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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 10/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1493 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2015, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Aldo Moro n. 8, presso lo studio dell'avv. Emma Felcia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Lamezia Terme (CZ), via Marconi n. 62 /A, presso lo studio dell'avv. Lidia Cervadoro, che lo rappresenta e difende in virtù di delibera della G.M. n.171 del 16 dicembre 2014 e di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Pandolfo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 23.10.2024, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il e la esponendo di aver posseduto Controparte_1 Parte_2 uti domini per più di venti anni, in modo pacifico, ininterrotto ed indisturbato, i seguenti beni immobili: 1) un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 8 e n. 11; 2) un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia
Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 20; 3) fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 10 e 21. Esponeva altresì che l'appezzamento di terreno indicato sub n. 1 risultava essere di proprietà della società
mentre gli altri risultavano di proprietà del Comune di ma di aver Controparte_2 CP_1 utilizzato il terreno da oltre 30 anni, di aver costruito nel 1974, unitamente al coniuge dei piccoli fabbricati destinati al deposito di attrezzi agricoli, e di aver posseduto i terreni per il pascolo del bestiame nonché per la coltivazione di ortaggi. Inoltre, esponeva di aver provveduto a recintare i terreni con muri a secco e recinzioni metalliche, di aver piantato alberi e arbusti e di aver sempre provveduto alla manutenzione.
Sulla scorta di tali considerazioni, ed avendo verificato che gli immobili risultavano intestati ai convenuti, l'attrice domandava l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della sua qualità di proprietaria dei succitati beni immobili per intervenuta usucapione ultraventennale.
Si costituiva il il quale rilevava che i terreni ad esso intestati appartenevano al Controparte_1 demanio di uso civico dell'Ente; in seguito, tuttavia, l'attrice rinunciava alla domanda proposta nei confronti del avendo presentato domanda di legittimazione dei terreni, con CP_1 CP_1 conseguente richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere nella domanda proposta nei confronti del CP_1
Dopo l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni si costituiva anche la la quale contestava la domanda spiegata nei suoi confronti, Controparte_2 chiedendone il rigetto in quanto infondata.
All'esito, dopo una serie di rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 23.10.2024, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. Le parti, con un contratto di transazione, si fanno reciproche concessioni e pongono fine ad una controversia giudiziale già incominciata (Trib. Roma, 13.10.2020), definendo autonomamente la lite, altrimenti devoluta alla decisione del giudice. La transazione, infatti, allo stesso modo del giudicato, preclude la decisione di merito e perciò determina, in sede processuale, la cessazione della materia del contendere (Cass., 7.3.2006, n. 4883). Invero, all'udienza del 20.2.2018, hanno dato atto della definizione bonaria della controversia, con conseguente rinuncia all'azione nei confronti del che ha contestualmente accettato, in CP_1 considerazione dell'accordo raggiunto in ordine all'affrancamento del terreno. Occorre esaminare, a questo punto, la domanda dell'attrice nei confronti della Controparte_2 che risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di dei beni immobili indicati nell'atto di citazione, Parte_1 ed in particolare delle particelle n. 8 e 11 del foglio 38 del Comune di Lamezia Terme.
Invero, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte dell'attrice, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996). Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale attrice si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni , e MO Testimone_2 Testimone_3
verbali di udienza del 17.9.2018 e del 5.3.2019, in atti).
[...]
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del testimone “…ho provveduto a fornire più volte al sig. MO
, marito della materiale edile per la realizzazione delle opere… i CP_3 Parte_1 materiali per la recinzione sono stati forniti dalla ditta di mio padre”; ma anche del teste
“…la manutenzione è sempre stata fatta dalla sig.ra so che Testimone_3 CP_4 il cancello è chiuso a chiave con un lucchetto le cui chiavi sono in possesso della sig.ra Parte_1
e dal teste “…l'accesso ai fondi è garantito da un cancello”). Testimone_2
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà. D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attrice. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di Parte_1 essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
quanto al governo delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'attrice e il analogamente, Controparte_1 in considerazione della tardiva costituzione della (in fase di precisazione delle Controparte_2 conclusioni), possono essere compensate anche nel rapporto processuale tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra i e il Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_2 dichiara l'avvenuta usucapione in favore di appezzamento di terreno sito in Parte_1
Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 8 e n. 11;
-autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore dell'attrice, con esonero da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
-compensa le spese di giudizio tra tutte le parti.
Lamezia Terme, 10 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco
SEZIONE UNICA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, in persona del giudice Teresa Valeria Grieco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1493 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2015, pendente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Parte_1 C.F._1
Terme (CZ), via Aldo Moro n. 8, presso lo studio dell'avv. Emma Felcia che la rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in atti;
ATTRICE
E
(C.F. , in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in Lamezia Terme (CZ), via Marconi n. 62 /A, presso lo studio dell'avv. Lidia Cervadoro, che lo rappresenta e difende in virtù di delibera della G.M. n.171 del 16 dicembre 2014 e di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Pandolfo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
OGGETTO: usucapione.
CONCLUSIONI: come da note scritte autorizzate per l'udienza del 23.10.2024, in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il e la esponendo di aver posseduto Controparte_1 Parte_2 uti domini per più di venti anni, in modo pacifico, ininterrotto ed indisturbato, i seguenti beni immobili: 1) un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 8 e n. 11; 2) un appezzamento di terreno sito in Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia
Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 20; 3) fabbricati distinti al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 10 e 21. Esponeva altresì che l'appezzamento di terreno indicato sub n. 1 risultava essere di proprietà della società
mentre gli altri risultavano di proprietà del Comune di ma di aver Controparte_2 CP_1 utilizzato il terreno da oltre 30 anni, di aver costruito nel 1974, unitamente al coniuge dei piccoli fabbricati destinati al deposito di attrezzi agricoli, e di aver posseduto i terreni per il pascolo del bestiame nonché per la coltivazione di ortaggi. Inoltre, esponeva di aver provveduto a recintare i terreni con muri a secco e recinzioni metalliche, di aver piantato alberi e arbusti e di aver sempre provveduto alla manutenzione.
Sulla scorta di tali considerazioni, ed avendo verificato che gli immobili risultavano intestati ai convenuti, l'attrice domandava l'accertamento e la dichiarazione giudiziale della sua qualità di proprietaria dei succitati beni immobili per intervenuta usucapione ultraventennale.
Si costituiva il il quale rilevava che i terreni ad esso intestati appartenevano al Controparte_1 demanio di uso civico dell'Ente; in seguito, tuttavia, l'attrice rinunciava alla domanda proposta nei confronti del avendo presentato domanda di legittimazione dei terreni, con CP_1 CP_1 conseguente richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere nella domanda proposta nei confronti del CP_1
Dopo l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice, in sede di precisazione delle conclusioni si costituiva anche la la quale contestava la domanda spiegata nei suoi confronti, Controparte_2 chiedendone il rigetto in quanto infondata.
All'esito, dopo una serie di rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, all'udienza del 23.10.2024, la controversia veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Preliminarmente occorre dichiarare la cessazione della materia del contendere, che costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto. Le parti, con un contratto di transazione, si fanno reciproche concessioni e pongono fine ad una controversia giudiziale già incominciata (Trib. Roma, 13.10.2020), definendo autonomamente la lite, altrimenti devoluta alla decisione del giudice. La transazione, infatti, allo stesso modo del giudicato, preclude la decisione di merito e perciò determina, in sede processuale, la cessazione della materia del contendere (Cass., 7.3.2006, n. 4883). Invero, all'udienza del 20.2.2018, hanno dato atto della definizione bonaria della controversia, con conseguente rinuncia all'azione nei confronti del che ha contestualmente accettato, in CP_1 considerazione dell'accordo raggiunto in ordine all'affrancamento del terreno. Occorre esaminare, a questo punto, la domanda dell'attrice nei confronti della Controparte_2 che risulta fondata e, pertanto, deve essere accolta per i motivi di seguito considerati.
All'esito dell'istruttoria condotta, infatti, si ritengono provati i presupposti perché venga dichiarata l'avvenuta usucapione da parte di dei beni immobili indicati nell'atto di citazione, Parte_1 ed in particolare delle particelle n. 8 e 11 del foglio 38 del Comune di Lamezia Terme.
Invero, dall'istruttoria effettuata è emersa la prova di un possesso ultra-ventennale dell'immobile indicato in premessa da parte dell'attrice, utile per l'acquisto in suo favore del diritto di proprietà per intervenuta usucapione.
La corte di nomofilachia, seguendo una linea esegetica oramai consolidata, ha precisato a più riprese che "per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente a esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. In particolare un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto" (vedi, ex plurimis, Cass. n. 22191.2013).
Sul versante dell'elemento soggettivo, da riscontrarsi necessariamente in capo all'usucapiente, la Suprema Corte ha invece chiarito che “l'elemento psicologico del possesso utile per l'usucapione ordinaria della proprietà di un immobile consiste nella intenzione del possessore di comportarsi come proprietario del bene, e prescinde dallo stato soggettivo di buona fede, che non è richiesto dall'art. 1158 cod.civ. Pertanto quel che rileva ai fini dell'usucapione non è la convinzione di esercitare un proprio diritto o l'ignoranza di ledere un diritto altrui, bensì la volontà di disporre del bene come se fosse proprio” (cfr. Cass. n. 5964 del 01/07/1996). Tanto sinteticamente ricostruito in punto di requisiti costitutivi e strutturali dell'istituto dell'usucapione, si evidenzia che, nella specie, risultano essere stati integrati tutti gli elementi sia oggettivi (il possesso ed il decorso del tempo previsto dalla legge) sia soggettivi, posti dalla legge e dalla giurisprudenza a fondamento dell'usucapione quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario ai sensi degli artt. 922 e 1158 c.c..
Difatti, dalla prova testimoniale svolta in corso di causa è emerso che il possesso vantato dall'attuale attrice si è protratto per il tempo utile a far maturare i presupposti di cui all'art. 1158 c.c. (vedi dichiarazioni dei testimoni , e MO Testimone_2 Testimone_3
verbali di udienza del 17.9.2018 e del 5.3.2019, in atti).
[...]
Inoltre, sempre in base alle dichiarazioni testimoniali raccolte durante il giudizio, non soltanto si può qualificare tale possesso come continuato, pacifico ed ininterrotto, ma si può altresì dedurre che lo stesso potere di fatto sulla res è stato esercitato coscientemente, nel senso che si è concretato in un'attività corrispondente all'esercizio di un diritto dominicale sull'immobile in pronuncia (cfr. dichiarazioni del testimone “…ho provveduto a fornire più volte al sig. MO
, marito della materiale edile per la realizzazione delle opere… i CP_3 Parte_1 materiali per la recinzione sono stati forniti dalla ditta di mio padre”; ma anche del teste
“…la manutenzione è sempre stata fatta dalla sig.ra so che Testimone_3 CP_4 il cancello è chiuso a chiave con un lucchetto le cui chiavi sono in possesso della sig.ra Parte_1
e dal teste “…l'accesso ai fondi è garantito da un cancello”). Testimone_2
Essendosi trattato, inoltre, di possesso pacifico, pubblico e non interrotto, esso è da ritenersi senz'altro idoneo a condurre all'acquisto del diritto di proprietà. D'altronde, all'esito della controversia, non sono emerse circostanze di diverso significato o riscontri probatori di segno opposto rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accertamento dell'intervenuta usucapione in favore dell'attrice. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 1158 e seguenti c.c. può essere dichiarato l'acquisto a titolo originario della proprietà del bene immobile sopraindicato in beneficio di Parte_1 essendosi verificati, nella fattispecie de qua, tutti i presupposti richiesti dalla legge.
Si provvede come in dispositivo;
quanto al governo delle spese di lite, le stesse possono essere integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'attrice e il analogamente, Controparte_1 in considerazione della tardiva costituzione della (in fase di precisazione delle Controparte_2 conclusioni), possono essere compensate anche nel rapporto processuale tra le altre parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, nella contumacia dei convenuti, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra i e il Parte_1 Controparte_1
- accoglie la domanda di parte attrice nei confronti della e, per l'effetto, Controparte_2 dichiara l'avvenuta usucapione in favore di appezzamento di terreno sito in Parte_1
Lamezia Terme, distinto al Catasto Fabbricati del comune di Lamezia Terme, sezione Sant'Eufemia al foglio 38, particella n. 8 e n. 11;
-autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari e l'Ufficio Tecnico Erariale alle relative trascrizioni e volturazioni in favore dell'attrice, con esonero da qualsiasi responsabilità e con ogni conseguenza di legge;
-compensa le spese di giudizio tra tutte le parti.
Lamezia Terme, 10 marzo 2025.
Il Giudice
Teresa Valeria Grieco