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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 15/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 2033/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 20/02/2025 da con il proc. e dom. avv.ti SINACORI MASSIMILIANO e IAIZA Parte_1
VALENTINA,
e da , con il proc. e dom. avv. GRUARIN MONICA Parte_2
avente ad oggetto: separazione consensuale;
- sentito il giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor;
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e chiesto di sostituire l'udienza con il deposito delle note scritte;
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.;
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 04/12/2004 in POVOLETTO
(UD), con atto trascritto presso il Comune di POVOLETTO (UD) al numero 7, parte 1, ufficio 1, anno 2004;
- dato atto che dall'unione sono nati i figli (il 13/04/2005) e (il Per_1 Per_2
19/01/2007), entrambi maggiorenni ma non economicamente indipendenti;
- dato atto che i ricorrenti hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare, in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
1 - dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
letto l'art. 473 bis.51 c.p.c., in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione personale dei sig.ri e , il cui Parte_1 Parte_2
matrimonio è stato celebrato in data 04/12/2004, in POVOLETTO (UD), con atto trascritto presso il comune di POVOLETTO (UD) al n. 7, Parte 1, Ufficio 1, anno 2004, alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la residenza dove riterranno opportuno;
2) dà atto che entrambi i figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, manterranno la propria residenza anagrafica dalla madre;
3) dispone che la casa familiare rimanga assegnata alla signora in quanto genitore Pt_2
collocatario prevalente dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché proprietaria esclusiva dell'immobile;
4) dispone che il sig. versi, a titolo di mantenimento ordinario e straordinario per i Pt_1 figli, l'importo mensile di € 1.500,00, di cui € 500,00 mensili verranno corrisposti direttamente ai figli maggiorenni (€ 250,00 ciascuno), mentre € 1.000,00 mensili verranno corrisposti alla sig.ra a mezzo bonifico sul conto corrente a lei Pt_2
intestato, le cui coordinate bancarie sono già note al marito. Tali importi dovranno essere versati dal signor entro il giorno 10 di ogni mese e rivalutati annualmente in base Pt_1
agli indici Istat;
5) dà atto che il signor dichiara di essere economicamente autosufficiente, la signora Pt_1
non è economicamente autosufficiente, tuttavia entrambi i coniugi dichiarano di nulla avere a che pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo.
6) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POVOLETTO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte 1, ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2004.
Udine, li 15/05/2025
2 Il giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini
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