Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 21/05/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Giudice del Lavoro Lorenzo H. Bellanova ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.8478.2023 R.A.C.L., promossa da:
Parte_1
con il proc. avv. Vantaggiato dom.
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
Rappr. ex lege
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale in data 25.7.23 chiedendo dichiararsi la tardività dell'azione disciplinare avviata dall' in proprio danno e quindi Controparte_2 annullare la sanzione disciplinare irrogata con condanna di parte avversa alla restituzione della sanzione comminata e vittoria di spese di lite.
All'uopo espone come, dirigente scolastico presso ISS Colonna di Galatina, abbia partecipato alle trattative sindacali per la contrattazione integrativa in data 28.12.20 poi interrotte da parte sindacale;
come il Tribunale di Lecce prima con decreto del 4.6.21 e poi con sentenza 20.7.22 n.2158 abbia ritenuto la natura antisindacale della condotta tenuta dalla parte pubblica e parte convenuta in data 18.8.22 abbia quindi avviato procedimento disciplinare a proprio carico concluso con la irrogazione di sanzione pecuniaria;
come risultino violati i termini ex art.55 bis co.IV dlgs 165.01.
Recita l'art.55 bis dlgs 165.01: “4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter, per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all , entro venti giorni dalla loro adozione. Al fine di Controparte_3 tutelare la riservatezza del dipendente, il nominativo dello stesso è sostituito da un codice identificativo.”
Nella specie deve osservarsi come la contestazione dell'addebito risalga al 18.8.22 mentre il procedimento disciplinare si è concluso solo in data 9.12.22. Tuttavia la contestazione del 18.8.22 è relativa fatti già noti alla parte datoriale siccome emergente dalla nota del
4.3.21 della Direzione generale, Ufficio I, Usr per la . CP_2
Invero in materia si è registrato un intervento del legislatore a seguito della emergenza covid.
Infatti, l'art. 103, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) ha cosi previsto: "I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020". A norma, poi, dell'articolo 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, il termine di cui al presente comma e stato prorogato al 15 maggio 2020. Tale previsione si applica ai procedimenti iniziati successivamente al 23 febbraio 2020 e non solo a quelli pendenti a tale data. Chiaro e, sul punto, il riferimento, contenuto nella norma, ai procedimenti "iniziati successivamente".
In proposito si è osservato come la sospensione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale alle dipendenze della P.A. - disposta dall'art. 103, comma 5, del d.l. 17 marzo
2020, n. 18, conv. con modif. dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dall'art. 37, comma 1, del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, conv. con modif. dalla l. 5 giugno 2020,
n. 40 - si applica a tutti i termini indicati dall'articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, ivi compresi quelli per la trasmissione all'ufficio procedimenti disciplinari e per la contestazione dell'addebito da parte di quest'ultimo, con la conseguenza che, ai fini della normativa emergenziale, la pendenza del procedimento va riferita al momento in cui è acquisita la notizia di infrazione [Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 17/01/2024, n. 1867]
Tuttavia, nella specie detta sospensione non ha alcuna incidenza, in considerazione dei rilievi cronologici supra evidenziati.
Né a dirsi che assuma rilievo la pendenza del procedimento civile, che del resto alcun elemento fattuale rilevante ha acquisito, al di là dell'esame della produzione documentale ed in particolare dell'apprezzamento della nota del 4.3.21 della Direzione generale, CP_2
. Controparte_4
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Considerata l'entità della sanzione e le peculiarità della fattispecie in esame siccome supra evidenziate, le spese di lite possono essere compensate.
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Il Tribunale, definitivamente pronunziando, annulla la sanzione disciplinare per cui è causa per tardività e condanna parte convenuta alla restituzione di quanto trattenuto a detto titolo oltre accessori.
Spese compensate.
Lecce, 21/05/2025
Lorenzo Bellanova