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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 15/07/2025, n. 1368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1368 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
4582/2024 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente
TRA
- ( Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe AVVISATI e dall'avvocato Marco
BERSANETTI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia ROSSI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 15 luglio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 14 luglio 2025 e parte opposta come da note scritte depositate in data 9 luglio 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per mancata introduzione della procedura della mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 14 gennaio 2025 è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione della procedura della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1- bis, del D.Lgs. n.28/2010 trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Detto termine è ordinatorio e non perentorio (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4133) ma la formalità deve comunque essere assolta entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice
(Cass. 40035/2021). Nel caso in esame l'udienza di rinvio è stata fissata per il 19 giugno
2025 senza che le parti, per quella data, abbiano introdotto la mediazione. L'onere incombeva su parte opposta. Per quanto riguarda le cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere è a carico di parte opposta. Cass. S.U., Sent. n.19596 del 18.9.2020, ha infatti stabilito che: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n.28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La soccombenza della convenuta opposta regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
4582/ 2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara improcedibile il giudizio per mancata introduzione della mediazione obbligatoria e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1125/2024
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Latina, 15/07/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
SEZIONE II CIVILE
in persona del giudice dott. Stefano Fava ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi degli artt. 429 e 447 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n.
4582/2024 del R.G.A.C., decisa nell'udienza cartolare del 15 luglio 2025 e vertente
TRA
- ( Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe AVVISATI e dall'avvocato Marco
BERSANETTI per delega a margine dell'atto di citazione;
PARTE ATTRICE - opponente
E
- ) Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Alessia ROSSI per delega a margine della comparsa di costituzione;
PARTE CONVENUTA - opposta
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI
Per l'odierna udienza cartolare di discussione del 15 luglio 2025 parte opponente concludeva come da note scritte depositate in data 14 luglio 2025 e parte opposta come da note scritte depositate in data 9 luglio 2025 atti da intendersi in questa sede trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio deve essere dichiarato improcedibile per mancata introduzione della procedura della mediazione obbligatoria.
Con ordinanza del 14 gennaio 2025 è stato assegnato alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione della procedura della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1- bis, del D.Lgs. n.28/2010 trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. Detto termine è ordinatorio e non perentorio (Cass. 14 febbraio 2024 n. 4133) ma la formalità deve comunque essere assolta entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice
(Cass. 40035/2021). Nel caso in esame l'udienza di rinvio è stata fissata per il 19 giugno
2025 senza che le parti, per quella data, abbiano introdotto la mediazione. L'onere incombeva su parte opposta. Per quanto riguarda le cause di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere è a carico di parte opposta. Cass. S.U., Sent. n.19596 del 18.9.2020, ha infatti stabilito che: “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art.5, comma 1-bis, del D.Lgs. n.28/2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia d'improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.
Il giudizio deve quindi essere dichiarato improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
La soccombenza della convenuta opposta regola le spese del presente giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo sulla base del D.M. 55/14 considerato che non è stata svolta attività istruttoria
P.Q.M.
il Tribunale di Latina, monocraticamente e definitivamente pronunciando nella causa n
4582/ 2024, ogni diversa domanda rigettata così provvede:
- dichiara improcedibile il giudizio per mancata introduzione della mediazione obbligatoria e conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo n. 1125/2024
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in € 286,00 per esborsi e in € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge.
Latina, 15/07/2025
IL GIUDICE dott. Stefano Fava