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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 20/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA
(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 1685 /2023 , promossa da:
con l'Avv. BARTALENA PAOLO Parte_1
RICORRENTE contro con l'avv. LO GIUDICE CALOGERO CP_1
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.; art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso ritualmente notificato, il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di malattia professionale (discopatia lombare) e la condanna dell' all'indennizzo ex art.13 CP_1
D.Lgs. n.38/2000 per danno biologico, previa valutazione complessiva con precedente del 18%
Si costituiva l' contestando quanto dedotto ed eccepito e chiedeva il rigetto del ricorso. CP_2
Veniva disposta CTU medica e la causa perveniva alla discussione con trattazione scritta.
Il CTU nel proprio elaborato peritale ha ccertato quanto segue: Poiché l'attività svolta dal ricorrente, come nel caso di specie, ha comportato, una esposizione al rischio di movimentazione manuale di carichi fino al 2019, si deve riconoscere, con un grado di probabilità logica qualificata,
l'origine professionale della patologia da cui risulta affetto il ricorrente, in via quantomeno concausale, anche tenuto conto del fatto che, all'indagine anamnestico-clinica, non sono stati rilevati fattori causali alternativi di rilievo che possano aver avuto un ruolo significativo nella patogenesi delle malattie de quo. In relazione a quanto previsto dalla tabella delle menomazioni di cui al D.M. Lavoro del 12/7/2000, per i postumi rilevati, avuto riguardo alla voce
“Patologia vertebrale con deficit funzionale complessivo di lieve entità o ai gradi estremi delle escursioni articolari, con disturbi trofico-sensitivi anche persistenti e disturbi motori solo intermittenti, reversibili;
quadro diagnostico-strumentale di discoartrosi pluridistrettuale di grado medio-grave, comunque presente nei tratti cervicale e lombare: fino a 25%” si ritiene aderente al caso di specie, una valutazione del 6 (sei) % in termini di danno biologico permanente, da intendersi, coerentemente con il dettato normativo dell'art 13 del D.Lgs 38 del 2009, quale
“lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”
Tenuto conto che il sig. risulta titolare di un riconoscimento dell'18% per “algia Pt_1 CP_1
spalla dx con attendibile ripercussione funzionale”, “algie spalla con attendibile ripercussione funzionale”, “sindrome canalicolare bilaterale con attendibile ripercussione funzionale” e “Algie gomiti con attendibile ripercussione funzionale” procedendo con la formula riduzionistica, come di rito, trattandosi di menomazioni coesistenti, si ritiene che il danno biologico complessivo sia del 23
(ventitré) %.
RISPOSTA AI QUESITI
Il ricorrente risulta affetto da spondilodiscoartrosi lombare con bulging discale a livello di L3-L4 e
L4-L5. Si ritiene vi sia un nesso concausale tra la patologia e l'attività lavorativa del sig. e Pt_1
ciò, ut supra argomentato, può essere affermato con un rilevante grado di probabilità logica.
Allo stato attuale residuano postumi a carico del rachide lombare, valutabili nella misura del 6
(sei) % in termini di danno biologico permanente, da intendersi, coerentemente con il dettato normativo dell'art 13 del D.Lgs 38 del 2009, quale “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Il danno biologico complessivo, procedendo all'unificazione con i precedenti riconoscimenti (18%) può ritenersi pari al 23 (ventitré) %, a partire dalla domanda amministrativa (14/4/2021).
Gli accertamenti svolti e le conclusioni cui perviene il CTU sono condivisibili in quanto condotti sulla base di riscontri clinici obiettivi, facendo corretta applicazione dei criteri di determinazione dell'invalidità nel caso di patologie distinte e individuando la decorrenza attraverso la correlazione di quanto accertato sulla base dei rilievi obiettivi, correlato con l'ordinario decorso delle patologie in atto. Inoltre nessuna osservazione è stata sollevata dalle parti in merito a quanto accertato dal CTU
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di c.t.u. vanno poste in via definitiva a carico della resistente .
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, accoglie il ricorso e, conseguentemente, accertato che il ricorrente è affetto da malattia professionale (discoartrosi e discopatie lombo sacrali con ernie) nella misura del 6% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, condanna l , in persona del legale rappresentante pro-tempore, disposta l'unificazione con la CP_1 rendita nella misura del 18% già in godimento, a corrispondere al ricorrente la maggior rendita spettante nella misura del 23%, a decorrere dalla domanda amministrativa oltre interessi come per legge
-condanna parte resistente alle spese di lite, che liquida in € 2.500 per compenso al procuratore antistatario,, oltre rimborso spese generali CPA ed IVA;
-pone le spese di c.t.u. in via definitiva a carico della resistente come liquidate in separato decreto
Pisa, 20 gennaio 2025
Il Giudice Onorario Dr.ssa Rossana Ciccone