieva l'opposizione, revocando il verbale e la relativa sanzione e compensando le spese.
Soltanto nella parte motiva della sentenza, il Giudice di Pace respingeva la domanda riconvenzionale proposta dal ritenendosi incompetente in relazione a quanto richiesto. Parte_1
Ebbene, parte appellante ha riproposto anche nel presente giudizio la medesima domanda riconvenzionale, chiedendo al Tribunale di “accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione a favore del Comune di della proprietà del mappale identificato al Foglio 22 mapp. 87 Catasto Terreni Pt_1
– ”. Pt_1
In via preliminare, si rileva come tale domanda si appalesi inammissibile, in quanto la giurisprudenza di legittimità, che si ritiene di condividere, ha chiarito che “In sostanza, il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria ed il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa
pagina 3 di 7 petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre, a sostegno della propria pretesa, motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione (o, comunque, nel provvedimento sanzionatorio considerato equipollente), di modo che il giudizio in questione investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato”. (cfr. Cass. civ., Sez. VI – 2, Ord., 24.01.2019, n.
1921).
Si evidenzia, pertanto, come il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa sia un giudizio ad oggetto limitato, rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria della P.A., mentre la domanda riconvenzionale formulata dal comporta un indebito allargamento dell'ambito Pt_1
oggettivo di tale giudizio, che anche in appello risulta avere i medesimi limiti oggettivi, di talché ne discende l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal Parte_1
Passando ad esaminare il riparto dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, si evidenzia che “all'Amministrazione, che viene a rivestire, dal punto di vista sostanziale, la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta- opposta), incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.
All'opponente, al contrario, (…) spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione (v., ad es., Cass. n. 3837/2001, n. 3837; Cass. n. 2363/2005; Cass. n. 5277/2007;
Cass. n. 12231/2007; Cass. n. 27596/3008; Cass. S.U. n. 20930/2009; Cass. n. 5122/2011 e, da ultimo,
Cass. n. 4898/2015). In proposito è opportuno ribadire che mentre l'onere dell'allegazione è a carico dell'opponente (il quale deve indicare quali sono gli elementi della fattispecie carenti in fatto e/o in diritto), per quanto concerne l'onere della prova si applica la regola ordinaria sancita dall'art. 2697
c.c.. Tuttavia, a questo riguardo, assume rilevanza la riferita precisazione in base alla quale di fronte al giudice, una volta formulata l'opposizione, non si discute propriamente dell'atto ma della fattispecie produttiva dell'effetto, perché nei limiti in cui la parte opponente abbia sollevato le relative contestazioni spetta alla P.A. dimostrare i fatti costitutivi ed all'opponente comprovare i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Perciò alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano
pagina 4 di 7 l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A. (del resto il D.lgs. n. 150 del
2011, art. 6, l'attuale comma 11 e art. 7, l'attuale comma 10 - così come prima la L. n. 689 del 1981, art. 23, comma 11 - recitano: "Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente"). Orbene, sulla scorta di tale sistematica premessa, consegue che alla P.A., nel predetto giudizio, incombe - ove costituiscano oggetto di contestazione ad opera del ritenuto trasgressore - sia l'assolvimento della prova relativa alla legittimità dell'accertamento presupposto dal provvedimento irrogativo della sanzione amministrativa sotto il profilo dell'osservanza degli adempimenti formali previsti dalla legge, sia quello della piena prova della legittimità del susseguente procedimento sanzionatorio fino al rituale compimento dell'atto finale che consente la valida conoscenza del provvedimento applicativo della sanzione alla parte che ne è destinataria.” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione sopra richiamata).
Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, si ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nel revocare l'atto impugnato e la relativa sanzione, ritenendo che il sig. avesse fornito la prova CP_1
oggettiva contraria a quanto esposto nel verbale per cui è causa e che l'area in relazione alla quale il aveva accertato la violazione fosse un'area privata. Parte_1
Al contrario, si ritiene che l'amministrazione abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante circa i fatti costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Invero, l'odierno appellato ha dichiarato di aver acquistato il terreno avente mappale n. 87 nell'anno
2023, producendo l'atto di compravendita datato 21.01.2023.
Ebbene, nell'atto di compravendita datato 21.01.2023 rep. N. 5109 racc. n. 3789 a rogito del Notaio
Dott. di Morbegno (cfr. doc. 2 fascicolo appellato), nella parte rubricata “Pattuizioni Persona_1
Comuni”, si legge che “le parti venditrici, per quanto rispettivamente venduto, dichiarano:- che i terreni oggetto delle presenti vendite, sulla base del vigente Piano di Governo del Territorio, ricadono
Con nelle seguenti zone: Foglio 22 particella 87: attrezzature pubbliche di interesse comune –
Parcheggi” per l'89% (ottantanove per cento) e “Viabilità strade principali” per l'11% (undici per cento) (…)”; inoltre, nella parte dell'atto dedicata al prezzo dei beni oggetto di compravendita si legge:
“Dichiarano i comparenti che il prezzo della presente vendita è stato convenuto ed accettato per complessivi euro 9.500,00, di cui euro 2.500,00 per la tettoia , euro 3.000,00 (tremila virgola zero) per
i terreni in zona agricola ed euro 4.000,00 (quattromila virgola zero) per il terreno in zona parcheggi
e strade”.
pagina 5 di 7 Dunque, nell'atto di compravendita, è stata espressamente indicata la natura del bene immobile di cui Con al mappale n. 87, riportante la dicitura “ attrezzature pubbliche di interesse comune – parcheggi”: si tratta, quindi, di un'area interessata da attrezzature pubbliche e, come tale, degli spazi riservati a tale finalità pubblicistica il sig. non poteva liberamente disporre. CP_1
Ne deriva che legittimamente l'amministrazione ha contestato all'odierno appellato la violazione dell'articolo 20 del Codice della Strada, per aver occupato una strada classificata di tipo F con pali, reti e una gru chiusa da cantiere (cfr. documentazione fotografica sub. doc. 2 fascicolo appellato).
A questo proposito, la circostanza evidenziata dal Giudice di prime cure, ovvero che “dalla documentazione fotografica prodotto si nota che la gru non occupa né invade la carreggiata né la sede stradale, è posizionata all'interno della striscia delimitativa realizzata dallo stesso si ritiene Pt_1 irrilevante, posto la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare “il principio in virtù del quale è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'articolo 2 C.d.S., ai sensi del quale le strade “vicinali” sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico (Cass. n. 17350/2008 e Cass. n.
13217/2003; più di recente v. Cass. n. 14367/2018). La definizione di “strada”, che comporta
l'applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva. Del resto, l'art. 21, comma 1, C.d.S. così recita: “Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità” (cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 05.02.2024 n. 3251).
E', dunque, l'uso pubblico a rendere rilevanti le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada, nonché a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada.
Nel caso di specie, l'area oggetto del presente giudizio risulta senz'altro soggetta alle norme del Codice della strada e l'occupazione posta in essere dal sig. con pali, reti e una gru chiusa da CP_1 cantiere, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, risulta senz'altro violativa dell'esigenze di ordine e sicurezza collettiva che proprio il Codice della Strada mira a presidiare.
pagina 6 di 7 In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, in riforma della sentenza n. 249/2023 emessa dal
Giudice di Pace di Sondrio, deve essere dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal mentre deve essere dichiarato legittimo il verbale di contestazione n. 1381 del Parte_1
26.05.2023 emesso dal Parte_1
Per quanto riguarda le spese di lite, si ritiene che vi sia soccombenza reciproca, stante la dichiarazione di inammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dal Comune da un lato e, dall'altro, la dichiarazione di legittimità del verbale di contestazione oggetto del presente giudizio, da cui deriva altresì il rigetto per infondatezza dell'appello incidentale in punto di spese di lite proposto dal sig.
Pertanto, le spese di lite devono essere integralmente compensate. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in riforma della sentenza n. 249/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Sondrio
- dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta dal Parte_1
- accerta e dichiara la legittimità del verbale di contestazione n. 1381 del 26.05.2023 emesso dal
Parte_1
- compensa integralmente le spese di lite.
Sondrio, 12 febbraio 2025.
Il Giudice
Francesca Riccardi
Sentenza resa ex articolo 437 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
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