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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 1567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1567 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2062/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Giancarlo Tonetto (C.F.: ), pec C.F._2
elettivamente domiciliato Email_1 nel suo studio in via Ospedale, n. 27-33, Mestre.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), assistito e difeso CP_1 C.F._3 dagli Avvocati Davide Vianello Viganò (C.F. ) pec C.F._4 davide pecavvocati.it e Niccolò Bullo (C.F.: Email_2
), pec C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato nel loro studio in Corso del Popolo, 133/B,
Venezia-Mestre.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 6 novembre 2024, n. 3924 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, contrariis rejectis in riforma della sentenza n.
3924/2024 del Tribunale di Venezia Nel merito: previo accertamento e declaratoria che l'appellante ha svolto per il Dott. e su CP_1 incarico dello stesso le prestazioni professionali descritte in narrativa, condannare il Dott. a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma di € 13.385,84 al netto della ritenuta d'acconto, oltre accessori, ovvero la diversa Somma che risulterà di Giustizia per capitale, interessi calcolati ex art. 1284 comma 4 c.c.. dalla data della messa in mora al saldo. Nel merito in ogni caso: riformare la gravata sentenza nel capo che prevede la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata non sussistendo i presupposti richiesti dalla Legge per l'applicazione di tale norma per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale e provvedimento esecutivo.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia, G.I. Dott. Carlo Azzolini;
In via preliminare subordinata: dichiararsi, ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c., manifestamente infondato l'appello avversario per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia, G.I. Dott. Carlo Azzolini;
In via preliminare ulteriormente subordinata: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa pag. 2/12 dal Tribunale Ordinario di Venezia, G.I. Dott. Carlo Azzolini;
Nel merito: A) rigettarsi l'appello proposto dal Rag. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia,
G.I. Dott. Carlo Azzolini. B) condannarsi l'appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento, oltre che delle spese di giudizio, di una somma equitativamente determinata, e ciò per le ragioni meglio esplicitate in comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese, diritti, onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il commercialista
[...] ha adito il Tribunale di Venezia per ottenere la condanna del Pt_1 cliente al pagamento della somma di euro 13.385,84, CP_1 oltre accessori, a titolo di saldo del compenso professionale, a fronte del pagamento di un acconto di euro 1.500,00, oltre accessori.
1.1 Il commercialista aveva dedotto che l'attività svolta in favore del cliente si era protratta dall'inizio del 2018 all'estate del 2022 e aveva avuto ad oggetto la promozione dell'attività di “Palazzo Pisani”
a Venezia. Il professionista si era occupato di:
- preparare il progetto da sottoporre all'ente (cfr. doc. 1 ric.) per il compenso di euro 6.499,60 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte appellante);
- esaminare il contratto sottoscritto da con l'ente CP_1
(cfr. doc. 2 ric.) per il compenso di euro 5.132,35 (cfr. doc. 5 ric.);
I compensi erano stati quantificati sulla base dei parametri del d.lgs. n. 140 del 2012.
pag. 3/12 1.2 aveva contestato la pretesa avversaria, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso o la riduzione del compenso e la condanna del professionista ex art. 96 c.p.c.. Aveva eccepito che le parti avevano raggiunto un accordo per cui nella fase “ante bando”
l'attività sarebbe stata svolta “pro bono”; in caso di vittoria del bando, la collaborazione sarebbe proseguita con divisione paritaria degli utili. Sulla base dell'accordo, successivamente alla vittoria del bando, il cliente aveva inviato al commercialista i conteggi parametrati agli utili (cfr. doc. 3 ric.) e pagato euro 1.500,00, oltre accessori (cfr. docc.
6-7 fascicolo di primo grado di parte appellata), corrispondenti alla metà degli utili conseguiti.
1.3 All'udienza del 16.05.2024 la teste aveva Testimone_1 confermato di aver assistito al primo incontro delle parti. Il professionista si era reso disponibile a svolgere gratuitamente la prima fase dell'incarico e e si erano accordati per Pt_1 CP_1 ripartire paritariamente gli utili in caso di vittoria del bando.
2. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 3924/2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento di un importo pari alle spese per responsabilità aggravata.
2.1 Il conferimento dell'incarico non era contestato. CP_1 aveva però estinto la propria obbligazione dimostrando l'esistenza di uno specifico patto per la quantificazione del compenso: solo all'eventuale avverarsi della condizione della vittoria del bando, il compenso sarebbe stato determinato in base agli utili, da suddividersi pag. 4/12 in misura paritaria. Nella fase antecedente, l'assistenza aveva carattere gratuito. L'esistenza dell'accordo era stata provata con la testimonianza di , non smentita da prove di segno Testimone_1 contrario. L'accordo trovava conferma nello scambio di e-mail (cfr. doc. 3A, pag. 3 e 37 ric.) e nella documentazione del pagamento del
(cfr. doc. 3, 4, 5-7 res.). CP_1
2.2 Il Giudice di primo grado ha condannato il commercialista, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., ravvisando un abuso dello strumento processuale, per più motivi: la consapevolezza dell'esistenza di un particolare accordo economico sul compenso;
la produzione di documenti denominati in modo difforme rispetto al contenuto;
la genericità delle allegazioni sulle prestazioni effettuate;
la disordinata produzione documentale;
la difformità tra i calcoli indicati nel ricorso e nel preavviso di parcella;
l'eccezione di nullità sulla deposizione della teste in contrasto con un Tes_2 orientamento giurisprudenziale consolidato.
3. La sentenza del Tribunale di Venezia è stata impugnata da che ne chiede la riforma, articolando le censure alla Parte_1 decisone in un unico motivo di appello suddiviso in più punti.
3.1 In primo luogo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l'attualità e la consistenza del credito professionale (cfr. pag. 4 dell'atto di appello). L'attività del professionista è consistita nel curare la procedura fino all'aggiudicazione, mediante la predisposizione dei progetti e documenti necessari;
curare gli adempimenti per ottenere l'assegnazione di quanto aggiudicato, mediante la predisposizione del pag. 5/12 contratto. Tutte le prestazioni non sono state contestate dalla difesa del e sono state confermate anche in sede di prova CP_1 testimoniale, da e . Testimone_1 CP_2
3.2 In secondo luogo, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avesse estinto CP_1
l'obbligazione con il pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, mediante la prova dell'accordo sulla determinazione del compenso
(cfr. pag. 8 dell'atto di appello). L'attività professionale svolta dal commercialista aveva carattere oneroso. La circostanza è stata confermata anche dalla teste che ha dichiarato che le Tes_2 prestazioni professionali avevano carattere oneroso e dovevano essere retribuite in base agli utili conseguiti da . Il Tribunale CP_1 avrebbe dovuto valutare gli aspetti concreti dell'accordo e stabilire la somma riconoscibile sulla base della divisione degli utili. Pt_1 aveva dovuto chiedere il pagamento del compenso calcolato in base alle tariffe professionali perché il cliente non aveva rispettato gli accordi. Il Tribunale avrebbe dovuto alternativamente o applicare il criterio della divisione degli utili verificandone l'ammontare o applicare le tariffe ministeriali e tener conto dell'attività svolta. CP_1 non aveva provato a quanto ammontassero gli utili. Non può legittimarsi il pagamento di un compenso nettamente inferiore rispetto a quello previsto dai parametri ministeriali.
3.3 Da ultimo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata riconosciuta la sua responsabilità aggravata in assenza dei necessari presupposti (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Il professionista aveva legittimamente agito in giudizio per ottenere l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del compenso, che non pag. 6/12 può di certo ritenersi soddisfatto con il pagamento della somma di euro 1.500,00, oltretutto, mancando la prova che l'importo corrisponda agli utili conseguiti.
4. Si è costituito in giudizio il dott. chiedendo, in via CP_1 preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile (ex art. 342 c.p.c. o
345 c.p.c.) o manifestamente infondato (ex art. 348 bis c.p.c.) e, nel merito, di confermare la sentenza, condannando nuovamente la controparte per responsabilità aggravata. L'appellato chiede di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dei requisiti di forma. L'appello è inammissibile per mancata corrispondenza del fascicolo di primo grado e quello prodotto nel presente giudizio, per mancato rispetto dei canoni di chiarezza e specificità e per mancata individuazione dei punti contestati della sentenza, essendosi l'appellante limitato a ribadire le difese svolte in primo grado. L'appello è manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. poiché non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla sentenza resa dal Tribunale. Deve ritenersi inammissibile anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché nel precedente grado di giudizio l'appellante solo nelle note conclusive aveva riconosciuto l'esistenza dell'accordo, prima negato, affermando che i ricavi fossero pari ad euro 300.000,00. Si tratta di una mutatio libelli operata in primo grado e ribadita in sede di gravame. Nel merito la difesa dell'appellato ha ribadito che le somme richieste dal professionista non son dovute poiché tra le parti era intervenuto uno specifico accordo economico tempestivamente onorato. La documentazione prodotta dal commercialista contiene errori e non prova il preteso credito.
pag. 7/12 5. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non è fondata. Nell'atto di appello è individuabile sia la parte volitiva con indicazione dei punti della sentenza che si intendono appellare, sia la parte argomentativa con la specificazione delle ragioni che sorreggono la tesi dell'appellante. L'art. 348 bis c.p.c. non prevede più un filtro con una pronuncia d'inammissibilità tramite ordinanza ma consente unicamente, anche nei casi in cui l'impugnazione sia manifestamente infondata, che il giudice disponga la discussione orale. Il divieto dell'art. 345 c.p.c. non assume rilievo perché si discute non di una nuova domanda ma di allegazioni asseritamente tardive svolte nel giudizio di primo grado.
6. L'unico motivo di appello sull'attività professionale svolta, sull'onerosità dell'attività e sulla condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., non è fondato.
6.1 Parte appellante sostiene di aver assolto all'onere della prova circa l'esistenza del mandato professionale, lo svolgimento dell'attività e l'onerosità della prestazione. Non appare però confrontarsi con la motivazione della sentenza. Nel giudizio di primo grado, grazie alla testimonianza di (cfr. verbale Testimone_1 dell'udienza 16.05.2024: “si dichiarava disponibile ad effettuare gratuitamente la prima fase dell'incarico”) era stato provato che per tutta l'attività professionale svolta inizialmente non fosse dovuto alcun compenso e, nel caso in cui il cliente avesse vinto il bando, come poi era concretamente avvenuto, il compenso sarebbe consistito nella metà degli utili conseguiti. I parametri per la quantificazione del compenso richiamati dall'appellante possono trovare applicazione solo nel caso in cui non vi sia uno specifico pag. 8/12 accordo delle parti e nella propria domanda il commercialista non avrebbe potuto disattendere l'accordo, senza, fra l'altro, indicarne la ragione. Per l'art. 2233 c.c. il compenso solo, qualora non convenuto fra le parti, deve essere determinato dal giudice secondo le tariffe e gli usi.
6.2 Parte appellante sostiene che gli utili conseguiti dal cliente sarebbero stati nettamente superiori rispetto a quelli liquidati e che non si sia potuto procedere all'accertamento della maggior somma a lui spettante perché non ha prodotto i documenti relativi CP_1 al conto economico (cfr. pag. 10 atto di appello). Deve replicarsi che i poteri istruttori d'ufficio nel rito civile ordinario sono limitati. Nel ricorso introduttivo del giudizio le allegazioni del ricorrente erano state diverse. aveva dedotto di aver svolto attività CP_3 professionale in favore di , di aver chiesto un pagamento CP_1 per la prestazione svolta e di aver ricevuto unicamente un acconto.
Esclusivamente nelle note conclusive il commercialista aveva fatto riferimento a una significativa differenza tra gli utili conseguiti dal e quelli riconosciuti e versati. Non aveva però provato tale CP_1 differenza né chiesto di provarla attraverso ammissibili richieste di ordini di esibizione, sempreché fosse necessario acquisire la relativa documentazione nella disponibilità della controparte o di terzi. Non aveva pertanto dimostrato i fatti posti a fondamento della propria domanda né era stato nelle condizioni di provarli perché nulla aveva allegato sull'accordo richiamato dal resistente. Muovendo dal presupposto che il cliente non avesse rispettato il patto sul compenso, avrebbe dovuto agire per ottenerne Parte_1
l'adempimento e non formulare richieste di pagamento non compatibili con l'accordo.
pag. 9/12
6.3 Nemmeno il terzo punto sulla condanna per responsabilità aggravata è fondato. L'art. 96, comma 3, c.p.c. non viene applicato in caso di semplice soccombenza ma nei casi in cui il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, venga utilizzato per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 22405 del 13/09/2018, ha chiarito che per la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata
è “necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)”. La decisione del Tribunale si sottrae a censura perché omettendo di menzionare un accordo Parte_1 che prevedeva specifiche modalità per calcolare il compenso, aveva agito in mala fede. Non aveva riferito una circostanza conosciuta ed essenziale per consentire di comprendere come dovessero essere regolati i rapporti fra professionista e cliente.
7. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nel presente grado di giudizio non è accoglibile perché non sono emerse nuove circostanze, ulteriori rispetto a quelle valorizzate dal giudice di primo grado, per sanzionare nuovamente la condotta processuale della parte.
8. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
Il mancato accoglimento di una domanda accessoria, Parte_1 come quella di condanna per responsabilità aggravata, non influisce sulla soccombenza (cfr., con riferimento al mancato accoglimento di una domanda di responsabilità aggravata di una parte per il resto pag. 10/12 vittoriosa, Cass., sez. 2, ord. n. 18036 del 2022, Cass., sez. L, sent.
n. 14813 del 2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 9532 del 2017).
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_3 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 6 novembre
[...]
2024 n. 3924, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte CP_3 appellata delle spese del presente grado del giudizio, CP_1 liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
pag. 11/12 3) è obbligato a versare un ulteriore importo a CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2062/2024 R.G. promossa da
(C.F.: ), assistito e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Giancarlo Tonetto (C.F.: ), pec C.F._2
elettivamente domiciliato Email_1 nel suo studio in via Ospedale, n. 27-33, Mestre.
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), assistito e difeso CP_1 C.F._3 dagli Avvocati Davide Vianello Viganò (C.F. ) pec C.F._4 davide pecavvocati.it e Niccolò Bullo (C.F.: Email_2
), pec C.F._5 Email_3 elettivamente domiciliato nel loro studio in Corso del Popolo, 133/B,
Venezia-Mestre.
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 6 novembre 2024, n. 3924 CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello di Venezia, contrariis rejectis in riforma della sentenza n.
3924/2024 del Tribunale di Venezia Nel merito: previo accertamento e declaratoria che l'appellante ha svolto per il Dott. e su CP_1 incarico dello stesso le prestazioni professionali descritte in narrativa, condannare il Dott. a corrispondere al ricorrente la CP_1 somma di € 13.385,84 al netto della ritenuta d'acconto, oltre accessori, ovvero la diversa Somma che risulterà di Giustizia per capitale, interessi calcolati ex art. 1284 comma 4 c.c.. dalla data della messa in mora al saldo. Nel merito in ogni caso: riformare la gravata sentenza nel capo che prevede la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c. a titolo di responsabilità processuale aggravata non sussistendo i presupposti richiesti dalla Legge per l'applicazione di tale norma per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese anche della precedente fase processuale e provvedimento esecutivo.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA: in via preliminare: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa dal Tribunale
Ordinario di Venezia, G.I. Dott. Carlo Azzolini;
In via preliminare subordinata: dichiararsi, ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c., manifestamente infondato l'appello avversario per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia, G.I. Dott. Carlo Azzolini;
In via preliminare ulteriormente subordinata: dichiararsi inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 345
c.p.c., per tutte le ragioni esposte in comparsa di costituzione in appello e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa pag. 2/12 dal Tribunale Ordinario di Venezia, G.I. Dott. Carlo Azzolini;
Nel merito: A) rigettarsi l'appello proposto dal Rag. in Parte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermarsi la sentenza n. 3924/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Venezia,
G.I. Dott. Carlo Azzolini. B) condannarsi l'appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento, oltre che delle spese di giudizio, di una somma equitativamente determinata, e ciò per le ragioni meglio esplicitate in comparsa di costituzione in appello. Con vittoria di spese, diritti, onorari anche del presente grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. il commercialista
[...] ha adito il Tribunale di Venezia per ottenere la condanna del Pt_1 cliente al pagamento della somma di euro 13.385,84, CP_1 oltre accessori, a titolo di saldo del compenso professionale, a fronte del pagamento di un acconto di euro 1.500,00, oltre accessori.
1.1 Il commercialista aveva dedotto che l'attività svolta in favore del cliente si era protratta dall'inizio del 2018 all'estate del 2022 e aveva avuto ad oggetto la promozione dell'attività di “Palazzo Pisani”
a Venezia. Il professionista si era occupato di:
- preparare il progetto da sottoporre all'ente (cfr. doc. 1 ric.) per il compenso di euro 6.499,60 (cfr. doc. 4 fascicolo di primo grado di parte appellante);
- esaminare il contratto sottoscritto da con l'ente CP_1
(cfr. doc. 2 ric.) per il compenso di euro 5.132,35 (cfr. doc. 5 ric.);
I compensi erano stati quantificati sulla base dei parametri del d.lgs. n. 140 del 2012.
pag. 3/12 1.2 aveva contestato la pretesa avversaria, CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso o la riduzione del compenso e la condanna del professionista ex art. 96 c.p.c.. Aveva eccepito che le parti avevano raggiunto un accordo per cui nella fase “ante bando”
l'attività sarebbe stata svolta “pro bono”; in caso di vittoria del bando, la collaborazione sarebbe proseguita con divisione paritaria degli utili. Sulla base dell'accordo, successivamente alla vittoria del bando, il cliente aveva inviato al commercialista i conteggi parametrati agli utili (cfr. doc. 3 ric.) e pagato euro 1.500,00, oltre accessori (cfr. docc.
6-7 fascicolo di primo grado di parte appellata), corrispondenti alla metà degli utili conseguiti.
1.3 All'udienza del 16.05.2024 la teste aveva Testimone_1 confermato di aver assistito al primo incontro delle parti. Il professionista si era reso disponibile a svolgere gratuitamente la prima fase dell'incarico e e si erano accordati per Pt_1 CP_1 ripartire paritariamente gli utili in caso di vittoria del bando.
2. Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 3924/2024, ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento di un importo pari alle spese per responsabilità aggravata.
2.1 Il conferimento dell'incarico non era contestato. CP_1 aveva però estinto la propria obbligazione dimostrando l'esistenza di uno specifico patto per la quantificazione del compenso: solo all'eventuale avverarsi della condizione della vittoria del bando, il compenso sarebbe stato determinato in base agli utili, da suddividersi pag. 4/12 in misura paritaria. Nella fase antecedente, l'assistenza aveva carattere gratuito. L'esistenza dell'accordo era stata provata con la testimonianza di , non smentita da prove di segno Testimone_1 contrario. L'accordo trovava conferma nello scambio di e-mail (cfr. doc. 3A, pag. 3 e 37 ric.) e nella documentazione del pagamento del
(cfr. doc. 3, 4, 5-7 res.). CP_1
2.2 Il Giudice di primo grado ha condannato il commercialista, ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., ravvisando un abuso dello strumento processuale, per più motivi: la consapevolezza dell'esistenza di un particolare accordo economico sul compenso;
la produzione di documenti denominati in modo difforme rispetto al contenuto;
la genericità delle allegazioni sulle prestazioni effettuate;
la disordinata produzione documentale;
la difformità tra i calcoli indicati nel ricorso e nel preavviso di parcella;
l'eccezione di nullità sulla deposizione della teste in contrasto con un Tes_2 orientamento giurisprudenziale consolidato.
3. La sentenza del Tribunale di Venezia è stata impugnata da che ne chiede la riforma, articolando le censure alla Parte_1 decisone in un unico motivo di appello suddiviso in più punti.
3.1 In primo luogo, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non dimostrata l'attualità e la consistenza del credito professionale (cfr. pag. 4 dell'atto di appello). L'attività del professionista è consistita nel curare la procedura fino all'aggiudicazione, mediante la predisposizione dei progetti e documenti necessari;
curare gli adempimenti per ottenere l'assegnazione di quanto aggiudicato, mediante la predisposizione del pag. 5/12 contratto. Tutte le prestazioni non sono state contestate dalla difesa del e sono state confermate anche in sede di prova CP_1 testimoniale, da e . Testimone_1 CP_2
3.2 In secondo luogo, parte appellante impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che avesse estinto CP_1
l'obbligazione con il pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori, mediante la prova dell'accordo sulla determinazione del compenso
(cfr. pag. 8 dell'atto di appello). L'attività professionale svolta dal commercialista aveva carattere oneroso. La circostanza è stata confermata anche dalla teste che ha dichiarato che le Tes_2 prestazioni professionali avevano carattere oneroso e dovevano essere retribuite in base agli utili conseguiti da . Il Tribunale CP_1 avrebbe dovuto valutare gli aspetti concreti dell'accordo e stabilire la somma riconoscibile sulla base della divisione degli utili. Pt_1 aveva dovuto chiedere il pagamento del compenso calcolato in base alle tariffe professionali perché il cliente non aveva rispettato gli accordi. Il Tribunale avrebbe dovuto alternativamente o applicare il criterio della divisione degli utili verificandone l'ammontare o applicare le tariffe ministeriali e tener conto dell'attività svolta. CP_1 non aveva provato a quanto ammontassero gli utili. Non può legittimarsi il pagamento di un compenso nettamente inferiore rispetto a quello previsto dai parametri ministeriali.
3.3 Da ultimo, l'appellante impugna la sentenza nella parte in cui è stata riconosciuta la sua responsabilità aggravata in assenza dei necessari presupposti (cfr. pag. 12 dell'atto di appello). Il professionista aveva legittimamente agito in giudizio per ottenere l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del compenso, che non pag. 6/12 può di certo ritenersi soddisfatto con il pagamento della somma di euro 1.500,00, oltretutto, mancando la prova che l'importo corrisponda agli utili conseguiti.
4. Si è costituito in giudizio il dott. chiedendo, in via CP_1 preliminare, di dichiarare l'appello inammissibile (ex art. 342 c.p.c. o
345 c.p.c.) o manifestamente infondato (ex art. 348 bis c.p.c.) e, nel merito, di confermare la sentenza, condannando nuovamente la controparte per responsabilità aggravata. L'appellato chiede di dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. per violazione dei requisiti di forma. L'appello è inammissibile per mancata corrispondenza del fascicolo di primo grado e quello prodotto nel presente giudizio, per mancato rispetto dei canoni di chiarezza e specificità e per mancata individuazione dei punti contestati della sentenza, essendosi l'appellante limitato a ribadire le difese svolte in primo grado. L'appello è manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c. poiché non vi sono valide ragioni per discostarsi dalla sentenza resa dal Tribunale. Deve ritenersi inammissibile anche ai sensi dell'art. 345 c.p.c., poiché nel precedente grado di giudizio l'appellante solo nelle note conclusive aveva riconosciuto l'esistenza dell'accordo, prima negato, affermando che i ricavi fossero pari ad euro 300.000,00. Si tratta di una mutatio libelli operata in primo grado e ribadita in sede di gravame. Nel merito la difesa dell'appellato ha ribadito che le somme richieste dal professionista non son dovute poiché tra le parti era intervenuto uno specifico accordo economico tempestivamente onorato. La documentazione prodotta dal commercialista contiene errori e non prova il preteso credito.
pag. 7/12 5. L'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. non è fondata. Nell'atto di appello è individuabile sia la parte volitiva con indicazione dei punti della sentenza che si intendono appellare, sia la parte argomentativa con la specificazione delle ragioni che sorreggono la tesi dell'appellante. L'art. 348 bis c.p.c. non prevede più un filtro con una pronuncia d'inammissibilità tramite ordinanza ma consente unicamente, anche nei casi in cui l'impugnazione sia manifestamente infondata, che il giudice disponga la discussione orale. Il divieto dell'art. 345 c.p.c. non assume rilievo perché si discute non di una nuova domanda ma di allegazioni asseritamente tardive svolte nel giudizio di primo grado.
6. L'unico motivo di appello sull'attività professionale svolta, sull'onerosità dell'attività e sulla condanna ex art. 96, comma 3,
c.p.c., non è fondato.
6.1 Parte appellante sostiene di aver assolto all'onere della prova circa l'esistenza del mandato professionale, lo svolgimento dell'attività e l'onerosità della prestazione. Non appare però confrontarsi con la motivazione della sentenza. Nel giudizio di primo grado, grazie alla testimonianza di (cfr. verbale Testimone_1 dell'udienza 16.05.2024: “si dichiarava disponibile ad effettuare gratuitamente la prima fase dell'incarico”) era stato provato che per tutta l'attività professionale svolta inizialmente non fosse dovuto alcun compenso e, nel caso in cui il cliente avesse vinto il bando, come poi era concretamente avvenuto, il compenso sarebbe consistito nella metà degli utili conseguiti. I parametri per la quantificazione del compenso richiamati dall'appellante possono trovare applicazione solo nel caso in cui non vi sia uno specifico pag. 8/12 accordo delle parti e nella propria domanda il commercialista non avrebbe potuto disattendere l'accordo, senza, fra l'altro, indicarne la ragione. Per l'art. 2233 c.c. il compenso solo, qualora non convenuto fra le parti, deve essere determinato dal giudice secondo le tariffe e gli usi.
6.2 Parte appellante sostiene che gli utili conseguiti dal cliente sarebbero stati nettamente superiori rispetto a quelli liquidati e che non si sia potuto procedere all'accertamento della maggior somma a lui spettante perché non ha prodotto i documenti relativi CP_1 al conto economico (cfr. pag. 10 atto di appello). Deve replicarsi che i poteri istruttori d'ufficio nel rito civile ordinario sono limitati. Nel ricorso introduttivo del giudizio le allegazioni del ricorrente erano state diverse. aveva dedotto di aver svolto attività CP_3 professionale in favore di , di aver chiesto un pagamento CP_1 per la prestazione svolta e di aver ricevuto unicamente un acconto.
Esclusivamente nelle note conclusive il commercialista aveva fatto riferimento a una significativa differenza tra gli utili conseguiti dal e quelli riconosciuti e versati. Non aveva però provato tale CP_1 differenza né chiesto di provarla attraverso ammissibili richieste di ordini di esibizione, sempreché fosse necessario acquisire la relativa documentazione nella disponibilità della controparte o di terzi. Non aveva pertanto dimostrato i fatti posti a fondamento della propria domanda né era stato nelle condizioni di provarli perché nulla aveva allegato sull'accordo richiamato dal resistente. Muovendo dal presupposto che il cliente non avesse rispettato il patto sul compenso, avrebbe dovuto agire per ottenerne Parte_1
l'adempimento e non formulare richieste di pagamento non compatibili con l'accordo.
pag. 9/12
6.3 Nemmeno il terzo punto sulla condanna per responsabilità aggravata è fondato. L'art. 96, comma 3, c.p.c. non viene applicato in caso di semplice soccombenza ma nei casi in cui il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, venga utilizzato per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato. La Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, con la sentenza n. 22405 del 13/09/2018, ha chiarito che per la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata
è “necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza)”. La decisione del Tribunale si sottrae a censura perché omettendo di menzionare un accordo Parte_1 che prevedeva specifiche modalità per calcolare il compenso, aveva agito in mala fede. Non aveva riferito una circostanza conosciuta ed essenziale per consentire di comprendere come dovessero essere regolati i rapporti fra professionista e cliente.
7. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. nel presente grado di giudizio non è accoglibile perché non sono emerse nuove circostanze, ulteriori rispetto a quelle valorizzate dal giudice di primo grado, per sanzionare nuovamente la condotta processuale della parte.
8. L'appello deve essere respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di
Il mancato accoglimento di una domanda accessoria, Parte_1 come quella di condanna per responsabilità aggravata, non influisce sulla soccombenza (cfr., con riferimento al mancato accoglimento di una domanda di responsabilità aggravata di una parte per il resto pag. 10/12 vittoriosa, Cass., sez. 2, ord. n. 18036 del 2022, Cass., sez. L, sent.
n. 14813 del 2020 e Cass., sez. 6-3, ord. n. 9532 del 2017).
Considerando le tre fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro 3.966,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro 1.134,00 + euro 921,00 + euro 1.911,00) dello scaglione applicabile (euro 5.201,00 – euro 26.000,00).
9. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
10. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di CP_3 CP_1
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 6 novembre
[...]
2024 n. 3924, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore della parte CP_3 appellata delle spese del presente grado del giudizio, CP_1 liquidate nella somma di euro 3.966,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.;
pag. 11/12 3) è obbligato a versare un ulteriore importo a CP_3 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
Venezia, 16 aprile 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
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