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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVI, sentenza 13/01/2026, n. 383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 383 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 383/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2530/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.s - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13739/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 2014 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7511/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla So.Ge.S. S.p.A., quale agente della riscossione per il Comune, in relazione al presunto omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le annualità dal 2008 al 2011, per un importo complessivo di euro 42.623,08. La contribuente ha dedotto l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento posta a fondamento del pignoramento, nonché degli avvisi di accertamento presupposti;
ha eccepito la tardività della procedura di riscossione, esercitata oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 del codice di procedura civile, e la prescrizione del credito tributario.
La So.Ge.S. si è costituita in giudizio contestando integralmente le doglianze del ricorrente, ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che il pignoramento presso terzi costituiva atto esecutivo rientrante nella competenza del giudice ordinario. Ha inoltre prodotto la documentazione relativa alle notifiche degli atti presupposti, affermandone la regolarità, documentazione che – come si dà atto in sentenza – non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 4517 del 20 marzo 2018, ha rigettato il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo corrette le notifiche degli atti presupposti. Tale decisione è stata successivamente impugnata dalla contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 8950/19/19 del 17 ottobre 2019, ha accolto l'appello, dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli per la decisione di merito.
A seguito della riassunzione del giudizio, la causa è stata nuovamente trattata in udienza pubblica il 26 settembre 2024. La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso e ha confermato la propria giurisdizione, richiamando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione degli atti prodromici all'esecuzione forzata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto pienamente valide e tempestive le notifiche delle cartelle esattoriali e degli atti impositivi prodromici, richiamando le pronunce della Suprema Corte in materia di notificazioni postali dirette, secondo cui, nelle ipotesi in cui l'atto sia inviato mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, il perfezionamento avviene con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di ulteriori adempimenti, come la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La Corte ha evidenziato che nel caso concreto le notifiche risultavano correttamente eseguite secondo il servizio postale ordinario, e ha precisato che, trattandosi di atti esattoriali e non di atti giudiziari, non era necessario il rispetto delle formalità previste per le notifiche a mezzo degli ufficiali giudiziari. Ha inoltre rilevato che, in base agli atti depositati e in assenza di contestazioni sulla relata di notifica, la procedura notificatoria doveva considerarsi pienamente regolare, con conseguente insussistenza sia della decadenza che della prescrizione del credito tributario.
Ha quindi affermato che, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, il creditore è legittimato a procedere direttamente con il pignoramento presso terzi, e che gli atti successivi possono essere impugnati solo per vizi propri, non potendo il contribuente rimettere in discussione gli atti presupposti ormai consolidati. Da tali considerazioni la Corte ha tratto la conclusione che il ricorso fosse infondato e lo ha respinto, condannando la contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 4 marzo 2025 e depositato il successivo 31 marzo 2025. Con l'atto di gravame, la contribuente contesta la sentenza di primo grado sostenendo che il collegio abbia erroneamente interpretato le norme relative alle notifiche degli atti tributari eseguite tramite servizio postale ordinario. Rileva che la Corte di primo grado ha ritenuto valide le notifiche degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, nonostante esse presentassero evidenti irregolarità, essendo state perfezionate per compiuta giacenza senza l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), necessaria per assicurare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. L'appellante afferma di non aver mai ricevuto tale comunicazione, né di essere stata a conoscenza della pendenza di debiti tributari fino alla notifica dell'atto di pignoramento, e sostiene che la mancata CAD renda nulla la notifica e, di conseguenza, inefficace l'ingiunzione di pagamento. Richiama sul punto i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (ordinanze n. 28618 del 6 novembre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre
2024), che impongono anche nelle notifiche dirette a mezzo posta l'obbligo di informare il contribuente del deposito dell'atto presso l'ufficio postale, in ossequio ai principi costituzionali di conoscibilità e di effettivo esercizio del diritto di difesa.
La difesa della ZE contesta inoltre che le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento siano stati notificati a mezzo del messo notificatore, in quanto la procedura adottata dalla So.Ge.S. non rispetterebbe le prescrizioni degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, né quelle della legge n. 890 del 1982, con conseguente invalidità degli atti. Aggiunge che, in ogni caso, essendo trascorso un periodo superiore a cinque anni tra gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008-2011 e il pignoramento del 2017, il credito deve ritenersi prescritto ai sensi dell'articolo 2948, quarto comma, del codice civile, non essendovi stati validi atti interruttivi.
Conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, la dichiarazione di inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo alla So.Ge.S., la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito tributario e la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminato l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 13739/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, osserva quanto segue.
L'appellante censura la decisione impugnata sostenendo che la Corte di primo grado abbia erroneamente ritenuto regolare la notifica degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, nonostante la mancanza della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Deduce, inoltre, che la procedura notificatoria sarebbe affetta da nullità per inosservanza delle regole stabilite dalla legge n. 890 del 1982 e che, in ogni caso, la pretesa tributaria sarebbe prescritta.
Tali censure non possono essere accolte.
Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta espressamente che la Corte ha dato atto della produzione in giudizio, da parte della So.Ge.S. S.p.A., della documentazione relativa alle notifiche degli atti presupposti e ha evidenziato che tale documentazione non era stata oggetto di alcuna contestazione da parte della contribuente.
Ne consegue che la questione relativa alla regolarità delle notifiche non è stata introdotta nel giudizio di primo grado e, pertanto, le doglianze oggi riproposte costituiscono motivi nuovi, inammissibili ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, poiché sollevati per la prima volta in sede di gravame.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “nel processo tributario l'appello non può contenere motivi nuovi che introducano questioni non dedotte in primo grado, dovendosi il giudizio di secondo grado configurare come revisione del precedente, non già come un nuovo giudizio sul rapporto tributario” (Cass.,
Sez. V, n. 20121/2015). Ne deriva che le doglianze concernenti la validità della notificazione degli atti presupposti devono ritenersi precluse, essendo state prospettate per la prima volta in questa sede. Anche a voler ritenere ammissibili i motivi di appello, essi si rivelano, comunque, infondati nel merito.
Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la notifica degli atti presupposti è stata eseguita dalla So.Ge.S. S.p.A., concessionario del Comune, per tributi di natura locale (ICI), nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, [...] notificano al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.
Tale disposizione consente dunque la notifica diretta a mezzo del servizio postale ordinario da parte dell'ente locale o del suo concessionario, senza necessità di osservare le formalità previste per gli atti giudiziari dalla legge n. 890 del 1982.
In tal senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16183 del 9 giugno 2021, ha affermato che “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale [...] trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 del 2018, richiamata anche dalla Corte di primo grado, ha ritenuto tale disciplina pienamente conforme ai principi costituzionali, osservando che il bilanciamento tra le esigenze di certezza e celerità dell'azione impositiva e il diritto di difesa del contribuente è assicurato dalla possibilità per quest'ultimo di chiedere la rimessione in termini qualora provi di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile.
Le sentenze della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante (ordinanze n. 27948 del 29 ottobre 2024
e n. 28618 del 6 novembre 2024) non incidono sul presente caso, poiché attengono alla notifica diretta eseguita dagli uffici finanziari statali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982, e non riguardano la disciplina speciale propria delle notifiche effettuate dagli enti locali o dai loro concessionari, regolata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
La diversità dei presupposti normativi esclude qualsiasi contrasto giurisprudenziale: le pronunce invocate dall'appellante affermano la necessità della raccomandata informativa (CAD) per la notifica diretta eseguita dagli uffici finanziari statali, mentre, per gli enti locali, continua a valere la disciplina più snella del servizio postale ordinario, la quale non contempla tale adempimento.
In definitiva, risulta confermato che la notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli atti presupposti è stata effettuata nel pieno rispetto della normativa applicabile e secondo la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, la quale — con l'ordinanza n. 16183/2021 — ha riconosciuto che il procedimento semplificato
“è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco” e non viola i diritti del contribuente, garantito dalla possibilità di dimostrare la mancata conoscenza effettiva dell'atto.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato sia sotto il profilo processuale che sostanziale.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1 . Nulla per le spese.
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 16, riunita in udienza il
24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PUSATERI GIUSEPPINA, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, LA
TRONCONE FULVIO, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2530/2025 depositato il 31/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.s - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 13739/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
30 e pubblicata il 09/10/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONE PAG n. 2014 I.C.I. 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7511/2025 depositato il
09/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio di primo grado, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli l'atto di pignoramento presso terzi emesso dalla So.Ge.S. S.p.A., quale agente della riscossione per il Comune, in relazione al presunto omesso pagamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le annualità dal 2008 al 2011, per un importo complessivo di euro 42.623,08. La contribuente ha dedotto l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento posta a fondamento del pignoramento, nonché degli avvisi di accertamento presupposti;
ha eccepito la tardività della procedura di riscossione, esercitata oltre il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 481 del codice di procedura civile, e la prescrizione del credito tributario.
La So.Ge.S. si è costituita in giudizio contestando integralmente le doglianze del ricorrente, ed eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che il pignoramento presso terzi costituiva atto esecutivo rientrante nella competenza del giudice ordinario. Ha inoltre prodotto la documentazione relativa alle notifiche degli atti presupposti, affermandone la regolarità, documentazione che – come si dà atto in sentenza – non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della contribuente.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 4517 del 20 marzo 2018, ha rigettato il ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo corrette le notifiche degli atti presupposti. Tale decisione è stata successivamente impugnata dalla contribuente dinanzi alla Commissione Tributaria
Regionale della Campania, la quale, con sentenza n. 8950/19/19 del 17 ottobre 2019, ha accolto l'appello, dichiarato la giurisdizione del giudice tributario e rimesso gli atti alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo
Grado di Napoli per la decisione di merito.
A seguito della riassunzione del giudizio, la causa è stata nuovamente trattata in udienza pubblica il 26 settembre 2024. La Corte ha preliminarmente dichiarato ammissibile il ricorso e ha confermato la propria giurisdizione, richiamando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 546 del 1992 e la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che attribuisce alla giurisdizione tributaria la cognizione degli atti prodromici all'esecuzione forzata. Nel merito, il Collegio ha ritenuto pienamente valide e tempestive le notifiche delle cartelle esattoriali e degli atti impositivi prodromici, richiamando le pronunce della Suprema Corte in materia di notificazioni postali dirette, secondo cui, nelle ipotesi in cui l'atto sia inviato mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento, il perfezionamento avviene con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza necessità di ulteriori adempimenti, come la comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
La Corte ha evidenziato che nel caso concreto le notifiche risultavano correttamente eseguite secondo il servizio postale ordinario, e ha precisato che, trattandosi di atti esattoriali e non di atti giudiziari, non era necessario il rispetto delle formalità previste per le notifiche a mezzo degli ufficiali giudiziari. Ha inoltre rilevato che, in base agli atti depositati e in assenza di contestazioni sulla relata di notifica, la procedura notificatoria doveva considerarsi pienamente regolare, con conseguente insussistenza sia della decadenza che della prescrizione del credito tributario.
Ha quindi affermato che, una volta divenuto definitivo l'atto impositivo, il creditore è legittimato a procedere direttamente con il pignoramento presso terzi, e che gli atti successivi possono essere impugnati solo per vizi propri, non potendo il contribuente rimettere in discussione gli atti presupposti ormai consolidati. Da tali considerazioni la Corte ha tratto la conclusione che il ricorso fosse infondato e lo ha respinto, condannando la contribuente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori di legge.
Avverso tale decisione, la sig.ra Ricorrente_1 ha proposto appello, rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, con atto notificato a mezzo posta elettronica certificata in data 4 marzo 2025 e depositato il successivo 31 marzo 2025. Con l'atto di gravame, la contribuente contesta la sentenza di primo grado sostenendo che il collegio abbia erroneamente interpretato le norme relative alle notifiche degli atti tributari eseguite tramite servizio postale ordinario. Rileva che la Corte di primo grado ha ritenuto valide le notifiche degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, nonostante esse presentassero evidenti irregolarità, essendo state perfezionate per compiuta giacenza senza l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), necessaria per assicurare la conoscenza effettiva dell'atto da parte del destinatario. L'appellante afferma di non aver mai ricevuto tale comunicazione, né di essere stata a conoscenza della pendenza di debiti tributari fino alla notifica dell'atto di pignoramento, e sostiene che la mancata CAD renda nulla la notifica e, di conseguenza, inefficace l'ingiunzione di pagamento. Richiama sul punto i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (ordinanze n. 28618 del 6 novembre 2024 e n. 27948 del 29 ottobre
2024), che impongono anche nelle notifiche dirette a mezzo posta l'obbligo di informare il contribuente del deposito dell'atto presso l'ufficio postale, in ossequio ai principi costituzionali di conoscibilità e di effettivo esercizio del diritto di difesa.
La difesa della ZE contesta inoltre che le ingiunzioni e gli avvisi di accertamento siano stati notificati a mezzo del messo notificatore, in quanto la procedura adottata dalla So.Ge.S. non rispetterebbe le prescrizioni degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, né quelle della legge n. 890 del 1982, con conseguente invalidità degli atti. Aggiunge che, in ogni caso, essendo trascorso un periodo superiore a cinque anni tra gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2008-2011 e il pignoramento del 2017, il credito deve ritenersi prescritto ai sensi dell'articolo 2948, quarto comma, del codice civile, non essendovi stati validi atti interruttivi.
Conclude chiedendo la riforma integrale della sentenza impugnata, la declaratoria di nullità delle notifiche degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, la dichiarazione di inesistenza di un valido titolo esecutivo in capo alla So.Ge.S., la dichiarazione di intervenuta prescrizione del credito tributario e la condanna della resistente al pagamento delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 24.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, esaminato l'appello proposto da Ricorrente_1 avverso la sentenza n. 13739/2024 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, osserva quanto segue.
L'appellante censura la decisione impugnata sostenendo che la Corte di primo grado abbia erroneamente ritenuto regolare la notifica degli avvisi di accertamento e dell'ingiunzione di pagamento, nonostante la mancanza della comunicazione di avvenuto deposito (CAD). Deduce, inoltre, che la procedura notificatoria sarebbe affetta da nullità per inosservanza delle regole stabilite dalla legge n. 890 del 1982 e che, in ogni caso, la pretesa tributaria sarebbe prescritta.
Tali censure non possono essere accolte.
Dalla lettura della sentenza di primo grado risulta espressamente che la Corte ha dato atto della produzione in giudizio, da parte della So.Ge.S. S.p.A., della documentazione relativa alle notifiche degli atti presupposti e ha evidenziato che tale documentazione non era stata oggetto di alcuna contestazione da parte della contribuente.
Ne consegue che la questione relativa alla regolarità delle notifiche non è stata introdotta nel giudizio di primo grado e, pertanto, le doglianze oggi riproposte costituiscono motivi nuovi, inammissibili ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n. 546/1992, poiché sollevati per la prima volta in sede di gravame.
La giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che “nel processo tributario l'appello non può contenere motivi nuovi che introducano questioni non dedotte in primo grado, dovendosi il giudizio di secondo grado configurare come revisione del precedente, non già come un nuovo giudizio sul rapporto tributario” (Cass.,
Sez. V, n. 20121/2015). Ne deriva che le doglianze concernenti la validità della notificazione degli atti presupposti devono ritenersi precluse, essendo state prospettate per la prima volta in questa sede. Anche a voler ritenere ammissibili i motivi di appello, essi si rivelano, comunque, infondati nel merito.
Come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, la notifica degli atti presupposti è stata eseguita dalla So.Ge.S. S.p.A., concessionario del Comune, per tributi di natura locale (ICI), nell'esercizio delle facoltà previste dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296 del 2006, il quale dispone che “gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, [...] notificano al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.
Tale disposizione consente dunque la notifica diretta a mezzo del servizio postale ordinario da parte dell'ente locale o del suo concessionario, senza necessità di osservare le formalità previste per gli atti giudiziari dalla legge n. 890 del 1982.
In tal senso, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16183 del 9 giugno 2021, ha affermato che “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale [...] trovando applicazione in detto procedimento semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 del 2018, richiamata anche dalla Corte di primo grado, ha ritenuto tale disciplina pienamente conforme ai principi costituzionali, osservando che il bilanciamento tra le esigenze di certezza e celerità dell'azione impositiva e il diritto di difesa del contribuente è assicurato dalla possibilità per quest'ultimo di chiedere la rimessione in termini qualora provi di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a sé non imputabile.
Le sentenze della Corte di Cassazione richiamate dall'appellante (ordinanze n. 27948 del 29 ottobre 2024
e n. 28618 del 6 novembre 2024) non incidono sul presente caso, poiché attengono alla notifica diretta eseguita dagli uffici finanziari statali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890 del 1982, e non riguardano la disciplina speciale propria delle notifiche effettuate dagli enti locali o dai loro concessionari, regolata dall'art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006.
La diversità dei presupposti normativi esclude qualsiasi contrasto giurisprudenziale: le pronunce invocate dall'appellante affermano la necessità della raccomandata informativa (CAD) per la notifica diretta eseguita dagli uffici finanziari statali, mentre, per gli enti locali, continua a valere la disciplina più snella del servizio postale ordinario, la quale non contempla tale adempimento.
In definitiva, risulta confermato che la notifica delle ingiunzioni di pagamento e degli atti presupposti è stata effettuata nel pieno rispetto della normativa applicabile e secondo la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, la quale — con l'ordinanza n. 16183/2021 — ha riconosciuto che il procedimento semplificato
“è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco” e non viola i diritti del contribuente, garantito dalla possibilità di dimostrare la mancata conoscenza effettiva dell'atto.
Alla luce di quanto esposto, l'appello deve essere rigettato, in quanto infondato sia sotto il profilo processuale che sostanziale.
Nulla va disposto per le spese del presente grado di giudizio, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
La Corte: Rigetta l'appello della sig.ra Ricorrente_1 . Nulla per le spese.