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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/11/2025, n. 2264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2264 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, ha pronunciato all'udienza disposta per il 13/10/2025, a seguito di discussione ex artt.
127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 6294 dell'anno 2022
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dagli avv.ti Parte_1
GN DA NN e LO Di LE, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente –
CONTRO
già Controparte_1 Controparte_2
(C.F. , in persona del Capo dell' pro tempore, rappresentato in giudizio
[...] P.IVA_1 CP_3 dal funzionario delegato Avv. Marcella Bozzetti;
- opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c., disposta per l'udienza del 13/10/2025.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
Con l'ordinanza-ingiunzione n. 61257 del 13/9/2022, notificata il 19/9/2022, emessa dall' di per CP_1 il pagamento della somma di € 18.009,50.
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Deduceva l'opponente che era titolare della ditta Yellow Stiro operante nel settore della confezione di abbigliamento;
che in data 11/9/2019 vi era stato un accesso ispettivo da parte di funzionari
INPS, i quali avevano accertato la presenza di 5 lavoratori per i quali non era stata effettuata la comunicazione preventiva di instaurazione dei rapporti di lavoro;
che aveva regolarizzato la posizione di detti lavoratori e che, nonostante ciò, era stato notificato dapprima un verbale unico di accertamento a gennaio 2020, poi in data 16/10/2021 un avviso di addebito emesso dall'INPS e da Con ultimo dall' l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
che quest'ultima era viziata da nullità perché gli atti presupposti non erano stati correttamente notificati, in quanto la notifica del verbale unico di accertamento era partita da un indirizzo pec dell'INPS non iscritto in pubblici registri. Aggiungeva
l'opponente che l'ordinanza-ingiunzione conteneva una serie di vizi formali ed era estremamente generica, richiamando esclusivamente la norma violata, senza alcuna altra specificazione;
che non poteva essere comminata la maxi-sanzione per il lavoro nero, in quanto i cinque lavoratori erano stati regolarizzati, dunque non vi era alcuna volontà di occultare il rapporto di lavoro;
che, in ogni caso, la sanzione irrogata andava rideterminata perché eccessiva rispetto al comportamento da lui tenuto.
Costituitosi in giudizio, l' contestava punto per punto ogni avversa doglianza, Controparte_1 deducendo che il verbale unico di accertamento era stato correttamente notificato;
che l'ordinanza- ingiunzione conteneva tutti gli elementi sufficienti per comprendere la natura della sanzione irrogata;
che invero i cinque lavoratori, al momento dell'accesso ispettivo, erano “in nero” in quanto, sebbene essi avessero dichiarato che erano al loro primo giorno di lavoro in prova, senza aver sottoscritto contratto o altra documentazione, per nessuno di essi era stata comunicata l'assunzione entro le ore 24 del giorno precedente;
che anche le somme dell'ordinanza-ingiunzione erano state correttamente calcolate, in considerazione del fatto che l'opponente avrebbe potuto pagare la sanzione in misura minima contenuta nella diffida accertativa e non lo aveva fatto.
La causa non necessitava dello svolgimento di attività istruttoria.
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In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione per omessa o comunque irregolare notifica degli atti presupposti.
A seguito di accesso ispettivo eseguito l'11/9/2019 nei confronti della ditta dell'opponente, gli ispettori INPS hanno emesso un verbale unico di accertamento e notificazione in data 17/1/2020, il quale è stato ritualmente notificato al . Parte_1
Quest'ultimo ha eccepito in particolare che la notifica del verbale unico sarebbe nulla o irregolare in quanto l'INPS ha utilizzato un indirizzo PEC di mittenza non conforme alla legge
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( t), non presente in pubblici elenchi e non indicato nella relata di Email_1 notifica, come invece imporrebbe l'art. 3 bis comma 1 della Legge 53/1994.
Ebbene, in materia la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 3805 del 16/02/2018, riportandosi a quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza n.7665 del 18 aprile 2016, ha così stabilito “L'irritualità della notificazione di un atto (nella specie, ricorso per Cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale dello stesso, in omaggio alla regola generale sancita dall'art. 156, comma 3, c.p.c.: ne deriva che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti esclusivamente detto vizio procedimentale, senza prospettare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa” in senso conforme, da ultimo, Cassazione civile sez. trib., 11/04/2022, n.11704).
Nel caso di specie la pec è arrivata al destinatario, sicchè, non essendo derivato alcun pregiudizio al suo diritto di difesa, non è possibile dichiarare alcuna nullità (qualora accertata) della notifica. Con Ma, a ben vedere, l'eccezione dell'opponente deve essere rigettata per la semplice ragione che l' ha fornito la prova che il verbale unico di accertamento, oltre ad essere stato notificato a mezzo pec,
è stato anche notificato a mezzo raccomanda a/r ed il plico è stato ricevuto dal destinatario personalmente in data 23/1/2020. Pertanto è fuor di dubbio che l'atto sia stato notificato all'odierno opponente. Per tale ragione l'ordinanza-ingiunzione, nella misura in cui richiama il verbale in questione, è regolare e legittima.
Alcuna rilevanza attiene invece la notifica dell'avviso di addebito asseritamente emesso dall'INPS per il recupero dei contributi, in quanto tale atto non è atto prodromico dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Devono essere respinte le eccezioni relative alla carenza di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione.
L'ordinanza-ingiunzione impugnata contiene infatti l'espresso richiamo al rapporto redatto dagli ispettori procedenti, al primo accesso ispettivo ed alla data di conclusione degli accertamenti, nonché l'esatta indicazione delle norme violate, dei lavoratori interessati ed il periodo cui si riferisce la violazione, tutti elementi atti a consentire l'esercizio del diritto di difesa.
Inoltre, sul punto giova sottolineare che in numerosi arresti giurisprudenziali la Corte di Cassazione si è pronunciata positivamente riguardo alla possibilità per l'Amministrazione competente di ricorrere alla motivazione per relationem. (Cass. Civ. sez. lav., 22 luglio 2008, n. 20189; Cass. Civ. sez. I, 16 novembre 2007, n. 23747; Cass. Civ. sez. lav., 22 luglio 2009, n. 17104).
In particolare, gli hanno statuito in più occasioni che “nei casi di contestazione dei fatti Parte_2 già esposti nel verbale, invece, può ritenersi sufficiente, al fine della loro confutazione, il richiamo
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al contenuto del corrispondente verbale, costituendo la motivazione per relationem una modalità di esposizione delle ragioni del provvedimento amministrativo, in linea di principio, senz'altro corretta e legittima, oltre che conforme al principio di speditezza dell'azione amministrativa, laddove l'autore del provvedimento ritenga di far proprio, ribadendolo, il giudizio o l'accertamento posto in essere nel corso del procedimento amministrativo” (Cassazione civile, sez. II del 16 gennaio 2007, n. 871).
Nessuna censura, dunque, può essere avanzata al provvedimento sotto tale profilo, attesa l'esplicita indicazione contenuta nel verbale unico di accertamento e notificazione alle circostanze che hanno dato luogo alle sanzioni contestate nell'O.I. impugnata (impiego dei cinque lavoratori Salvemini, Per
, e senza preventiva comunicazione di assunzione), con conseguente Per_1 Per_3 Per_4 applicazione della maxi-sanzione prevista per il lavoro nero.
Ciò detto e rigettate le eccezioni preliminari sollevate dall'opponente, è possibile passare al merito della controversia. Anche nel merito l'opposizione è infondata. Con L' ha irrogato nei confronti dell'opponente la maxi-sanzione prevista dall'art. 3, comma 3,
Legge 73/2002, sostituito dall'art.22, comma 1, D. Lgs.14/09/2015 n.151, per aver il datore di lavoro privato impiegato cinque lavoratori, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, il giorno dell'accesso ispettivo gli ispettori INPS hanno riscontrato la presenza di 5 persone intente al lavoro su 20 ( , , Persona_5 Persona_6 Per_7 [...]
e , per le quali non era stata comunicata preventivamente Persona_8 Persona_9
l'assunzione al Centro per l'Impiego. Detti lavoratori, i quali hanno dichiarato di essere in prova e di non aver sottoscritto ancora alcun contratto (vd. dichiarazioni in atti rilasciate il giorno dell'ispezione), dovevano ritenersi “in nero” necessariamente e tanto è stato constatato dagli ispettori.
Il fatto che non fossero regolarizzati al momento dell'ispezione è fatto incontrovertibile, tant'è che le comunicazioni di assunzione relative ai lavoratori sono state inoltrate al Centro territoriale per l'Impiego proprio in data 11/09/2019, in seguito all'accesso ispettivo e non in data antecedente all'inizio della prestazione lavorativa. Peraltro è del tutto irrilevante la circostanza dichiarata dai lavoratori di essere in prova, poiché anche per l'espletamento del periodo di prova è richiesta la comunicazione preventiva di assunzione con la sottoscrizione del contratto di lavoro, contenente per l'appunto un periodo di prova, durante il quale le parti possono liberamente recedere dal contratto.
Dunque, contrariamente a quanto dichiarato dall'opponente, c'era una volontà di quest'ultimo di occultare il rapporto di lavoro, la quale ha dovuto poi scontrarsi con l'accertamento ispettivo. Ed il
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fatto che abbia regolarizzato nell'immediatezza i lavoratori può essere connesso alla circostanza che gli ispettori, in ragione della percentuale dei lavoratori in nero trovati intenti al lavoro, hanno emesso un provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa, il quale è stato revocato proprio a seguito della denuncia dei rapporti di lavoro. Con Pertanto l' , a cui appartiene la competenza all'emissione della maxi-sanzione, ha correttamente applicato la norma violata.
Infine, va rigettato pure l'ultimo motivo di opposizione, relativo alla quantificazione della sanzione irrogata.
Nell'ordinanza-ingiunzione impugnata è contenuto l'esplicito richiamo alla norma sanzionatoria ed agli importi previsti (La sanzione amministrativa è stabilita dall'art. 3 co. 3, Dl n. 12/2002, conv. in
L. 73/2022 sost. Dall'art. 22 comma 1 D.lgs. 151/2015 nell'importo da € 1.800,00 ad € 10.800,00 per ogni lavoratore interessato, in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro – importi maggiorati del 20% a decorrere dal 01/01/2019 ai sensi dell'art. 1, comma 445, lett. D) punto 1, della L. 30 dicembre 2018, n. 145).
Inoltre, nel corpo del provvedimento è dato leggere testualmente: tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa, della personalità dell'autore e degli altri elementi di valutazione di cui all'art. 11 della L. 689/81, la sanzione è determinata nella misura complessiva di euro 18.000,00
(3.6000,00x5lav.).
La sanzione è stata calcolata alla luce di quanto previsto dall'art. 16 della L. 689/81 (È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.): nel caso di specie è stato applicato il doppio del minimo edittale, inferiore alla terza parte della pena edittale massima, in ordine ai 5 lavoratori interessati dalla sanzione.
Per quanto riguarda il pagamento dei minimi edittali, vi è da dire che l'opponente, a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione del 17/1/2020, contenente anche una diffida accertativa, era stato ammesso ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 124/04 al pagamento delle sanzioni in detta misura, come condizione premiale in caso di regolarizzazione delle violazioni commesse, ma non ha ottemperato a tale diffida, perdendo dunque il diritto a pagare la sanzione minima (€ 9.000,00).
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Con In altre parole, l'importo di € 18.000,00 è già il minore degli importi sanzionatori che l' avrebbe potuto irrogare.
In definitiva, essendo infondati tutti i motivi di opposizione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono integralmente poste a carico dell'opponente, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i.., tenendo conto del fatto Con che l' è difeso da una sua funzionaria.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
17/10/2022 da nei confronti dell' Parte_1 Controparte_4
(ora , rigettata ogni diversa istanza, così provvede: Controparte_5
1) rigetta l'opposizione; Con
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali dell' , che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre RSG CAP e IVA come per legge.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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