Ordinanza cautelare 15 settembre 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 15/09/2022, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 00669/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 669 del 2022, proposto da
Calabra Maceri e Servizi S.p.A., Geoambiente S.r.l., S.C.T. - Salento Clean Target S.r.l., Waste To Methane S.r.l. (riunite in A.T.I.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli avvocati Daniele Montinaro e Luigi Caravita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Giovanna Capoccia e Annamaria Nicoletta Murciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia e Comune di Lecce, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della comunicazione ai sensi dell'art. 2 comma 1 della L. n. 241/1990 della Provincia di Lecce resa con nota dirigenziale prot. n. 00103019 del 11 marzo 2022, notificata alle parti ricorrenti in pari data, con la quale, in relazione all’istanza presentata il 9 marzo 2022 di rilascio di P.A.U.R. ex art. 27- bis Decreto Lgs. n. 152/2006, è stato comunicato quanto segue: " rilevato al riguardo sulla scorta di una comunicazione di AGER del febbraio u.s. che il sito risulta interessato dalla progettazione, già avviata, di un impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di biometano e compost, a servizio della provincia di Lecce, la scrivente Autorità competente valuta che qualsivoglia istanza per la autorizzazione di analoghe tipologie impiantistiche sullo stesso identico sito, è inammissibile. Pertanto, stante la mancanza dei requisiti di ammissibilità e di legittimazione, nonché dei presupposti rilevanti per l’emanazione del provvedimento, lo scrivente Servizio non darà corso al procedimento ",
NONCHE'
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e successivo, anche non conosciuto con riserva di motivi aggiunti,
NONCHE’
per il risarcimento del danno, per come verrà articolato nel giudizio di merito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecce;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 14 settembre 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to D. Montinaro, avv.to L. Caravita, avv.to M. G. Capoccia e avv.to A.N. Murciano;
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso non appare assistito dal necessario fumus boni iuris , atteso – essenzialmente – che:
- dalla nota AGER prot. 5587 del 10/02/2022, richiamata nel provvedimento impugnato e non impugnata nel presente giudizio (anche considerata la mancata notifica del ricorso alla predetta Amministrazione), risulta l’avvenuto avvio, già dall’anno 2020 (con deliberazione della Giunta Regionale Pugliese n. 1205 del 31/07/2020), di un procedimento amministrativo complesso per la localizzazione di un’opera pubblica (Impianto pubblico integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e produzione di biometano e compost) nel sito di che trattasi (località Masseria Ghietta del Comune di Lecce), che ha visto l’interlocuzione della Regione Puglia, del Comune di Lecce e della stessa AGER, la quale, da ultimo, con determina n. 463 del 10/12/2021, ha affidato ad un operatore economico l'incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'Impianto pubblico di che trattasi e che “ In data 10.1.2022 la società incaricata trasmetteva studio di fattibilità tecnico economica ai sensi dell'art. d. lgs. n. 50/2016 ed immediatamente si avviava la procedura di verifica ex art. 26 d.lgs n. 50/2016 che sarà completata entro il giorno 11 febbraio 2022 ”;
- l’avvio (già da un biennio) del procedimento di localizzazione del predetto impianto pubblico rende incompatibile - allo stato - l’invocata autorizzazione alla realizzazione di un impianto privato di compostaggio sul sito di che trattasi e, quindi, inammissibile l’istanza presentata dalle ricorrenti (solo) nel marzo 2022, ai sensi dell’art. 27 bis D. Lgs. n. 152/2006, per il rilascio del “Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale”, indipendentemente dai motivi escludenti previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani della Regione Puglia, fermo restando l’ammissibilità di eventuali successive istanze private finalizzate ad avviare l’iter autorizzatorio per la realizzazione di un impianto di trattamento e recupero rifiuti sul sito in questione in caso di eventuale conclusione negativa del procedimento in corso di localizzazione (e successiva realizzazione) dell’impianto pubblico predetto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza cautelare proposta dalle Società ricorrenti.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO