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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/09/2025, n. 5050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5050 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5081/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Stefano Alberti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in rep. n.21535, del 15/11/2021, dall'Avv. Persona_1 CP_1
Fiammetta Lorenzetti
APPELLATA
E
_2
APPELLATA – CONTUMACE
r.g. n. 5081/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Roma disattesa ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione: in via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi d'impugnazione dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4769/2021 resa nel giudizio RG
50705/2018 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica pubblicata in data 16 marzo 2021 non notificata, accogliere integralmente la domanda avanzata dall'attore e quindi:
1. Voglia annullare la cartella di pagamento n. 09720170003976404 notificata in data 13 luglio 2017 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro
286.083,61 per supposto inadempimento di obblighi convenzionali e conseguente applicazione della clausola penale contrattualmente prevista e gli atti presupposti costituiti dalla Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 1030 del 30 novembre 2015 e del ruolo n. 2016/016513 iscritto in forza della predetta Determinazione.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare l'estinzione d'Ufficio del giudizio ex art. 307 c.p.c. , e comunque nel merito rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
4769/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.03.2021 e non notificata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento n.
09720170003976404, con la quale gli era stato imposto il pagamento della r.g. n. 5081/2021 2 somma di Euro 286.083,61 a titolo di penale ex art. 7 del contratto di compravendita dell'immobile sito in Via Monte della Farina n. 12, CP_1
stipulato il 16.03.2006 con il Ad avviso del Tribunale, la CP_3
mancata tempestiva impugnazione della Determinazione Dirigenziale
Ingiuntiva n. 1030 del 30.11.2015, pure ritualmente notificata al Parte_1
aveva prodotto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito portato dalla cartella di pagamento successivamente opposta, che avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, nella specie non dedotti.
L'appellante ha contestato la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva qualificato come ordinanza ingiunzione la Determina del 30.11.2015, che difettava di alcuni requisiti fondamentali, quali l'indicazione di ingiungere il pagamento della somma, dell'autorità giudiziaria e dei termini entro i quali poteva essere impugnata, facendo riferimento solo alla possibilità di agire in autotutela e dunque ingenerando nel destinatario obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili sì da giustificare la concessione del beneficio della rimessione in termini.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato ad _2
, già contumace nel giudizio di primo grado e che anche in questo
[...]
giudizio non si è costituita, e a che invece si è tempestivamente CP_1
costituita, riproponendo l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione, già sollevata in primo grado, e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
2. E' fondata l'eccezione di estinzione del giudizio per intempestiva translatio judicii riproposta nel presente giudizio da che nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta del giudizio di primo grado aveva sollevato detta eccezione prima di ogni altra sua difesa.
Innanzi tutto, occorre chiarire che, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (v. art. 307 ultimo comma c.p.c.), l'appellato Ente locale non aveva nemmeno l'onere di riproporre l'eccezione, che non era stata oggetto di alcuna espressa decisione da parte del tribunale (v. art. 346 c.p.c.).
Ora, l'art. 11 comma 2 c.p.a. prevede che: “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e
r.g. n. 5081/2021 3 sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”. E' a tale norma, che è norma speciale che disciplina esclusivamente la translatio iudicii tra giudice amministrativo, dichiaratosi privo di giurisdizione, e le altre giurisdizioni, e non all'art. 59 legge n. 69/2009, che è previsione di carattere generale che riguarda ogni ipotesi di circolazione del giudizio dal giudice ordinario a quelli speciali e viceversa, che occorre fare riferimento nel caso di specie (v. Cass. S.U. n. 27163/2018 e, tra le più recenti,
Cass. n. 6891/2025).
Nel caso di specie, il TAR Lazio, inizialmente adito dal per Parte_1
ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720170003976404 notificatagli il 13.07.2017, con sentenza n. 235/2018, pubblicata il 10.01.2018, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, statuendo che dinanzi a quest'ultimo “il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.”.
Trattandosi di sentenza del giudice amministrativo che dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il termine per interporre appello è dimezzato, ai sensi degli artt. 105 commi 2 e 3 (“nei giudizi di appello contro i provvedimenti che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 87, comma 3”) e 87 comma 3 c.p.a. (“tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”), sicché l'indicata sentenza del TAR Lazio n. 235/2018 è passata in giudicato il 10.04.2018, decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione.
Ne consegue che, avendo il riproposto la domanda con la quale ha Parte_1
impugnato la cartella di pagamento chiedendone l'annullamento dinanzi al giudice ordinario con atto di citazione notificato a controparte il 20.07.2018, che tra le altre cose conteneva il richiamo, espresso, all'atto introduttivo del precedente giudizio amministrativo e l'indicazione del provvedimento in base al quale era stata effettuata la translatio judicii, appare evidente che la riproposizione ex art. 11 comma 2 c.p.a. della domanda dinanzi al giudice ordinario, funzionale alla salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda come inizialmente proposta innanzi al giudice amministrativo, sia tardiva. Essa sarebbe dovuta infatti intervenire al più tardi il 10.07.2018.
r.g. n. 5081/2021 4 3. Non perspicue appaiono le contrarie argomentazioni dell'appellante, che, pur muovendo da una corretta premessa (l'atto di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione deve avere la forma di una riproposizione della domanda), pervengono all'applicazione del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza declinatoria del giudice amministrativo, ritenendo non applicabili le già richiamate norme del c.p.a. sul dimezzamento dei termini di impugnazione. La conclusione non è accettabile, posto che la sentenza del giudice amministrativo non può che essere soggetta alle regole sull'impugnazione e sui relativi termini previste dal c.p.a. e non a quelle del c.p.c. e considerato che l'art. 11 c.p.a. stabilisce, come visto, il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione per la riproposizione della domanda dinanzi al giudice ad quem al fine di preservare gli effetti sostanziali e processuali della prima domanda, che nel caso di specie era stata tempestivamente proposta in relazione alla notificazione della cartella di pagamento.
E, dunque, non essendo il giudizio stato tempestivamente proseguito dinanzi al giudice ordinario, esso deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 307 comma terzo c.p.c.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, seguono la soccombenza. Al riguardo, giova rilevare che, per consolidata giurisprudenza, “il principio fissato dall'art. 310 ultimo comma c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza”. (così, Cass. n.
20073/2021, conf. a Cass. n. 13736/2005).
r.g. n. 5081/2021 5 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) condanna a corrispondere al le spese Parte_1 CP_3
di lite, che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, l'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5081/2021 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5081 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 24.01.2025 e vertente
T R A
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Stefano Alberti
APPELLANTE
E
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., CP_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di procura generale alle liti per atto del Dott.
Notaio in rep. n.21535, del 15/11/2021, dall'Avv. Persona_1 CP_1
Fiammetta Lorenzetti
APPELLATA
E
_2
APPELLATA – CONTUMACE
r.g. n. 5081/2021 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia L'Ecc.ma Corte di Appello di Roma disattesa ogni contraria istanza, eccezione, produzione e deduzione: in via principale e nel merito, accogliere tutti i motivi d'impugnazione dedotti in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 4769/2021 resa nel giudizio RG
50705/2018 dal Tribunale di Roma in composizione monocratica pubblicata in data 16 marzo 2021 non notificata, accogliere integralmente la domanda avanzata dall'attore e quindi:
1. Voglia annullare la cartella di pagamento n. 09720170003976404 notificata in data 13 luglio 2017 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro
286.083,61 per supposto inadempimento di obblighi convenzionali e conseguente applicazione della clausola penale contrattualmente prevista e gli atti presupposti costituiti dalla Determinazione Dirigenziale Ingiuntiva n. 1030 del 30 novembre 2015 e del ruolo n. 2016/016513 iscritto in forza della predetta Determinazione.
Con vittoria di spese e compenso professionale del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del procuratore che si dichiara antistatario”.
Per l'appellata CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis:
- accertare e dichiarare l'estinzione d'Ufficio del giudizio ex art. 307 c.p.c. , e comunque nel merito rigettare l'avverso appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e per
l'effetto confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
4769/2021 del Tribunale di Roma, pubblicata il 16.03.2021 e non notificata, che aveva dichiarato inammissibile l'opposizione alla cartella di pagamento n.
09720170003976404, con la quale gli era stato imposto il pagamento della r.g. n. 5081/2021 2 somma di Euro 286.083,61 a titolo di penale ex art. 7 del contratto di compravendita dell'immobile sito in Via Monte della Farina n. 12, CP_1
stipulato il 16.03.2006 con il Ad avviso del Tribunale, la CP_3
mancata tempestiva impugnazione della Determinazione Dirigenziale
Ingiuntiva n. 1030 del 30.11.2015, pure ritualmente notificata al Parte_1
aveva prodotto l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito portato dalla cartella di pagamento successivamente opposta, che avrebbe potuto essere impugnata solo per vizi propri, nella specie non dedotti.
L'appellante ha contestato la sentenza del tribunale nella parte in cui aveva qualificato come ordinanza ingiunzione la Determina del 30.11.2015, che difettava di alcuni requisiti fondamentali, quali l'indicazione di ingiungere il pagamento della somma, dell'autorità giudiziaria e dei termini entro i quali poteva essere impugnata, facendo riferimento solo alla possibilità di agire in autotutela e dunque ingenerando nel destinatario obiettiva incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili sì da giustificare la concessione del beneficio della rimessione in termini.
L'atto di appello è stato ritualmente notificato ad _2
, già contumace nel giudizio di primo grado e che anche in questo
[...]
giudizio non si è costituita, e a che invece si è tempestivamente CP_1
costituita, riproponendo l'eccezione di estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione, già sollevata in primo grado, e chiedendo nel merito il rigetto dell'appello in quanto infondato.
2. E' fondata l'eccezione di estinzione del giudizio per intempestiva translatio judicii riproposta nel presente giudizio da che nella comparsa di CP_1
costituzione e risposta del giudizio di primo grado aveva sollevato detta eccezione prima di ogni altra sua difesa.
Innanzi tutto, occorre chiarire che, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio (v. art. 307 ultimo comma c.p.c.), l'appellato Ente locale non aveva nemmeno l'onere di riproporre l'eccezione, che non era stata oggetto di alcuna espressa decisione da parte del tribunale (v. art. 346 c.p.c.).
Ora, l'art. 11 comma 2 c.p.a. prevede che: “Quando la giurisdizione è declinata dal giudice amministrativo in favore di altro giudice nazionale o viceversa, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e
r.g. n. 5081/2021 3 sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato”. E' a tale norma, che è norma speciale che disciplina esclusivamente la translatio iudicii tra giudice amministrativo, dichiaratosi privo di giurisdizione, e le altre giurisdizioni, e non all'art. 59 legge n. 69/2009, che è previsione di carattere generale che riguarda ogni ipotesi di circolazione del giudizio dal giudice ordinario a quelli speciali e viceversa, che occorre fare riferimento nel caso di specie (v. Cass. S.U. n. 27163/2018 e, tra le più recenti,
Cass. n. 6891/2025).
Nel caso di specie, il TAR Lazio, inizialmente adito dal per Parte_1
ottenere l'annullamento della cartella di pagamento n. 09720170003976404 notificatagli il 13.07.2017, con sentenza n. 235/2018, pubblicata il 10.01.2018, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, statuendo che dinanzi a quest'ultimo “il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.”.
Trattandosi di sentenza del giudice amministrativo che dichiara il proprio difetto di giurisdizione, il termine per interporre appello è dimezzato, ai sensi degli artt. 105 commi 2 e 3 (“nei giudizi di appello contro i provvedimenti che hanno declinato la giurisdizione o la competenza si segue il procedimento in camera di consiglio di cui all'articolo 87, comma 3”) e 87 comma 3 c.p.a. (“tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, tranne, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti”), sicché l'indicata sentenza del TAR Lazio n. 235/2018 è passata in giudicato il 10.04.2018, decorsi tre mesi dalla sua pubblicazione.
Ne consegue che, avendo il riproposto la domanda con la quale ha Parte_1
impugnato la cartella di pagamento chiedendone l'annullamento dinanzi al giudice ordinario con atto di citazione notificato a controparte il 20.07.2018, che tra le altre cose conteneva il richiamo, espresso, all'atto introduttivo del precedente giudizio amministrativo e l'indicazione del provvedimento in base al quale era stata effettuata la translatio judicii, appare evidente che la riproposizione ex art. 11 comma 2 c.p.a. della domanda dinanzi al giudice ordinario, funzionale alla salvezza di tutti gli effetti sostanziali e processuali della domanda come inizialmente proposta innanzi al giudice amministrativo, sia tardiva. Essa sarebbe dovuta infatti intervenire al più tardi il 10.07.2018.
r.g. n. 5081/2021 4 3. Non perspicue appaiono le contrarie argomentazioni dell'appellante, che, pur muovendo da una corretta premessa (l'atto di prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice munito di giurisdizione deve avere la forma di una riproposizione della domanda), pervengono all'applicazione del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. per l'impugnazione della sentenza declinatoria del giudice amministrativo, ritenendo non applicabili le già richiamate norme del c.p.a. sul dimezzamento dei termini di impugnazione. La conclusione non è accettabile, posto che la sentenza del giudice amministrativo non può che essere soggetta alle regole sull'impugnazione e sui relativi termini previste dal c.p.a. e non a quelle del c.p.c. e considerato che l'art. 11 c.p.a. stabilisce, come visto, il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che declina la giurisdizione per la riproposizione della domanda dinanzi al giudice ad quem al fine di preservare gli effetti sostanziali e processuali della prima domanda, che nel caso di specie era stata tempestivamente proposta in relazione alla notificazione della cartella di pagamento.
E, dunque, non essendo il giudizio stato tempestivamente proseguito dinanzi al giudice ordinario, esso deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'art. 307 comma terzo c.p.c.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022, seguono la soccombenza. Al riguardo, giova rilevare che, per consolidata giurisprudenza, “il principio fissato dall'art. 310 ultimo comma c.p.c. (secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate) non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza”. (così, Cass. n.
20073/2021, conf. a Cass. n. 13736/2005).
r.g. n. 5081/2021 5 Sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 i presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1) dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
2) condanna a corrispondere al le spese Parte_1 CP_3
di lite, che liquida per il giudizio di primo grado in Euro 7.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, e per il giudizio di appello in Euro 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002 dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, l'11.09.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 5081/2021 6