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Sentenza 26 luglio 2025
Sentenza 26 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 26/07/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2025 |
Testo completo
NRG 2574/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2574/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 08/01/2025, promossa
DA
Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CARELLI VITO, giusta procura
[...] P.IVA_1 speciale estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante dell'atto di citazione in appello;
- appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. PIGNATELLI FRANCESCO, giusta procura speciale alle liti estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta in appello;
- appellato nel giudizio di appello avente ad oggetto: Altri rapporti condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Il chiedeva ed otteneva due distinti decreti ingiuntivi nei Parte_2 confronti del e, segnatamente: Parte_3
a. decreto ingiuntivo n. 220/2020 (RG n. 867/2020) del 07/02/2020, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 18/02/2020, per € 654,11 a titolo di conguaglio del bilancio anno 2018, fondo cassa 2018 quote ordinarie gennaio -dicembre 2019, nonché sostituzione portone, scale e stipiti, nonché le spese e competenze del monitorio, giusta approvazione del conto consuntivo anno 2018 e preventivo 2019 in forza di delibera assembleare del 12/04/2019;
b. decreto ingiuntivo n. 738/2020 (RG n. 2805/2020) del 23/06/2020, provvisoriamente esecutivo, notificato ex art. 140 c.p.c. in data 21/07/2020, per € 694,48 a titolo di opere di
1 manutenzione straordinaria del lastrico solare asseritamente a copertura dell'autorimessa, in forza di delibera assembleare di approvazione spesa del 28/10/2020.
Precisava il Condominio ricorrente che dette delibere assembleari erano state assunte previa convocazione dell'Amministratore del , quale legale rappresentante del Parte_1 condominio proprio compartecipe ed i cui box erano situati nel piano interrato sottostante l'edificio condominiale.
Il , interponeva due distinte opposizioni, previa Parte_3 Parte_3 Pt_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso i predetti decreti ingiuntivi, contraddistinte rispettivamente dal NRG 3342/2020 e NRG 5171/2020, lamentando:
a. la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non “condomino” del Condominio opposto;
b. l'inesistenza, la nullità e l'improduttività di effetti giuridici delle convocazioni inviate dal all'amministratore p.t. di , posto che lo stesso Parte_1 Parte_1 non era legittimato a rappresentare i singoli condomini;
c. la impossibilità dell'amministratore del Condominio di partecipazione alle assemblee in luogo dei proprietari dei box, nonché di impugnazione delle delibere assembleari;
d. la non opponibilità nei suoi confronti delle delibere condominiali del Parte_2
;
[...]
e. l'opponente contestava e disconosceva, altresì, le tabelle millesimali esibite dal Condominio opposto in quanto atto interno di diverso condominio, mai trascritte nei registri immobiliari e, pertanto, non opponibili ai successivi proprietari dei singoli box;
f. quanto al merito, contestava le avverse pretese creditorie e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in suo favore.
Si costituiva in entrambi i giudizi il chiedendone il rigetto e Parte_2 insistendo nelle proprie pretese.
Attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi, con ordinanza del 16/09/2021 il GDP riuniva il giudizio NRG 5171/2020 al giudizio NRG 3342/2020.
Con sentenza n. 403/2022 del 02/02/2022 resa nel giudizio NRG 3342/2020 (cui era riunito il procedimento NRG 5171/2020) il Giudice di Pace di rigettava le spiegate opposizioni, con Pt_1 conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
ha impugnato la suindicata sentenza eccependo: Parte_1 Parte_3
1. Assente/apparente/contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarazione di legittimazione passiva dell'Amministratore del nel ricevere le convocazioni Parte_1 dell'assemblea del . Motivazione assente o apparente Parte_2 per violazione degli artt. 113, comma 3, c.p.c., 339, comma 3, c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp att c.p.c.
2 L'appellante si duoleva del fatto che il Giudice di Pace aveva ritenuto che il Parte_1 fosse condomino del , conseguentemente legittimato alla Parte_2 partecipazione alle assemblee condominiali di quest'ultimo, nonché alla eventuale impugnazione delle delibere condominiali, rilevando che “va a tal punto evidenziato che il opponente Parte_2 risulta costituito da 33 box per auto la cui totalità si estende al di sotto dei seguenti quattro edifici:
, via Rintone 65, via Polibio 25, via Polibio 27 i quali, a loro volta, Parte_2 costituiscono condomini autonomi tra loro i quali hanno come elemento comune il sottostante piano garage in cui si estende il condominio opponente;
va altresì rilevato che il condominio opponente ha una propria partita IVA/codice fiscale, un proprio amministratore, un proprio bilancio per cui nelle sue assemblee partecipano sono i proprietari dei box. (…) Ciò comporta che legittimato a ricevere le convocazioni dell'assemblea di n. 52 è l'amministratore del Condominio Parte_2 opponente che per legge ne ha la rappresentanza e non anche proprietari dei singoli box perché essi sono compartecipi di un diverso condominio che si estende sotto la proiezione dei summenzionati 4 edifici. Con riguardo all'eccezione di nullità delle delibere assembleari va evidenziato che esse sono obbligatorie per tutti i condomini se non impugnate tempestivamente”.
L'appellante lamentava che il GDP non aveva considerato che nel “supercondominio” ex art. 1117 bis c.c., il potere degli amministratori di ciascun condominio è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni dell'edificio amministrato e non anche a quelli facenti parte del complesso composto da più condomini, posto che detto quest'ultimo deve essere gestito attraverso deliberazioni assunte da propri organi ovvero l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del “supercondominio”.
Concludeva affermando che “il di - Via Livio Andronico Parte_1 Parte_3
54 –Taranto non era condomino di quello di – e non era obbligato Parte_2 Pt_1 al pagamento degli oneri condominiali richiesti e il suo amministratore non era legittimato ad esercitare i diritti spettanti ai singoli comunisti nel diverso condominio”, chiedendo pertanto la riforma della sentenza impugnata, con la revoca dei decreti ingiuntivi apposti.
2. Travisamento dei presupposti del fatto e violazione degli artt. 1136 c.c. – 1137 c.c.
Parte appellante impugnava il capo di sentenza in cui il GDP ha ritenuto che il Parte_1 fosse condomino del , testualmente affermando che “Con
[...] Parte_2 Parte_2 riguardo all'eccezione di nullità delle delibere assembleari va evidenziato che esse sono obbligatorie per tutti i condomini se non impugnate tempestivamente. (...) Non risulta nella fattispecie in esame che le delibere assembleari del 12.04.2019 e del 25.10.2019, inviate al opponente Parte_1 rispettivamente in data 13.04.2019 e il 28.10.2019 siano state impugnate”.
Deduceva l'appellante che il GDP avrebbe dovuto qualificare l'eccezione spiegata alla stregua di un'eccezione di inopponibilità della delibera assembleare quale atto non opponibile a terzi estranei all'anagrafe condominiale e non, di contro, rilevare che l'opponente avesse eccepito la Parte_1 nullità delle delibere, così assumendo la qualità di condomino esercente il diritto di impugnazione ex art. 1137 c.c.
3. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa monitoria del Parte_1
per carenza di prova scritta.
[...]
Lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere provato il credito di cui ai due decreti ingiuntivi opposti, attribuendo valenza probatoria alle delibere assembleari ed ai bilanci
3 depositati in primo grado dal appellato, in violazione dei requisiti richiesti ex art. 633 – Parte_1
634 cpc e 63 disp att. c.c.
4. Erroneità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese e competenze legali liquidate.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante lamentava la violazione dei parametri di cui al DM 55/2014, nella parte in cui ha liquidato quale compenso professionale, in favore del procuratore di parte opposta, la somma di € 1.200,00 oltre accessori, stante l'esiguità del valore della controversia (pari ad € 600,00).
Ciò posto, espressamente chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le opposizioni e revocare i decreti ingiuntivi opposti, il decreto ingiuntivo n. 222/2020, RG n. 867/2020, del 07/02/2020 del Giudice di Pace di e il decreto ingiuntivo n. Pt_1
738/2020, RG n. 2805/2020, del 23/06/2020 del Giudice di Pace di perché illegittimi, nulli Pt_1
e contra legem e comunque rigettare la domanda nel merito perché infondata in fatto e diritto.
2. Condannare l'appellato alla restituzione delle somme che il abbia dovuto Parte_1 corrispondere nelle more del Giudizio in ragione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dei DI opposti. 3) Vittoria di competenze del doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario maggiorate da IVA, Cap e RSG 15%”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello, Parte_2 con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi n. 222/2020, RG n. 867/2020, del 07/02/2020 e decreto ingiuntivo n. 738/2020, RG n. 2805/2020, del 23/06/2020 del Giudice di Pace di , Pt_1 oltre vittoria delle spese e competenze legali.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 08/01/2025 si riservava la decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche.
Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
*** ** ***
L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato in data 29/04/2022 e iscritto a ruolo in data 03/05/2022, quindi comunque entro i 30 giorni dalla notificazione della sentenza (04/04/2022). L'appello è altresì ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di censura e le parti di sentenza di cui si chiede modifica. Integra, inoltre, vizio di violazione di norme sul procedimento la motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o inesistente, sicché tale vizio è ricompreso nella formula generale dettata dall'art. 339, comma 3 (Cass. n. 10775/2008), lamentata da parte appellante.
*** ** ***
L'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Il giudizio di primo grado è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e come noto in questi procedimenti si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito
4 di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
L'opposto deve dunque dimostrare che l'opponente è obbligato al pagamento di quanto ingiunto. A maggior ragione, nel caso di specie, in cui il opponente ha da subito contestato la sua Parte_2 legittimazione passiva.
Proprio tale contestazione è mossa anche con il primo e il secondo motivo d'appello.
L'appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure abbia ritenuto provato il diritto di credito del condominio in ragione della legittimazione dell'Amministratore del Parte_2
a ricevere le convocazioni dell'assemblea di n. 52, nonché Parte_1 Parte_2 la facoltà del medesimo Amministratore di impugnazione delle delibere assembleari del Condominio appellato, con conseguente opponibilità delle stesse nei confronti del e che abbia ritenuto Parte_1 il soggetto legittimato a pagare le spese condominiali. Parte_1
Il motivo è fondato.
Ebbene, in tema di condominio in generale, si deve precisare che il combinato disposto degli artt. 1118, 1123 c.c. e 68 disp. att. c.c., implica che ciascun condomino ha l'obbligo di contribuire alle spese per la partecipazione alle spese per la conservazione delle parti comuni, da suddividersi in misura proporzionale al valore della proprietà e da esprimersi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. A norma del successivo art. 1136 c.c., l'amministratore condominiale è tenuto a convocare l'assemblea dei condomini, all'esito della quale vengono emesse le delibere, vincolanti solo nei confronti dei condòmini stessi. Invero, a norma del successivo art. 1137, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e sono impugnabili da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto. Le delibere dell'assemblea hanno, dunque, efficacia obbligatoria all'interno del condominio per tutti i condomini comproprietari se non impugnate nei termini, ma non per i terzi estranei alla compagine condominiale a meno che vi sia un vincolo reale o obbligatorio preventivamente accertato.
Il , quindi, può richiedere le spese condominiali solo ai suoi Controparte_2 condomini.
Nel caso de quo, invece, ha richiesto il pagamento ad un altro sull'assunto indicato in Parte_2 ricorso monitorio che lo stesso sia “compartecipe” del (cfr. Controparte_2 ricorso monitorio).
È utile ricostruire lo stato dei luoghi per come emerge dalle allegazioni delle parti, che però deve osservarsi sono generiche e non precise.
In ogni caso, gli stessi allegano che “tutta l'autorimessa è sottoposta ad un intero quartiere cittadino, composto da quattro immobili indipendenti, tra cui il , Controparte_3 creditore intimante, il quale in realtà, copre solo una frazione dell'autorimessa dove sorgono solo alcuni box privati e non parti comuni” (cfr. atto di appello) e che “il condominio opponente/appellante è costituito da 33 box per auto la cui totalità si estende al di sotto dei seguenti quattro edifici: Via Livio Andronico n.52, Via Rintone n.65, Via Polibio n.25 e Via Polibio n.27, i quali costituiscono altrettanti condomìni verticali completamente autonomi tra di essi e che hanno come elemento in comune il sottostante piano garage in cui si sviluppa, per tutta la loro estensione,
5 il condominio appellante che a sua volta è completamente autonomo dagli altri sovrastanti, tanto vero che ha una propria partita iva/codice fiscale, un proprio ed autonomo amministratore che, dotato di ogni potere di legge –compreso quello di stare in giudizio e conferire procura per la difesa nelle liti- predispone un apposito rendiconto e convoca autonome assemblee dei condòmini a cui sono invitati a partecipare esclusivamente i proprietari dei box, e non altri” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Ed ancora, tanto afferma in sede di comparsa parte appellata: E poiché, stante la sua collocazione, è obbligato nei confronti degli altri quattro condomìni, al pagamento degli oneri afferenti la gestione delle parti comuni con gli altri edifici, nello stesso rendiconto sopra richiamato (v. ancora all.
1 - pag.2) sono dettagliatamente e separatamente indicate le spese dovute agli altri quattro condomìnii; spese che, secondo quanto evidenziato nello stesso rendiconto, l'amministratore suddivide tra i proprietari dei box e riscuote con l'obbligo poi di provvedere al versamento in favore dei condomìnii ridetti.
Ebbene, pare sussistere tra i cinque condomini quindi un “supercondominio”, come invocato da parte appellante. La formula è dubitativa poiché, seppur è vero che per l'esistenza di un supercondominio non occorre un atto formale, essendo sufficiente che taluni beni vengano di fatto destinati a servizio di diversi edifici, a loro volta costituiti in condominio, è altrettanto vero che nel caso in esame non v'è prova dell'uso comune di cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici in questione. Difatti, non risultano in atti i regolamenti dei vari condominii da cui si evinca la destinazione all'uso comune ed al transito in favore di tutti i caseggiati degli spazi adiacenti ai box – autorimesse. Né tantomeno è dato ravvisarsi alcun vincolo di asservimento dello spazio “autorimessa” ai diversi edifici.
In ogni caso, a considerarlo un supercondominio, l'amministratore del condominio opponente appellante mai avrebbe potuto rappresentare i propri condòmini nell'assemblea di un condominio che compone il supercondominio e, giammai, avrebbe potuto ricevere le relative convocazioni in luogo di questi ultimi, sicché le delibere di approvazione del bilancio, presupposti all'ingiunzione, presentano profili di illegittimità, che in questa sede può accertarsi in via incidentale.
Sul punto torna ora utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il cosiddetto supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. Ne consegue che il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. Sez. II, 20/12/2021, n. 40857; Cass. Sez. II, 28/01/2019, n. 2279; Cass. Sez. II, 26/08/2013, n. 19558).
In tema di legittimazione passiva nel pagamento delle spese in caso di supercondominio, ancora più incisiva risulta la recente pronuncia della Suprema Corte che, decidendo in analoga fattispecie, ha così affermato: “legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo super condominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni” (Cass. Sez. II, 22/07/2022, n. 22954).
La decisione pare condivisibile ed opportuna, in quanto imponendo il pagamento al si Parte_2 impone il pagamento a tutti i condomini in parti uguali, senza considerare i millesimi di proprietà di
6 ciascuno e soprattutto si fa affidamento sulla provvista di un ente di gestione ( ) che Parte_1 opera per effetto dei contributi versati dai condomini, ma per spese inerenti alla gestione delle parti comuni all'immobile e non per spese per parti comuni tra l'immobile condominiale ed CP_4 altri condomìni, come quelle che si presuppone siano richieste da parte opposta, che individua il come compartecipe. Parte_1
Né, d'altro canto, può condividersi l'assunto di parte appellata – originaria ricorrente - opposta – secondo cui “in assenza di una gestione supercondominiale, non esistono tabelle millesimali per la precisa individuazione delle singole proprietà e per la conseguente ripartizione delle spese a carico di ognuna di queste. E pertanto, in tale situazione, è all'amministratore del Condominio appellante che i quattro devono rivolgersi, appellato compreso” posto che se è vero che i box non CP_5 hanno natura comune ma prettamente privata, è ai proprietari, e solo a questi, che le spese per le parti comuni con il devono essere richieste e riscosse. Controparte_2
In ogni caso è errata la affermazione del Giudice di pace secondo cui “Ciò comporta che legittimato a ricevere le convocazioni dell'assemblea di n. 52 è l'amministratore del Parte_2
Condominio opponente che per legge ne ha la rappresentanza e non anche proprietari dei singoli box perché essi sono compartecipi di un diverso condominio che si estende sotto la proiezione dei summenzionati 4 edifici”.
L'amministratore del Condominio del Box garage assume la rappresentanza dei condomini nei limiti di cui all'art. 1131 c.c. ovvero nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e quindi per tutto ciò che concerne la gestione delle parti comuni inerenti al condominio per cui è nominato e non inerenti a parti comuni che il Condominio che amministra ha con altri condòmini.
Il condominio opposto, quindi, non ha dimostrato a che titolo sia legittimato passivo l'opponente.
L'opposto/appellato non ha depositato in atti, poi, alcun registro di anagrafe condominiale da cui si evincano le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, anche solo per poter desumere che il abbia agito su mandato di tutti i Parte_1 suoi condomini.
I piani di riparto allegati in sede monitoria che riportano l'indicazione del Condominio opponente non offrono alcun elemento essendo documenti redatti dallo stesso Condominio opposto.
Neppure può dirsi che il sia tenuto a pagare il dovuto poiché il suo amministratore Parte_1 ha riconosciuto il debito poiché non ha impugnato la delibera assembleare che ha approvato il bilancio, pur essendo stato convocato.
In termini generali, occorre rilevare che la questione è, nella sostanza, quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condomini. Tale specifico riconoscimento è - in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino - riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore in proprio favore, quindi, come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio Parte_1 stesso (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4306/2018). Sul punto, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il bilancio del , di per sé stesso, non è configurabile né come ricognizione di Parte_1 debito, essendo quest'ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall'animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del
. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/06/2020, n. 11842). Parte_1
7 A maggior ragione, allora, la delibera non costituisce riconoscimento di debito nel caso di specie, in cui per la sua approvazione è convocato un soggetto - il della cui legittimazione a Parte_1 partecipare all'assemblea del si discute, come evidenziato. Controparte_2
Ed infine, non va sottovalutato che parte opponente ha altresì contestato che le spese pretese dal siano per spazi comuni – contestando che sia comune il lastrico Parte_1 solare e chiedendo a che titolo siano dovute le spese per il portone, scale e stipiti - e che nessuna prova in tal senso è stata fornita da parte opposta, come suo onere.
La decisione del Giudice di Pace allora, di ritenere le delibere del vincolanti Controparte_2 anche per il e di far discendere da ciò l'obbligo del condominio opponente Parte_2 Parte_1 di pagare le spese approvate in seno a quell'assemblea condominiale, è errata.
Il doveva dimostrare le ragioni e il contenuto della sua pretesa, Controparte_2 non potendo agevolarsi nella prova di quelle deliberazioni, prive di efficacia verso il Parte_2 opponente (per quanto può accertarsi incidentalmente in questa sede giudiziaria considerato che si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo e che deve verificarsi la fondatezza della pretesa), in quanto aventi ad oggetto delle spese comuni a parti che il ha in comune Controparte_2 con terzi (ovvero per sua stessa ammissione il . Parte_1
Se tra i Condomini parti del giudizio sussiste un supercondominio sono legittimati passivi del pagamento i condomini che compongono il supercondominio, sempre che si tratti di spese per spazi comuni e che agisca per riscuoterle l'amministratore del supercondominio;
se tale supercondominio di fatto manca, non può precedersi per le spese comuni al e di Controparte_2 nei modi in cui procede il Condominio opposto che sottopone le spese per le parti comuni Parte_1 ai suoi condomini e al per mezzo del suo amministratore, che non ha alcun Parte_1 potere di rappresentare i condomini per quelle cose comuni.
Ed allora, in ogni caso, parte opposta, viste le eccezioni poste dall'opponente, poteva comunque dimostrare i fatti costitutivi della pretesa dimostrando chiaramente quali erano gli spazi comuni- vista la contestazione di parte opponente sulla natura condominiale del lastrico solare e sulla necessità di imporre al anche le spese per il portone del opposto, l'ammontare delle Parte_1 Parte_1 spese per essi sostenute e le quote da attribuire ai proprietari dei box, rappresentando chiaramente lo stato dei luoghi, ma tale prova non è stata fornita nel giudizio di opposizione (e tanto può comunque ancora fare nei limiti della prescrizione del diritto).
È evidente allora che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere provato il fatto costitutivo, fondando il proprio convincimento sulle deliberazioni assembleari prodotte e assumendo che l'Amministratore del fosse legittimato a ricevere le convocazioni dell'assemblea di altro e Parte_1 diverso condominio, in luogo dei propri condòmini, nonché la legittimità e l'opponibilità al medesimo delle delibere assembleari del 12.04.2019 e del 28.10.2019.
Né tantomeno può dirsi che il bilancio 2017 del appellante valga a comprovare il presunto Parte_1 debito nei confronti del 52. Invero, in mancanza di prova ulteriore, si Parte_2 può ragionevolmente ritenere che i condomini fossero soliti provvedere alle spese per le parti comuni sulla scorta di una prassi consolidata di interlocuzione tra i due condominii che però non è quella prevista dalla legge, per cui si genera incertezza nei rapporti.
Tale prassi, seppur non giustifica il riconoscimento del dovuto in favore del opposto per Parte_2 quanto su evidenziato, costituisce eccezionale ragione di fatto da valutare ai fini delle spese processuali.
8 In ragione dell'accoglimento dei motivi d'appello di cui sopra, restano assorbiti tutti gli altri motivi, comunque connessi. Allo stesso modo è assorbito il motivo di censura della sentenza nella parte in cui decide sulle spese e competenze di causa, dovendo le stesse comunque riformarsi per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, sulla quale questo Giudice deve pronunciarsi per il principio devolutivo in tema di appello.
In conclusione, in accoglimento dell'atto di appello, la sentenza va riformata in accoglimento del primo e secondo motivo di appello e la opposizione proposta accolta, in quanto a fronte di specifiche eccezioni del opponente, l'opposto/appellato non ha fornito prova del fatto costitutivo Parte_1 della pretesa creditoria. I decreti ingiuntivi, dichiarati provvisoriamente esecutivi, devono quindi essere revocati.
Quanto alla domanda di parte appellante di “Condannare l'appellato alla restituzione delle somme Part che il condominio garage abbia dovuto corrispondere nelle more del Giudizio in ragione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dei DI opposti”, si osserva che la parte istante non ha dato prova di aver pagato quanto ingiunto con i decreti e neppure ha insistito nella richiesta. La domanda, quindi, va rigettata per assenza di prova di un indebito da ripetere.
SPESE PROCESSUALI
Sussistono eccezionali ragioni di fatto, relative al contegno del opponente che prima Parte_1 della opposizione aveva provveduto ad inserire in rendiconto e a pagare quanto richiesto da parte opposta (circostanza incontestata e ammessa nella comparsa conclusionale in giudizio di primo grado punto 31) così ingenerando un affidamento legittimo sulla prassi utilizzata tra le parti per regolare i rapporti dare- avere, che consentono di compensare le spese complessive dei giudizi ex art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona dell'Amm.re p.t., nei confronti del Parte_4 [...]
, in persona dell'Amm.re p.t., avverso la sentenza del Giudice di Controparte_6
Pace di n. 403/2022 del 12.02.2022, pubblicata il 22.02.2022, notificata in data 04.04.2022, Pt_1 così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e RIFORMA la sentenza appellata, e, per l'effetto:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal , in persona Parte_3 dell'Amm.re p.t., al decreto ingiuntivo n. 222/2020 del 07.02.2020 e n. 738/2020 del 23.06.2020, emessi dal Giudice di Pace di e di conseguenza;
Pt_1
2) REVOCA i decreti ingiuntivi opposti - n. 222/2020 ING – n. 867/2020 RG - del 07.02.2020 e n. 738/2020 ING – n. 2805/2020 RG - del 23.06.2020 del Giudice di Pace di . Pt_1
- RIGETTA ogni altra domanda formulata di ripetizione somme versate da parte dell'opponente.
- COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto, 26.07.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa Federica Rotondo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in secondo grado iscritta al n. 2574/2022 R.G., riservata per la decisione all'udienza del 08/01/2025, promossa
DA
Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. CARELLI VITO, giusta procura
[...] P.IVA_1 speciale estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante dell'atto di citazione in appello;
- appellante
CONTRO
( ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. PIGNATELLI FRANCESCO, giusta procura speciale alle liti estesa su separato foglio da ritenersi parte integrante della comparsa di costituzione e risposta in appello;
- appellato nel giudizio di appello avente ad oggetto: Altri rapporti condominiali
MOTIVI DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Il chiedeva ed otteneva due distinti decreti ingiuntivi nei Parte_2 confronti del e, segnatamente: Parte_3
a. decreto ingiuntivo n. 220/2020 (RG n. 867/2020) del 07/02/2020, provvisoriamente esecutivo, notificato in data 18/02/2020, per € 654,11 a titolo di conguaglio del bilancio anno 2018, fondo cassa 2018 quote ordinarie gennaio -dicembre 2019, nonché sostituzione portone, scale e stipiti, nonché le spese e competenze del monitorio, giusta approvazione del conto consuntivo anno 2018 e preventivo 2019 in forza di delibera assembleare del 12/04/2019;
b. decreto ingiuntivo n. 738/2020 (RG n. 2805/2020) del 23/06/2020, provvisoriamente esecutivo, notificato ex art. 140 c.p.c. in data 21/07/2020, per € 694,48 a titolo di opere di
1 manutenzione straordinaria del lastrico solare asseritamente a copertura dell'autorimessa, in forza di delibera assembleare di approvazione spesa del 28/10/2020.
Precisava il Condominio ricorrente che dette delibere assembleari erano state assunte previa convocazione dell'Amministratore del , quale legale rappresentante del Parte_1 condominio proprio compartecipe ed i cui box erano situati nel piano interrato sottostante l'edificio condominiale.
Il , interponeva due distinte opposizioni, previa Parte_3 Parte_3 Pt_3 richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva, avverso i predetti decreti ingiuntivi, contraddistinte rispettivamente dal NRG 3342/2020 e NRG 5171/2020, lamentando:
a. la propria carenza di legittimazione passiva in quanto non “condomino” del Condominio opposto;
b. l'inesistenza, la nullità e l'improduttività di effetti giuridici delle convocazioni inviate dal all'amministratore p.t. di , posto che lo stesso Parte_1 Parte_1 non era legittimato a rappresentare i singoli condomini;
c. la impossibilità dell'amministratore del Condominio di partecipazione alle assemblee in luogo dei proprietari dei box, nonché di impugnazione delle delibere assembleari;
d. la non opponibilità nei suoi confronti delle delibere condominiali del Parte_2
;
[...]
e. l'opponente contestava e disconosceva, altresì, le tabelle millesimali esibite dal Condominio opposto in quanto atto interno di diverso condominio, mai trascritte nei registri immobiliari e, pertanto, non opponibili ai successivi proprietari dei singoli box;
f. quanto al merito, contestava le avverse pretese creditorie e concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, da distrarsi in suo favore.
Si costituiva in entrambi i giudizi il chiedendone il rigetto e Parte_2 insistendo nelle proprie pretese.
Attesa l'evidente connessione oggettiva e soggettiva dei giudizi, con ordinanza del 16/09/2021 il GDP riuniva il giudizio NRG 5171/2020 al giudizio NRG 3342/2020.
Con sentenza n. 403/2022 del 02/02/2022 resa nel giudizio NRG 3342/2020 (cui era riunito il procedimento NRG 5171/2020) il Giudice di Pace di rigettava le spiegate opposizioni, con Pt_1 conferma dei decreti ingiuntivi opposti.
IL GIUDIZIO DI SECONDO GRADO
ha impugnato la suindicata sentenza eccependo: Parte_1 Parte_3
1. Assente/apparente/contraddittoria motivazione in ordine alla dichiarazione di legittimazione passiva dell'Amministratore del nel ricevere le convocazioni Parte_1 dell'assemblea del . Motivazione assente o apparente Parte_2 per violazione degli artt. 113, comma 3, c.p.c., 339, comma 3, c.p.c., 132 c.p.c. e 118 disp att c.p.c.
2 L'appellante si duoleva del fatto che il Giudice di Pace aveva ritenuto che il Parte_1 fosse condomino del , conseguentemente legittimato alla Parte_2 partecipazione alle assemblee condominiali di quest'ultimo, nonché alla eventuale impugnazione delle delibere condominiali, rilevando che “va a tal punto evidenziato che il opponente Parte_2 risulta costituito da 33 box per auto la cui totalità si estende al di sotto dei seguenti quattro edifici:
, via Rintone 65, via Polibio 25, via Polibio 27 i quali, a loro volta, Parte_2 costituiscono condomini autonomi tra loro i quali hanno come elemento comune il sottostante piano garage in cui si estende il condominio opponente;
va altresì rilevato che il condominio opponente ha una propria partita IVA/codice fiscale, un proprio amministratore, un proprio bilancio per cui nelle sue assemblee partecipano sono i proprietari dei box. (…) Ciò comporta che legittimato a ricevere le convocazioni dell'assemblea di n. 52 è l'amministratore del Condominio Parte_2 opponente che per legge ne ha la rappresentanza e non anche proprietari dei singoli box perché essi sono compartecipi di un diverso condominio che si estende sotto la proiezione dei summenzionati 4 edifici. Con riguardo all'eccezione di nullità delle delibere assembleari va evidenziato che esse sono obbligatorie per tutti i condomini se non impugnate tempestivamente”.
L'appellante lamentava che il GDP non aveva considerato che nel “supercondominio” ex art. 1117 bis c.c., il potere degli amministratori di ciascun condominio è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni dell'edificio amministrato e non anche a quelli facenti parte del complesso composto da più condomini, posto che detto quest'ultimo deve essere gestito attraverso deliberazioni assunte da propri organi ovvero l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del “supercondominio”.
Concludeva affermando che “il di - Via Livio Andronico Parte_1 Parte_3
54 –Taranto non era condomino di quello di – e non era obbligato Parte_2 Pt_1 al pagamento degli oneri condominiali richiesti e il suo amministratore non era legittimato ad esercitare i diritti spettanti ai singoli comunisti nel diverso condominio”, chiedendo pertanto la riforma della sentenza impugnata, con la revoca dei decreti ingiuntivi apposti.
2. Travisamento dei presupposti del fatto e violazione degli artt. 1136 c.c. – 1137 c.c.
Parte appellante impugnava il capo di sentenza in cui il GDP ha ritenuto che il Parte_1 fosse condomino del , testualmente affermando che “Con
[...] Parte_2 Parte_2 riguardo all'eccezione di nullità delle delibere assembleari va evidenziato che esse sono obbligatorie per tutti i condomini se non impugnate tempestivamente. (...) Non risulta nella fattispecie in esame che le delibere assembleari del 12.04.2019 e del 25.10.2019, inviate al opponente Parte_1 rispettivamente in data 13.04.2019 e il 28.10.2019 siano state impugnate”.
Deduceva l'appellante che il GDP avrebbe dovuto qualificare l'eccezione spiegata alla stregua di un'eccezione di inopponibilità della delibera assembleare quale atto non opponibile a terzi estranei all'anagrafe condominiale e non, di contro, rilevare che l'opponente avesse eccepito la Parte_1 nullità delle delibere, così assumendo la qualità di condomino esercente il diritto di impugnazione ex art. 1137 c.c.
3. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa monitoria del Parte_1
per carenza di prova scritta.
[...]
Lamentava l'appellante che il Giudice di prime cure aveva errato nel ritenere provato il credito di cui ai due decreti ingiuntivi opposti, attribuendo valenza probatoria alle delibere assembleari ed ai bilanci
3 depositati in primo grado dal appellato, in violazione dei requisiti richiesti ex art. 633 – Parte_1
634 cpc e 63 disp att. c.c.
4. Erroneità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla quantificazione delle spese e competenze legali liquidate.
Con l'ultimo motivo di gravame, parte appellante lamentava la violazione dei parametri di cui al DM 55/2014, nella parte in cui ha liquidato quale compenso professionale, in favore del procuratore di parte opposta, la somma di € 1.200,00 oltre accessori, stante l'esiguità del valore della controversia (pari ad € 600,00).
Ciò posto, espressamente chiedeva: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adìto, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere le opposizioni e revocare i decreti ingiuntivi opposti, il decreto ingiuntivo n. 222/2020, RG n. 867/2020, del 07/02/2020 del Giudice di Pace di e il decreto ingiuntivo n. Pt_1
738/2020, RG n. 2805/2020, del 23/06/2020 del Giudice di Pace di perché illegittimi, nulli Pt_1
e contra legem e comunque rigettare la domanda nel merito perché infondata in fatto e diritto.
2. Condannare l'appellato alla restituzione delle somme che il abbia dovuto Parte_1 corrispondere nelle more del Giudizio in ragione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dei DI opposti. 3) Vittoria di competenze del doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario maggiorate da IVA, Cap e RSG 15%”.
Si costituiva in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello, Parte_2 con conseguente conferma dei decreti ingiuntivi n. 222/2020, RG n. 867/2020, del 07/02/2020 e decreto ingiuntivo n. 738/2020, RG n. 2805/2020, del 23/06/2020 del Giudice di Pace di , Pt_1 oltre vittoria delle spese e competenze legali.
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni, all'udienza del 08/01/2025 si riservava la decisione, con assegnazione del termine di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche.
Esaminati gli scritti conclusivi, si pronuncia la presente decisione.
*** ** ***
L'atto di appello è tempestivo, in quanto notificato in data 29/04/2022 e iscritto a ruolo in data 03/05/2022, quindi comunque entro i 30 giorni dalla notificazione della sentenza (04/04/2022). L'appello è altresì ammissibile ex art. 342 c.p.c. e art. 348 c.p.c., essendo specificatamente indicati i motivi di censura e le parti di sentenza di cui si chiede modifica. Integra, inoltre, vizio di violazione di norme sul procedimento la motivazione apparente, insanabilmente contraddittoria o inesistente, sicché tale vizio è ricompreso nella formula generale dettata dall'art. 339, comma 3 (Cass. n. 10775/2008), lamentata da parte appellante.
*** ** ***
L'appello è fondato e va pertanto accolto per le ragioni che seguono.
Il giudizio di primo grado è un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e come noto in questi procedimenti si dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito
4 di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente, da parte sua, dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex multiis, Cass. civ. sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765): se solleva delle eccezioni volte a paralizzare la pretesa creditoria dell'opposta dovrà fornire la prova delle eccezioni sollevate.
L'opposto deve dunque dimostrare che l'opponente è obbligato al pagamento di quanto ingiunto. A maggior ragione, nel caso di specie, in cui il opponente ha da subito contestato la sua Parte_2 legittimazione passiva.
Proprio tale contestazione è mossa anche con il primo e il secondo motivo d'appello.
L'appellante si duole della circostanza che il giudice di prime cure abbia ritenuto provato il diritto di credito del condominio in ragione della legittimazione dell'Amministratore del Parte_2
a ricevere le convocazioni dell'assemblea di n. 52, nonché Parte_1 Parte_2 la facoltà del medesimo Amministratore di impugnazione delle delibere assembleari del Condominio appellato, con conseguente opponibilità delle stesse nei confronti del e che abbia ritenuto Parte_1 il soggetto legittimato a pagare le spese condominiali. Parte_1
Il motivo è fondato.
Ebbene, in tema di condominio in generale, si deve precisare che il combinato disposto degli artt. 1118, 1123 c.c. e 68 disp. att. c.c., implica che ciascun condomino ha l'obbligo di contribuire alle spese per la partecipazione alle spese per la conservazione delle parti comuni, da suddividersi in misura proporzionale al valore della proprietà e da esprimersi in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. A norma del successivo art. 1136 c.c., l'amministratore condominiale è tenuto a convocare l'assemblea dei condomini, all'esito della quale vengono emesse le delibere, vincolanti solo nei confronti dei condòmini stessi. Invero, a norma del successivo art. 1137, le deliberazioni prese dall'assemblea sono obbligatorie per tutti i condomini e sono impugnabili da ogni condomino assente, dissenziente o astenuto. Le delibere dell'assemblea hanno, dunque, efficacia obbligatoria all'interno del condominio per tutti i condomini comproprietari se non impugnate nei termini, ma non per i terzi estranei alla compagine condominiale a meno che vi sia un vincolo reale o obbligatorio preventivamente accertato.
Il , quindi, può richiedere le spese condominiali solo ai suoi Controparte_2 condomini.
Nel caso de quo, invece, ha richiesto il pagamento ad un altro sull'assunto indicato in Parte_2 ricorso monitorio che lo stesso sia “compartecipe” del (cfr. Controparte_2 ricorso monitorio).
È utile ricostruire lo stato dei luoghi per come emerge dalle allegazioni delle parti, che però deve osservarsi sono generiche e non precise.
In ogni caso, gli stessi allegano che “tutta l'autorimessa è sottoposta ad un intero quartiere cittadino, composto da quattro immobili indipendenti, tra cui il , Controparte_3 creditore intimante, il quale in realtà, copre solo una frazione dell'autorimessa dove sorgono solo alcuni box privati e non parti comuni” (cfr. atto di appello) e che “il condominio opponente/appellante è costituito da 33 box per auto la cui totalità si estende al di sotto dei seguenti quattro edifici: Via Livio Andronico n.52, Via Rintone n.65, Via Polibio n.25 e Via Polibio n.27, i quali costituiscono altrettanti condomìni verticali completamente autonomi tra di essi e che hanno come elemento in comune il sottostante piano garage in cui si sviluppa, per tutta la loro estensione,
5 il condominio appellante che a sua volta è completamente autonomo dagli altri sovrastanti, tanto vero che ha una propria partita iva/codice fiscale, un proprio ed autonomo amministratore che, dotato di ogni potere di legge –compreso quello di stare in giudizio e conferire procura per la difesa nelle liti- predispone un apposito rendiconto e convoca autonome assemblee dei condòmini a cui sono invitati a partecipare esclusivamente i proprietari dei box, e non altri” (cfr. comparsa di costituzione e risposta).
Ed ancora, tanto afferma in sede di comparsa parte appellata: E poiché, stante la sua collocazione, è obbligato nei confronti degli altri quattro condomìni, al pagamento degli oneri afferenti la gestione delle parti comuni con gli altri edifici, nello stesso rendiconto sopra richiamato (v. ancora all.
1 - pag.2) sono dettagliatamente e separatamente indicate le spese dovute agli altri quattro condomìnii; spese che, secondo quanto evidenziato nello stesso rendiconto, l'amministratore suddivide tra i proprietari dei box e riscuote con l'obbligo poi di provvedere al versamento in favore dei condomìnii ridetti.
Ebbene, pare sussistere tra i cinque condomini quindi un “supercondominio”, come invocato da parte appellante. La formula è dubitativa poiché, seppur è vero che per l'esistenza di un supercondominio non occorre un atto formale, essendo sufficiente che taluni beni vengano di fatto destinati a servizio di diversi edifici, a loro volta costituiti in condominio, è altrettanto vero che nel caso in esame non v'è prova dell'uso comune di cose, impianti e servizi legati, attraverso la relazione di accessorio e principale, con gli edifici in questione. Difatti, non risultano in atti i regolamenti dei vari condominii da cui si evinca la destinazione all'uso comune ed al transito in favore di tutti i caseggiati degli spazi adiacenti ai box – autorimesse. Né tantomeno è dato ravvisarsi alcun vincolo di asservimento dello spazio “autorimessa” ai diversi edifici.
In ogni caso, a considerarlo un supercondominio, l'amministratore del condominio opponente appellante mai avrebbe potuto rappresentare i propri condòmini nell'assemblea di un condominio che compone il supercondominio e, giammai, avrebbe potuto ricevere le relative convocazioni in luogo di questi ultimi, sicché le delibere di approvazione del bilancio, presupposti all'ingiunzione, presentano profili di illegittimità, che in questa sede può accertarsi in via incidentale.
Sul punto torna ora utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il cosiddetto supercondominio viene in essere “ipso iure et facto”, ove il titolo non disponga altrimenti, in presenza di beni o servizi comuni a più condomini autonomi, dai quali rimane, tuttavia, distinto. Ne consegue che il potere degli amministratori di ciascun condominio di compiere gli atti indicati dagli artt. 1130 e 1131 c.c. è limitato alla facoltà di agire o resistere in giudizio con riferimento ai soli beni comuni all'edificio amministrato e non a quelli facenti parte del complesso immobiliare composto da più condomìni, che deve essere gestito attraverso le deliberazioni e gli atti assunti dai propri organi, quali l'assemblea di tutti i proprietari e l'amministratore del supercondominio, ove sia stato nominato (Cass. Sez. II, 20/12/2021, n. 40857; Cass. Sez. II, 28/01/2019, n. 2279; Cass. Sez. II, 26/08/2013, n. 19558).
In tema di legittimazione passiva nel pagamento delle spese in caso di supercondominio, ancora più incisiva risulta la recente pronuncia della Suprema Corte che, decidendo in analoga fattispecie, ha così affermato: “legittimati passivi al pagamento delle quote relative ai beni avvinti da un vincolo super condominiale sono i singoli condòmini e non i condomìni” (Cass. Sez. II, 22/07/2022, n. 22954).
La decisione pare condivisibile ed opportuna, in quanto imponendo il pagamento al si Parte_2 impone il pagamento a tutti i condomini in parti uguali, senza considerare i millesimi di proprietà di
6 ciascuno e soprattutto si fa affidamento sulla provvista di un ente di gestione ( ) che Parte_1 opera per effetto dei contributi versati dai condomini, ma per spese inerenti alla gestione delle parti comuni all'immobile e non per spese per parti comuni tra l'immobile condominiale ed CP_4 altri condomìni, come quelle che si presuppone siano richieste da parte opposta, che individua il come compartecipe. Parte_1
Né, d'altro canto, può condividersi l'assunto di parte appellata – originaria ricorrente - opposta – secondo cui “in assenza di una gestione supercondominiale, non esistono tabelle millesimali per la precisa individuazione delle singole proprietà e per la conseguente ripartizione delle spese a carico di ognuna di queste. E pertanto, in tale situazione, è all'amministratore del Condominio appellante che i quattro devono rivolgersi, appellato compreso” posto che se è vero che i box non CP_5 hanno natura comune ma prettamente privata, è ai proprietari, e solo a questi, che le spese per le parti comuni con il devono essere richieste e riscosse. Controparte_2
In ogni caso è errata la affermazione del Giudice di pace secondo cui “Ciò comporta che legittimato a ricevere le convocazioni dell'assemblea di n. 52 è l'amministratore del Parte_2
Condominio opponente che per legge ne ha la rappresentanza e non anche proprietari dei singoli box perché essi sono compartecipi di un diverso condominio che si estende sotto la proiezione dei summenzionati 4 edifici”.
L'amministratore del Condominio del Box garage assume la rappresentanza dei condomini nei limiti di cui all'art. 1131 c.c. ovvero nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'art. 1130 c.c. e quindi per tutto ciò che concerne la gestione delle parti comuni inerenti al condominio per cui è nominato e non inerenti a parti comuni che il Condominio che amministra ha con altri condòmini.
Il condominio opposto, quindi, non ha dimostrato a che titolo sia legittimato passivo l'opponente.
L'opposto/appellato non ha depositato in atti, poi, alcun registro di anagrafe condominiale da cui si evincano le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, anche solo per poter desumere che il abbia agito su mandato di tutti i Parte_1 suoi condomini.
I piani di riparto allegati in sede monitoria che riportano l'indicazione del Condominio opponente non offrono alcun elemento essendo documenti redatti dallo stesso Condominio opposto.
Neppure può dirsi che il sia tenuto a pagare il dovuto poiché il suo amministratore Parte_1 ha riconosciuto il debito poiché non ha impugnato la delibera assembleare che ha approvato il bilancio, pur essendo stato convocato.
In termini generali, occorre rilevare che la questione è, nella sostanza, quella del valore probatorio attribuibile al riconoscimento, in sede di approvazione di bilancio condominiale, di debiti pregressi dei condomini. Tale specifico riconoscimento è - in assenza di partecipazione e di idoneo atto ricognitivo del singolo condomino - riconoscimento/accertamento effettuato dal creditore in proprio favore, quindi, come tale non utilizzabile a proprio favore dal condominio Parte_1 stesso (cfr. Cass. Civ., ord. n. 4306/2018). Sul punto, si condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il bilancio del , di per sé stesso, non è configurabile né come ricognizione di Parte_1 debito, essendo quest'ultima un negozio unilaterale recettizio volto a rafforzare la posizione del creditore destinatario della dichiarazione, né come confessione, in quanto non sorretta dall'animus confitendi, avendo finalità meramente informative in ordine alla situazione patrimoniale del
. (cfr. Cassazione civile, sez. II, 18/06/2020, n. 11842). Parte_1
7 A maggior ragione, allora, la delibera non costituisce riconoscimento di debito nel caso di specie, in cui per la sua approvazione è convocato un soggetto - il della cui legittimazione a Parte_1 partecipare all'assemblea del si discute, come evidenziato. Controparte_2
Ed infine, non va sottovalutato che parte opponente ha altresì contestato che le spese pretese dal siano per spazi comuni – contestando che sia comune il lastrico Parte_1 solare e chiedendo a che titolo siano dovute le spese per il portone, scale e stipiti - e che nessuna prova in tal senso è stata fornita da parte opposta, come suo onere.
La decisione del Giudice di Pace allora, di ritenere le delibere del vincolanti Controparte_2 anche per il e di far discendere da ciò l'obbligo del condominio opponente Parte_2 Parte_1 di pagare le spese approvate in seno a quell'assemblea condominiale, è errata.
Il doveva dimostrare le ragioni e il contenuto della sua pretesa, Controparte_2 non potendo agevolarsi nella prova di quelle deliberazioni, prive di efficacia verso il Parte_2 opponente (per quanto può accertarsi incidentalmente in questa sede giudiziaria considerato che si tratta di opposizione a decreto ingiuntivo e che deve verificarsi la fondatezza della pretesa), in quanto aventi ad oggetto delle spese comuni a parti che il ha in comune Controparte_2 con terzi (ovvero per sua stessa ammissione il . Parte_1
Se tra i Condomini parti del giudizio sussiste un supercondominio sono legittimati passivi del pagamento i condomini che compongono il supercondominio, sempre che si tratti di spese per spazi comuni e che agisca per riscuoterle l'amministratore del supercondominio;
se tale supercondominio di fatto manca, non può precedersi per le spese comuni al e di Controparte_2 nei modi in cui procede il Condominio opposto che sottopone le spese per le parti comuni Parte_1 ai suoi condomini e al per mezzo del suo amministratore, che non ha alcun Parte_1 potere di rappresentare i condomini per quelle cose comuni.
Ed allora, in ogni caso, parte opposta, viste le eccezioni poste dall'opponente, poteva comunque dimostrare i fatti costitutivi della pretesa dimostrando chiaramente quali erano gli spazi comuni- vista la contestazione di parte opponente sulla natura condominiale del lastrico solare e sulla necessità di imporre al anche le spese per il portone del opposto, l'ammontare delle Parte_1 Parte_1 spese per essi sostenute e le quote da attribuire ai proprietari dei box, rappresentando chiaramente lo stato dei luoghi, ma tale prova non è stata fornita nel giudizio di opposizione (e tanto può comunque ancora fare nei limiti della prescrizione del diritto).
È evidente allora che il Giudice di Pace ha errato nel ritenere provato il fatto costitutivo, fondando il proprio convincimento sulle deliberazioni assembleari prodotte e assumendo che l'Amministratore del fosse legittimato a ricevere le convocazioni dell'assemblea di altro e Parte_1 diverso condominio, in luogo dei propri condòmini, nonché la legittimità e l'opponibilità al medesimo delle delibere assembleari del 12.04.2019 e del 28.10.2019.
Né tantomeno può dirsi che il bilancio 2017 del appellante valga a comprovare il presunto Parte_1 debito nei confronti del 52. Invero, in mancanza di prova ulteriore, si Parte_2 può ragionevolmente ritenere che i condomini fossero soliti provvedere alle spese per le parti comuni sulla scorta di una prassi consolidata di interlocuzione tra i due condominii che però non è quella prevista dalla legge, per cui si genera incertezza nei rapporti.
Tale prassi, seppur non giustifica il riconoscimento del dovuto in favore del opposto per Parte_2 quanto su evidenziato, costituisce eccezionale ragione di fatto da valutare ai fini delle spese processuali.
8 In ragione dell'accoglimento dei motivi d'appello di cui sopra, restano assorbiti tutti gli altri motivi, comunque connessi. Allo stesso modo è assorbito il motivo di censura della sentenza nella parte in cui decide sulle spese e competenze di causa, dovendo le stesse comunque riformarsi per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, sulla quale questo Giudice deve pronunciarsi per il principio devolutivo in tema di appello.
In conclusione, in accoglimento dell'atto di appello, la sentenza va riformata in accoglimento del primo e secondo motivo di appello e la opposizione proposta accolta, in quanto a fronte di specifiche eccezioni del opponente, l'opposto/appellato non ha fornito prova del fatto costitutivo Parte_1 della pretesa creditoria. I decreti ingiuntivi, dichiarati provvisoriamente esecutivi, devono quindi essere revocati.
Quanto alla domanda di parte appellante di “Condannare l'appellato alla restituzione delle somme Part che il condominio garage abbia dovuto corrispondere nelle more del Giudizio in ragione dell'efficacia esecutiva della sentenza e dei DI opposti”, si osserva che la parte istante non ha dato prova di aver pagato quanto ingiunto con i decreti e neppure ha insistito nella richiesta. La domanda, quindi, va rigettata per assenza di prova di un indebito da ripetere.
SPESE PROCESSUALI
Sussistono eccezionali ragioni di fatto, relative al contegno del opponente che prima Parte_1 della opposizione aveva provveduto ad inserire in rendiconto e a pagare quanto richiesto da parte opposta (circostanza incontestata e ammessa nella comparsa conclusionale in giudizio di primo grado punto 31) così ingenerando un affidamento legittimo sulla prassi utilizzata tra le parti per regolare i rapporti dare- avere, che consentono di compensare le spese complessive dei giudizi ex art. 92 c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, in persona dell'Amm.re p.t., nei confronti del Parte_4 [...]
, in persona dell'Amm.re p.t., avverso la sentenza del Giudice di Controparte_6
Pace di n. 403/2022 del 12.02.2022, pubblicata il 22.02.2022, notificata in data 04.04.2022, Pt_1 così provvede:
- ACCOGLIE l'appello e RIFORMA la sentenza appellata, e, per l'effetto:
1) ACCOGLIE l'opposizione proposta dal , in persona Parte_3 dell'Amm.re p.t., al decreto ingiuntivo n. 222/2020 del 07.02.2020 e n. 738/2020 del 23.06.2020, emessi dal Giudice di Pace di e di conseguenza;
Pt_1
2) REVOCA i decreti ingiuntivi opposti - n. 222/2020 ING – n. 867/2020 RG - del 07.02.2020 e n. 738/2020 ING – n. 2805/2020 RG - del 23.06.2020 del Giudice di Pace di . Pt_1
- RIGETTA ogni altra domanda formulata di ripetizione somme versate da parte dell'opponente.
- COMPENSA tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Taranto, 26.07.2025
Il Giudice
Federica Rotondo
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