TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/05/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4362/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4362/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del;
promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Sebastiano Caristia, giusta procura in atti e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Trombatore, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14/09/2022.
Esponevano in particolare i coniugi: pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Noto in data
14/09/2022;
- che dall'unione non è stata generata prole;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 444/2024 del
20/02/2024.
Rappresentavano di aver già regolato in sede di separazione i loro rapporti patrimoniali, di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente. Chiedevano, pertanto, la sola pronuncia sullo status.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza insistevano in ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
23/03/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Noto il giorno 14/09/2022 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Noto dell'anno 2022 (Atto n. 88, Parte II Serie A);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 5.5.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4362/2024 R.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del;
promossa congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Sebastiano Caristia, giusta procura in atti e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Salvatore Trombatore, giusta procura in atti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 06/11/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il giorno 14/09/2022.
Esponevano in particolare i coniugi: pagina 1 di 3 - di aver contratto matrimonio con rito concordatario a Noto in data
14/09/2022;
- che dall'unione non è stata generata prole;
- di essersi separati consensualmente con sentenza n. 444/2024 del
20/02/2024.
Rappresentavano di aver già regolato in sede di separazione i loro rapporti patrimoniali, di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non aver più nulla a pretendere reciprocamente. Chiedevano, pertanto, la sola pronuncia sullo status.
Le parti, chiedevano, altresì di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza insistevano in ricorso, dichiarando di non volersi riconciliare.
Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del
23/03/2025)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Attesa la natura congiunta del ricorso e non essendo configurabile soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Noto il giorno 14/09/2022 trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Stato
Civile del Comune di Noto dell'anno 2022 (Atto n. 88, Parte II Serie A);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Noto di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione del Tribunale, il 5.5.25.
Il Giudice Est. Il Presidente
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3