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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/04/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1414/2024 R.G. promossa da
(P.IVA.: C.F.: Parte_1 P.IVA_1
) assistita e difesa dall'Avvocato Mirko Arena (C.F.: P.IVA_2
), pec: C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in via Busonera n. 3, Padova
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 assistita e difesa dall'Avvocato Francesco Carraro (C.F.
, pec: C.F._3 Email_2 Email_3
.it, elettivamente domiciliata nel suo studio in via dei Savonarola,
[...]
217, Padova
PARTE APPELLATA nonché contro
e contumaci Controparte_2 P_
PARTI APPELLATE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 19 giugno 2024, n. 1143.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, NEL MERITO In via principale: in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di risarcimento formulata da , in Controparte_1 quanto infondata e non provata;
In via subordinata: in accoglimento dei motivi d'appello, accertare la responsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, in misura
[...] concorrente e/o assorbente, rideterminandone il grado;
conseguentemente, riformare la sentenza impugnata. Comunque, condannare e l'Avv. Francesco Carraro alla Controparte_1 restituzione in favore dell'appellante di quanto da Pt_1 Parte_1 ciascuno percepito in esecuzione della sentenza impugnata (€
56.792,51 per ed € 21.536,88 per avv.to Controparte_1
Francesco Carraro) e, in caso di accoglimento della domanda subordinata, della quota parte a loro non dovuta e calcolata sulla base della percentuale accertata di responsabilità in capo alla nella causazione del sinistro per cui è Controparte_1 causa, il tutto con interessi e rivalutazione a far data dal giorno del pagamento a quello del saldo. In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA:
Riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbalizzazioni di primo grado e alla comparsa di risposta in pag. 2/15 appello, insiste per la conferma della sentenza n. 1143/2024 emessa dal Tribunale di Padova del 19.06.2024, pubblicata il 19.06.2024, con rigetto delle avverse domande in appello volte alla riforma della stessa insistendo, in particolare, per l'accoglimento: - nel merito: richiamata espressamente ed integralmente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione anche in forma di note cartolari, ogni deduzione, argomentazione, allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, quantificazione, conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On.le Corte adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'appellante e di ogni motivo di appello e, per l'effetto, rigettare l'appello avversario per tutte le ragioni di cui in esposizione e conseguentemente confermare la sentenza n. 1143/2024 emessa dal
Tribunale di Padova del 19.06.2024, pubblicata il 19.06.2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dall'appellante (anche in punto restituzione) e, per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata e non provata, spese e competenze di lite rifuse;
insistendo, altresì, per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze, ribadendo, altresì, le conclusioni del primo grado: - nel merito: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'esclusiva, o quantomeno prevalente e/o assorbente, responsabilità dei convenuti e P_ [...]
, in solido fra loro, ognuno per il suo titolo come per legge, P_ nella determinazione del sinistro per cui è causa, nonché accertata e dichiarata la tenutezza della compagnia convenuta a risarcire tutti i danni patiti dall'attrice nel sinistro per cui è causa, per i motivi e titoli indicati in premessa, per l'effetto, condannare i convenuti in solido fra pag. 3/15 loro, ciascuno per il tuo titolo come per legge, a risarcire i danni patrimoniali e/o non patrimoniali di qualsivoglia natura subiti dall'attrice, stimati in una somma complessiva di € 89.566,21 in applicazione dei criteri fissati dalle tabelle di Milano o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo,
e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie (non ancora ammesse) formulate in atto introduttivo e in tutte le memorie depositate ex art. 183 VI comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. con opposizione alle avverse istanze;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1143/2024 il Tribunale di Padova ha accolto la domanda di risarcimento del danno per un sinistro stradale proposta da nei confronti di Controparte_1 P_ P_
e All'esito di una CTU medico legale, sono
[...] Parte_1 state liquidate la somma di euro 48.971,00 per danno non patrimoniale nonché quella di euro 2.678,65 per danno patrimoniale.
La mattina del 22.11.2020 l'ottantenne Controparte_1 stava transitando a piedi lungo via Tiziano Aspetti in Padova, quando, da un accesso privato, era uscito un veicolo Toyota, condotto da e di proprietà della compagna , P_ Controparte_2 assicurato con Nel corso della manovra Parte_1
d'immissione dell'autovettura nella strada principale, la CP_1
pag. 4/15 era stata urtata ed era caduta a terra riportando la “frattura chiusa olecrano destro”.
1.1 aveva dedotto di essere stata investita Controparte_1 dall'automobile mentre procedeva lungo il marciapiede. La compagnia di assicurazione aveva ribattuto che la pedona fosse caduta autonomamente. Nell'immediatezza del fatto non era intervenuta la polizia locale e al fatto non avevano assistito testimoni. La compagnia aveva anche contestato il nesso di causa tra lesioni ed evento dal momento che l'attrice non aveva fatto ricorso immediato alle cure dei sanitari.
1.2 All'udienza del 3.11.2023, Controparte_1 interrogata liberamente, aveva dichiarato di esser giunta all'altezza di un cancello in ferro battuto (cfr. doc. 5 att.). Dopo la colonna del cancello, aveva visto un'automobile ferma che, con la parte anteriore, arrivava al limite del marciapiede. Dato che la passeggera la guardava, si era sentita sicura di poter procedere. Quando si era trovata avanti alla parte destra del cofano, l'automobile aveva iniziato a muoversi lentamente, cercando di svoltare a destra e si era appoggiata alla sua gamba sinistra. La aveva perso CP_1
l'equilibrio per la spinta subita ed era caduta con la parte destra del corpo, appoggiando “male il braccio”. Forse in quel momento l'automobilista guardava in un'altra direzione. L'attrice aveva riferito anche di una telefonata intercorsa la sera del sinistro con P_
, a cui aveva partecipato anche il compagno
[...] P_
L'automobilista si era scusato per averla investita. Il teste , Tes_1 figlio dell'attrice, all'udienza del 12.03.2024 aveva confermato di aver pag. 5/15 assistito alla telefonata in viva voce e che si era scusato per P_ aver investito la madre.
1.3 Nel corso dell'interrogatorio formale del 3.11.2023 P_ aveva riferito che, uscendo dal vialetto (cfr. doc.
5 - foto 2 att.), aveva fermato l'autovettura sul marciapiede per controllare di avere la via libera. Aveva negato di aver investito la : CP_1
“sicuramente eravamo anche noi che ci sentivamo in colpa perché secondo me la signora è caduta perché ha visto la mia macchina e si
è spaventata”. Non ha ricordato ma nemmeno escluso che vi possa essere stata una telefonata di scuse con la danneggiata. Durante
l'interpello del 3.11.2023 aveva precisato che il Controparte_2 veicolo era fermo alla fine vialetto lastricato con sampietrini. Sia lei che il compagno avevano visto l'arrivo della , giunta in CP_1 corrispondenza dell'angolo anteriore destro del veicolo. La donna era caduta mentre l'autovettura era ferma. La aveva escluso che vi P_ fosse stata la telefonata in cui si era scusato con la P_
. CP_1
1.4 Per il Tribunale l'interrogatorio libero della e gli CP_1 interrogatori formali di e della hanno scarso rilievo per P_ P_ ricostruire il fatto. Deve piuttosto valorizzarsi:
- la testimonianza del figlio dell'attrice sulla telefonata nel corso della quale si era scusato per aver investito la . Negli P_ CP_1 interrogatori i convenuti avevano confermato di avere fatto alcune telefonate all'attrice;
- la denuncia di sinistro da parte di all'assicuratore e il P_ fatto che durante l'interrogatorio formale aveva riconosciuto P_ che l'automobile aveva toccato la pedona.
pag. 6/15 I convenuti, rimasti contumaci, non avevano invece fornito la prova liberatoria su di loro gravante. La condotta della avrebbe CP_1 dovuto essere eccezionale, atipica, imprevista, imprevedibile e in grado da sola di produrre l'evento.
2. La sentenza del Tribunale di Padova è stata impugnata da
[...] che, con un unico motivo di appello, chiede che la Parte_1 domanda di risarcimento sia respinta. La compagnia di assicurazione lamenta l'erronea interpretazione e la falsa applicazione degli artt.
2054 comma 1, 1227 e 2733 c.c., l'omessa pronuncia sul concorso di colpa dell'attrice ed il travisamento delle risultanze processuali sulla dinamica e responsabilità del sinistro, con violazione dell'art. 116
c.p.c.. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto provato il sinistro nonostante l'assenza di testimoni oculari e sulla base di erronee valutazioni.
Innanzitutto, la dichiarazione di Controparte_1 all'udienza 3.11.2023 costituisce una confessione giudiziale. L'attrice aveva dichiarato che, pur avendo visto l'autovettura ferma che stava cercando di immettersi in via Tiziano Aspetti, con le ruote anteriori sul marciapiede, aveva proseguito il suo percorso fino a portarsi vicino al lato destro del cofano. Quando l'automobile aveva iniziato a muoversi, aveva resistito senza arretrare. Era stata la pedona ad accostarsi pericolosamente alla vettura che si stava immettendo nella carreggiata. Tale condotta si traduce in una responsabilità assorbente o quantomeno concorrente con quella del conducente.
In secondo luogo, non era attendibile la testimonianza del figlio della danneggiata, visto il legame familiare e il rapporto di convivenza, e comunque, la deposizione perde rilevanza a fronte della confessione della madre di essersi posta volontariamente davanti all'autovettura.
pag. 7/15 La confessione giudiziale della confligge con la CP_1 testimonianza del figlio e prevale sulla stessa.
Da ultimo il ragionamento presuntivo utilizzato dal Tribunale è privo di valore perché la denuncia di un sinistro non è prova della responsabilità dell'assicurato o dell'esistenza del sinistro;
in P_ sede di interrogatorio, non aveva affermato che l'autovettura avesse toccato la ma solo che la danneggiata era caduta quando CP_1 era “attaccata” al veicolo, cioè molto vicina all'automobile.
3. ha insistito per la conferma della Controparte_1 sentenza. La parte appellata ha sottolineato l'importanza della dichiarazione resa dal figlio della danneggiata, nell'ambito della quale
è emerso che si era scusato per l'investimento. La pedona non P_ aveva tenuto un comportamento imprevedibile e anormale, essendosi limitata a procedere lungo il marciapiede riservato ai pedoni. Le dichiarazioni rese dalla danneggiata non integrano una “confessione” poiché non hanno a oggetto fatti sfavorevoli alla parte che le ha rese.
La aveva solo confermato di essere stata investita. CP_1
L'automobile era ferma alla fine della strada con i sanpietrini, il marciapiede era libero e la era stata avvistata dagli CP_1 occupanti, sicché la danneggiata aveva confidato di poter proseguire in sicurezza. si era limitato a controllare che non provenissero P_ veicoli da sinistra, senza verificare cosa stesse accadendo alla sua destra ed aveva quindi investito la . CP_1
La sottoscrizione del modulo CAI è indice della consapevolezza del di esser stato coinvolto in un sinistro. L'ammissione di colpa P_ resa dal durante la telefonata con la ha valore di P_ CP_1 confessione stragiudiziale. L'investimento della danneggiata era stato confermato, sia in sede di interpello da (quando aveva riferito P_
pag. 8/15 che la era “attaccata” alla macchina e poi l'aveva vista CP_1 cadere), sia dal medico di base della (al medico la CP_1 paziente aveva riferito che un'automobile l'aveva toccata ed era caduta). Il nesso di causa tra le lesioni ed il sinistro è stato confermato in sede di CTU medico-legale.
4. L'unico motivo di appello sull'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c., sull'erroneo accertamento della dinamica del sinistro e il mancato riconoscimento quantomeno di un concorso del fatto colposo della danneggiata non può essere accolto.
4.1 Non è controverso che avesse Controparte_1 avvistato l'automobile e che conducente e trasportata, in procinto di uscire da una strada privata attraversando un marciapiede, si fossero resi conto della pedona in avvicinamento. Non è in discussione nemmeno che il conducente e la videro cadere la P_ P_ danneggiata. Il ha negato di aver investito la ma P_ CP_1 ha affermato che quando “era attaccata alla macchina” aveva visto la donna cadere “a fianco della macchina” (cfr. pag. 3 verbale del
3.11.23). Nella lingua italiana “attaccata” non significa semplicemente
“molto vicina” (v. atto di appello, pag. 7). La ha confermato P_ che, arrestato il veicolo “alla fine dei sanpietrini”, aveva visto la danneggiata cadere “in corrispondenza dell'angolo anteriore destro del veicolo”. Gli occupanti l'autovettura lasciarono i propri riferimenti telefonici e la ha confermato che fu detto all'infortunata che il P_ sinistro sarebbe stato denunciato (cfr. dichiarazione di pag. 6 verbale del 3.11.2023). Nel disegno contenuto nella constatazione amichevole d'incidente sottoscritta dal sono rappresentati con frecce i P_ percorsi seguiti sia dall'automobile, intenzionata a svoltare a sinistra,
pag. 9/15 sia dalla pedona che proseguiva lungo il marciapiede. Se si considera che ha riconosciuto che la caduta avvenne quando oramai P_
l'automobile era a contatto con la e il comportamento CP_1 successivo degli occupanti emerge che e fossero P_ P_ perfettamente consapevoli che l'automobile avesse urtato, anche se non in modo molto violento, contro il corpo della pedona. Non vi è alcuna alternativa verosimile ricostruzione del sinistro. Non è verosimile né che la abbia perso l'equilibrio per una CP_1 causa autonoma proprio mentre era a contatto con l'automobile né che sia stata la donna a urtare l'automobile ancora ferma.
4.2 Occorre poi considerare la telefonata tra le parti in cui il P_ si scusò per aver investito la . La telefonata è stata CP_1 confermata dal figlio dell'attrice, sentito come testimone. Non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela con una delle parti. Nel caso in esame appaiono molto significative le dichiarazioni di sulla telefonata: P_
“non ricordo se abbiamo fatto questa telefonata né i contenuti;
magari c'è pure stata ma non mi ricordo” (cfr. verbale 12.03.2024, pag. 3 e 4). Da un lato, non è credibile la perdita di memoria del convenuto su un fatto così rilevante;
dall'altro, si constata che il conducente del veicolo non esclude che durante la telefonata possa essersi scusato. Il tentativo di e della di trovare una P_ P_ giustificazione del loro comportamento appare poco credibile. Il conducente afferma di essersi sentito in colpa perché, a suo P_ dire, la pedona aveva perso l'equilibrio per essersi spaventata a causa della presenza dell'automobile (v. verbale 12.3.2024, pag. 4). La pedona non aveva visto comparire all'improvviso l'automobile ma l'aveva vista ferma all'intersezione. Non avrebbe avuto alcun motivo pag. 10/15 per spaventarsi. Si era avvicinata per passare davanti al veicolo perché convinta – circostanza peraltro riconosciuta dal conducente – di essere stata vista. La passeggera ha negato che il veicolo P_ possa aver toccato la pedona. Non è riuscita però a fornire una ragionevole spiegazione del motivo per cui lei e il compagno decisero di contattare la compagnia di assicurazione per organizzare un incontro con un agente di assicurazione e compilare il modulo CAI.
Posto che il modulo fu compilato dall'agente di assicurazione su indicazione del (cfr. verbale 12.03.2024, pag. 4), deve essere P_ escluso che il sinistro sarebbe stato rappresentato con il disegno riportato sul modulo se i fatti si fossero svolti come raccontati dalla proprietaria del veicolo. La e il compagno avrebbero P_ semplicemente assistito alla caduta accidentale di una persona anziana e, nonostante la loro estrema cortesia, non vi sarebbe stato alcun sinistro da denunciare.
4.3. Nel caso d'investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, nel caso in esame ponendosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo. È onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale, assorbente o concorrente, nella produzione dell'evento. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve:
(a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; (b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c)
pag. 11/15 ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone” (Cass., sez. 3, sent. n. 24472 del
18/11/2014). La lettura combinata dell'art. 2054 c.c., che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, e dell'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo esige che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso (Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 25/1/2024).
4.4 Nessuna delle considerazioni dell'appellante induce a modificare il giudizio sulla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo. La pedona stava camminando su un marciapiede ed aveva proseguito dopo essersi sincerata di essere stata vista dagli occupanti del veicolo. Nelle dichiarazioni rese in udienza dalla non è CP_1 rinvenibile alcuna confessione. La aveva la precedenza CP_1 sull'automobile e poteva confidare di essere stata notata. Che fosse stata vista è stato, anzi, esplicitamente ammesso dagli occupanti il veicolo. Il conducente, per contro, per immettersi nella strada principale, doveva attraversare un marciapiede. Avvistò la pedona sulla propria direttrice di marcia ma riprese, evidentemente per distrazione, a muoversi sino a urtare con la parte anteriore della carrozzeria la . CP_1
Parte appellante ascrive alla danneggiata una responsabilità esclusiva o concorrente sull'assunto che si sarebbe posta ella stessa in una situazione di pericolo quando si era accostata alla vettura in procinto di immettersi nella carreggiata. L'argomento è privo di pregio perché il comportamento della di proseguire il CP_1 cammino era lecito e prevedibile. Il comportamento era lecito perché
pag. 12/15 la aveva diritto di passare prima del veicolo lungo il CP_1 marciapiede e non doveva attendere, come invece sostiene l'assicuratore, che l'automobilista liberasse il marciapiede (v. atto di appello, pag. 6). L'automobile era ferma e doveva rimanere ferma. Il comportamento era prevedibile, poiché la pedona aveva una traiettoria che intersecava quella del veicolo e il suo conducente – che si ribadisce aveva visto la - avrebbe dovuto attendere CP_1 che il marciapiede fosse completamente libero prima di riprendere la marcia. La non fece un balzo indietro per sottrarsi al CP_1 contatto con l'automobile ma la lentezza della sua reazione è giustificata dall'età e non costituisce un comportamento censurabile.
Non le è certo rimproverabile di aver cercato di resistere (v. atto di appello, pag. 8) alla pressione esercitata sulla sua gamba dal veicolo in movimento. La prova liberatoria a carico del conducente non è stata raggiunta, né in modo diretto, né in modo indiretto. Non sussiste alcun concorso del fatto colposo della danneggiata.
5. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre Parte_1 fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
9.991,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro
2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro 52.001,00 – euro 260.000,00). Il difensore della parte appellata ha chiesto la distrazione delle spese.
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo pag. 13/15 di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
7. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e Controparte_1 P_ P_
avverso la sentenza del Tribunale di Padova 19 giugno 2024
[...]
n. 1143, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in Parte_1 favore della parte appellata , delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.; dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Francesco
Carraro;
3) è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n.
115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
pag. 14/15 Venezia, 10.4.2025
Il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
La Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pag. 15/15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott. Marco Campagnolo Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 1414/2024 R.G. promossa da
(P.IVA.: C.F.: Parte_1 P.IVA_1
) assistita e difesa dall'Avvocato Mirko Arena (C.F.: P.IVA_2
), pec: C.F._1 Email_1 elettivamente domiciliata nel suo studio in via Busonera n. 3, Padova
PARTE APPELLANTE contro
(C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 assistita e difesa dall'Avvocato Francesco Carraro (C.F.
, pec: C.F._3 Email_2 Email_3
.it, elettivamente domiciliata nel suo studio in via dei Savonarola,
[...]
217, Padova
PARTE APPELLATA nonché contro
e contumaci Controparte_2 P_
PARTI APPELLATE OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Padova 19 giugno 2024, n. 1143.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE: voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, NEL MERITO In via principale: in riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda di risarcimento formulata da , in Controparte_1 quanto infondata e non provata;
In via subordinata: in accoglimento dei motivi d'appello, accertare la responsabilità di Controparte_1
nella causazione del sinistro per cui è causa, in misura
[...] concorrente e/o assorbente, rideterminandone il grado;
conseguentemente, riformare la sentenza impugnata. Comunque, condannare e l'Avv. Francesco Carraro alla Controparte_1 restituzione in favore dell'appellante di quanto da Pt_1 Parte_1 ciascuno percepito in esecuzione della sentenza impugnata (€
56.792,51 per ed € 21.536,88 per avv.to Controparte_1
Francesco Carraro) e, in caso di accoglimento della domanda subordinata, della quota parte a loro non dovuta e calcolata sulla base della percentuale accertata di responsabilità in capo alla nella causazione del sinistro per cui è Controparte_1 causa, il tutto con interessi e rivalutazione a far data dal giorno del pagamento a quello del saldo. In ogni caso, con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge.
CONCLUSIONI DELLA PARTE APPELLATA COSTITUITA:
Riportandosi integralmente al contenuto dei precedenti scritti difensivi e verbalizzazioni di primo grado e alla comparsa di risposta in pag. 2/15 appello, insiste per la conferma della sentenza n. 1143/2024 emessa dal Tribunale di Padova del 19.06.2024, pubblicata il 19.06.2024, con rigetto delle avverse domande in appello volte alla riforma della stessa insistendo, in particolare, per l'accoglimento: - nel merito: richiamata espressamente ed integralmente, così da intendersi qui integralmente riportata, ogni verbalizzazione anche in forma di note cartolari, ogni deduzione, argomentazione, allegazione, produzione, contestazione, istanza, sia istruttoria che di merito, eccezione, quantificazione, conclusione, precisazione, sia in punto an che in punto quantum, di cui agli atti di primo grado, Voglia l'On.le Corte adita, contrariis rejectis, per tutti i motivi di cui in premessa, accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese dell'appellante e di ogni motivo di appello e, per l'effetto, rigettare l'appello avversario per tutte le ragioni di cui in esposizione e conseguentemente confermare la sentenza n. 1143/2024 emessa dal
Tribunale di Padova del 19.06.2024, pubblicata il 19.06.2024 e, per l'effetto, respingere tutte le domande proposte dall'appellante (anche in punto restituzione) e, per i motivi di cui in narrativa, respingere la domanda dell'appellante siccome infondata e non provata, spese e competenze di lite rifuse;
insistendo, altresì, per le opposizioni e contestazioni alle avverse istanze, ribadendo, altresì, le conclusioni del primo grado: - nel merito: Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis rejectis, accertare e dichiarare l'esclusiva, o quantomeno prevalente e/o assorbente, responsabilità dei convenuti e P_ [...]
, in solido fra loro, ognuno per il suo titolo come per legge, P_ nella determinazione del sinistro per cui è causa, nonché accertata e dichiarata la tenutezza della compagnia convenuta a risarcire tutti i danni patiti dall'attrice nel sinistro per cui è causa, per i motivi e titoli indicati in premessa, per l'effetto, condannare i convenuti in solido fra pag. 3/15 loro, ciascuno per il tuo titolo come per legge, a risarcire i danni patrimoniali e/o non patrimoniali di qualsivoglia natura subiti dall'attrice, stimati in una somma complessiva di € 89.566,21 in applicazione dei criteri fissati dalle tabelle di Milano o in quelle maggiori o minori somme che risulteranno in corso di causa per le causali di cui in premessa con interessi dalla data del sinistro al saldo,
e con la dovuta rivalutazione monetaria;
- in via istruttoria: si insiste per l'ammissione di tutte le istanze istruttorie (non ancora ammesse) formulate in atto introduttivo e in tutte le memorie depositate ex art. 183 VI comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. con opposizione alle avverse istanze;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre a spese generali ex art. 5 T.P., IVA e C.P.A. e con distrazione degli stessi a favore dello scrivente Procuratore del doppio grado di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 1143/2024 il Tribunale di Padova ha accolto la domanda di risarcimento del danno per un sinistro stradale proposta da nei confronti di Controparte_1 P_ P_
e All'esito di una CTU medico legale, sono
[...] Parte_1 state liquidate la somma di euro 48.971,00 per danno non patrimoniale nonché quella di euro 2.678,65 per danno patrimoniale.
La mattina del 22.11.2020 l'ottantenne Controparte_1 stava transitando a piedi lungo via Tiziano Aspetti in Padova, quando, da un accesso privato, era uscito un veicolo Toyota, condotto da e di proprietà della compagna , P_ Controparte_2 assicurato con Nel corso della manovra Parte_1
d'immissione dell'autovettura nella strada principale, la CP_1
pag. 4/15 era stata urtata ed era caduta a terra riportando la “frattura chiusa olecrano destro”.
1.1 aveva dedotto di essere stata investita Controparte_1 dall'automobile mentre procedeva lungo il marciapiede. La compagnia di assicurazione aveva ribattuto che la pedona fosse caduta autonomamente. Nell'immediatezza del fatto non era intervenuta la polizia locale e al fatto non avevano assistito testimoni. La compagnia aveva anche contestato il nesso di causa tra lesioni ed evento dal momento che l'attrice non aveva fatto ricorso immediato alle cure dei sanitari.
1.2 All'udienza del 3.11.2023, Controparte_1 interrogata liberamente, aveva dichiarato di esser giunta all'altezza di un cancello in ferro battuto (cfr. doc. 5 att.). Dopo la colonna del cancello, aveva visto un'automobile ferma che, con la parte anteriore, arrivava al limite del marciapiede. Dato che la passeggera la guardava, si era sentita sicura di poter procedere. Quando si era trovata avanti alla parte destra del cofano, l'automobile aveva iniziato a muoversi lentamente, cercando di svoltare a destra e si era appoggiata alla sua gamba sinistra. La aveva perso CP_1
l'equilibrio per la spinta subita ed era caduta con la parte destra del corpo, appoggiando “male il braccio”. Forse in quel momento l'automobilista guardava in un'altra direzione. L'attrice aveva riferito anche di una telefonata intercorsa la sera del sinistro con P_
, a cui aveva partecipato anche il compagno
[...] P_
L'automobilista si era scusato per averla investita. Il teste , Tes_1 figlio dell'attrice, all'udienza del 12.03.2024 aveva confermato di aver pag. 5/15 assistito alla telefonata in viva voce e che si era scusato per P_ aver investito la madre.
1.3 Nel corso dell'interrogatorio formale del 3.11.2023 P_ aveva riferito che, uscendo dal vialetto (cfr. doc.
5 - foto 2 att.), aveva fermato l'autovettura sul marciapiede per controllare di avere la via libera. Aveva negato di aver investito la : CP_1
“sicuramente eravamo anche noi che ci sentivamo in colpa perché secondo me la signora è caduta perché ha visto la mia macchina e si
è spaventata”. Non ha ricordato ma nemmeno escluso che vi possa essere stata una telefonata di scuse con la danneggiata. Durante
l'interpello del 3.11.2023 aveva precisato che il Controparte_2 veicolo era fermo alla fine vialetto lastricato con sampietrini. Sia lei che il compagno avevano visto l'arrivo della , giunta in CP_1 corrispondenza dell'angolo anteriore destro del veicolo. La donna era caduta mentre l'autovettura era ferma. La aveva escluso che vi P_ fosse stata la telefonata in cui si era scusato con la P_
. CP_1
1.4 Per il Tribunale l'interrogatorio libero della e gli CP_1 interrogatori formali di e della hanno scarso rilievo per P_ P_ ricostruire il fatto. Deve piuttosto valorizzarsi:
- la testimonianza del figlio dell'attrice sulla telefonata nel corso della quale si era scusato per aver investito la . Negli P_ CP_1 interrogatori i convenuti avevano confermato di avere fatto alcune telefonate all'attrice;
- la denuncia di sinistro da parte di all'assicuratore e il P_ fatto che durante l'interrogatorio formale aveva riconosciuto P_ che l'automobile aveva toccato la pedona.
pag. 6/15 I convenuti, rimasti contumaci, non avevano invece fornito la prova liberatoria su di loro gravante. La condotta della avrebbe CP_1 dovuto essere eccezionale, atipica, imprevista, imprevedibile e in grado da sola di produrre l'evento.
2. La sentenza del Tribunale di Padova è stata impugnata da
[...] che, con un unico motivo di appello, chiede che la Parte_1 domanda di risarcimento sia respinta. La compagnia di assicurazione lamenta l'erronea interpretazione e la falsa applicazione degli artt.
2054 comma 1, 1227 e 2733 c.c., l'omessa pronuncia sul concorso di colpa dell'attrice ed il travisamento delle risultanze processuali sulla dinamica e responsabilità del sinistro, con violazione dell'art. 116
c.p.c.. Il Giudice di primo grado aveva ritenuto provato il sinistro nonostante l'assenza di testimoni oculari e sulla base di erronee valutazioni.
Innanzitutto, la dichiarazione di Controparte_1 all'udienza 3.11.2023 costituisce una confessione giudiziale. L'attrice aveva dichiarato che, pur avendo visto l'autovettura ferma che stava cercando di immettersi in via Tiziano Aspetti, con le ruote anteriori sul marciapiede, aveva proseguito il suo percorso fino a portarsi vicino al lato destro del cofano. Quando l'automobile aveva iniziato a muoversi, aveva resistito senza arretrare. Era stata la pedona ad accostarsi pericolosamente alla vettura che si stava immettendo nella carreggiata. Tale condotta si traduce in una responsabilità assorbente o quantomeno concorrente con quella del conducente.
In secondo luogo, non era attendibile la testimonianza del figlio della danneggiata, visto il legame familiare e il rapporto di convivenza, e comunque, la deposizione perde rilevanza a fronte della confessione della madre di essersi posta volontariamente davanti all'autovettura.
pag. 7/15 La confessione giudiziale della confligge con la CP_1 testimonianza del figlio e prevale sulla stessa.
Da ultimo il ragionamento presuntivo utilizzato dal Tribunale è privo di valore perché la denuncia di un sinistro non è prova della responsabilità dell'assicurato o dell'esistenza del sinistro;
in P_ sede di interrogatorio, non aveva affermato che l'autovettura avesse toccato la ma solo che la danneggiata era caduta quando CP_1 era “attaccata” al veicolo, cioè molto vicina all'automobile.
3. ha insistito per la conferma della Controparte_1 sentenza. La parte appellata ha sottolineato l'importanza della dichiarazione resa dal figlio della danneggiata, nell'ambito della quale
è emerso che si era scusato per l'investimento. La pedona non P_ aveva tenuto un comportamento imprevedibile e anormale, essendosi limitata a procedere lungo il marciapiede riservato ai pedoni. Le dichiarazioni rese dalla danneggiata non integrano una “confessione” poiché non hanno a oggetto fatti sfavorevoli alla parte che le ha rese.
La aveva solo confermato di essere stata investita. CP_1
L'automobile era ferma alla fine della strada con i sanpietrini, il marciapiede era libero e la era stata avvistata dagli CP_1 occupanti, sicché la danneggiata aveva confidato di poter proseguire in sicurezza. si era limitato a controllare che non provenissero P_ veicoli da sinistra, senza verificare cosa stesse accadendo alla sua destra ed aveva quindi investito la . CP_1
La sottoscrizione del modulo CAI è indice della consapevolezza del di esser stato coinvolto in un sinistro. L'ammissione di colpa P_ resa dal durante la telefonata con la ha valore di P_ CP_1 confessione stragiudiziale. L'investimento della danneggiata era stato confermato, sia in sede di interpello da (quando aveva riferito P_
pag. 8/15 che la era “attaccata” alla macchina e poi l'aveva vista CP_1 cadere), sia dal medico di base della (al medico la CP_1 paziente aveva riferito che un'automobile l'aveva toccata ed era caduta). Il nesso di causa tra le lesioni ed il sinistro è stato confermato in sede di CTU medico-legale.
4. L'unico motivo di appello sull'erronea applicazione dell'art. 2054, comma 1, c.c., sull'erroneo accertamento della dinamica del sinistro e il mancato riconoscimento quantomeno di un concorso del fatto colposo della danneggiata non può essere accolto.
4.1 Non è controverso che avesse Controparte_1 avvistato l'automobile e che conducente e trasportata, in procinto di uscire da una strada privata attraversando un marciapiede, si fossero resi conto della pedona in avvicinamento. Non è in discussione nemmeno che il conducente e la videro cadere la P_ P_ danneggiata. Il ha negato di aver investito la ma P_ CP_1 ha affermato che quando “era attaccata alla macchina” aveva visto la donna cadere “a fianco della macchina” (cfr. pag. 3 verbale del
3.11.23). Nella lingua italiana “attaccata” non significa semplicemente
“molto vicina” (v. atto di appello, pag. 7). La ha confermato P_ che, arrestato il veicolo “alla fine dei sanpietrini”, aveva visto la danneggiata cadere “in corrispondenza dell'angolo anteriore destro del veicolo”. Gli occupanti l'autovettura lasciarono i propri riferimenti telefonici e la ha confermato che fu detto all'infortunata che il P_ sinistro sarebbe stato denunciato (cfr. dichiarazione di pag. 6 verbale del 3.11.2023). Nel disegno contenuto nella constatazione amichevole d'incidente sottoscritta dal sono rappresentati con frecce i P_ percorsi seguiti sia dall'automobile, intenzionata a svoltare a sinistra,
pag. 9/15 sia dalla pedona che proseguiva lungo il marciapiede. Se si considera che ha riconosciuto che la caduta avvenne quando oramai P_
l'automobile era a contatto con la e il comportamento CP_1 successivo degli occupanti emerge che e fossero P_ P_ perfettamente consapevoli che l'automobile avesse urtato, anche se non in modo molto violento, contro il corpo della pedona. Non vi è alcuna alternativa verosimile ricostruzione del sinistro. Non è verosimile né che la abbia perso l'equilibrio per una CP_1 causa autonoma proprio mentre era a contatto con l'automobile né che sia stata la donna a urtare l'automobile ancora ferma.
4.2 Occorre poi considerare la telefonata tra le parti in cui il P_ si scusò per aver investito la . La telefonata è stata CP_1 confermata dal figlio dell'attrice, sentito come testimone. Non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela con una delle parti. Nel caso in esame appaiono molto significative le dichiarazioni di sulla telefonata: P_
“non ricordo se abbiamo fatto questa telefonata né i contenuti;
magari c'è pure stata ma non mi ricordo” (cfr. verbale 12.03.2024, pag. 3 e 4). Da un lato, non è credibile la perdita di memoria del convenuto su un fatto così rilevante;
dall'altro, si constata che il conducente del veicolo non esclude che durante la telefonata possa essersi scusato. Il tentativo di e della di trovare una P_ P_ giustificazione del loro comportamento appare poco credibile. Il conducente afferma di essersi sentito in colpa perché, a suo P_ dire, la pedona aveva perso l'equilibrio per essersi spaventata a causa della presenza dell'automobile (v. verbale 12.3.2024, pag. 4). La pedona non aveva visto comparire all'improvviso l'automobile ma l'aveva vista ferma all'intersezione. Non avrebbe avuto alcun motivo pag. 10/15 per spaventarsi. Si era avvicinata per passare davanti al veicolo perché convinta – circostanza peraltro riconosciuta dal conducente – di essere stata vista. La passeggera ha negato che il veicolo P_ possa aver toccato la pedona. Non è riuscita però a fornire una ragionevole spiegazione del motivo per cui lei e il compagno decisero di contattare la compagnia di assicurazione per organizzare un incontro con un agente di assicurazione e compilare il modulo CAI.
Posto che il modulo fu compilato dall'agente di assicurazione su indicazione del (cfr. verbale 12.03.2024, pag. 4), deve essere P_ escluso che il sinistro sarebbe stato rappresentato con il disegno riportato sul modulo se i fatti si fossero svolti come raccontati dalla proprietaria del veicolo. La e il compagno avrebbero P_ semplicemente assistito alla caduta accidentale di una persona anziana e, nonostante la loro estrema cortesia, non vi sarebbe stato alcun sinistro da denunciare.
4.3. Nel caso d'investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c., pone a carico del conducente una presunzione juris tantum di colpa. Per vincere tale presunzione il conducente ha l'onere di provare che il pedone abbia tenuto una condotta anomala, nel caso in esame ponendosi imprevedibilmente dinanzi alla traiettoria di marcia del veicolo. È onere del conducente dimostrare che la condotta del pedone è stata colposa ed ha avuto efficacia causale, assorbente o concorrente, nella produzione dell'evento. Secondo la giurisprudenza di legittimità: “il giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza d'un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella d'un pedone investito deve:
(a) muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100%; (b) accertare in concreto la condotta del pedone;
(c)
pag. 11/15 ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone” (Cass., sez. 3, sent. n. 24472 del
18/11/2014). La lettura combinata dell'art. 2054 c.c., che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore, e dell'art. 1227 c.c. sul concorso del fatto colposo esige che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso (Cass., sez. 3, ord. n. 2433 del 25/1/2024).
4.4 Nessuna delle considerazioni dell'appellante induce a modificare il giudizio sulla responsabilità esclusiva del conducente del veicolo. La pedona stava camminando su un marciapiede ed aveva proseguito dopo essersi sincerata di essere stata vista dagli occupanti del veicolo. Nelle dichiarazioni rese in udienza dalla non è CP_1 rinvenibile alcuna confessione. La aveva la precedenza CP_1 sull'automobile e poteva confidare di essere stata notata. Che fosse stata vista è stato, anzi, esplicitamente ammesso dagli occupanti il veicolo. Il conducente, per contro, per immettersi nella strada principale, doveva attraversare un marciapiede. Avvistò la pedona sulla propria direttrice di marcia ma riprese, evidentemente per distrazione, a muoversi sino a urtare con la parte anteriore della carrozzeria la . CP_1
Parte appellante ascrive alla danneggiata una responsabilità esclusiva o concorrente sull'assunto che si sarebbe posta ella stessa in una situazione di pericolo quando si era accostata alla vettura in procinto di immettersi nella carreggiata. L'argomento è privo di pregio perché il comportamento della di proseguire il CP_1 cammino era lecito e prevedibile. Il comportamento era lecito perché
pag. 12/15 la aveva diritto di passare prima del veicolo lungo il CP_1 marciapiede e non doveva attendere, come invece sostiene l'assicuratore, che l'automobilista liberasse il marciapiede (v. atto di appello, pag. 6). L'automobile era ferma e doveva rimanere ferma. Il comportamento era prevedibile, poiché la pedona aveva una traiettoria che intersecava quella del veicolo e il suo conducente – che si ribadisce aveva visto la - avrebbe dovuto attendere CP_1 che il marciapiede fosse completamente libero prima di riprendere la marcia. La non fece un balzo indietro per sottrarsi al CP_1 contatto con l'automobile ma la lentezza della sua reazione è giustificata dall'età e non costituisce un comportamento censurabile.
Non le è certo rimproverabile di aver cercato di resistere (v. atto di appello, pag. 8) alla pressione esercitata sulla sua gamba dal veicolo in movimento. La prova liberatoria a carico del conducente non è stata raggiunta, né in modo diretto, né in modo indiretto. Non sussiste alcun concorso del fatto colposo della danneggiata.
5. L'appello deve essere integralmente respinto. Le spese processuali, liquidate sulla base del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza di Considerando le tre Parte_1 fasi svolte, il compenso è determinabile nella somma di euro
9.991,00 per compensi, nel rispetto dei parametri medi (euro
2.977,00 + euro 1.911,00 + euro 5.103,00) dello scaglione applicabile (euro 52.001,00 – euro 260.000,00). Il difensore della parte appellata ha chiesto la distrazione delle spese.
6. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo pag. 13/15 di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
7. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, e Controparte_1 P_ P_
avverso la sentenza del Tribunale di Padova 19 giugno 2024
[...]
n. 1143, così provvede:
1) rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante al pagamento, in Parte_1 favore della parte appellata , delle Controparte_1 spese del presente grado di giudizio, liquidate nella somma di euro
9.991,00 per compensi, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a.; dispone la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Francesco
Carraro;
3) è obbligata a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n.
115;
4) in caso di diffusione della sentenza devono essere omesse le generalità delle parti e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.
pag. 14/15 Venezia, 10.4.2025
Il Consigliere estensore dott. Gianluca Bordon
La Presidente
dott.ssa Clotilde Parise
pag. 15/15