Articolo 3 della Legge 27 aprile 1982, n. 288
Articolo 2
Versione
11 giugno 1982
Art. 3.
Le eventuali spese per la pensione sociale e per le prestazioni sanitarie di malattia, di cui agli articoli 3 e 9 della convenzione, faranno carico, rispettivamente, al "Fondo sociale" istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e al "Fondo sanitario nazionale".

Entrata in vigore il 11 giugno 1982