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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/04/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5800/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Pietro Di Palma;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Massimiliano Controparte_1
Recchia;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
RITENUTO IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 845/2018 depositata il 13.02.2018 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui Controparte_1 erano nati i figli e rispettivamente in data 17.08.2005 e 04.04.2007) alle Per_2 Per_3 condizioni concordate dalle parti nella convenzione depositata il 05.01.2018, che prevedevano, in particolare, l'affidamento condiviso dei minori con loro collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno ed il suo obbligo di versare alla resistente € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il tutto oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
2. con decreto collegiale del 17.11.2022 il Tribunale di Bari nel procedimento N. 5195/2021 V.G. aveva aumentato il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuno);
3. il era poco incline ad occuparsi dei figli anche nei giorni in cui avrebbe dovuto CP_1 frequentarli, non versava puntualmente il contributo economico a suo carico in favore della moglie;
4. erano mutate le esigenze dei figli, in particolare quelle della figlia la cui malattia Per_3
(affetta da epilessia) si era aggravata nel novembre 2023 e richiedeva una assistenza continua;
5. lei era una geometra ma per poter provvedere alla prole, data l'assenza del marito, era costretta a sottrarre tempo alla propria attività; chiedeva di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascuno), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 28.10.2024, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con conferma sia del contributo paterno al mantenimento dei figli sia del giorno 24 di ogni mese per il relativo versamento.
Contestava la circostanza che si disinteressasse dei ragazzi ed il fatto che la madre sottraesse tempo alla propria attività professionale in quanto entrambi i figli avevano raggiunto un'età ed un'autonomia tale da non richiedere la presenza fisica costante dei propri genitori.
si era diplomato e collaborava nello studio di ingegneria dove lavorava la madre mentre le Per_2 condizioni di salute della figlia erano stabili e sotto controllo tramite il ricorso a farmaci ed Per_3
a controlli periodici, pagati dal padre, motivo per il quale non aveva necessità di “una presenza costante” al suo fianco. Precisava che la richiesta di pagamento anticipato del contributo paterno entro il giorno 5 di ogni mese non poteva essere condivisa in quanto il giorno 24 corrispondeva al giorno dell'accreditamento dello stipendio da parte del Ministero della Difesa, non potendo, viceversa, il sig. CP_1 anticipare tale importo per mancanza di risorse e liquidità corrente. Infine, riferiva di aver versato con regolarità il 50% dell'assegno unico di (attualizzato per Per_3 l'intero ad euro 218,70) mentre , maggiorenne, lo percepiva direttamente (pari ad € 90,00 Per_2 mensili). All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 17.02.2025, stante l'impossibilità a comparire della ricorrente per documentati impegni.
All'udienza del 17.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti.
Il P.M. interveniva con nota del 18.06.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria della ricorrente ex art. 473- bis n.17 c.p.c., essendo stata depositata tardivamente in data 26.11.2024, ovvero oltre il termine previsto a pena di decadenza di venti giorni prima della data dell'udienza; tantomeno la stessa può essere intesa quale memoria di replica ex art. 473 bis 17 u.c. c.p.c., da depositarsi 5 giorni prima dell'udienza (e dunque deputata alle “solo indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi dedotti nelle memoria di cui al secondo comma”), poiché la controparte non aveva articolato mezzi di prova nella comparsa. Per le medesime ragioni, deve essere dichiarata l'inammissibilità della “memoria di replica” del resistente depositata il 28.11.2024, essendo stata fissata la prima udienza al 2.12.2024 ed essendo prevista la memoria di cui all'ultimo comma del citato articolo per la sola parte ricorrente. 1.- Il ricorso deve essere rigettato.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, debbono dapprima revocarsi d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative al figlio , ormai Per_2 divenuto maggiorenne.
La ricorrente ha poi dedotto il sopravvenire di alcuni fatti nuovi che giustificherebbero l'accoglimento della sua domanda, consistenti nel mutamento delle esigenze di entrambi i figli, il disinteresse del e l'aggravamento della malattia di cui soffre la figlia CP_1 Per_3
Dette circostanze, contestate dal resistente, sono rimaste del tutto prive di supporto probatorio.
Preliminarmente, occorre rilevare che la ha omesso di precisare in cosa consisterebbe Pt_1 concretamente tale “mutamento delle esigenze di entrambi i figli”, non essendo stato dedotto nulla con riferimento al figlio ma solo riguardo alle condizioni di salute della figlia Per_2 Per_3 fermo restando che già con decreto collegiale del 17.11.2022 del Tribunale di Bari si era provveduto ad aumentare il contributo al mantenimento della prole da € 250,00 ad € 350,00 mensili per ciascuno.
Quanto alla circostanza del ritardato versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, la ha prodotto unicamente gli estratti conto relativi ai mesi di dicembre 2021, dicembre Pt_1
2022, dicembre 2023, dai quali in ogni caso non risulta un ritardo tale da giustificare di per sé l'aumento del contributo (trattasi di erogazione del contributo nella data del 27, rispetto a quella del 24 – cfr. estratti conto allegati dalla ricorrente al ricorso introduttivo).
Rispetto al disinteresse del verso i figli, anche tale circostanza è rimasta del tutto CP_1 sprovvista del necessario supporto probatorio, non essendo stata prodotta alcuna prova a sostegno di tale assunto. I medesimi rilievi devono effettuarsi rispetto alla circostanza dell'aggravamento della malattia della figlia la quale, secondo la ricorrente, richiederebbe una presenza costante a suo fianco. Per_3
Invero, della certificazione medica depositata dalla stessa non risulta alcuna esigenza specifica in tal senso, né, in ogni caso, tale assunto può ritenersi compatibile con i viaggi effettuati dalla stessa senza la presenza della madre (circostanza documentata dal resistente e non specificatamente Per_3 contestata). Inoltre, le dedotte “ripercussioni sull'attività lavorative della ricorrente, attività che la stessa ha cominciato a trascurare a causa della malattia della figlia minore ” sono parimenti smentite Per_3 dalle dichiarazioni dei redditi allegate dalla stessa ricorrente, secondo cui la stessa, in realtà, avrebbe conseguito un notevole miglioramento dei redditi provenienti dalla sua attività lavorativa (cfr. Unico
2023 con un reddito complessivo lordo di € 27.127,00 rispetto all'Unico 2022 con un reddito di € 20.061,00 ed all'Unico 2021con un reddito di € 19.349,00).
A tutto ciò si aggiunga, come innanzi premesso, che il menzionato contributo paterno al mantenimento della prole è stato rideterminato appena due anni fa con decreto del Tribunael di Bari del 17.11.2022 e che non risultato intervenuti nelle more stabili e significativi incrementi reddituali del (nel 730/2023 ha dichiarato un reddito complessivo di € 43.590,00, di poco superiore CP_1 a quello indicato nel 730/22 pari ad € 41.811,00). Per le esposte considerazioni, e considerato che la ricorrente percepisce da tempo, altresì, per intero l'Assegno Unico e Universale, quale genitore collocatario prevalente dei figli e la Per_2 Per_3 domanda di aumento del contributo paterno in favore dei figli deve essere rigettata. Parimenti, deve rigettarsi l'istanza di parte ricorrente avente ad oggetto l'indicazione di una diversa scadenza del termine per effettuare il versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, dovendosi confermare la data del 24 di ogni mese, rispondendo a ragionevolezza la richiesta del resistente di farla coincidere con la data di suo accreditamento dello stipendio.
4.- A tal proposito, va, altresì, disposto formalmente che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la (situazione di fatto già in essere Pt_1 tra le parti dal 2022), la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
5.- Infine, devesi rigettare la domanda del di condanna della ricorrente ex art. 96 cpc, CP_1 non ricorrendone i presupposti ed essendosi limitata ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24
Cost.
6.- Alla soccombenza della ricorrente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. revoca d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative al figlio;
Per_2
2. rigetta le domande di parte ricorrente;
3. dispone d'ufficio che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Pt_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. rigetta la domanda del di condanna della ricorrente ex art. 96 cpc;
CP_1
5. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €
1.698,50, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 aprile 2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato
SEZIONE I CIVILE REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. DISABATO dott. - presidente - Per_1
2. NOCERA dott.ssa Rosella - giudice rel. -
3. DI GIOIA dott.ssa Tiziana - giudice - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo generale affari contenziosi al n. 5800/2024 R.G. T R A
rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv.to Pietro Di Palma;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv.to Massimiliano Controparte_1
Recchia;
- RESISTENTE -
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Bari
- INTERVENUTO - OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
RITENUTO IN FATTO.
Con ricorso depositato in data 21.05.2024 premesso che: Parte_1
1. con sentenza n. 845/2018 depositata il 13.02.2018 il Tribunale di Bari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con (da cui Controparte_1 erano nati i figli e rispettivamente in data 17.08.2005 e 04.04.2007) alle Per_2 Per_3 condizioni concordate dalle parti nella convenzione depositata il 05.01.2018, che prevedevano, in particolare, l'affidamento condiviso dei minori con loro collocamento presso la madre, la regolamentazione del diritto di visita paterno ed il suo obbligo di versare alla resistente € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, il tutto oltre aggiornamento annuale Istat ed al 50% delle spese straordinarie;
2. con decreto collegiale del 17.11.2022 il Tribunale di Bari nel procedimento N. 5195/2021 V.G. aveva aumentato il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di € 700,00 mensili (€ 350,00 per ciascuno);
3. il era poco incline ad occuparsi dei figli anche nei giorni in cui avrebbe dovuto CP_1 frequentarli, non versava puntualmente il contributo economico a suo carico in favore della moglie;
4. erano mutate le esigenze dei figli, in particolare quelle della figlia la cui malattia Per_3
(affetta da epilessia) si era aggravata nel novembre 2023 e richiedeva una assistenza continua;
5. lei era una geometra ma per poter provvedere alla prole, data l'assenza del marito, era costretta a sottrarre tempo alla propria attività; chiedeva di aumentare il contributo paterno al mantenimento dei figli ad € 1.000,00 mensili (€ 500,00 per ciascuno), da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese. Fissata la comparizione personale delle parti, il resistente si costituiva in Controparte_1 giudizio in data 28.10.2024, chiedendo il rigetto dell'avversa domanda con conferma sia del contributo paterno al mantenimento dei figli sia del giorno 24 di ogni mese per il relativo versamento.
Contestava la circostanza che si disinteressasse dei ragazzi ed il fatto che la madre sottraesse tempo alla propria attività professionale in quanto entrambi i figli avevano raggiunto un'età ed un'autonomia tale da non richiedere la presenza fisica costante dei propri genitori.
si era diplomato e collaborava nello studio di ingegneria dove lavorava la madre mentre le Per_2 condizioni di salute della figlia erano stabili e sotto controllo tramite il ricorso a farmaci ed Per_3
a controlli periodici, pagati dal padre, motivo per il quale non aveva necessità di “una presenza costante” al suo fianco. Precisava che la richiesta di pagamento anticipato del contributo paterno entro il giorno 5 di ogni mese non poteva essere condivisa in quanto il giorno 24 corrispondeva al giorno dell'accreditamento dello stipendio da parte del Ministero della Difesa, non potendo, viceversa, il sig. CP_1 anticipare tale importo per mancanza di risorse e liquidità corrente. Infine, riferiva di aver versato con regolarità il 50% dell'assegno unico di (attualizzato per Per_3 l'intero ad euro 218,70) mentre , maggiorenne, lo percepiva direttamente (pari ad € 90,00 Per_2 mensili). All'udienza del 02.12.2024 la causa veniva rinviata all'udienza del 17.02.2025, stante l'impossibilità a comparire della ricorrente per documentati impegni.
All'udienza del 17.02.2025 la causa veniva riservata per la decisione, previa audizione delle parti.
Il P.M. interveniva con nota del 18.06.2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO In via preliminare, deve essere dichiarata l'inammissibilità della memoria della ricorrente ex art. 473- bis n.17 c.p.c., essendo stata depositata tardivamente in data 26.11.2024, ovvero oltre il termine previsto a pena di decadenza di venti giorni prima della data dell'udienza; tantomeno la stessa può essere intesa quale memoria di replica ex art. 473 bis 17 u.c. c.p.c., da depositarsi 5 giorni prima dell'udienza (e dunque deputata alle “solo indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi dedotti nelle memoria di cui al secondo comma”), poiché la controparte non aveva articolato mezzi di prova nella comparsa. Per le medesime ragioni, deve essere dichiarata l'inammissibilità della “memoria di replica” del resistente depositata il 28.11.2024, essendo stata fissata la prima udienza al 2.12.2024 ed essendo prevista la memoria di cui all'ultimo comma del citato articolo per la sola parte ricorrente. 1.- Il ricorso deve essere rigettato.
2.- Va osservato che la possibilità di ottenere la modifica dei provvedimenti economici adottati con la sentenza di divorzio è subordinata alla condizione del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione della decisione.
La legge, infatti, non attribuisce al procedimento di modifica delle condizioni di divorzio natura di revisio prioris istantiae, e quindi di rivisitazione (melius re perpensa) delle determinazioni già adottate nel giudizio di divorzio, ma di novum iudicium, perché lo considera finalizzato ad adeguare la regolamentazione dei rapporti economici rispetto alla prole (per quello che qui interessa) al mutamento della situazione di fatto, laddove una siffatta modificazione concretamente incida sulle loro condizioni patrimoniali, determinandone uno squilibrio profondo. Ancora assai di recente la S. C., reiterando in subiecta materia un orientamento ormai pacifico, ha affermato che: “In tema di divorzio e di revisione delle statuizioni di carattere patrimoniale contenute nella sentenza di divorzio, con la domanda di cui all'art. 9 L. n. 898/70 il giudice non è chiamato ad un rinnovato accertamento della spettanza e ad una nuova quantificazione dell'assegno sulla base dei criteri indicati dall'art. 5, ma a valutare se siano sopravvenute circostanze tali da determinare la sua eliminazione o la modifica in aumento o in diminuzione, importando il riferimento alla sopravvenienza dei giustificati motivi l'essenziale valorizzazione delle variazioni patrimoniali intervenute successivamente al divorzio, dedotte dalla parte istante” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 13/2/2003 n. 2147). In materia di diritto di famiglia la natura stessa della decisione, emessa rebus sic stantibus e priva, quindi, del carattere dell'irretrattabilità, nonché la riconosciuta facoltà delle parti di chiedere in ogni tempo la revisione delle condizioni di separazione e divorzio in base al modificarsi della situazione sostanziale, impongono al giudice l'esame di ogni comprovato ed obiettivo mutamento verificatosi nella condizione delle parti che determini l'esigenza di un riequilibrio delle rispettive posizioni (cfr. Corte d'Appello Roma, Sez. Persone e Famiglia, 7/2/2003 n. 600). Se tale è l'oggetto della delibazione in sede di giudizio di revisione, ne consegue che lo scrutinio circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, la revoca o la modificazione dell'importo dell'assegno o del contributo in favore della prole e/o dei criteri per la sua determinazione deve intervenire solo dopo che sia stato accertato il sopraggiungere delle nuove circostanze (cfr. Cass. Civ.,
Sez. I, 24/9/2002 n. 13863).
3.- Nel caso di specie, debbono dapprima revocarsi d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento ed alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative al figlio , ormai Per_2 divenuto maggiorenne.
La ricorrente ha poi dedotto il sopravvenire di alcuni fatti nuovi che giustificherebbero l'accoglimento della sua domanda, consistenti nel mutamento delle esigenze di entrambi i figli, il disinteresse del e l'aggravamento della malattia di cui soffre la figlia CP_1 Per_3
Dette circostanze, contestate dal resistente, sono rimaste del tutto prive di supporto probatorio.
Preliminarmente, occorre rilevare che la ha omesso di precisare in cosa consisterebbe Pt_1 concretamente tale “mutamento delle esigenze di entrambi i figli”, non essendo stato dedotto nulla con riferimento al figlio ma solo riguardo alle condizioni di salute della figlia Per_2 Per_3 fermo restando che già con decreto collegiale del 17.11.2022 del Tribunale di Bari si era provveduto ad aumentare il contributo al mantenimento della prole da € 250,00 ad € 350,00 mensili per ciascuno.
Quanto alla circostanza del ritardato versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, la ha prodotto unicamente gli estratti conto relativi ai mesi di dicembre 2021, dicembre Pt_1
2022, dicembre 2023, dai quali in ogni caso non risulta un ritardo tale da giustificare di per sé l'aumento del contributo (trattasi di erogazione del contributo nella data del 27, rispetto a quella del 24 – cfr. estratti conto allegati dalla ricorrente al ricorso introduttivo).
Rispetto al disinteresse del verso i figli, anche tale circostanza è rimasta del tutto CP_1 sprovvista del necessario supporto probatorio, non essendo stata prodotta alcuna prova a sostegno di tale assunto. I medesimi rilievi devono effettuarsi rispetto alla circostanza dell'aggravamento della malattia della figlia la quale, secondo la ricorrente, richiederebbe una presenza costante a suo fianco. Per_3
Invero, della certificazione medica depositata dalla stessa non risulta alcuna esigenza specifica in tal senso, né, in ogni caso, tale assunto può ritenersi compatibile con i viaggi effettuati dalla stessa senza la presenza della madre (circostanza documentata dal resistente e non specificatamente Per_3 contestata). Inoltre, le dedotte “ripercussioni sull'attività lavorative della ricorrente, attività che la stessa ha cominciato a trascurare a causa della malattia della figlia minore ” sono parimenti smentite Per_3 dalle dichiarazioni dei redditi allegate dalla stessa ricorrente, secondo cui la stessa, in realtà, avrebbe conseguito un notevole miglioramento dei redditi provenienti dalla sua attività lavorativa (cfr. Unico
2023 con un reddito complessivo lordo di € 27.127,00 rispetto all'Unico 2022 con un reddito di € 20.061,00 ed all'Unico 2021con un reddito di € 19.349,00).
A tutto ciò si aggiunga, come innanzi premesso, che il menzionato contributo paterno al mantenimento della prole è stato rideterminato appena due anni fa con decreto del Tribunael di Bari del 17.11.2022 e che non risultato intervenuti nelle more stabili e significativi incrementi reddituali del (nel 730/2023 ha dichiarato un reddito complessivo di € 43.590,00, di poco superiore CP_1 a quello indicato nel 730/22 pari ad € 41.811,00). Per le esposte considerazioni, e considerato che la ricorrente percepisce da tempo, altresì, per intero l'Assegno Unico e Universale, quale genitore collocatario prevalente dei figli e la Per_2 Per_3 domanda di aumento del contributo paterno in favore dei figli deve essere rigettata. Parimenti, deve rigettarsi l'istanza di parte ricorrente avente ad oggetto l'indicazione di una diversa scadenza del termine per effettuare il versamento del contributo paterno al mantenimento della prole, dovendosi confermare la data del 24 di ogni mese, rispondendo a ragionevolezza la richiesta del resistente di farla coincidere con la data di suo accreditamento dello stipendio.
4.- A tal proposito, va, altresì, disposto formalmente che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la (situazione di fatto già in essere Pt_1 tra le parti dal 2022), la quale potrà pretenderne il versamento diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi.
5.- Infine, devesi rigettare la domanda del di condanna della ricorrente ex art. 96 cpc, CP_1 non ricorrendone i presupposti ed essendosi limitata ad esercitare il proprio diritto di difesa ex art. 24
Cost.
6.- Alla soccombenza della ricorrente consegue la sua condanna al pagamento integrale delle spese processuali, liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM 147/22, ritenuto il valore indeterminabile modesto della causa, non superiore ad € 26.000,00 (che si giustifica in base all'effettivo valore della controversia da ritenersi di norma inferiore a quello delle separazioni e dei divorzi per l'assenza delle pronunce sullo status e sugli addebiti;
dello stesso avviso Cass. Civ., 968/2022) di cui alla tabella relativa ai “giudizi di cognizione innanzi al Tribunale”, ivi incluse le fasi di studio, introduttiva e decisoria, tutte con riduzione del 50% stante la particolare tenuità della causa ma con esclusione delle fasi istruttoria non celebratesi.
5.- La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il 21.05.2024 da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1. revoca d'ufficio le statuizioni divorzili relative all'affido, al collocamento e alla regolamentazione del diritto di visita paterno relative al figlio;
Per_2
2. rigetta le domande di parte ricorrente;
3. dispone d'ufficio che l'assegno unico universale sia percepito dal genitore collocatario prevalente della prole, ovvero la la quale potrà pretenderne il versamento Pt_1 diretto da parte dell'ente erogatore anche senza necessità del consenso dell'altro, salvo diverso accordo tra i coniugi;
4. rigetta la domanda del di condanna della ricorrente ex art. 96 cpc;
CP_1
5. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi €
1.698,50, oltre accessori di legge se dovuti e contributo forfettario sulle spese generali nella misura del 15%;
6. dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Bari, così deciso nella camera di consiglio della Sez. I Civile il 1 aprile 2024.
Il Giudice Est. Il Presidente
dott.ssa Rosella Nocera dott. Giuseppe Disabato