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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/10/2025, n. 3958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3958 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
EF JE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7769 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Bruno Francesco, che lo rappresenta e difende,
giusta procura apposta in calce all'originale dell'atto di citazione.
ATTORE
contro
, nata a [...] l'[...], (C.F.: Controparte_1
) e , nato a C.F._2 Controparte_2
BO (BZ) il 2.12.1974, (C.F. ), C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Infantino Ivan, presso il cui studio sono elettamente domiciliati.
CONVENUTI
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio di cavi elettrici gravante sull'immobile, sito in Palermo,
via Pietro D'Asaro n. 13, scala C, interno 1, da lui acquistato in data
26 dicembre 2020 in forza di decreto di trasferimento ex art. 586
c.p.c. emesso dall'intestato Tribunale nella procedura esecutiva n.
564/2013 R.G.
Al riguardo l'attore esponeva: (i) che l'unità immobiliare gli era stata trasferita “nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si
trovava, con tutte le servitù attive e passive legalmente costituite e
trascritte”, e che dalle successive verifiche presso i registri immobiliari non risultava trascritta alcuna servitù passiva a carico del bene, eccezion fatta per un sequestro del 1995 e per l'atto di pignoramento del 2013 relativo alla procedura esecutiva medesima;
(ii) che in data 22 aprile 2023, il convenuto Controparte_2
gli aveva comunicato che “nell'immobile di sua proprietà vi sarebbe una
servitù creata dal costruttore per il passaggio dei cavi elettrici”,
sollecitandolo ad autorizzare l'intervento tecnico necessario al transito della linea elettrica;
(iii) che con successiva PEC del 28
aprile 2023, egli aveva negato l'esistenza di qualsivoglia diritto di servitù; (iv) che il difensore dei convenuti con nota del 4 maggio
2023, avevano ribadito la necessità e urgenza di collegare i rispettivi impianti elettrici ai contatori condominiali, affermando che l'unico
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
percorso possibile passasse attraverso una cassetta di derivazione ubicata nei suoi locali e lo avevano diffidato a consentire l'accesso ai tecnici incaricati, minacciando, in difetto, azione risarcitoria per i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzo delle unità immobiliari,
già locate a terzi.
Pertanto, ritenendo che le reiterate pretese dei convenuti,
integrassero un pregiudizio concreto e attuale al suo diritto dominicale, l'attore proponeva azione negatoria di servitù ai sensi dell'art. 949 c.c., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la libertà
del proprio immobile da ogni servitù di passaggio di energia elettrica a vantaggio delle unità immobiliari dei convenuti, con vittoria di spese e, se del caso, con espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dei luoghi.
Con comparsa del 10 luglio 2023, si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente le allegazioni dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. I convenuti esponevano di essere proprietari degli immobili siti in Palermo, via Pietro D'Asaro n. 13, scala C, piano ammezzato,
interni nn. 3 e 4 (sub 39 e 40), acquistati, al pari di quello dell'attore,
nell'ambito della procedura esecutiva n. 564/2013 R.G. Es. promossa nei confronti della originaria unica Controparte_3
proprietaria di tutte le unità del piano ammezzato.
Aggiungevano che l'impianto elettrico del piano ammezzato era sempre stato un sistema unico e inscindibile, nel quale la linea di alimentazione proveniente dal locale contatori condominiale
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
transita, per il collegamento alle singole unità, attraverso una cassetta di derivazione situata all'interno dell'immobile di proprietà
, costituente passaggio tecnico obbligato per Parte_1
l'alimentazione degli immobili di loro proprietà per come descritto dal loro perito nella relazione prodotta a corredo della comparsa.
Rilevavano che nel novembre 2021 l'attore aveva già
autorizzato analogo passaggio di cavi elettrici per il collegamento di altro immobile dei convenuti (sub 38), circostanza che comprovava la consapevolezza della situazione di fatto.
Da tali elementi deducevano l'esistenza di una servitù di passaggio dei cavidotti elettrici per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., costituitasi all'atto della separazione delle proprietà già appartenenti alla società costruttrice,
in presenza di opere visibili e permanenti idonee a rivelare l'asservimento del fondo servente.
In via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la suddetta servitù, estesa anche agli altri impianti tecnologici (citofonici, telefonici, fibra, antenna, ecc.), e che l'attore fosse condannato al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal mancato godimento degli immobili, quantificato nei canoni di locazione non percepiti (€ 350,00 mensili) a decorrere dal marzo 2023
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti davano atto della cessazione della materia del contendere in ordine alle domande principali (poiché l'attore aveva consentito di elettrificare gli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
appartamenti di parte convenuta facendo passare il cavo dalla cassetta di derivazione del proprio appartamento) e chiedevano che il Tribunale formulasse una proposta conciliativa per la regolamentazione delle sulle spese di lite.
Una volta preso atto della caducazione della proposta conciliativa formulata con provvedimento del 18 ottobre 2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 30 settembre 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Deve, innanzitutto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Come evidenziato in premessa, all'udienza del 10
ottobre 2025 le parti hanno reso noto al Tribunale di aver raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale è stata realizzata l'elettrificazione degli immobili di proprietà dei convenuti mediante il passaggio del cavo di alimentazione attraverso la cassetta di derivazione collocata all'interno dell'appartamento dell'attore.
Tale accordo ha determinato la realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito dalle parti con il presente giudizio e ha fatto venir meno la potestas iudicandi in capo al Tribunale ad eccezione del profilo relativo al riparto delle spese di lite, che non è stato invece regolato dagli interessati.
Per tale ragione, occorrerà provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite, applicando il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
al fine di ripristinare la logica di causalità sottesa all'art. 91 c.p.c.
Secondo tale principio, il giudice, in presenza di una definizione del giudizio diversa da una pronuncia di merito, è
chiamato a compiere una valutazione prognostica sull'esito della causa, individuando quale parte sarebbe presumibilmente risultata soccombente ove la controversia fosse stata decisa nel merito, e ponendo conseguentemente le spese a suo carico.
Ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza virtuale non è necessario procedere ad alcuna attività istruttoria,
dovendo il giudice limitarsi a una valutazione prognostica allo stato degli atti, ossia sulla base delle allegazioni, dei documenti e degli elementi probatori già acquisiti, al fine di individuare quale parte sarebbe presumibilmente risultata soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito.
Orbene, come più sopra ricordato, l'attore ha proposto azione negatoria di servitù ai sensi dell'art. 949 c.c., chiedendo dichiararsi che sull'unità immobiliare di sua proprietà, sita in Palermo, via
Pietro D'Asaro n. 13, scala C, interno 1, non sussiste alcuna servitù
di passaggio di cavi elettrici a favore degli immobili di proprietà dei convenuti, ubicati nello stesso stabile.
I convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda e,
in via riconvenzionale, chiesto dichiararsi l'esistenza di una servitù
di passaggio dei cavidotti elettrici per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., nonché la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lucro cessante per mancata locazione
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degli immobili rimasti privi di alimentazione elettrica.
Come noto, nell'azione negatoria il proprietario attore non è
tenuto a fornire la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente che dimostri il proprio titolo di acquisto e la libertà del bene da vincoli trascritti (cfr. Cass., n. 472/2017); grava invece sul convenuto,
che afferma l'esistenza di una servitù, l'onere di provarne i presupposti costitutivi, dovendo egli assolvere la funzione sostanziale della vindicatio servitutis (cfr. Cass., n. 8694/2019).
I convenuti hanno dedotto che la servitù sarebbe sorta per destinazione del padre di famiglia, allorché gli immobili,
originariamente appartenuti alla società Controparte_3
sono stati alienati separatamente.
Epperò, come è noto, la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, è una fattispecie non negoziale che postula, ai sensi dell'art. 1062, l'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonché l'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell'acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà.
Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la
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precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque — e perciò anche all'acquirente del fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto.
Si osserva, infatti, che “la costituzione della servitù per
destinazione del padre di famiglia (che attribuisce il diritto corrispondente
per il solo fatto che ne sussistono tutti i relativi elementi costitutivi, a
prescindere tanto dalla loro risultanza nei registri immobiliari, quanto
dall'espressa indicazione degli stessi nel titolo d'acquisto dell'immobile
servente) si configura, tutte le volte in cui consta, mediante qualunque
genere di prova, che due fondi (o, come nella specie, due unità immobiliari),
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che
questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale, attraverso opere
visibili e permanenti, risulta la servitù. Quanto alla visibilità delle opere
deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente
con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano
obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di
asservimento. La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi
normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le
opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo
saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia altro punto
d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di
questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano
visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a
vista né che il proprietario del fondo che assume asservito abbia, in
concreto, conoscenza della esistenza delle opere. La apparenza della servitù,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione
del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e
permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in
concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza,
inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore
dell'altro” (così Cass. n. 24183/2021).
Tanto rilevato, deve adesso evidenziarsi che dalle allegazioni e dalla documentazione in atti emerge che la pretesa servitù –
costituita sui beni delle parti in causa dall'originario comune proprietario - si fonderebbe esclusivamente sulla presenza di una cassetta di derivazione elettrica ubicata all'interno dell'unità
immobiliare dell'attore.
Tuttavia, tale cassetta costituisce elemento interno e comune agli impianti del medesimo immobile, nel quale transitano anche cavi di provenienza incerta o condominiale;
essa non presenta caratteri di visibilità esterna, né di univoca destinazione funzionale al servizio degli immobili dei convenuti dovendosi peraltro osservare che come le unità immobiliari delle parti non sono tra loro contigue, ma risultano separate da parti comuni condominiali.
Così, in assenza di opere esteriori e permanenti idonee a rivelare l'esistenza di un peso stabile e manifesto sul fondo servente, difetta il requisito dell'apparenza richiesto per la costituzione di una servitù per la destinazione del padre di famiglia,
ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Né a tal uopo potrebbe attribuirsi rilevanza al consenso
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
episodico manifestato dall'attore nel novembre 2021 per il passaggio di un'altra linea elettrica diretta ad un diverso immobile dei convenuti, trattandosi di atto di mera tolleranza privo di effetti costitutivi di diritti reali.
In atri termini, una semplice cassetta di derivazione non può,
di regola, ritenersi opera visibile e inequivocamente destinata all'esercizio di una servitù di passaggio di cavi, trattandosi di un elemento tecnico interno e funzionale, ordinariamente, soltanto all'impianto dell'immobile in cui è collocata, privo di autonoma evidenza esterna e di specifica destinazione al servizio di fondi altrui. Diversamente potrebbe dirsi soltanto ove gli interessati avessero dimostrato l'effettivo e preesistente passaggio, attraverso tale cassetta, dei propri cavi di alimentazione, circostanza che tuttavia nel presente giudizio non è risulta provata.
In ragione di tali premesse, deve concludersi che la prova dell'esistenza della servitù non sarebbe risultata raggiunta.
Così, l'azione negatoria di servitù proposta dall'attore sarebbe stata fondata, con conseguente declaratoria di inesistenza di servitù
di passaggio di cavi elettrici gravante sul suo immobile, mentre infondate sarebbero risultate le domande riconvenzionali dei convenuti, sia quella volta all'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, sia quella risarcitoria, non potendosi qualificare come illecita la condotta serbata dall'attore nella fase stragiudiziale (in quanto legittimamente volta a rivendicare l'inesistenza sul suo bene del diritto reale
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infondatamente affermato dai convenuti).
Alla luce di tali considerazioni, se la controversia fosse stata decisa nel merito, sarebbe stata accolta la domanda dell'attore e rigettate integralmente le domande riconvenzionali dei convenuti.
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa (indeterminabile - complessità bassa) e applicando i parametri medi per tutte le fasi ad escludendo la fase decisionale (per come richiesto dall'attore nelle proprie note conclusive) in euro 776,00 per esborsi e in euro 5.247,00 per onorari
(di cui 536,00 per l'attivazione della mediazione) oltre accessori,
come per legge - devono restare a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando
DICHIARA cessata la materia del contendere
CONDANNA i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 776,00 per esborsi e in euro 5.247,00 per onorari oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Palermo, in data 13/10/2025.
Si comunichi.
Il Giudice
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
Dott. EF JE
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
EF JE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7769 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Bruno Francesco, che lo rappresenta e difende,
giusta procura apposta in calce all'originale dell'atto di citazione.
ATTORE
contro
, nata a [...] l'[...], (C.F.: Controparte_1
) e , nato a C.F._2 Controparte_2
BO (BZ) il 2.12.1974, (C.F. ), C.F._3
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Infantino Ivan, presso il cui studio sono elettamente domiciliati.
CONVENUTI
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
FATTI CONTROVERSI
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'accertamento dell'inesistenza di qualsivoglia servitù di passaggio di cavi elettrici gravante sull'immobile, sito in Palermo,
via Pietro D'Asaro n. 13, scala C, interno 1, da lui acquistato in data
26 dicembre 2020 in forza di decreto di trasferimento ex art. 586
c.p.c. emesso dall'intestato Tribunale nella procedura esecutiva n.
564/2013 R.G.
Al riguardo l'attore esponeva: (i) che l'unità immobiliare gli era stata trasferita “nello stato di fatto, di diritto ed urbanistico in cui si
trovava, con tutte le servitù attive e passive legalmente costituite e
trascritte”, e che dalle successive verifiche presso i registri immobiliari non risultava trascritta alcuna servitù passiva a carico del bene, eccezion fatta per un sequestro del 1995 e per l'atto di pignoramento del 2013 relativo alla procedura esecutiva medesima;
(ii) che in data 22 aprile 2023, il convenuto Controparte_2
gli aveva comunicato che “nell'immobile di sua proprietà vi sarebbe una
servitù creata dal costruttore per il passaggio dei cavi elettrici”,
sollecitandolo ad autorizzare l'intervento tecnico necessario al transito della linea elettrica;
(iii) che con successiva PEC del 28
aprile 2023, egli aveva negato l'esistenza di qualsivoglia diritto di servitù; (iv) che il difensore dei convenuti con nota del 4 maggio
2023, avevano ribadito la necessità e urgenza di collegare i rispettivi impianti elettrici ai contatori condominiali, affermando che l'unico
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
percorso possibile passasse attraverso una cassetta di derivazione ubicata nei suoi locali e lo avevano diffidato a consentire l'accesso ai tecnici incaricati, minacciando, in difetto, azione risarcitoria per i danni derivanti dall'impossibilità di utilizzo delle unità immobiliari,
già locate a terzi.
Pertanto, ritenendo che le reiterate pretese dei convenuti,
integrassero un pregiudizio concreto e attuale al suo diritto dominicale, l'attore proponeva azione negatoria di servitù ai sensi dell'art. 949 c.c., chiedendo che fosse accertata e dichiarata la libertà
del proprio immobile da ogni servitù di passaggio di energia elettrica a vantaggio delle unità immobiliari dei convenuti, con vittoria di spese e, se del caso, con espletamento di consulenza tecnica d'ufficio sullo stato dei luoghi.
Con comparsa del 10 luglio 2023, si costituivano in giudizio i convenuti, contestando integralmente le allegazioni dell'attore e chiedendo il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto. I convenuti esponevano di essere proprietari degli immobili siti in Palermo, via Pietro D'Asaro n. 13, scala C, piano ammezzato,
interni nn. 3 e 4 (sub 39 e 40), acquistati, al pari di quello dell'attore,
nell'ambito della procedura esecutiva n. 564/2013 R.G. Es. promossa nei confronti della originaria unica Controparte_3
proprietaria di tutte le unità del piano ammezzato.
Aggiungevano che l'impianto elettrico del piano ammezzato era sempre stato un sistema unico e inscindibile, nel quale la linea di alimentazione proveniente dal locale contatori condominiale
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
transita, per il collegamento alle singole unità, attraverso una cassetta di derivazione situata all'interno dell'immobile di proprietà
, costituente passaggio tecnico obbligato per Parte_1
l'alimentazione degli immobili di loro proprietà per come descritto dal loro perito nella relazione prodotta a corredo della comparsa.
Rilevavano che nel novembre 2021 l'attore aveva già
autorizzato analogo passaggio di cavi elettrici per il collegamento di altro immobile dei convenuti (sub 38), circostanza che comprovava la consapevolezza della situazione di fatto.
Da tali elementi deducevano l'esistenza di una servitù di passaggio dei cavidotti elettrici per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., costituitasi all'atto della separazione delle proprietà già appartenenti alla società costruttrice,
in presenza di opere visibili e permanenti idonee a rivelare l'asservimento del fondo servente.
In via riconvenzionale, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la suddetta servitù, estesa anche agli altri impianti tecnologici (citofonici, telefonici, fibra, antenna, ecc.), e che l'attore fosse condannato al risarcimento del danno da lucro cessante derivante dal mancato godimento degli immobili, quantificato nei canoni di locazione non percepiti (€ 350,00 mensili) a decorrere dal marzo 2023
All'udienza del 10 ottobre 2024 le parti davano atto della cessazione della materia del contendere in ordine alle domande principali (poiché l'attore aveva consentito di elettrificare gli
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
appartamenti di parte convenuta facendo passare il cavo dalla cassetta di derivazione del proprio appartamento) e chiedevano che il Tribunale formulasse una proposta conciliativa per la regolamentazione delle sulle spese di lite.
Una volta preso atto della caducazione della proposta conciliativa formulata con provvedimento del 18 ottobre 2024, la causa era trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
all'udienza del 30 settembre 2025 sulle conclusioni precisate oralmente dai difensori delle parti.
MERITO DELLA LITE
Deve, innanzitutto, dichiararsi cessata la materia del contendere. Come evidenziato in premessa, all'udienza del 10
ottobre 2025 le parti hanno reso noto al Tribunale di aver raggiunto un accordo transattivo in virtù del quale è stata realizzata l'elettrificazione degli immobili di proprietà dei convenuti mediante il passaggio del cavo di alimentazione attraverso la cassetta di derivazione collocata all'interno dell'appartamento dell'attore.
Tale accordo ha determinato la realizzazione dell'interesse sostanziale perseguito dalle parti con il presente giudizio e ha fatto venir meno la potestas iudicandi in capo al Tribunale ad eccezione del profilo relativo al riparto delle spese di lite, che non è stato invece regolato dagli interessati.
Per tale ragione, occorrerà provvedere sulla regolamentazione delle spese di lite, applicando il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale, elaborato dalla giurisprudenza di legittimità
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
al fine di ripristinare la logica di causalità sottesa all'art. 91 c.p.c.
Secondo tale principio, il giudice, in presenza di una definizione del giudizio diversa da una pronuncia di merito, è
chiamato a compiere una valutazione prognostica sull'esito della causa, individuando quale parte sarebbe presumibilmente risultata soccombente ove la controversia fosse stata decisa nel merito, e ponendo conseguentemente le spese a suo carico.
Ai fini dell'applicazione del criterio della soccombenza virtuale non è necessario procedere ad alcuna attività istruttoria,
dovendo il giudice limitarsi a una valutazione prognostica allo stato degli atti, ossia sulla base delle allegazioni, dei documenti e degli elementi probatori già acquisiti, al fine di individuare quale parte sarebbe presumibilmente risultata soccombente se la causa fosse stata decisa nel merito.
Orbene, come più sopra ricordato, l'attore ha proposto azione negatoria di servitù ai sensi dell'art. 949 c.c., chiedendo dichiararsi che sull'unità immobiliare di sua proprietà, sita in Palermo, via
Pietro D'Asaro n. 13, scala C, interno 1, non sussiste alcuna servitù
di passaggio di cavi elettrici a favore degli immobili di proprietà dei convenuti, ubicati nello stesso stabile.
I convenuti hanno contestato la fondatezza della domanda e,
in via riconvenzionale, chiesto dichiararsi l'esistenza di una servitù
di passaggio dei cavidotti elettrici per destinazione del padre di famiglia, ai sensi dell'art. 1062 c.c., nonché la condanna dell'attore al risarcimento del danno da lucro cessante per mancata locazione
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
degli immobili rimasti privi di alimentazione elettrica.
Come noto, nell'azione negatoria il proprietario attore non è
tenuto a fornire la prova rigorosa della proprietà, ma è sufficiente che dimostri il proprio titolo di acquisto e la libertà del bene da vincoli trascritti (cfr. Cass., n. 472/2017); grava invece sul convenuto,
che afferma l'esistenza di una servitù, l'onere di provarne i presupposti costitutivi, dovendo egli assolvere la funzione sostanziale della vindicatio servitutis (cfr. Cass., n. 8694/2019).
I convenuti hanno dedotto che la servitù sarebbe sorta per destinazione del padre di famiglia, allorché gli immobili,
originariamente appartenuti alla società Controparte_3
sono stati alienati separatamente.
Epperò, come è noto, la costituzione di servitù di passaggio per destinazione del padre di famiglia, è una fattispecie non negoziale che postula, ai sensi dell'art. 1062, l'esistenza di segni ed opere visibili e permanenti, costituenti indice non equivoco ed obiettivo del peso imposto al fondo servente, nonché l'originaria appartenenza dei due fondi ad un unico proprietario prima dell'acquisto di uno di essi da parte di altro soggetto e il perdurare di tale situazione fino alla separazione della originaria unica proprietà.
Essenziale per la costituzione della servitù per destinazione del padre di famiglia è che, all'atto della cessazione dell'appartenenza di due fondi ad un unico proprietario le opere destinate al servizio di uno all'altro siano stabili, sì da eluderne la
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
precarietà, ed apparenti, in modo da rendere certi e manifesti a chiunque — e perciò anche all'acquirente del fondo gravato — il contenuto e le modalità di esercizio del corrispondente diritto.
Si osserva, infatti, che “la costituzione della servitù per
destinazione del padre di famiglia (che attribuisce il diritto corrispondente
per il solo fatto che ne sussistono tutti i relativi elementi costitutivi, a
prescindere tanto dalla loro risultanza nei registri immobiliari, quanto
dall'espressa indicazione degli stessi nel titolo d'acquisto dell'immobile
servente) si configura, tutte le volte in cui consta, mediante qualunque
genere di prova, che due fondi (o, come nella specie, due unità immobiliari),
attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che
questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale, attraverso opere
visibili e permanenti, risulta la servitù. Quanto alla visibilità delle opere
deve far capo ad un punto d'osservazione non necessariamente coincidente
con il fondo servente, essendo essenziale, allo scopo, che queste rendano
obiettivamente manifesta, per chi possegga detto fondo, la situazione di
asservimento. La visibilità dal fondo servente è, dunque, un'ipotesi
normale ma non per questo esclusiva, essendo, piuttosto, sufficiente che le
opere destinate all'esercizio della servitù siano visibili - anche se solo
saltuariamente ed occasionalmente - da qualsivoglia altro punto
d'osservazione, anche esterno al fondo servente, purché il proprietario di
questo possa accedervi liberamente, come nel caso in cui le opere siano
visibili da una vicina via pubblica. Non rileva, quindi, che l'opera sia a
vista né che il proprietario del fondo che assume asservito abbia, in
concreto, conoscenza della esistenza delle opere. La apparenza della servitù,
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
senza la quale non è possibile la costituzione della servitù per destinazione
del padre di famiglia, si identifica, in definitiva, nell'oggettiva e
permanente sussistenza di opere suscettibili di essere viste (anche se, in
concreto, ignorate) che, per la loro struttura e consistenza,
inequivocamente denuncino il peso imposto su un fondo a favore
dell'altro” (così Cass. n. 24183/2021).
Tanto rilevato, deve adesso evidenziarsi che dalle allegazioni e dalla documentazione in atti emerge che la pretesa servitù –
costituita sui beni delle parti in causa dall'originario comune proprietario - si fonderebbe esclusivamente sulla presenza di una cassetta di derivazione elettrica ubicata all'interno dell'unità
immobiliare dell'attore.
Tuttavia, tale cassetta costituisce elemento interno e comune agli impianti del medesimo immobile, nel quale transitano anche cavi di provenienza incerta o condominiale;
essa non presenta caratteri di visibilità esterna, né di univoca destinazione funzionale al servizio degli immobili dei convenuti dovendosi peraltro osservare che come le unità immobiliari delle parti non sono tra loro contigue, ma risultano separate da parti comuni condominiali.
Così, in assenza di opere esteriori e permanenti idonee a rivelare l'esistenza di un peso stabile e manifesto sul fondo servente, difetta il requisito dell'apparenza richiesto per la costituzione di una servitù per la destinazione del padre di famiglia,
ai sensi dell'art. 1061 c.c.
Né a tal uopo potrebbe attribuirsi rilevanza al consenso
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
episodico manifestato dall'attore nel novembre 2021 per il passaggio di un'altra linea elettrica diretta ad un diverso immobile dei convenuti, trattandosi di atto di mera tolleranza privo di effetti costitutivi di diritti reali.
In atri termini, una semplice cassetta di derivazione non può,
di regola, ritenersi opera visibile e inequivocamente destinata all'esercizio di una servitù di passaggio di cavi, trattandosi di un elemento tecnico interno e funzionale, ordinariamente, soltanto all'impianto dell'immobile in cui è collocata, privo di autonoma evidenza esterna e di specifica destinazione al servizio di fondi altrui. Diversamente potrebbe dirsi soltanto ove gli interessati avessero dimostrato l'effettivo e preesistente passaggio, attraverso tale cassetta, dei propri cavi di alimentazione, circostanza che tuttavia nel presente giudizio non è risulta provata.
In ragione di tali premesse, deve concludersi che la prova dell'esistenza della servitù non sarebbe risultata raggiunta.
Così, l'azione negatoria di servitù proposta dall'attore sarebbe stata fondata, con conseguente declaratoria di inesistenza di servitù
di passaggio di cavi elettrici gravante sul suo immobile, mentre infondate sarebbero risultate le domande riconvenzionali dei convenuti, sia quella volta all'accertamento della servitù per destinazione del padre di famiglia, sia quella risarcitoria, non potendosi qualificare come illecita la condotta serbata dall'attore nella fase stragiudiziale (in quanto legittimamente volta a rivendicare l'inesistenza sul suo bene del diritto reale
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infondatamente affermato dai convenuti).
Alla luce di tali considerazioni, se la controversia fosse stata decisa nel merito, sarebbe stata accolta la domanda dell'attore e rigettate integralmente le domande riconvenzionali dei convenuti.
Pertanto, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di lite – liquidate ai sensi del D.M. 55/2014 tenendo conto del valore della causa (indeterminabile - complessità bassa) e applicando i parametri medi per tutte le fasi ad escludendo la fase decisionale (per come richiesto dall'attore nelle proprie note conclusive) in euro 776,00 per esborsi e in euro 5.247,00 per onorari
(di cui 536,00 per l'attivazione della mediazione) oltre accessori,
come per legge - devono restare a carico dei convenuti in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando
DICHIARA cessata la materia del contendere
CONDANNA i convenuti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore, che liquida in euro 776,00 per esborsi e in euro 5.247,00 per onorari oltre accessori, come per legge.
Così deciso in Palermo, in data 13/10/2025.
Si comunichi.
Il Giudice
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Dott. EF JE
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