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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 19911/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BAZZOLI MONYA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. MAZZARELLA PAOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 03/10/2025, con cui e unitisi in Parte_1 CP_1 matrimonio a Desenzano del Garda in data 2.9.18 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Desenzano del Garda al numero 17 parte II serie A dell'anno 2018), hanno chiesto:
“Separazione consensuale”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 6.10.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1) Disporsi che la casa coniugale rimanga assegnata al signor la Sig.ra avendo reperito altro immobile Pt_1 CP_1 da adibire ad alloggio proprio e del figlio, con il consenso del marito si è già allontanata dalla casa coniugale con CP_2 ed ha provveduto ad asportare i propri beni personali nonché parte dell'arredamento della casa coniugale così come da accordi fra i coniugi. Poiché la maggior parte degli arredi dell'abitazione sono rimasti assegnati al Sig. lo stesso Pt_1
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ha riconosciuto a favore della moglie la somma di € 1.950,00, già corrisposta, che è stata utilizzata dalla Sig.ra CP_1 per la corresponsione del deposito cauzionale richiesto a fronte del contratto di locazione del suo nuovo alloggio.
2) I coniugi concordano che il figlio manterrà il proprio domicilio e la propria residenza anagrafica con la madre, CP_2 con collocazione prevalente quindi presso la stessa.
3) La responsabilità genitoriale sul figlio minore sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, al tempo libero, all'educazione e alla salute del ragazzo dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni dello stesso.
4) Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente dai genitori.
5) Il padre potrà stare con il figlio quando lo desidera, previa comunicazione alla madre e compatibilmente con le esigenze e gli impegni scolastici ed extra scolastici di e gli impegni lavorativi di entrambi i genitori. CP_2
6) Fatto salvo quanto sopra, al fine di assicurare adeguate modalità di frequentazione con il genitore non collocatario, le parti concordano sin d'ora le seguenti modalità minime di frequentazioni con il padre:
- A fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica sera dopo cena.
- Nei week end di pertinenza della madre, qualora la stessa sia impegnata lavorativamente, il padre trascorrerà con il figlio anche la mattinata della giornata di sabato.
- Due giorni infrasettimanali, il lunedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola sino dopo cena.
- Le festività di Natale saranno così divise: ad anni alterni, dal 24/12 sera al 31/12 tarda mattinata con uno dei genitori, dal 31/12 tarda mattinata fino alla ripresa delle lezioni scolastiche con l'altro genitore, con il criterio dell'alternanza di anno in anno.
- Le vacanze pasquali, invece, saranno divise in due periodi equamente suddivisi, di cui il primo comprendente giovedì, Venerdì e Sabato Santi ed il secondo Domenica di Pasqua, Lunedì dell'Angelo e martedì successivo. Ciò premesso il minore starà con la madre per uno dei periodi indicati e con il padre nell'altro periodo, alternando anno per anno i periodi medesimi.
- Per le vacanze estive il padre potrà avere con sé il figlio per 15 giorni complessivi, anche non consecutivi. I giorni precisi verranno concordati tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno.
- Per le festività infrannuali quali martedì di Carnevale, il Santo Patrono, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, il figlio starà con ciascun genitore sempre seguendo il criterio dell'alternanza.
Tutto quanto sopra sempre fatto salvo diverso accordo tra i genitori.
7)Il padre verserà un contributo per il mantenimento del figlio nella misura di € 500,00 mensili. CP_2
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese, per 12 mensilità, a mezzo bonifico bancario sul c/c n. N.: 060 31940-2 – c/o Filiale di Desenzano d/G, intestato alla sig.ra IBAN: CP_1
[...]; l'importo dell'assegno sarà annualmente rivalutato secondo gli indici Istat con prima rivalutazione decorso un anno dalla data di omologa della separazione.
8) L'assegno unico universale concernente il figlio sarà percepito nella misura del 50% ciascuno da ciascun coniuge.
9) I genitori concordano che sarà da rimborsare al genitore anticipatario il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio, secondo i criteri contenuti nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia che di seguito si riproducono. Pertanto, nell'assegno di mantenimento non s'intendono comprese le spese straordinarie che sono, in ogni caso, da: a) documentare b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno c) corrispondere al genitore che le ha
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eventualmente anticipate entro 15 giorni dalla richiesta documentata, a mezzo bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN verrà indicato nella richiesta;
con la precisazione che, nei soli casi di spese che richiedono il consenso di entrambi, una volta manifestato, ciascun genitore, laddove l'importo delle spesa sia consistente, potrà chiedere all'altro il versamento in via anticipata del 50% della somma necessaria con l'obbligo di documentare successivamente l'avvenuto pagamento.
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritti dal medico curante e comunque oggetto di sperimentazione scientifica;
IV) ticket sanitari;
b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
IV) trasposto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola.
Spese per la custodia di prole minorenne spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
Spese per il divertimento spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze
10) Le parti danno atto che le presenti condizioni congiunte di separazione, sono in vigore dalla firma del ricorso.
11) I coniugi prestano sin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti d'identità validi per l'espatrio e dei passaporti per i coniugi e per i figli minori.
12) I signori e entrambi lavoratori, dichiarano la loro rispettiva autosufficienza economica CP_1 Parte_1 con espressa reciproca rinuncia ad assegni o contributi al loro personale mantenimento.
13) Ciascun coniuge manterrà la proprietà esclusiva delle somme depositate sul conto corrente a sè già intestato.
14) Ciascun coniuge manterrà altresì la proprietà esclusiva dei beni mobili registrati a sè già intestati.
15) Le parti, fatte salve le pattuizioni di cui al presente atto, dichiarano di aver regolamentato e definito tra loro ogni questione economico-patrimoniale allo stato in essere e di aver concordemente suddiviso tutti i beni in comunione;
16) I coniugi dichiarano, altresì, di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: omologa la separazione consensuale tra i coniugi:
Parte_1
CP_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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