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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 803 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Cadenotti
(C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
16.12.1938, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
FE GI (C.F ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
e residente in [...]; Controparte_2
RESISTENTE - contumace -
pag. 1 di 5 Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.).
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: precisate come da nota depositata in data 15.10.2025 e all'udienza del
25.11.2025 con compensazione delle spese.
Per parte resistente ): “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IG.ra e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
- Dichiarare Controparte_1
l'improponibilità/irricevibilità della domanda nei suoi confronti;
- Disporre che l'eventuale CTU medico-legale si svolga senza coinvolgimento della IG.ra ; - Condannare la parte CP_1 ricorrente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della IG.ra , oltre spese CP_1 generali, CPA e IVA, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., escludendo qualsiasi compensazione ex art. 92
c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di esser stata riconosciuta alla nascita solo dalla madre , oggi deceduta, dalla Persona_1 quale prese il cognome;
- che, in occasione del matrimonio della madre con , i coniugi Per_1 CP_3 dichiararono che la ricorrente era nata dalla loro unione precedente al matrimonio;
- che, in forza di questo riconoscimento postumo, la ricorrente prese il cognome del signor
; CP_1
- che, poco prima di morire in conseguenza del parto della figlia la sig.ra Per_2 Per_1 confessò alla ricorrente che, nonostante il riconoscimento avvenuto per motivi formali, il sig. in realtà non era suo padre;
CP_1
- che, dopo la morte della madre, il padre iniziò ad avere un atteggiamento molto violento nei suoi confronti;
inoltre, alcuni parenti del sig. non mancarono di farla sentire una CP_1
“estranea”, mettendo in discussione il suo legame genitoriale con;
CP_3
- che dopo la morte della sorella avvenuta nel 2005, il sig. ruppe Per_2 CP_1 definitivamente il legame con la ricorrente;
- che per anni la ricorrente coltivò il desiderio di chiedere il disconoscimento del legame pag. 2 di 5 filiale tra lei e il IGnor;
tuttavia, rimaneva forte la preoccupazione di non riuscire CP_1 ad affrontare un percorso così difficile e doloroso;
- che in tempi recenti, nonostante i rapporti fossero sempre molto tesi, la ricorrente si è occupata del padre malato e, successivamente, ha provveduto con il fratello alla cura dei servizi funebri;
- che la ricorrente ha rinunciato all'eredità del sig. . CP_3
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di filiazione con
[...]
. CP_4
Con comparsa depositata in data 16.09.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo:
- di essere sorella del defunto , configurando un rapporto di parentela di natura CP_3 collaterale di secondo grado;
- di non esser a conoscenza di presunti maltrattamenti che la ricorrente afferma di aver subito nell'ambito familiare;
- di non rientrare, in qualità di sorella del presunto padre deceduto, in alcuna delle categorie espressamente e tassativamente previste dall'art. 246 c.c. richiamato dall'art. 247 c.c., venendosi, così, a configurare un vizio di carenza assoluta di legittimazione passiva;
- di aver formalmente rinunciato all'eredità del fratello, non avendo quindi acquisito la qualità di erede.
Ha pertanto chiesto di dichiarare la propria carenza assoluta di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio.
All'udienza del 23.10.2025, dinnanzi al Giudice relatore, è comparso personalmente CP_2
, il quale -sentito personalmente- ha dichiarato di non voler procedere alla nomina di un
[...] legale;
i procuratori delle altre parti ha contestato le avverse memorie riportandosi ai ai rispettivi atti.
Con ordinanza del 27.10.2025 è stata fissata udienza per la discussione in punto di legittimazione passiva di . Controparte_1
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa in punto di legittimazione passiva di ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c.; il Giudice relatore ha trattenuto, CP_1 quindi, la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
pag. 3 di 5 È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Ritiene il Collegio che effettivamente sussiste il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e che il presente giudizio dovrà, pertanto, essere proseguito soltanto nei confronti di CP_1
. Controparte_2
Ed invero, giova osservare come il difetto di legittimazione passiva di una delle parti del giudizio possa essere fatto valere non soltanto dalla parte in ogni stato e grado del processo, ma anche dal giudice d'ufficio (cfr. ex multis Cass. civ., S.U., sent. n. 2951/2016). Inoltre, avendo tale decisione valore di pronuncia di rigetto della domanda contro il soggetto privo di legittimazione passiva, deve provvedersi anche al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale, giacché si esaurisce nei suoi confronti la materia del contendere (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 26.3.2013 n. 7625).
Ciò posto, l'art. 247, c. 4, c.c. statuisce che, nel caso in cui il presunto padre sia morto, l'azione di disconoscimento della paternità si propone nei confronti delle persone indicate nell'art 246 c.c., ovvero nei confronti dei discendenti o degli ascendenti, o in loro mancanza, nei confronti di un curatore nominato da un giudice.
La giurisprudenza, in un caso analogo a quello di specie, ha affermato che “il legislatore, nel disciplinare l'azione di disconoscimento della paternità (artt. 244-247 c.c.), ha individuato quali legittimati passivi il presunto padre, la madre ed il figlio, qualificandoli come litisconsorti necessari (art. 247, primo comma, c.c.). Nel quarto comma dello stesso articolo è stato poi stabilito che nel caso di morte di uno dei litisconsorti “l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice”. Venendo dunque all'esame del richiamato art. 246 si rileva, per la parte di interesse, che le persone ivi indicate sono i discendenti e gli ascendenti del presunto padre e della madre” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12984/2012).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta né ascendente né discendente di Controparte_1
(presunto padre), diversamente da , che è fratello della ricorrente e CP_3 Controparte_2 discendente del padre nonché soggetto espressamente indicato all'art. 247, c. 1, c.c. CP_3 quale litisconsorte necessario nell'azione di disconoscimento.
Da ciò consegue necessariamente la carenza di legittimazione passiva di . Controparte_1
Le spese di lite tra e – ad avviso del Collegio – seguono Parte_1 Controparte_1 necessariamente la soccombenza (dal momento che si è dovuta comunque Controparte_1
pag. 4 di 5 costituire e difendere nel presente giudizio ed essendo del tutto carente la sua legittimazione passiva né trattandosi di ipotesi di litis denuntiatio) e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con applicazione dei valori minimi e con liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
La causa viene rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio tra e Parte_1
relativamente alla domanda di parte ricorrente. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- condanna , alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra e Parte_1
relativamente alla domanda di parte ricorrente. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione CIVILE
₪₪₪
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 803/2025 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Cadenotti
(C.F. ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._3
16.12.1938, residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
FE GI (C.F ) ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
C.F._4
RESISTENTE
e residente in [...]; Controparte_2
RESISTENTE - contumace -
pag. 1 di 5 Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: disconoscimento di figlio naturale (art. 250, 233, 244 c.c.).
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: precisate come da nota depositata in data 15.10.2025 e all'udienza del
25.11.2025 con compensazione delle spese.
Per parte resistente ): “Voglia l'On.le Tribunale adito, Controparte_1 respinta ogni contraria istanza, così provvedere: - Dichiarare la carenza di legittimazione passiva della IG.ra e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
- Dichiarare Controparte_1
l'improponibilità/irricevibilità della domanda nei suoi confronti;
- Disporre che l'eventuale CTU medico-legale si svolga senza coinvolgimento della IG.ra ; - Condannare la parte CP_1 ricorrente alla rifusione integrale delle spese di lite in favore della IG.ra , oltre spese CP_1 generali, CPA e IVA, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., escludendo qualsiasi compensazione ex art. 92
c.p.c.”.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16.05.2025 e regolarmente notificato, ha dedotto: Parte_1
- di esser stata riconosciuta alla nascita solo dalla madre , oggi deceduta, dalla Persona_1 quale prese il cognome;
- che, in occasione del matrimonio della madre con , i coniugi Per_1 CP_3 dichiararono che la ricorrente era nata dalla loro unione precedente al matrimonio;
- che, in forza di questo riconoscimento postumo, la ricorrente prese il cognome del signor
; CP_1
- che, poco prima di morire in conseguenza del parto della figlia la sig.ra Per_2 Per_1 confessò alla ricorrente che, nonostante il riconoscimento avvenuto per motivi formali, il sig. in realtà non era suo padre;
CP_1
- che, dopo la morte della madre, il padre iniziò ad avere un atteggiamento molto violento nei suoi confronti;
inoltre, alcuni parenti del sig. non mancarono di farla sentire una CP_1
“estranea”, mettendo in discussione il suo legame genitoriale con;
CP_3
- che dopo la morte della sorella avvenuta nel 2005, il sig. ruppe Per_2 CP_1 definitivamente il legame con la ricorrente;
- che per anni la ricorrente coltivò il desiderio di chiedere il disconoscimento del legame pag. 2 di 5 filiale tra lei e il IGnor;
tuttavia, rimaneva forte la preoccupazione di non riuscire CP_1 ad affrontare un percorso così difficile e doloroso;
- che in tempi recenti, nonostante i rapporti fossero sempre molto tesi, la ricorrente si è occupata del padre malato e, successivamente, ha provveduto con il fratello alla cura dei servizi funebri;
- che la ricorrente ha rinunciato all'eredità del sig. . CP_3
Ha quindi chiesto di accertare e dichiarare l'inesistenza del rapporto di filiazione con
[...]
. CP_4
Con comparsa depositata in data 16.09.2025, si è costituita in giudizio Controparte_1 deducendo:
- di essere sorella del defunto , configurando un rapporto di parentela di natura CP_3 collaterale di secondo grado;
- di non esser a conoscenza di presunti maltrattamenti che la ricorrente afferma di aver subito nell'ambito familiare;
- di non rientrare, in qualità di sorella del presunto padre deceduto, in alcuna delle categorie espressamente e tassativamente previste dall'art. 246 c.c. richiamato dall'art. 247 c.c., venendosi, così, a configurare un vizio di carenza assoluta di legittimazione passiva;
- di aver formalmente rinunciato all'eredità del fratello, non avendo quindi acquisito la qualità di erede.
Ha pertanto chiesto di dichiarare la propria carenza assoluta di legittimazione passiva con estromissione dal giudizio.
All'udienza del 23.10.2025, dinnanzi al Giudice relatore, è comparso personalmente CP_2
, il quale -sentito personalmente- ha dichiarato di non voler procedere alla nomina di un
[...] legale;
i procuratori delle altre parti ha contestato le avverse memorie riportandosi ai ai rispettivi atti.
Con ordinanza del 27.10.2025 è stata fissata udienza per la discussione in punto di legittimazione passiva di . Controparte_1
All'udienza del 25.11.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e discusso la causa in punto di legittimazione passiva di ex art. 473-bis.22, c. 4, c.p.c.; il Giudice relatore ha trattenuto, CP_1 quindi, la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio.
pag. 3 di 5 È stato acquisito il parere di competenza da parte del P.M.
Ritiene il Collegio che effettivamente sussiste il difetto di legittimazione passiva di
[...]
e che il presente giudizio dovrà, pertanto, essere proseguito soltanto nei confronti di CP_1
. Controparte_2
Ed invero, giova osservare come il difetto di legittimazione passiva di una delle parti del giudizio possa essere fatto valere non soltanto dalla parte in ogni stato e grado del processo, ma anche dal giudice d'ufficio (cfr. ex multis Cass. civ., S.U., sent. n. 2951/2016). Inoltre, avendo tale decisione valore di pronuncia di rigetto della domanda contro il soggetto privo di legittimazione passiva, deve provvedersi anche al regolamento delle spese del relativo rapporto processuale, giacché si esaurisce nei suoi confronti la materia del contendere (cfr. Cass. civ., sez. II, sent. 26.3.2013 n. 7625).
Ciò posto, l'art. 247, c. 4, c.c. statuisce che, nel caso in cui il presunto padre sia morto, l'azione di disconoscimento della paternità si propone nei confronti delle persone indicate nell'art 246 c.c., ovvero nei confronti dei discendenti o degli ascendenti, o in loro mancanza, nei confronti di un curatore nominato da un giudice.
La giurisprudenza, in un caso analogo a quello di specie, ha affermato che “il legislatore, nel disciplinare l'azione di disconoscimento della paternità (artt. 244-247 c.c.), ha individuato quali legittimati passivi il presunto padre, la madre ed il figlio, qualificandoli come litisconsorti necessari (art. 247, primo comma, c.c.). Nel quarto comma dello stesso articolo è stato poi stabilito che nel caso di morte di uno dei litisconsorti “l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice”. Venendo dunque all'esame del richiamato art. 246 si rileva, per la parte di interesse, che le persone ivi indicate sono i discendenti e gli ascendenti del presunto padre e della madre” (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12984/2012).
Ebbene, nel caso di specie, non risulta né ascendente né discendente di Controparte_1
(presunto padre), diversamente da , che è fratello della ricorrente e CP_3 Controparte_2 discendente del padre nonché soggetto espressamente indicato all'art. 247, c. 1, c.c. CP_3 quale litisconsorte necessario nell'azione di disconoscimento.
Da ciò consegue necessariamente la carenza di legittimazione passiva di . Controparte_1
Le spese di lite tra e – ad avviso del Collegio – seguono Parte_1 Controparte_1 necessariamente la soccombenza (dal momento che si è dovuta comunque Controparte_1
pag. 4 di 5 costituire e difendere nel presente giudizio ed essendo del tutto carente la sua legittimazione passiva né trattandosi di ipotesi di litis denuntiatio) e vengono liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00), con applicazione dei valori minimi e con liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
La causa viene rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio tra e Parte_1
relativamente alla domanda di parte ricorrente. Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, ogni altra questione assorbita o disattesa, definitivamente pronunciando nel rapporto processuale tra e Parte_1 Controparte_1
così provvede:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di;
Controparte_1
- condanna , alla refusione in favore di delle spese del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio che liquida in complessivi € 2.906,00 per compenso, oltre 15% spese generali,
IVA e CPA come per legge;
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra e Parte_1
relativamente alla domanda di parte ricorrente. Controparte_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 18.12.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
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