TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/09/2025, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
All'udienza del 22/09/2025, RGC n. 608/2018 dinanzi la dott.ssa Vanessa Avolio, sono comparsi:
L'avv. MACARIO MANUELA per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Precisa che parte convenuta Controparte_1
non ha ottemperato al deposito della notifica dell'atto di citazione a NE OL e pertanto la stessa non può essere validamente chiamata in causa;
L'avv. CARIATI MARIANNA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate che risultano depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GUARINO ROCCO, per delega dell'avv. SPAGNOLO SANTO, per il terzo chiamato
, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di CP_2
causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione all'udienza del 22.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA CA e nel cui studio in al Viale del Lavoro, n. 100, elettivamente CP_1
domicilia;
Attore
contro
in persona del suo Sindaco l.r.p.t. (C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Cariati e presso la sede dell'ente in al Piazza CP_1
Municipio – Palazzo di Città, elettivamente domicilia;
Ente Convenuto
nonché
che hanno assunto il rischio del certificato n. 10483073Q, in Parte_2
persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Sposato in
San Demetrio ON (CS), via Caminona n. 55;
Terzo chiamato in causa
Conclusioni e discussione: Come in atti e nel verbale di udienza del 22.09.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato
dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di
causa e dei verbali di udienza. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, ha convenuto il Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi in data 07.01.2017, verso le ore 10.30 circa, allorquando “…. nel transitare sul marciapiede di Via Padre Francesco Russo, in abitato di
giunto nei pressi del Bar Hollywood, finiva col piede sx all'interno di un tombino, posto sul marciapiede, CP_1 che sprofondava improvvisamente facendolo, così, cadere rovinosamente a terra ….”.
Chiedeva, dunque, accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del ex art 2051 c.c. per CP_1
omessa custodia/manutenzione della predetta via pubblica. I danni venivano quantificati nella somma di € 39.099,00 ovvero di quella diversa che verrà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
01.06.2018 si costituiva il il quale, preliminarmente, chiedeva di poter Controparte_1
chiamare in causa assicurazioni per essere dalla stessa manlevata nonché NE OL. Nel CP_3
merito eccepiva l'infondatezza della domanda e comunque la responsabilità della società CP_4
[...
Concludeva nel rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data18.12.2019 si costituiva i quali contestavano in fatto ed in diritto quanto ex adverso richiesto Parte_2
ed eccepito e ne chiedevano l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze, eccependo altresì
l'infondatezza della domanda e comunque la responsabilità della società NE CP_4
Il non ha ottemperato all'ordinanza del 25.06.2019 a firma dott. A. Caronia, Controparte_1
nel produrre la notifica dell'atto di citazione a NE OL che oggi, in questo giudizio, non è stata chiamata in causa e non può essere, pertanto, considerata parte in causa.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale, escussione testi e disposta una consulenza medico-legale con nomina del dott. Persona_1
All'odierna udienza il giudice invitava le parti a discutere la causa che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio, le parti oramai assenti. La domanda è fondata e merita accoglimento con le specificazioni di cui appresso.
A mezzo dell'istruttoria espletata in corso di causa l'attore ha provato il fatto storico posto a base della pretesa risarcitoria.
Il teste , escussa all'udienza del 14.05.2024, ha confermato lo Testimone_1
stato dei luoghi e la dinamica riferita in citazione riferendo “….Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto
ero presente quando si è verificato il fatto e vi ho assistito quando mio fratello si è infortunato …. Mio fratello arrivò in
macchina. Poi ha parcheggiato in corrispondenza del marciapiede opposto a quello dell'Hollywood. Lui attraversa, sale
sul marciapiede dell'Hollywood e a quel punto io lo vedo sprofondare nel pozzetto. Lui ha messo il piede sul
pozzetto/tombino; io l'ho visto cadere sprofondando….Io dopo mi sono avvicinata per prestare soccorso. Quando mi
sono avvicinata ho visto mio fratello con la gamba sinistra all'interno del tombino….. il tombino era proprio sul
marciapiede del bar Hollywood. Non c'erano segnali di pericolo o di divieto. Dall'esterno alla sola vista il tombino
appariva integro. Non si vedeva alcun buco o altre malformazioni. Non ha retto il peso di mio fratello. Quando l'ho visto
aveva la gamba sinistra all'interno del tombino. Si lamentava del dolore alla gamba. Poi l'ho accompagnato io in
Ospedale con la sua macchina…”.
Nella medesima direzione le dichiarazioni del teste che, alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato “…Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ero presente quando si è verificato il fatto e vi ho
assistito…. Eravamo ancora fuori al bar in attesa di Dopo un po' è arrivato con la sua macchina e ha Per_2 Per_2
parcheggiato più o meno dove avevamo parcheggiato noi. Lui ha parcheggiato, ha attraversato la strada e, quando è
salito sul marciapiede ha calpestato questo tombino di plastica, si è sentito il rumore della rottura del tombino e lui è
sprofondato con la gamba sinistra dentro. Si è accasciato anche perché ha sentito dolore…“quando mi sono avvicinata
aveva la gamba incastrata nel tombino. I pezzi del tombino erano tutti incastrati all'interno. I dolori che lamentava
erano, essenzialmente, alla gamba sinistra….il tombino/pozzetto era collocato sul marciapiede del bar Hollywood,
proprio all'inizio del marciapiede. Non c'erano segnalazioni, in quanto il tombino era integro. Io sono passata da lì poco
prima e non ho notato nulla di rotto. Il tombino era di colore grigio ed era lo stesso colore del marciapiede…Dopo averlo
aiutato, con la macchina di lo ha accompagnato in Ospedale….”. Per_3 Per_2
A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese, anche dal teste di parte convenuta , che, Testimone_3
all'udienza del 11.06.2024 ha testualmente riferito “…io ero responsabile del settore infrastrutture del Comune
di Castrovillari…. Questa relazione ricordo di averla firmata io. Ricordo questa richiesta di denuncia che pervenne come
incidente al pedone. Lui cadde in un pozzetto. Ci sono dei pozzetti di plastica;
che io sappia, lui cadde in uno di questi pozzetti. Questo pozzetto presentava delle fessurazioni dovute all'usura. Era un piccolo pozzetto 20x20 a tutela di cavi
di un cavidotto. Era in plastica. Era di colore grigio chiaro…. le fessurazioni le ho rilevate in data successiva al
sinistro”….io sono firmatario della relazione in atti…”.
Le deposizioni rese da tutti i testi escussi provano la sussistenza del nesso causale tra la struttura del tombino e la caduta dell'attore.
Alla stregua di tali risultanze processuali, quindi, deve affermarsi la responsabilità del
[...]
CP_1
In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da
cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale
responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui
tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del
responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un
elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal
fatto del terzo o dello stesso danneggiante". La Suprema Corte ha altresì chiarito che "la presunzione di
responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti
dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue
caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene
demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità
della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale
comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano
delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al CP_1
vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
Appare indubbio che nel caso di specie la caduta, avvenuta su area di pertinenza del
[...]
ha avuto luogo ove sussiste in concreto la condizioni di custodia cui fa riferimento la CP_1
Suprema Corte.
Alla luce della ricostruzione dei luoghi e dell'evento appena riportata, si reputa raggiunta la prova della caduta di nelle circostanze di tempo e di luogo prospettata in Parte_1
citazione, a causa del tombino la cui manutenzione e custodia rientra nella competenza dell'ente convenuto. Non vi è dubbio, ad avviso del Tribunale, che la parte attrice abbia provato l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito,
da intendersi quale evento e/o condotta dotati del carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Questo esclude, peraltro, un qualsiasi comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale.
Gli accertamenti effettuati dal C.T.U., nella persona del Dott. hanno evidenziato che Persona_1
a causa del sinistro l'attore ha riportato una “Frattura Emipiatto tibiale laterale sx”, lesioni, oramai stabilizzate che appaiono pienamente compatibili con l'incidente per cui è causa e comportano una
ITT di giorni 15; una ITP al 75% di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30, una ITP al 25% di gg. 30 nonché
un danno biologico pari al 8 % per cento.
Tali conclusioni del C.T.U., adeguatamente motivate, sono fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, e pertanto questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Ribadendo che si provvederà a liquidare il danno all'integrità psico – fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che posso utilizzarsi le tabelle del Tribunale di Milano. Pertanto,
considerando l'età del danneggiato all'epoca del fatto (anni 41) può riconoscersi per danni, la somma di € 14.490,00 (invalidità permanente 8%) a cui dovrà essere aggiunta la somma di € 1.725,00 per
ITT di giorni 15; la somma di € 2.587,50 per giorni 30 di ITP al 75%; la somma di € 1.725,00 per giorni 30 di ITP al 50% e la somma di € 862,50 per giorni 30 di ITP al 25%.
La complessiva somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e pari ad €
21.390,00.
Nessuna contestazione e nessuna osservazione è stata mossa al CTU dalle parti in causa.
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. Indi il dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
complessiva somma di € 21.390,00 a titolo di danno non patrimoniale. A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995).
Alla predetta somma andrà aggiunto il danno patrimoniale ritenuto documentato e congruo dal CTU
nella somma di € 437,00 (pag.6 CTU “…le spese inerenti l'incidente ed ovviamente e opportunamente documentate
dal paziente sono congrue e da risarcire…).
Per quanto attiene, poi, alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della
Compagnia terza chiamata in causa, par d'uopo merita, dunque, accoglimento, con conseguente condanna di “ a tenere indenne il convenuto da quanto quest'ultimo Parte_2 Parte_2
sarà tenuto a sborsare in favore dell'attore in ragione della presente pronuncia nei limiti del contratto tra le parti.
Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento al decisum ed in base al valore medio dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
[...]
nei confronti del nella causa iscritta al R.G. n. 608/2018, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
1. Condanna il in persona del l.r.p.t., a risarcire e pagare a Controparte_1 Parte_1
a complessiva somma di € 21.390,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma
[...]
via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo oltre € 437,00 per danno patrimoniale;
2. Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Controparte_1
LA CA, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 550,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
3. Pone definitivamente a carico del in persona del l.r.p.t., le spese di c.t.u. Controparte_1
liquidate con separato decreto;
4. Accoglie la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere Parte_2
indenne il primo da quanto questi sarà tenuto a corrispondere all'attore in esecuzione dei capi sub 1,
2 e 3 del presente dispositivo.
Così deciso in Castrovillari 22 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio
L'avv. MACARIO MANUELA per parte attrice, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione. Precisa che parte convenuta Controparte_1
non ha ottemperato al deposito della notifica dell'atto di citazione a NE OL e pertanto la stessa non può essere validamente chiamata in causa;
L'avv. CARIATI MARIANNA per parte convenuta, la quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa ed alle note autorizzate che risultano depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
L'avv. GUARINO ROCCO, per delega dell'avv. SPAGNOLO SANTO, per il terzo chiamato
, il quale precisa le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di CP_2
causa ed alle note autorizzate e depositate e chiede che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Castrovillari – Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Vanessa Avolio, a seguito di discussione all'udienza del 22.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
LA CA e nel cui studio in al Viale del Lavoro, n. 100, elettivamente CP_1
domicilia;
Attore
contro
in persona del suo Sindaco l.r.p.t. (C.F.: , Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Marianna Cariati e presso la sede dell'ente in al Piazza CP_1
Municipio – Palazzo di Città, elettivamente domicilia;
Ente Convenuto
nonché
che hanno assunto il rischio del certificato n. 10483073Q, in Parte_2
persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi dall'Avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Antonio Sposato in
San Demetrio ON (CS), via Caminona n. 55;
Terzo chiamato in causa
Conclusioni e discussione: Come in atti e nel verbale di udienza del 22.09.2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato
dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009; per cui, per quanto non di seguito esposto, si rinvia al contenuto degli atti di
causa e dei verbali di udienza. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, ha convenuto il Controparte_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito della caduta verificatasi in data 07.01.2017, verso le ore 10.30 circa, allorquando “…. nel transitare sul marciapiede di Via Padre Francesco Russo, in abitato di
giunto nei pressi del Bar Hollywood, finiva col piede sx all'interno di un tombino, posto sul marciapiede, CP_1 che sprofondava improvvisamente facendolo, così, cadere rovinosamente a terra ….”.
Chiedeva, dunque, accertarsi e dichiararsi la esclusiva responsabilità del ex art 2051 c.c. per CP_1
omessa custodia/manutenzione della predetta via pubblica. I danni venivano quantificati nella somma di € 39.099,00 ovvero di quella diversa che verrà accertata o ritenuta di giustizia, oltre interessi,
rivalutazione monetaria e spese di giudizio da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Instauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data
01.06.2018 si costituiva il il quale, preliminarmente, chiedeva di poter Controparte_1
chiamare in causa assicurazioni per essere dalla stessa manlevata nonché NE OL. Nel CP_3
merito eccepiva l'infondatezza della domanda e comunque la responsabilità della società CP_4
[...
Concludeva nel rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e competenze.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data18.12.2019 si costituiva i quali contestavano in fatto ed in diritto quanto ex adverso richiesto Parte_2
ed eccepito e ne chiedevano l'integrale rigetto con vittoria di spese e competenze, eccependo altresì
l'infondatezza della domanda e comunque la responsabilità della società NE CP_4
Il non ha ottemperato all'ordinanza del 25.06.2019 a firma dott. A. Caronia, Controparte_1
nel produrre la notifica dell'atto di citazione a NE OL che oggi, in questo giudizio, non è stata chiamata in causa e non può essere, pertanto, considerata parte in causa.
La causa veniva istruita a mezzo prova documentale, escussione testi e disposta una consulenza medico-legale con nomina del dott. Persona_1
All'odierna udienza il giudice invitava le parti a discutere la causa che veniva decisa con sentenza emessa all'esito della camera di consiglio, le parti oramai assenti. La domanda è fondata e merita accoglimento con le specificazioni di cui appresso.
A mezzo dell'istruttoria espletata in corso di causa l'attore ha provato il fatto storico posto a base della pretesa risarcitoria.
Il teste , escussa all'udienza del 14.05.2024, ha confermato lo Testimone_1
stato dei luoghi e la dinamica riferita in citazione riferendo “….Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto
ero presente quando si è verificato il fatto e vi ho assistito quando mio fratello si è infortunato …. Mio fratello arrivò in
macchina. Poi ha parcheggiato in corrispondenza del marciapiede opposto a quello dell'Hollywood. Lui attraversa, sale
sul marciapiede dell'Hollywood e a quel punto io lo vedo sprofondare nel pozzetto. Lui ha messo il piede sul
pozzetto/tombino; io l'ho visto cadere sprofondando….Io dopo mi sono avvicinata per prestare soccorso. Quando mi
sono avvicinata ho visto mio fratello con la gamba sinistra all'interno del tombino….. il tombino era proprio sul
marciapiede del bar Hollywood. Non c'erano segnali di pericolo o di divieto. Dall'esterno alla sola vista il tombino
appariva integro. Non si vedeva alcun buco o altre malformazioni. Non ha retto il peso di mio fratello. Quando l'ho visto
aveva la gamba sinistra all'interno del tombino. Si lamentava del dolore alla gamba. Poi l'ho accompagnato io in
Ospedale con la sua macchina…”.
Nella medesima direzione le dichiarazioni del teste che, alla medesima udienza, ha Testimone_2
dichiarato “…Sono a conoscenza dei fatti di causa, in quanto ero presente quando si è verificato il fatto e vi ho
assistito…. Eravamo ancora fuori al bar in attesa di Dopo un po' è arrivato con la sua macchina e ha Per_2 Per_2
parcheggiato più o meno dove avevamo parcheggiato noi. Lui ha parcheggiato, ha attraversato la strada e, quando è
salito sul marciapiede ha calpestato questo tombino di plastica, si è sentito il rumore della rottura del tombino e lui è
sprofondato con la gamba sinistra dentro. Si è accasciato anche perché ha sentito dolore…“quando mi sono avvicinata
aveva la gamba incastrata nel tombino. I pezzi del tombino erano tutti incastrati all'interno. I dolori che lamentava
erano, essenzialmente, alla gamba sinistra….il tombino/pozzetto era collocato sul marciapiede del bar Hollywood,
proprio all'inizio del marciapiede. Non c'erano segnalazioni, in quanto il tombino era integro. Io sono passata da lì poco
prima e non ho notato nulla di rotto. Il tombino era di colore grigio ed era lo stesso colore del marciapiede…Dopo averlo
aiutato, con la macchina di lo ha accompagnato in Ospedale….”. Per_3 Per_2
A ciò si aggiungono le dichiarazioni rese, anche dal teste di parte convenuta , che, Testimone_3
all'udienza del 11.06.2024 ha testualmente riferito “…io ero responsabile del settore infrastrutture del Comune
di Castrovillari…. Questa relazione ricordo di averla firmata io. Ricordo questa richiesta di denuncia che pervenne come
incidente al pedone. Lui cadde in un pozzetto. Ci sono dei pozzetti di plastica;
che io sappia, lui cadde in uno di questi pozzetti. Questo pozzetto presentava delle fessurazioni dovute all'usura. Era un piccolo pozzetto 20x20 a tutela di cavi
di un cavidotto. Era in plastica. Era di colore grigio chiaro…. le fessurazioni le ho rilevate in data successiva al
sinistro”….io sono firmatario della relazione in atti…”.
Le deposizioni rese da tutti i testi escussi provano la sussistenza del nesso causale tra la struttura del tombino e la caduta dell'attore.
Alla stregua di tali risultanze processuali, quindi, deve affermarsi la responsabilità del
[...]
CP_1
In conformità a quanto statuito dalla Suprema Corte "la responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da
cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a., ha carattere oggettivo e, perché tale
responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno
arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui
tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del
responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un
elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal
fatto del terzo o dello stesso danneggiante". La Suprema Corte ha altresì chiarito che "la presunzione di
responsabilità per danni da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti
dagli utenti di beni demaniali (nella fattispecie: del demanio stradale) ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue
caratteristiche, non sia possibile esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene
demaniale e l'utilizzazione generale e diretta dello stesso da parte di terzi, sono solo figure sintomatiche dell'impossibilità
della custodia da parte della p.a. mentre elemento sintomatico della possibilità di custodia del bene del demanio stradale
comunale è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato un danno, si trovi nel perimetro urbano
delimitato dallo stesso pur dovendo dette circostanze, proprio perché solo sintomatiche, essere sottoposte al CP_1
vaglio in concreto da parte del giudice di merito".
Appare indubbio che nel caso di specie la caduta, avvenuta su area di pertinenza del
[...]
ha avuto luogo ove sussiste in concreto la condizioni di custodia cui fa riferimento la CP_1
Suprema Corte.
Alla luce della ricostruzione dei luoghi e dell'evento appena riportata, si reputa raggiunta la prova della caduta di nelle circostanze di tempo e di luogo prospettata in Parte_1
citazione, a causa del tombino la cui manutenzione e custodia rientra nella competenza dell'ente convenuto. Non vi è dubbio, ad avviso del Tribunale, che la parte attrice abbia provato l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con il bene in custodia.
Così accertato il collegamento eziologico tra caduta e res, non si ritiene dimostrato il caso fortuito,
da intendersi quale evento e/o condotta dotati del carattere di imprevedibilità ed eccezionalità tali da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento.
Questo esclude, peraltro, un qualsiasi comportamento colposo del soggetto danneggiato nell'uso del bene demaniale.
Gli accertamenti effettuati dal C.T.U., nella persona del Dott. hanno evidenziato che Persona_1
a causa del sinistro l'attore ha riportato una “Frattura Emipiatto tibiale laterale sx”, lesioni, oramai stabilizzate che appaiono pienamente compatibili con l'incidente per cui è causa e comportano una
ITT di giorni 15; una ITP al 75% di gg. 30, una ITP al 50% di gg. 30, una ITP al 25% di gg. 30 nonché
un danno biologico pari al 8 % per cento.
Tali conclusioni del C.T.U., adeguatamente motivate, sono fondate su un'analisi approfondita ed immune da vizi logici, e pertanto questo giudicante ritiene di potervi aderire integralmente.
Ribadendo che si provvederà a liquidare il danno all'integrità psico – fisica (biologico) medicalmente accertato, il Tribunale osserva che posso utilizzarsi le tabelle del Tribunale di Milano. Pertanto,
considerando l'età del danneggiato all'epoca del fatto (anni 41) può riconoscersi per danni, la somma di € 14.490,00 (invalidità permanente 8%) a cui dovrà essere aggiunta la somma di € 1.725,00 per
ITT di giorni 15; la somma di € 2.587,50 per giorni 30 di ITP al 75%; la somma di € 1.725,00 per giorni 30 di ITP al 50% e la somma di € 862,50 per giorni 30 di ITP al 25%.
La complessiva somma liquidata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e pari ad €
21.390,00.
Nessuna contestazione e nessuna osservazione è stata mossa al CTU dalle parti in causa.
Non spetta, invece, il danno morale posto che l'attore si è limitato a domandare il ristoro di tutti i danni, omettendo di argomentare e soprattutto provare l'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza. Indi il dovrà essere condannato al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1
complessiva somma di € 21.390,00 a titolo di danno non patrimoniale. A questo importo, trattandosi di obbligazione di valore, dovranno aggiungersi la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo (cfr. Cass., Sent. ss.uu., n. 1712/1995).
Alla predetta somma andrà aggiunto il danno patrimoniale ritenuto documentato e congruo dal CTU
nella somma di € 437,00 (pag.6 CTU “…le spese inerenti l'incidente ed ovviamente e opportunamente documentate
dal paziente sono congrue e da risarcire…).
Per quanto attiene, poi, alla domanda di garanzia spiegata dal convenuto nei confronti della
Compagnia terza chiamata in causa, par d'uopo merita, dunque, accoglimento, con conseguente condanna di “ a tenere indenne il convenuto da quanto quest'ultimo Parte_2 Parte_2
sarà tenuto a sborsare in favore dell'attore in ragione della presente pronuncia nei limiti del contratto tra le parti.
Respinte o assorbite ulteriori doglianze.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo con riferimento al decisum ed in base al valore medio dello scaglione di riferimento (da € 5.201 a € 26.000).
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico del Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da
[...]
nei confronti del nella causa iscritta al R.G. n. 608/2018, Parte_1 Controparte_1
così provvede:
Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1
1. Condanna il in persona del l.r.p.t., a risarcire e pagare a Controparte_1 Parte_1
a complessiva somma di € 21.390,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma
[...]
via via rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo oltre € 437,00 per danno patrimoniale;
2. Condanna il in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'avv. CP_1 Controparte_1
LA CA, dichiaratosi antistatario, delle spese di lite che si liquidano in € 550,00 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi professionali oltre accessori come per legge e se dovuti;
3. Pone definitivamente a carico del in persona del l.r.p.t., le spese di c.t.u. Controparte_1
liquidate con separato decreto;
4. Accoglie la domanda di manleva proposta dal nei confronti di Controparte_1 [...]
in persona del suo l.r.p.t., e, per l'effetto, condanna quest'ultima a tenere Parte_2
indenne il primo da quanto questi sarà tenuto a corrispondere all'attore in esecuzione dei capi sub 1,
2 e 3 del presente dispositivo.
Così deciso in Castrovillari 22 settembre 2025
Il GOP
Dott.ssa Vanessa Avolio