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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 23/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 23/01/2025 al n. 150/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUTTI GIULIA, elettivamente domiciliata in VIA L. BENATI, 45
ROVERBELLA presso lo studio dell'avv. BRUTTI GIULIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PERUSKO MARIAGIULIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO
24 46029 SUZZARA presso lo studio dell'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 22/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- affido condiviso Parte_1 Controparte_1
delle figlie maggiorenni ed , ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, con collocamento prevalente delle medesime presso la madre
nella sua attuale abitazione;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , con tutto Parte_1
quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni strettamente personali del sig.
; Controparte_1
- modalità di visita delle figlie maggiorenni secondo accordi assunti
direttamente tra loro ed il padre;
- contributo al mantenimento delle figlie di euro 500 mensili (250+250)
rivalutabili annualmente agli indici ISTAT dall'odierna udienza da
corrispondere alla madre entro il 15 del mese a decorrere dal presente mese di
maggio;
- 50% a carico di entrambi i genitori delle spese straordinarie nell'interesse
delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova il 28.05.2024;
Spese compensate”
- per Pubblico Ministero: “visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, introdotto inizialmente in forma giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 14/09/2001
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 99,
parte II, serie A, anno 2001) hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
pagina 2 di 3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 99, parte
II, serie A, anno 2001);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 23/01/2025 al n. 150/2025
R.G.,
DA
(C.F. ) difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BRUTTI GIULIA, elettivamente domiciliata in VIA L. BENATI, 45
ROVERBELLA presso lo studio dell'avv. BRUTTI GIULIA
ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
PERUSKO MARIAGIULIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA CASTELLO
24 46029 SUZZARA presso lo studio dell'avv. PERUSKO MARIAGIULIA
resistente
E CON L'INTERVENTO DI
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: Separazione giudiziale,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del 22/05/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “- affido condiviso Parte_1 Controparte_1
delle figlie maggiorenni ed , ma non economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti, con collocamento prevalente delle medesime presso la madre
nella sua attuale abitazione;
- assegnazione della casa coniugale alla sig.ra , con tutto Parte_1
quanto in essa contenuto, ad eccezione dei beni strettamente personali del sig.
; Controparte_1
- modalità di visita delle figlie maggiorenni secondo accordi assunti
direttamente tra loro ed il padre;
- contributo al mantenimento delle figlie di euro 500 mensili (250+250)
rivalutabili annualmente agli indici ISTAT dall'odierna udienza da
corrispondere alla madre entro il 15 del mese a decorrere dal presente mese di
maggio;
- 50% a carico di entrambi i genitori delle spese straordinarie nell'interesse
delle figlie, come da Protocollo del Tribunale di Mantova il 28.05.2024;
Spese compensate”
- per Pubblico Ministero: “visto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione, introdotto inizialmente in forma giudiziale, le parti, premesso di aver contratto matrimonio in MANTOVA in data 14/09/2001
(con atto trascritto nel Registro dello Stato Civile del Predetto Comune al n. 99,
parte II, serie A, anno 2001) hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
pagina 2 di 3 Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'intollerabilità della convivenza tra le parti, ne va pronunciata la separazione personale, con conseguente ordine all'Ufficiale di
Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi;
2) Omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) Prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MANTOVA, di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 99, parte
II, serie A, anno 2001);
5) Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 22/05/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3