Ordinanza cautelare 18 aprile 2024
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 16/01/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Maria Perullo, Alessandra Fucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pozzuoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Verde, Annalisa Cuccaro, Guido Saltelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) dell'ordinanza della Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, in data 19.1.2024 n. 31, notificata al ricorrente in data 25.1.2024, con la quale si ingiunge la demolizione di opere abusive, realizzate in Pozzuoli, alla via -OMISSIS-, altezza civico 126;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti:
a) dell’ordinanza della Direzione 5 – Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio del Comune di Pozzuoli, in data 19.1.2024 n. 31, notificata al ricorrente in data 25.1.2024, con la quale si ingiunge la demolizione di opere che si assumo abusive, realizzate in Pozzuoli, alla via -OMISSIS-, altezza civico 126; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente, ivi compreso per quanto possa occorrere, il verbale di accertamento tecnico in data 17.11.2023 prot. 97834, richiamato nel provvedimento impugnato sub a) e di cui si ignora il contenuto
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 7\10\2024 :
ANNULLAMENTO, QUANTO AI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI, del provvedimento del Dirigente del Comune di Pozzuoli – Direzione 5 - Coordinamento Urbanistica Governo del Territorio, in data 24.6.2024 prot. 0067180, notificata in data 16.7.2024, con cui si accerta l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione, in data 19.1.2024 n. 31, prot. n. 12284 del 22.1.2024, e si ingiunge il pagamento della sanzione di € 20.000,00, ai sensi dell’art. 27, co. 2 T.U. Edilizia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzuoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è impugnata l’ordinanza n. 31 del 2024 con la quale il Comune di Pozzuoli ha ingiunto al ricorrente la demolizione di un immobile di circa 120 mq realizzato senza titolo edilizio, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.
L’ordinanza in parola è stata adottata a seguito di un sopralluogo effettuato da personale tecnico del Comune in data 17 novembre 2023.
2. Rappresenta il ricorrente di aver acquistato l’immobile, di vetusta realizzazione, in data 8 maggio 2002; che al tempo il manufatto risultava nella sua attuale consistenza di 122 mq; che erroneamente nell’atto di compravendita veniva indicata la dimensione di 18 mq; che in data 31 luglio 2008 procedeva al riaccatastamento dell’immobile, previo parere favorevole del Comune di Pozzuoli; che in data 6 ottobre 2008 procedeva alla rettifica dell’atto notarile di compravendita.
A comprova della originaria dimensione del manufatto in parola, il ricorrente ha versato in atti una perizia dalla quale emergerebbe che, dal 1956 ad oggi, la sagoma dell’immobile è rimasta inalterata.
3. Deduce avverso la indicata ordinanza di demolizione articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
Secondo la prospettiva del ricorrente, l’atto impugnato sarebbe esito di una errata istruttoria in quanto, secondo quanto poi emerso nella perizia di parte, la costruzione dell’immobile risalirebbe a data antecedente al 1965, anno in cui è stato adottato il primo piano regolatore da parte del Comune di Pozzuoli ed in data antecedente all’anno 1957, in cui è stato apposto con decreto ministeriale il vincolo paesaggistico sull’intero territorio comunale.
A prova di tanto, allega tre foto aeree: una del 1956, una del 1974 ed una del 1983.
Peraltro, l’immobile di 18 mq non sarebbe stato suscettibile di certificato di idoneità abitativa – sebbene in passato occupato da una famiglia numerosa- in quanto al di sotto degli standard.
3.1 Con ulteriori censure, è dedotto il vizio di difetto di motivazione.
L’ordinanza impugnata fonderebbe la sua motivazione sul contenuto, non noto al ricorrente, della relazione redatta all’esito del sopralluogo del novembre 2023 e, pertanto, non risulterebbe chiara la portata delle contestazioni, in disparte l’erroneità delle conclusioni recepite nel provvedimento gravato.
4. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in difesa ed ha depositato il verbale di accertamento del 17 novembre 2023 e la relazione del C.T.U. resa in una controversia civile, nella quale era stata accertata la abusività del manufatto originariamente di 18 mq e trasformato nella attuale consistenza senza titolo edilizio.
5. Con i primi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con ulteriori censure, a seguito del deposito in giudizio del ridetto verbale di accertamento.
Ha evidenziato che esso, in maniera contraddittoria, dapprima avrebbe constatato la presenza di lavori, poi avrebbe attestato che l’immobile era in uno stato di abbandono.
In ogni caso, la vetustà del manufatto sarebbe ulteriormente comprovata dalla perizia fotointerpretativa della società Nuova Avioriprese che attesterebbe all’anno 1943 l’esistenza di un manufatto delle dimensioni di circa 98 mq. con uno scarto del 20% in più dovuto alla risalenza della foto ed all’esistenza di una folta vegetazione.
6. Con i secondi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Dirigente UTC del Comune di Pozzuoli ha accertato l’inottemperanza all’ordine di demolizione e irrogato, nella misura di € 20.000,00, la sanzione di cui all’art. 27, comma 2, del d.P.R. n. 380/01.
6.1 Avverso tale atto il ricorrente deduce profili di illegittimità già formulati avverso l’ordinanza di demolizione.
7. La causa è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 20 novembre 2024.
8. Il ricorso non è fondato.
8.1 Il ricorrente fonda le sue difese su due circostanze: sulla erronea indicazione della consistenza dell’immobile nel suo atto di acquisto; sulla prova della preesistenza dello stesso, nella attuale espansione di 122 mq, a far data dall’anno 1943.
I due aspetti devono essere analizzati congiuntamente.
In primo luogo, va evidenziato che possono assumere rilevanza solo elementi di fatto che inducano a ritenere verosimile l’esistenza dell’immobile, nella attuale consistenza, in data antecedente alla entrata in vigore della normativa edilizia e delle regole di tutela paesaggistica.
Pertanto, non può tenersi conto dei rilievi fotografici del 1974 e del 1983.
Quanto alla foto risalente all’anno 1943 essa non appare idonea a fornire elementi di verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente.
Ed infatti, dal confronto con le foto del 1974 e del 1983 allegate al ricorso, in quella del 1943 risulta difficile individuare l’immobile per cui è causa.
Nelle foto aeree del 1974 e del 1983 l’immobile, cerchiato in rosso, risulta in una certa posizione e cioè nelle immediate adiacenze di una via principale sulla quale affacciano edifici a destinazione industriale- commerciale.
Nella foto del 1943 l’immobile non appare visibile (peraltro non è neanche evidenziato al fine di facilitarne la individuazione da parte del lettore) probabilmente data la esigua dimensione.
Ciò posto, certamente non può assumere rilevanza l’accatastamento effettuato nel 2008 dal ricorrente né, tantomeno, la rettifica dell’atto notarile, peraltro effettuata dopo sei anni dall’acquisto e non nell’immediato.
Si tratta di circostanze che non attengono alla legittimità dell’edificato né esonerano il proprietario dell’immobile abusivo dall’eseguire il ripristino dello status quo ante.
Manca, di fatto, la prova della consistenza originaria dell’immobile desumibile dall’atto o dagli atti con i quali l’immobile è pervenuto in proprietà ai danti causa dei venditori.
Non si tratta di una prova diabolica in quanto tali atti di provenienza con la descrizione degli immobili sarebbe stata di facile acquisizione da parte del ricorrente.
8.3 Quanto alla censura di difetto di motivazione della ordinanza impugnata, essa risulta infondata ove si consideri che l’Amministrazione ha ben esposto che dal sopralluogo è emersa la realizzazione di un manufatto di cui non è stata provata la legittima edificazione ed ha individuato le norme di legge che la hanno obbligata all’esercizio dei poteri sanzionatori.
La giurisprudenza, inoltre, è ferma nel ritenere i provvedimenti repressivi di abusi edilizi, in quanto espressione di poteri vincolati nel contenuto, non necessitano di specifica motivazione - intesa come estrinsecazione della scelta della preminenza dell’interesse pubblico al ripristino dell’ordine giuridico infranto, all’esito di una ponderazione dei contrapposti interessi in giuoco - bensì di un supporto giustificativo, id est della certazione della esistenza di attività edilizia realizzata in dispregio delle regole (TAR Campania, VI, 10 agosto 2020, n, 3560; Id., id., 22 maggio 2020, n. 1939).
9. Non è fondato il primo ricorso per motivi aggiunti in quanto, per le ragioni suesposte, nessuna incongruenza è ravvisabile nel contenuto dell’ordinanza impugnata né del verbale di sopralluogo in ragione della portata della foto aerea del 1943 e del fatto che lo stato di abbandono dell’immobile non è di per sé incompatibile con l’esecuzione di una pregressa attività edilizia svolta senza titolo.
10. Del pari non è fondato il secondo ricorso per motivi aggiunti poiché avverso l’atto con cui è stata inflitta la sanzione pecuniaria il ricorrente non formula autonome censure ma fonda l’impugnativa sui profili di illegittimità degli atti a monte che, per quanto detto, sono infondati.
11. Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti tenuto conto della complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Angela Fontana, Consigliere, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angela Fontana | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO