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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 947 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Ettore Gallo n. 45, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. , CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ceccherini
e Alfredo Ceccherini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Castrovillari, al corso Calabria n. 25, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 12 NONCHÉ
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dianora De Nobili ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Abate in Bocchigliero, al vico XII
Roma n. 9, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2022 (R.G. n. 143/2022) del 13.03.2022, emesso in data 14.03.2022 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore della società dell'importo di € 37.381,82, oltre interessi e spese del CP_1 procedimento monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 1/19 del 30.04.2019, per la somma di € 25.023,21 (comprensiva di IVA), e della fattura n. 2/2020 del 16.06.2020, per la somma di € 12.358,61 (comprensiva di IVA), emesse in virtù dei contratti di appalto stipulati tra le parti in data 10.09.2018, relativamente, rispettivamente, agli interventi eseguiti in favore dell'immobile di e dell'immobile di . Persona_1 Persona_2
L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
l'infondatezza del credito, atteso che esso opponente era mero attuatore, mentre l'organo finanziatore, verso cui andavano rivolte le pretese economiche da parte dell'opposta, era la ai sensi Controparte_2 dell'Ordinanza della Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 82/2013 e della delibera di giunta della n. 400 del 13.10.2015, che prevedevano che l'Ente ragionale Controparte_2 trasmettesse la provvista per il pagamento al che solo successivamente versava i compensi Pt_1
ai creditori;
l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso che la ricorrente non poteva ottenere il pagamento dell'IVA, in ragione del meccanismo dello split payment.
pagina 2 di 12 L'opponente, infine, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la , al fine Controparte_2 di essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli scaturenti dal presente giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società che, CP_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la che Controparte_2
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della chiamata in causa e della domanda, in subordine, l'infondatezza delle stesse, poiché infondate in fatto e in diritto.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 14.04.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 12.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Preliminarmente, si segnala che, nonostante nelle more del giudizio il in seguito al Pt_1 finanziamento della abbia corrisposto le somme ingiunte, non può dichiararsi la Controparte_2
cessazione della materia del contendere, in quanto il nel corso del giudizio ha continuato Pt_1
a eccepire l'infondatezza della somma ingiunta (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 11552/2017).
6. Ciò detto, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente, atteso che, nel caso di specie, l'opposta chiede il pagamento del corrispettivo dovuto in esecuzione dei contratti di appalto conclusi con il che nella fase esecutiva del contratto agisce su un Pt_1 piano paritetico rispetto al privato, senza l'utilizzo di atti e poteri autoritativi, non rilevando la normativa emanata dalla Protezione Civile e dalla Ragione Calabria, relativa all'assegnazione delle risorse economiche.
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che è devoluta alla giurisdizione del giudice pagina 3 di 12 ordinario - cui spetta di conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione di un Co contratto stipulato con la e, quindi stabilire se le somme pretese dall'appaltatore come corrispettivo per la esecuzione del contratto di servizi siano o meno dovute - la controversia promossa nei confronti di un comune per ottenere il corrispettivo contrattuale del contratto di appalto concluso con il comune medesimo avente a oggetto la rilevazione e il censimento degli immobili presenti sul territorio comunale al fine dell'assoggettamento di tali immobili al pagamento delle tasse e imposte comunali” (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 20403/2019).
Privo di pregio è, altresì, il richiamo da parte dell'opponente alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo per le materie relative all'edilizia e all'urbanistica, in quanto il pagamento del corrispettivo previsto dai contratti di appalto in oggetto non interferisce, come visto, con atti autoritativi della p.a., ma si ricollega alla controprestazione dovuta dal opponente, che Pt_1 nella fase esecutiva del contratto agisce iure privatorum, senza esercizio, neppure mediato, del potere pubblico.
A tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che “3.1. - Le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giusta l'art. 133, lett. f), c.p.a.. E tuttavia, l'art. 7, comma 1, del medesimo codice stabilisce che, nelle materie di giurisdizione esclusiva, sono riservate alla giurisdizione amministrativa "le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge e di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni". La norma riproduce i criteri di riparto elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riguardo alle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
Giudice delle leggi aveva infatti osservato che l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui alla Cost., artt. 24 e 111, di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico (Corte Cost. 11 maggio 2006, n. 191, in motivazione, punto 5 del considerato in diritto); e aveva ritenuto non essere conforme alla Carta fondamentale il ricomprendere nella giurisdizione esclusiva oltre agli atti e i provvedimenti pagina 4 di 12 attraverso i quali le pubbliche amministrazioni, direttamente ovvero attraverso soggetti alle stesse equiparati, svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, alle controversie "nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere" (Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in motivazione, punto 3.4.3 del considerato in diritto).
Queste Sezioni Unite hanno rilevato, in conseguenza, che la giurisdizione del giudice ordinario si configura in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato (Cass. Sez. U. 29 dicembre 2016, n. 27455). In tal senso - è stato precisato - in materia urbanistica ed edilizia la domanda risarcitoria appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (Cass. Sez. U. 3 febbraio 2016, n. 2052; cfr. pure Cass. Sez. U. 12 dicembre 2018, n. 32180). Sicché - come è stato ben chiarito - nella materia urbanistica ed edilizia, occorre tener distinti il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, dal caso in cui il privato chieda il risarcimento del danno in ragione della
"cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le "modalità esecutive" dei lavori (ossia quei meri comportamenti materiali che non possono reputarsi neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo), nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass.
Sez. U. 21 settembre 2017, n. 21975)” (Cass. civ., SS.UU, ord. n. 6100/2023).
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla pagina 5 di 12 regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pagina 6 di 12 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il creditore opposto ha provato la fonte del proprio diritto, allegando i contratti di appalto e attestando la regolare esecuzione dei lavori, circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Il Comune opposto non ha negato l'omesso pagamento, ma ha dedotto il proprio regolare adempimento alle obbligazioni assunte, in quanto il mancato pagamento era dipeso dalla CP_2
, che non aveva erogato le somme richieste dal privato, atteso che, in base all'Ordinanza
[...] del Capo Dipartimento della Protezione Civile e alla delibera di giunta n. 400 del 13.10.2015 della il era mero soggetto attuatore, che non aveva assunto alcun obbligo di Controparte_2 Pt_1 pagamento diretto dell'appaltatore, ma derivando le proprie risorse e originando l'obbligo di pagamento dal preventivo finanziamento corrisposto dalla CP_2
9. Orbene, la tesi di parte opponente risulta infondata, in quanto i contratti di appalto in oggetto vengono conclusi dal opponente in proprio e nei predetti contratti il si Pt_1 Pt_1
impegna al pagamento del corrispettivo;
non vi è alcun riferimento al finanziamento della CP_2 né il pagamento viene sospensivamente condizionato al predetto finanziamento dell'Ente
Regionale, la cui condotta asseritamente tardiva non può comportare alcun pregiudizio all'odierna opposta, parte estranea al rapporto tra Comune e Regione.
In altre parole, il risulta l'unico titolare delle obbligazioni che scaturiscono dal Pt_1 contratto di appalto, anche nel caso in cui non sia il destinatario dell'opera e paghi con fondi di provenienza esterna, e l'imputabilità allo stesso dell'inadempimento non è esclusa dalla circostanza che quest'ultimo sia dipeso dalla ritardata erogazione dei fondi da parte del soggetto finanziatore.
Invero, la convenzione del 16.01.2018 intercorsa tra il opponente e la terza chiamata Pt_1
è un atto amministrativo interno, irrilevante sul piano degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, autonomamente gestito, tra l'opponente e la società appaltatrice, che è rimasta soggetto estraneo alla convenzione.
pagina 7 di 12 Inoltre, si ritiene di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e Pt_1 del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il CP_2 ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo - finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 21180/2018; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 23628/2016;
Cass. civ., sez. I, sent. n. 22580/2014).
Pertanto, il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo resta imputabile all'Ente comunale, non avendo concluso con la alcuna convenzione che garantisse la Controparte_2
tempestiva erogazione del finanziamento, né avendo lo stesso stipulato con l'opposta un accordo con cui si determinava che l'obbligazione di pagamento divenisse esigibile dopo il finanziamento della CP_2
Per completezza, si segnala che quand'anche fosse astrattamente configurabile una situazione di impossibilità della prestazione, per mancanza di fondi - circostanza comunque non provata - si tratterebbe di impossibilità derivante da causa imputabile al debitore e, pertanto, non idonea a giustificare la mancata o tardiva esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1218 c.c.
10. Va accolta l'eccezione sollevata dal opponente, in relazione all'erronea Pt_1 ricostruzione del quantum preteso, atteso che nel caso di specie trova applicazione il meccanismo dello split payment, per cui l'IVA non poteva essere richiesta da parte opposta.
Invero, le fatture emessa dall'opposta, poste alla base del decreto ingiuntivo, prevedono correttamente un netto a pagare della somma di € 22.748,37, relativamente all'appartamento di
, e dell'importo di € 11.235,10, per l'appartamento di , inferiore Persona_1 Persona_2 rispetto a quanto richiesto - in dispregio del dettato normativo di cui all'art. 17 ter del D.P.R.
633/1972 - nel ricorso monitorio, in quanto non ricomprendente l'IVA.
Invero, l'IVA non poteva essere pretesa, dovendo il corrispondente importo essere liquidato direttamente all'Erario dalla committente attuale opponente.
Per tale ragione, il credito dovuto a titolo di sorte capitale deve essere rideterminato in €
33.983,47.
pagina 8 di 12 11. Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, tenuto conto che l'applicazione e il quantum degli stessi non risultano contestati dall'opponente ex art. 115 c.p.c.
A tal riguardo, si rileva che il principio di non contestazione è disciplinato dall'art. 115, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Detto principio, dunque, comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale, atteso che i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di
Mantova sent. n. 732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022; Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio
Calabria sent. n. 1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n. 1690/2021).
pagina 9 di 12 12. Ciò detto, in merito alla domanda di manleva formulata dal opponente, va Pt_1 rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla , in quanto la stessa è Controparte_2
stata chiamata in giudizio a titolo di garanzia, che con la domanda principale di pagamento condivide il radicamento della giurisdizione ordinaria per comunanza del petitum sostanziale.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva con la quale una NI convenuta in giudizio Pt_2 dal (nella specie, per il pagamento del ricavato del taglio dei boschi ad essa delegato Pt_1 nell'ambito della gestione dei patrimoni agricoli), chieda di essere garantita dalla sia CP_2 perché all'assunzione dell'obbligo di manleva, previsto dalla legge regionale, è estraneo qualsivoglia apprezzamento discrezionale in ordine all'esercizio di poteri autoritativi, sia perché detto obbligo si fonda su una garanzia impropria - riflesso della domanda principale di pagamento - con la quale condivide il radicamento della giurisdizione ordinaria per comunanza del "petitum" sostanziale”
(Cass. civ., SS.UU., ord. n. 23053/2022).
13. Nel merito, la domanda di manleva risulta infondata, in quanto non sussiste alcun titolo a fondamento della obbligazione di manleva e atteso che la Suprema Corte ha precisato che “Con particolare riferimento al ritardo cagionato dal finanziamento da parte del terzo (nella specie, il
Ministero del Tesoro - DG Ist. Prev.) si rende applicabile il principio (che corrisponde anche a quello sopra menzionato), già posto da questa sezione, in un caso analogo, con la sentenza n. 4214 del 2012, sussistendo la piena identità di ratio, pur nella diversità di fattispecie (in questo caso, per il ritardo nel pagamento da parte del concessionario nei riguardi dell'appaltatore). Nel risolvere la questione sottopostale, questa stessa sezione ha affermato il principio, pienamente applicabile anche al nostro caso per la diretta identità del fondamento che unifica le analoghe fattispecie concrete considerate, secondo cui l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore (nello stesso senso, da ultima, Cass. n. 14340 del 2013, non massimata, con riferimento a un finanziamento Agensud)” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
22580/2014).
Pertanto, mancando nel caso di specie una convenzione accessoria all'atto di concessione del finanziamento con la quale la abbia espressamente garantito la tempestiva Controparte_2 erogazione del finanziamento ovvero l'assicurazione del per i rischi derivanti dai ritardi Pt_1
pagina 10 di 12 nei pagamenti, deve ritenersi insussistente l'obbligo di manleva e garanzia posto a base della domanda avanzata nei confronti della terza chiamata, con conseguente rigetto della medesima domanda.
14. Per tali motivi, il decreto ingiuntivo va revocato, il va condannato a corrispondere Pt_1
a parte opposta la somma di € 33.983,47, oltre interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, detratte le somme già corrisposte.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Nei confronti dell'opposta, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese si compensano nella misura di un sesto.
Considerata la prevalente soccombenza di parte opponente (in considerazione della somma riconosciuta rispetto alla somma ingiunta) la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite nella misura dei residui cinque sesti, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare i cinque sesti) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
33.983,47, oltre interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, detratte le somme già corrisposte;
3) compensa tra il e le spese di lite nella misura di Parte_1 CP_1
un sesto;
4) condanna il alla refusione, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite per la residua misura di cinque sesti, spese che si liquidano nella loro totalità
(su cui calcolare i cinque sesti) in euro 4.200,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 11 di 12 5) condanna il alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 4.200,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 28.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 12 di 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 947 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
(P.I. , Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Mimmo Manfredi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, alla via Ettore Gallo n. 45, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. , CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Ceccherini
e Alfredo Ceccherini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi in Castrovillari, al corso Calabria n. 25, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA
pagina 1 di 12 NONCHÉ
(P.I. , Controparte_2 P.IVA_3 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Dianora De Nobili ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesco Abate in Bocchigliero, al vico XII
Roma n. 9, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: appalto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 19/2022 (R.G. n. 143/2022) del 13.03.2022, emesso in data 14.03.2022 dall'intestato Tribunale, con cui veniva ingiunto a esso opponente il pagamento, in favore della società dell'importo di € 37.381,82, oltre interessi e spese del CP_1 procedimento monitorio, in virtù del mancato pagamento della fattura n. 1/19 del 30.04.2019, per la somma di € 25.023,21 (comprensiva di IVA), e della fattura n. 2/2020 del 16.06.2020, per la somma di € 12.358,61 (comprensiva di IVA), emesse in virtù dei contratti di appalto stipulati tra le parti in data 10.09.2018, relativamente, rispettivamente, agli interventi eseguiti in favore dell'immobile di e dell'immobile di . Persona_1 Persona_2
L'opponente, in particolare, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice adito;
l'infondatezza del credito, atteso che esso opponente era mero attuatore, mentre l'organo finanziatore, verso cui andavano rivolte le pretese economiche da parte dell'opposta, era la ai sensi Controparte_2 dell'Ordinanza della Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 82/2013 e della delibera di giunta della n. 400 del 13.10.2015, che prevedevano che l'Ente ragionale Controparte_2 trasmettesse la provvista per il pagamento al che solo successivamente versava i compensi Pt_1
ai creditori;
l'infondatezza della pretesa creditoria, atteso che la ricorrente non poteva ottenere il pagamento dell'IVA, in ragione del meccanismo dello split payment.
pagina 2 di 12 L'opponente, infine, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa la , al fine Controparte_2 di essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli scaturenti dal presente giudizio.
2. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la società che, CP_1 contestando gli assunti attorei, chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto dell'opposizione.
3. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio la che Controparte_2
chiedeva, in via preliminare, di dichiarare l'improponibilità, l'improcedibilità e l'inammissibilità della chiamata in causa e della domanda, in subordine, l'infondatezza delle stesse, poiché infondate in fatto e in diritto.
4. La causa veniva istruita documentalmente.
Con ordinanza del 14.04.2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 12.12.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. Preliminarmente, si segnala che, nonostante nelle more del giudizio il in seguito al Pt_1 finanziamento della abbia corrisposto le somme ingiunte, non può dichiararsi la Controparte_2
cessazione della materia del contendere, in quanto il nel corso del giudizio ha continuato Pt_1
a eccepire l'infondatezza della somma ingiunta (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 11552/2017).
6. Ciò detto, va rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte opponente, atteso che, nel caso di specie, l'opposta chiede il pagamento del corrispettivo dovuto in esecuzione dei contratti di appalto conclusi con il che nella fase esecutiva del contratto agisce su un Pt_1 piano paritetico rispetto al privato, senza l'utilizzo di atti e poteri autoritativi, non rilevando la normativa emanata dalla Protezione Civile e dalla Ragione Calabria, relativa all'assegnazione delle risorse economiche.
Invero, la Corte di Cassazione ha precisato che “La giurisdizione si determina in base alla domanda e, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non già la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, il quale va identificato non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che è devoluta alla giurisdizione del giudice pagina 3 di 12 ordinario - cui spetta di conoscere dei diritti e degli obblighi che derivano dalla stipulazione di un Co contratto stipulato con la e, quindi stabilire se le somme pretese dall'appaltatore come corrispettivo per la esecuzione del contratto di servizi siano o meno dovute - la controversia promossa nei confronti di un comune per ottenere il corrispettivo contrattuale del contratto di appalto concluso con il comune medesimo avente a oggetto la rilevazione e il censimento degli immobili presenti sul territorio comunale al fine dell'assoggettamento di tali immobili al pagamento delle tasse e imposte comunali” (Cass. civ., SS.UU., ord. n. 20403/2019).
Privo di pregio è, altresì, il richiamo da parte dell'opponente alla giurisdizione esclusiva del
Giudice Amministrativo per le materie relative all'edilizia e all'urbanistica, in quanto il pagamento del corrispettivo previsto dai contratti di appalto in oggetto non interferisce, come visto, con atti autoritativi della p.a., ma si ricollega alla controprestazione dovuta dal opponente, che Pt_1 nella fase esecutiva del contratto agisce iure privatorum, senza esercizio, neppure mediato, del potere pubblico.
A tal proposito, la Suprema Corte ha statuito che “3.1. - Le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica ed edilizia, concernente tutti gli aspetti dell'uso del territorio rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giusta l'art. 133, lett. f), c.p.a.. E tuttavia, l'art. 7, comma 1, del medesimo codice stabilisce che, nelle materie di giurisdizione esclusiva, sono riservate alla giurisdizione amministrativa "le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge e di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni". La norma riproduce i criteri di riparto elaborati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale con riguardo alle ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il
Giudice delle leggi aveva infatti osservato che l'attribuzione alla giurisdizione del giudice amministrativo della tutela risarcitoria si fonda sull'esigenza, coerente con i principi costituzionali di cui alla Cost., artt. 24 e 111, di concentrare davanti ad un unico giudice l'intera tutela del cittadino avverso le modalità di esercizio della funzione pubblica, ma non si giustifica quando la pubblica amministrazione non abbia in concreto esercitato, nemmeno mediatamente, il potere che la legge le attribuisce per la cura dell'interesse pubblico (Corte Cost. 11 maggio 2006, n. 191, in motivazione, punto 5 del considerato in diritto); e aveva ritenuto non essere conforme alla Carta fondamentale il ricomprendere nella giurisdizione esclusiva oltre agli atti e i provvedimenti pagina 4 di 12 attraverso i quali le pubbliche amministrazioni, direttamente ovvero attraverso soggetti alle stesse equiparati, svolgono le loro funzioni pubblicistiche in materia urbanistica ed edilizia, alle controversie "nelle quali la pubblica amministrazione non esercita - nemmeno mediatamente, e cioè avvalendosi della facoltà di adottare strumenti intrinsecamente privatistici - alcun pubblico potere" (Corte Cost. 6 luglio 2004, n. 204, in motivazione, punto 3.4.3 del considerato in diritto).
Queste Sezioni Unite hanno rilevato, in conseguenza, che la giurisdizione del giudice ordinario si configura in tutte le controversie in cui si denunci un comportamento della P.A. privo di ogni interferenza con un atto autoritativo, non potendosi reputare neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo, o quando l'atto o il provvedimento di cui la condotta dell'amministrazione sia esecuzione non costituisca oggetto del giudizio, facendosi valere unicamente l'illiceità del comportamento del soggetto pubblico ex art. 2043 c.c., suscettibile di incidere su posizioni di diritto soggettivo del privato (Cass. Sez. U. 29 dicembre 2016, n. 27455). In tal senso - è stato precisato - in materia urbanistica ed edilizia la domanda risarcitoria appartiene alla giurisdizione ordinaria ove, nella prospettazione dell'attore, fonte del danno non siano né il "se" né il "come" dell'opera progettata, ma le sue concrete modalità esecutive, atteso che la giurisdizione esclusiva amministrativa si fonda su un comportamento della P.A. che non sia semplicemente occasionato dall'esercizio del potere, ma si traduca, in base alla norma attributiva, in una sua manifestazione e, cioè, risulti necessario, considerate le sue caratteristiche in relazione all'oggetto del potere, al raggiungimento del risultato da perseguire (Cass. Sez. U. 3 febbraio 2016, n. 2052; cfr. pure Cass. Sez. U. 12 dicembre 2018, n. 32180). Sicché - come è stato ben chiarito - nella materia urbanistica ed edilizia, occorre tener distinti il caso in cui il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell'opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la "legittimità" dell'esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, dal caso in cui il privato chieda il risarcimento del danno in ragione della
"cattiva esecuzione" dell'opera pubblica, contestando le "modalità esecutive" dei lavori (ossia quei meri comportamenti materiali che non possono reputarsi neanche mediatamente espressione dell'esercizio del potere autoritativo), nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario (Cass.
Sez. U. 21 settembre 2017, n. 21975)” (Cass. civ., SS.UU, ord. n. 6100/2023).
7. Orbene, in punto di diritto, si rileva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il
Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto monitorio è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla pagina 5 di 12 regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord.
n. 14486/2019).
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “L'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell'opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonchè sulle eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale dell'opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n.
1184/2007).
Inoltre, va segnalato che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt.
1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte del proprio diritto e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della pagina 6 di 12 prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.,
SS.UU., sent. n. 13533/2001).
Per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
8. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, dalla documentazione in atti emerge che il creditore opposto ha provato la fonte del proprio diritto, allegando i contratti di appalto e attestando la regolare esecuzione dei lavori, circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c., e ha allegato l'inadempimento del debitore.
Il Comune opposto non ha negato l'omesso pagamento, ma ha dedotto il proprio regolare adempimento alle obbligazioni assunte, in quanto il mancato pagamento era dipeso dalla CP_2
, che non aveva erogato le somme richieste dal privato, atteso che, in base all'Ordinanza
[...] del Capo Dipartimento della Protezione Civile e alla delibera di giunta n. 400 del 13.10.2015 della il era mero soggetto attuatore, che non aveva assunto alcun obbligo di Controparte_2 Pt_1 pagamento diretto dell'appaltatore, ma derivando le proprie risorse e originando l'obbligo di pagamento dal preventivo finanziamento corrisposto dalla CP_2
9. Orbene, la tesi di parte opponente risulta infondata, in quanto i contratti di appalto in oggetto vengono conclusi dal opponente in proprio e nei predetti contratti il si Pt_1 Pt_1
impegna al pagamento del corrispettivo;
non vi è alcun riferimento al finanziamento della CP_2 né il pagamento viene sospensivamente condizionato al predetto finanziamento dell'Ente
Regionale, la cui condotta asseritamente tardiva non può comportare alcun pregiudizio all'odierna opposta, parte estranea al rapporto tra Comune e Regione.
In altre parole, il risulta l'unico titolare delle obbligazioni che scaturiscono dal Pt_1 contratto di appalto, anche nel caso in cui non sia il destinatario dell'opera e paghi con fondi di provenienza esterna, e l'imputabilità allo stesso dell'inadempimento non è esclusa dalla circostanza che quest'ultimo sia dipeso dalla ritardata erogazione dei fondi da parte del soggetto finanziatore.
Invero, la convenzione del 16.01.2018 intercorsa tra il opponente e la terza chiamata Pt_1
è un atto amministrativo interno, irrilevante sul piano degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, autonomamente gestito, tra l'opponente e la società appaltatrice, che è rimasta soggetto estraneo alla convenzione.
pagina 7 di 12 Inoltre, si ritiene di dare continuità all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui “In tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il nei pagamenti degli acconti e Pt_1 del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il CP_2 ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo - finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento” (Cass. civ., sez. I, ord. n. 21180/2018; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 23628/2016;
Cass. civ., sez. I, sent. n. 22580/2014).
Pertanto, il mancato tempestivo pagamento del corrispettivo resta imputabile all'Ente comunale, non avendo concluso con la alcuna convenzione che garantisse la Controparte_2
tempestiva erogazione del finanziamento, né avendo lo stesso stipulato con l'opposta un accordo con cui si determinava che l'obbligazione di pagamento divenisse esigibile dopo il finanziamento della CP_2
Per completezza, si segnala che quand'anche fosse astrattamente configurabile una situazione di impossibilità della prestazione, per mancanza di fondi - circostanza comunque non provata - si tratterebbe di impossibilità derivante da causa imputabile al debitore e, pertanto, non idonea a giustificare la mancata o tardiva esecuzione della prestazione ai sensi dell'art. 1218 c.c.
10. Va accolta l'eccezione sollevata dal opponente, in relazione all'erronea Pt_1 ricostruzione del quantum preteso, atteso che nel caso di specie trova applicazione il meccanismo dello split payment, per cui l'IVA non poteva essere richiesta da parte opposta.
Invero, le fatture emessa dall'opposta, poste alla base del decreto ingiuntivo, prevedono correttamente un netto a pagare della somma di € 22.748,37, relativamente all'appartamento di
, e dell'importo di € 11.235,10, per l'appartamento di , inferiore Persona_1 Persona_2 rispetto a quanto richiesto - in dispregio del dettato normativo di cui all'art. 17 ter del D.P.R.
633/1972 - nel ricorso monitorio, in quanto non ricomprendente l'IVA.
Invero, l'IVA non poteva essere pretesa, dovendo il corrispondente importo essere liquidato direttamente all'Erario dalla committente attuale opponente.
Per tale ragione, il credito dovuto a titolo di sorte capitale deve essere rideterminato in €
33.983,47.
pagina 8 di 12 11. Su tale somma vanno riconosciuti gli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, tenuto conto che l'applicazione e il quantum degli stessi non risultano contestati dall'opponente ex art. 115 c.p.c.
A tal riguardo, si rileva che il principio di non contestazione è disciplinato dall'art. 115, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Detto principio, dunque, comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale, atteso che i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Inoltre, la Suprema Corte, seguita da copiosa giurisprudenza di merito, ha statuito che
“L'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli art. 166 e 416, c.p.c., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena;
dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa;
dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 cost.
Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, potendo trattarsi anche di un fatto la cui esistenza incide sull'andamento del processo e non sulla pretesa in esso azionata. (Principio affermato in riferimento a fattispecie in cui era parte in giudizio una persona giuridica, rispetto alla quale era stata dedotta l'inesistenza del rapporto organico in capo alla persona fisica che aveva conferito il mandato e, non avendo la società negato la circostanza, la S.C. ha ritenuto l'altra parte esonerata dalla relativa prova)” (Cass. civ., sez. lav., sent. n. 12636/2005; conf. Tribunale di
Mantova sent. n. 732/2024; Corte di Appello di Firenze sent. n. 1912/2023; Tribunale di Rimini sent. n. 1238/2022; Tribunale di Torre Annunziata sent. n. 2455/2022; Tribunale di Reggio
Calabria sent. n. 1152/2022; Corte di Appello di Salerno sent. n. 437/2022; Tribunale di Cosenza sent. n. 1690/2021).
pagina 9 di 12 12. Ciò detto, in merito alla domanda di manleva formulata dal opponente, va Pt_1 rigettata l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata dalla , in quanto la stessa è Controparte_2
stata chiamata in giudizio a titolo di garanzia, che con la domanda principale di pagamento condivide il radicamento della giurisdizione ordinaria per comunanza del petitum sostanziale.
Invero, la Corte di Cassazione ha statuito che “Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione sulla domanda di manleva con la quale una NI convenuta in giudizio Pt_2 dal (nella specie, per il pagamento del ricavato del taglio dei boschi ad essa delegato Pt_1 nell'ambito della gestione dei patrimoni agricoli), chieda di essere garantita dalla sia CP_2 perché all'assunzione dell'obbligo di manleva, previsto dalla legge regionale, è estraneo qualsivoglia apprezzamento discrezionale in ordine all'esercizio di poteri autoritativi, sia perché detto obbligo si fonda su una garanzia impropria - riflesso della domanda principale di pagamento - con la quale condivide il radicamento della giurisdizione ordinaria per comunanza del "petitum" sostanziale”
(Cass. civ., SS.UU., ord. n. 23053/2022).
13. Nel merito, la domanda di manleva risulta infondata, in quanto non sussiste alcun titolo a fondamento della obbligazione di manleva e atteso che la Suprema Corte ha precisato che “Con particolare riferimento al ritardo cagionato dal finanziamento da parte del terzo (nella specie, il
Ministero del Tesoro - DG Ist. Prev.) si rende applicabile il principio (che corrisponde anche a quello sopra menzionato), già posto da questa sezione, in un caso analogo, con la sentenza n. 4214 del 2012, sussistendo la piena identità di ratio, pur nella diversità di fattispecie (in questo caso, per il ritardo nel pagamento da parte del concessionario nei riguardi dell'appaltatore). Nel risolvere la questione sottopostale, questa stessa sezione ha affermato il principio, pienamente applicabile anche al nostro caso per la diretta identità del fondamento che unifica le analoghe fattispecie concrete considerate, secondo cui l'ente finanziatore non è tenuto a rivalere il concessionario della somma che si sia obbligato a versare all'appaltatore, salvo che non sia stata stipulata una convenzione accessoria all'atto di concessione, con la quale l'ente garantisca la tempestiva erogazione del finanziamento, ovvero la copertura del concessionario dai rischi derivanti per i ritardi nei pagamenti dovuti all'appaltatore (nello stesso senso, da ultima, Cass. n. 14340 del 2013, non massimata, con riferimento a un finanziamento Agensud)” (Cass. civ., sez. I, sent. n.
22580/2014).
Pertanto, mancando nel caso di specie una convenzione accessoria all'atto di concessione del finanziamento con la quale la abbia espressamente garantito la tempestiva Controparte_2 erogazione del finanziamento ovvero l'assicurazione del per i rischi derivanti dai ritardi Pt_1
pagina 10 di 12 nei pagamenti, deve ritenersi insussistente l'obbligo di manleva e garanzia posto a base della domanda avanzata nei confronti della terza chiamata, con conseguente rigetto della medesima domanda.
14. Per tali motivi, il decreto ingiuntivo va revocato, il va condannato a corrispondere Pt_1
a parte opposta la somma di € 33.983,47, oltre interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, detratte le somme già corrisposte.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa.
Nei confronti dell'opposta, in ragione del parziale accoglimento dell'opposizione, le spese si compensano nella misura di un sesto.
Considerata la prevalente soccombenza di parte opponente (in considerazione della somma riconosciuta rispetto alla somma ingiunta) la stessa va condannata alla rifusione, in favore della parte opposta, delle spese di lite nella misura dei residui cinque sesti, spese liquidate nella loro totalità (su cui calcolare i cinque sesti) come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1) accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) condanna il a corrispondere a la somma di € Parte_1 CP_1
33.983,47, oltre interessi di mora di cui al d.lgs. 231/2002, dalla scadenza delle fatture sino al soddisfo, detratte le somme già corrisposte;
3) compensa tra il e le spese di lite nella misura di Parte_1 CP_1
un sesto;
4) condanna il alla refusione, in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite per la residua misura di cinque sesti, spese che si liquidano nella loro totalità
(su cui calcolare i cinque sesti) in euro 4.200,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pagina 11 di 12 5) condanna il alla refusione, in favore della Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite che si liquidano in euro 4.200,00 (di cui € 900,00 per la fase di studio, €
800,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale) per compensi, oltre il rimborso delle spese generali (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Castrovillari, 28.03.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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