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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10282 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9997/2025 r.g.a.n.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9997 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giliberti presso il quale elettivamente in Napoli alla Via Seggio del Popolo, 22;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mirella Baldascino presso il quale elettivamente domicilia in Casal di Principe (CE) alla Via Cimarosa, n. 2;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 07/05/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Napoli il 04/12/1995; che dall'unione CP_1 coniugale erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Napoli il 26/05/1999), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del 27/05/2011 del Tribunale di Napoli;
che i coniugi non si erano più riconciliati e lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che la sig.ra , casalinga, non godeva di alcuna fonte di reddito, mentre il sig. Pt_1 CP_1 era detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di euro 100,00, a titolo di Pt_1 assegno divorzile, mentre alcuna contribuzione era dovuta per il mantenimento dei figli, attesa la loro autosufficienza economica.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 14/10/2025, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09/09/2025, si costituiva in giudizio il quale impugnava le allegazioni di parte ricorrente e deduceva CP_1 che, da quando era detenuto in carcere, egli non aveva più lavorato e non aveva più prodotto reddito;
che i figli erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto, il resistente non era più tenuto a versare il mantenimento in favore degli stessi, né tantomeno era tenuto a versare l'assegno divorzile in favore della ricorrente, la quale, considerata l'età, il suo buono stato di salute, nonché la piena capacità lavorativa, era in grado di trovarsi un'occupazione. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcun obbligo per il resistente di corrispondere l'assegno divorzile in favore della sig.ra
. Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 14/10/2025, era presente la ricorrente, assistita dal proprio difensore, nonché il resistente, tradotto dal di CP_2
Poggioreale ed accompagnato dalle guardie penitenziarie, assistito dal proprio difensore. Si procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale si riportava al ricorso introduttivo e rinunciava alla domanda di assegno divorzile in suo favore. Il
2 resistente si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e prendeva atto della rinuncia della ricorrente all'assegno divorzile.
Le difese delle parti chiedevano di concludere, non essendovi istanze istruttorie ed essendo il procedimento maturo per la decisione. Il Giudice disponeva la discussione orale della causa. I difensori chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori determinazioni.
All'esito, Giudice relatore, letto l'art 473 bis 28 cpc, riservava la causa in decisione al Collegio, con atti al PM per il parere.
In data 16/10/2025, il PM chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Spese compensate in ragione della natura necessitata della decisione sullo status.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e (atto n. 73, parte II, s. A sez. M, reg. Atti Pt_1 CP_1
Matrimonio anno 1995);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
3 Il Giudice estensore
Dott.ssa Viviana Criscuolo
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9997 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Francesco Giliberti presso il quale elettivamente in Napoli alla Via Seggio del Popolo, 22;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Mirella Baldascino presso il quale elettivamente domicilia in Casal di Principe (CE) alla Via Cimarosa, n. 2;
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 07/05/2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con il sig. in Napoli il 04/12/1995; che dall'unione CP_1 coniugale erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a Per_1 Per_2
Napoli il 26/05/1999), maggiorenni ed economicamente indipendenti;
che tra le parti era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del 27/05/2011 del Tribunale di Napoli;
che i coniugi non si erano più riconciliati e lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostruire una comunione materiale e spirituale tra gli stessi;
che la sig.ra , casalinga, non godeva di alcuna fonte di reddito, mentre il sig. Pt_1 CP_1 era detenuto presso la Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
quanto alle statuizioni economiche, chiedeva porsi a carico del sig. l'obbligo di CP_1 corrispondere alla sig.ra l'importo mensile di euro 100,00, a titolo di Pt_1 assegno divorzile, mentre alcuna contribuzione era dovuta per il mantenimento dei figli, attesa la loro autosufficienza economica.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 14/10/2025, con comparsa di costituzione e risposta, depositata in data 09/09/2025, si costituiva in giudizio il quale impugnava le allegazioni di parte ricorrente e deduceva CP_1 che, da quando era detenuto in carcere, egli non aveva più lavorato e non aveva più prodotto reddito;
che i figli erano ormai maggiorenni ed economicamente autosufficienti, pertanto, il resistente non era più tenuto a versare il mantenimento in favore degli stessi, né tantomeno era tenuto a versare l'assegno divorzile in favore della ricorrente, la quale, considerata l'età, il suo buono stato di salute, nonché la piena capacità lavorativa, era in grado di trovarsi un'occupazione. Tanto premesso, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza alcun obbligo per il resistente di corrispondere l'assegno divorzile in favore della sig.ra
. Pt_1
All'udienza di prima comparizione del 14/10/2025, era presente la ricorrente, assistita dal proprio difensore, nonché il resistente, tradotto dal di CP_2
Poggioreale ed accompagnato dalle guardie penitenziarie, assistito dal proprio difensore. Si procedeva all'ascolto della ricorrente, la quale si riportava al ricorso introduttivo e rinunciava alla domanda di assegno divorzile in suo favore. Il
2 resistente si riportava alla comparsa di costituzione e risposta e prendeva atto della rinuncia della ricorrente all'assegno divorzile.
Le difese delle parti chiedevano di concludere, non essendovi istanze istruttorie ed essendo il procedimento maturo per la decisione. Il Giudice disponeva la discussione orale della causa. I difensori chiedevano che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza ulteriori determinazioni.
All'esito, Giudice relatore, letto l'art 473 bis 28 cpc, riservava la causa in decisione al Collegio, con atti al PM per il parere.
In data 16/10/2025, il PM chiedeva pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno chiesto al Tribunale di pronunziarsi soltanto sullo status, in assenza di figli minori e di questioni patrimoniali da definire.
Spese compensate in ragione della natura necessitata della decisione sullo status.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato da
[...]
e (atto n. 73, parte II, s. A sez. M, reg. Atti Pt_1 CP_1
Matrimonio anno 1995);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) in conformità all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
3 Il Giudice estensore
Dott.ssa Viviana Criscuolo
Il Presidente
Dott. Raffaele Sdino
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