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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc nonché degli artt 436 bis e 350, 3 co cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. CARPENTIERI ANDREA con domicilio eletto in VIA S. ROCCO, 6,
84086 ROCCAPIEMONTE
PARTE APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
PARTI APPELLATE non costituite
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 767/2023, resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, sez. lavoro, in data 4.05.2023 e notificata in data 22.05.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 767/2023, pubblicata in data 04/05/2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava il ricorso proposto da nei Parte_1
CP_ confronti dell e l' avente ad oggetto un provvedimento Controparte_1
1 di disconoscimento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della indicata associazione, che prendeva origine dal verbale ispettivo n° 2018001673 ddl del
14/11/2019.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale osservava che gli elementi acquisiti in giudizio e delle escussioni testimoniali inducevano a dubitare della genuinità del rapporto di lavoro, che, quindi, correttamente era stato disconosciuto.
3. Avverso tale sentenza, proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
nella Cancelleria di questa Corte in data 21/11/2023, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_
4. L'appello non risultava notificato né all' né all' e, Controparte_1
all'udienza in presenza del 7.04.2025, la Corte invitava la parte, preliminarmente, a valutare la tempestività del gravame.
Con note depositate ex art 127 ter cpc, in sostituzione della successiva udienza del
9.06.2025, parte appellante evidenziava che l'appello era da ritenersi tempestivo in quanto la cancelleria aveva notificato la sentenza in data 22.05.2023 e l'appello era stato proposto in data 22.11.2023, entro il termine semestrale.
Richiedeva poi che l'Ecc.a Corte fissasse “nuova udienza ed autorizzasse la notifica del ricorso, del precedente decreto e del verbale di udienza alla parte appellata”, non riuscendo a rinvenire ricorso e decreto notificati per un problema informatico nel sistema, non meglio specificato.
La Corte, lette tali note, decideva la causa ai sensi degli artt 436 bis e 350, 3 co cpc, con redazione del dispositivo e della motivazione in forma semplificata.
5. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
La impugnata sentenza n. 767/2023, è stata emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 04.05.2023. Il termine lungo per proporre appello (da applicarsi in assenza di notifica della sentenza) spirava quindi il 4.11.2023.
L'odierna appellante, iscriveva a ruolo il ricorso in appello in data 21.11.2023, ossia in data successiva al termine ultimo previsto per l'impugnazione (4.11.2023).
Ed infatti, nel caso in esame, per la natura della controversia di lavoro, non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (cfr. Cass.
9.2.2009 n.
3192; Cass. 16.10.2015 n. 21003; Cass. 11.11.1998 n. 11389).
2 Ed infatti, il termine utile per proporre appello decorreva dalla data di pubblicazione
(pacificamente individuabile nella data del 4.05.2023, in cui la sentenza è stata depositata dal giudice in cancelleria completa di motivazione).
Come chiarito dall'organo di legittimità, il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione (cfr Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022).
Anche a voler considerare, quale dies a quo di dicerrenza del termine per l'impugnazione, la diversa data del 22.05.2023, in cui è stata notificata -per ammissione della stessa parte- la sentenza completa di motivazione da parte dela cancelleria, la decisione non cambierebbe, perché una tale evenineza farebbe scattare il termine breve di impugnazione e l'appello, proposto in data 21.11.2023, sarebbe comunque irrimediabilmente tardivo.
Dunque, l'appello va dichiarato inammissibile, per il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, tenuto conto della pronuncia di rito e della mancata costituzione delle parti appellate.
In considerazione invece della natura della pronuncia, va dato atto invece dell'obbligo dell'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentneza n. 767/2023, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte
3 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Nulla per spese.
Così deciso in Salerno, il 9.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Arturo Pizzella Consigliere
3. dr. Mariagrazia Pisapia Consigliere rel. ha pronunciato in grado di appello, in data 09/06/2025, ai sensi dell'art. 127 ter cpc nonché degli artt 436 bis e 350, 3 co cpc, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 643/2023 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
, parte rappresentata e difesa come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. CARPENTIERI ANDREA con domicilio eletto in VIA S. ROCCO, 6,
84086 ROCCAPIEMONTE
PARTE APPELLANTE
E
[...]
Controparte_1
PARTI APPELLATE non costituite
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 767/2023, resa dal Tribunale di Nocera
Inferiore, sez. lavoro, in data 4.05.2023 e notificata in data 22.05.2023
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 767/2023, pubblicata in data 04/05/2023, il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., rigettava il ricorso proposto da nei Parte_1
CP_ confronti dell e l' avente ad oggetto un provvedimento Controparte_1
1 di disconoscimento del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della indicata associazione, che prendeva origine dal verbale ispettivo n° 2018001673 ddl del
14/11/2019.
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale osservava che gli elementi acquisiti in giudizio e delle escussioni testimoniali inducevano a dubitare della genuinità del rapporto di lavoro, che, quindi, correttamente era stato disconosciuto.
3. Avverso tale sentenza, proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
nella Cancelleria di questa Corte in data 21/11/2023, dolendosi dell'esito del ricorso e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_
4. L'appello non risultava notificato né all' né all' e, Controparte_1
all'udienza in presenza del 7.04.2025, la Corte invitava la parte, preliminarmente, a valutare la tempestività del gravame.
Con note depositate ex art 127 ter cpc, in sostituzione della successiva udienza del
9.06.2025, parte appellante evidenziava che l'appello era da ritenersi tempestivo in quanto la cancelleria aveva notificato la sentenza in data 22.05.2023 e l'appello era stato proposto in data 22.11.2023, entro il termine semestrale.
Richiedeva poi che l'Ecc.a Corte fissasse “nuova udienza ed autorizzasse la notifica del ricorso, del precedente decreto e del verbale di udienza alla parte appellata”, non riuscendo a rinvenire ricorso e decreto notificati per un problema informatico nel sistema, non meglio specificato.
La Corte, lette tali note, decideva la causa ai sensi degli artt 436 bis e 350, 3 co cpc, con redazione del dispositivo e della motivazione in forma semplificata.
5. L'appello è inammissibile perché tardivamente proposto.
La impugnata sentenza n. 767/2023, è stata emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 04.05.2023. Il termine lungo per proporre appello (da applicarsi in assenza di notifica della sentenza) spirava quindi il 4.11.2023.
L'odierna appellante, iscriveva a ruolo il ricorso in appello in data 21.11.2023, ossia in data successiva al termine ultimo previsto per l'impugnazione (4.11.2023).
Ed infatti, nel caso in esame, per la natura della controversia di lavoro, non si applica la sospensione feriale dei termini di cui alla legge n. 742/1969 (cfr. Cass.
9.2.2009 n.
3192; Cass. 16.10.2015 n. 21003; Cass. 11.11.1998 n. 11389).
2 Ed infatti, il termine utile per proporre appello decorreva dalla data di pubblicazione
(pacificamente individuabile nella data del 4.05.2023, in cui la sentenza è stata depositata dal giudice in cancelleria completa di motivazione).
Come chiarito dall'organo di legittimità, il termine lungo di impugnazione della sentenza, previsto dall'art. 327 c. p. c., decorre dalla pubblicazione della sentenza stessa, ossia, nel rito del lavoro, non dalla data di lettura del dispositivo in udienza, ma da quella del deposito in cancelleria del testo completo della sentenza, a seguito del quale, soltanto, può proporsi l'impugnazione (cfr Sez. 2 - , Ordinanza n. 7364 del 07/03/2022).
Anche a voler considerare, quale dies a quo di dicerrenza del termine per l'impugnazione, la diversa data del 22.05.2023, in cui è stata notificata -per ammissione della stessa parte- la sentenza completa di motivazione da parte dela cancelleria, la decisione non cambierebbe, perché una tale evenineza farebbe scattare il termine breve di impugnazione e l'appello, proposto in data 21.11.2023, sarebbe comunque irrimediabilmente tardivo.
Dunque, l'appello va dichiarato inammissibile, per il principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., “secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.”. (Cass. Civ., Sez.
Lavoro, Ord. n. 9309 del 20 maggio 2020).
Nulla va disposto in ordine alle spese di lite, tenuto conto della pronuncia di rito e della mancata costituzione delle parti appellate.
In considerazione invece della natura della pronuncia, va dato atto invece dell'obbligo dell'appellante del pagamento del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art 13, co 1 quater dpr 115/2002.
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentneza n. 767/2023, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'inammissibilità dell'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte
3 appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) Nulla per spese.
Così deciso in Salerno, il 9.06.2025
Il Consigliere est. Il Presidente dr. Mariagrazia Pisapia dr. Maura Stassano
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