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Ordinanza 7 marzo 2025
Ordinanza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Messina
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/01, mod. dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12)
Proc n. 1291/2024 V.G.
D E C R E T O letto il ricorso depositato in data 12.12.2024 nell'interesse di
, nata a [...], il [...], ivi residente in c/da Parte_1
Sfaranda Centro, n. 529, C.F. , rappresentata e difesa dalla Lo CodiceFiscale_1
Presti Gullotti & Associati S.T.A. S.r.l. e per essa dall'Avv. Sara Maria Gullotti, ed elettivamente domiciliata in Capo D'Orlando, Via Consolare Antica 745, per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare proposizione nei confronti del;
Controparte_1
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto;
considerato che
il giudizio, avente ad oggetto previdenza bracciante agricolo, è stato proposto con atto del 25.6.2015 e si è concluso con sentenza del 2.5.2024, sicchè lo stesso è durato anni otto e mesi dieci;
rilevato altresì che dall'esame degli atti allegati, prodotti in copia autentica, non si evince una particolare complessità del giudizio, sicchè la sua durata doveva essere quella ordinaria di tre anni;
considerato dunque che il ritardo nella definizione del procedimento, attese le necessarie sottrazioni non addebitabili a colpevoli ritardi, è di sei anni;
ritenuto che
, tenuto conto della natura del giudizio e degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata secondo il valore medio di euro 400,00 ad anno;
ritenuto che
vanno liquidati euro 2.400,00; ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, secondo i criteri dettati dal recente DM n. 147/2022; rilevato che va a tal fine, tenuto conto del valore del procedimento e della attività difensiva svolta, la stessa è da parificarsi a tutti gli effetti a quella propria dei procedimenti monitori ex art 3 del predetto DM;
ritenuto di dovere provvedere alla prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento, senza Controparte_2
dilazione, della somma di euro 2.400,00 in favore di , in Parte_1
relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, liquidate in euro 350,00 per compensi, oltre euro 27,00, per spese non imponibili documentate, rimborso forfettario 15% c.p.a e i.v.a.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/01, e succ. modifiche.
Messina, 7/3/2025 Il Consigliere designato dott.ssa Maria Grazia Lau
Il magistrato designato dal Presidente
(l. n. 89/01, mod. dal d.l. n. 83/12, conv. in l. n. 134/12)
Proc n. 1291/2024 V.G.
D E C R E T O letto il ricorso depositato in data 12.12.2024 nell'interesse di
, nata a [...], il [...], ivi residente in c/da Parte_1
Sfaranda Centro, n. 529, C.F. , rappresentata e difesa dalla Lo CodiceFiscale_1
Presti Gullotti & Associati S.T.A. S.r.l. e per essa dall'Avv. Sara Maria Gullotti, ed elettivamente domiciliata in Capo D'Orlando, Via Consolare Antica 745, per procura in atti;
premessa la competenza per territorio di questo ufficio e la regolare proposizione nei confronti del;
Controparte_1
considerato che il ricorso risulta tempestivamente proposto;
considerato che
il giudizio, avente ad oggetto previdenza bracciante agricolo, è stato proposto con atto del 25.6.2015 e si è concluso con sentenza del 2.5.2024, sicchè lo stesso è durato anni otto e mesi dieci;
rilevato altresì che dall'esame degli atti allegati, prodotti in copia autentica, non si evince una particolare complessità del giudizio, sicchè la sua durata doveva essere quella ordinaria di tre anni;
considerato dunque che il ritardo nella definizione del procedimento, attese le necessarie sottrazioni non addebitabili a colpevoli ritardi, è di sei anni;
ritenuto che
, tenuto conto della natura del giudizio e degli interessi coinvolti, la liquidazione può essere operata secondo il valore medio di euro 400,00 ad anno;
ritenuto che
vanno liquidati euro 2.400,00; ritenuto di dovere liquidare anche le spese del presente procedimento, secondo i criteri dettati dal recente DM n. 147/2022; rilevato che va a tal fine, tenuto conto del valore del procedimento e della attività difensiva svolta, la stessa è da parificarsi a tutti gli effetti a quella propria dei procedimenti monitori ex art 3 del predetto DM;
ritenuto di dovere provvedere alla prescritte comunicazioni;
I N G I U N G E al , in persona del Ministro pro tempore , il pagamento, senza Controparte_2
dilazione, della somma di euro 2.400,00 in favore di , in Parte_1
relazione al giudizio presupposto di cui in atti, oltre interessi legali decorrenti dalla data di deposito del ricorso e sino al soddisfo, oltre le spese della presente procedura, liquidate in euro 350,00 per compensi, oltre euro 27,00, per spese non imponibili documentate, rimborso forfettario 15% c.p.a e i.v.a.
A U T O R I Z Z A in mancanza di pagamento, la provvisoria esecuzione.
M A N D A alla cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui al comma quarto dell'art. 5 della l.
89/01, e succ. modifiche.
Messina, 7/3/2025 Il Consigliere designato dott.ssa Maria Grazia Lau