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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 333 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa da sé Parte_1 CodiceFiscale_1
medesima;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., l'avv. esponeva di aver Parte_1
stipulato un contratto di mutuo ipotecario il 15/12/1997 con la CP_2
(poi acquisita nel 2005 dalla per
[...] Controparte_1
Proc. n. 333/2022 RG - 1 - dott.ssa Persona_1 l'importo di ₤ 90.000.000. Col predetto contratto di mutuo si conveniva un interesse annuo determinato nella misura fissa dell'8,25% e che lo stesso era stato estinto nel 2008.
Lamentava che dalle condizioni generali del contratto emergeva l'applicazione di un tasso superiore al tasso soglia trimestralmente stabilito ai fini usurari. Pertanto
aveva inviato una diffida alla banca con raccomandata a.r. del 20/11/2013, al fine di ottenere la restituzione, ex art. 1815 co. II cod. civ., della somma di €
22.232,15, versata a titolo di interessi, senza ricevere alcun riscontro e di aver avviato un tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo.
Chiedeva di accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo e la conseguente nullità, ex art. 1815 co. II cod. civ., della relativa clausola e non debenza degli interessi e, per l'effetto, di condannare la banca convenuta alla restituzione in suo favore della somma di € 22.232,15, oltre interessi legali dalla data della diffida sino al soddisfo,
Si costituiva eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'intervenuta decadenza dall'azione in relazione a quanto disposto dall'art. 1832
cod. civ., stante l'omessa contestazione negli anni degli estratti conto, e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda attorea alla luce della legittimità
delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate nel rapporto di mutuo, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
A seguito di mutamento di rito, espletata la CTU la causa veniva decisa con sentenza n. 712/2022 pubblicata in data 14/03/2022 con la quale il Tribunale di
Lecce rigettava la domanda.
Il giudice rigettava l'eccezione sollevata dalla banca.
Proc. n. 333/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Rigettava, nel merito, la domanda così motivando:
“Dall'esame delle reciproche contestazioni, della documentazione prodotta dalle parti,
nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, infatti, emerge con
adeguata chiarezza come sia infondata la contestazione attorea inerente il carattere usurario del
tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo. Il CTU ha, infatti, correttamente verificato
sulla base della normativa vigente e dell'orientamento giurisprudenziale dominante, che sia il
tasso contrattuale previsto per gli interessi corrispettivi, sia il tasso di mora risultano inferiori
rispetto ai relativi tassi soglia e che, pertanto, non sono usurari”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello l'avv. con Parte_1
atto di citazione notificato in data 13/04/2022 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita la resistendo al gravame e chie- CP_1 Controparte_1
dendone il rigetto.
A seguito del decesso del procuratore della banca, avvenuto in data 17/02/2023
e ad essa comunicato in data 13/03/2023, l'avv. a norma dell'art. Parte_1
299 cod. proc. civ. ha riassunto il processo di appello con citazione notificata in data 19/04/2023.
La banca non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 l'appellante ha precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante si duole della sentenza per essersi basata una CTU
errata. Il CTU, infatti, pur avendo adottato un ragionamento giuridico corretto,
Proc. n. 333/2022 RG - 3 - dott.ssa Persona_1 per una mera svista, avrebbe dimenticato di sommare tutta una serie di voci che egli stesso ha indicato a pag. 4 della relazione cosi giungendo ad un risultato infe-
riore rispetto a quello effettivo.
Afferma che il costo del mutuo è composto dalle seguenti percentuali:
a) 0,24% premio assicurazione,
b) 0,2% premio assicurazione infortuni,
c) 0,25% imposta sostitutiva,
d) 8,250% tasso fisso annuale,
e) 0,50% predisposizione di consenso a cancellazione/riduzione ipoteca in caso di estinzione anticipata,
f) 1% commissione sul capitale residuo per estinzioni entro 18 mesi dalla sti-
pula per la predisposizione di conteggi di estinzione,
g) 3% commissione sul capitale residuo per estinzioni oltre 18 mesi dalla sti-
pula per la predisposizione di conteggi di estinzione,
h) 0,50% rimborso spese sul capitale residuo per la predisposizione di con-
teggi di estinzione,
i) 1% commissione sul capitale versato per la predisposizione di conteggi di riduzioni,
j) 0,50% spese sul capitale versato per la predisposizione di conteggi di ridu-
zioni, il tutto per un costo complessivo di 15,44%, di fatto superiore al tas-
so soglia pari a 14,085%.
Il motivo è infondato.
Incontestato il metodo giuridico utilizzato dal CTU per il calcolo del taeg, l'unico elemento che viene in rilievo attraverso il motivo di appello sarebbe una svista
Proc. n. 333/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. matematica del CTU, una sorta di errore materiale da correggere.
Invero, non corrisponde a vero che la sommatoria effettuata dal CTU è frutto di una “svista” laddove la stessa risulta, invece, supportata da una specifica ratio os-
sia la “effettività” dei costi sostenuti dall'attrice, elemento sul quale l'appellante non ha mosso alcuna critica.
Ed invero, il CTU dopo avere, a pag. 4, elencato le condizioni contrattuali e le previsioni di spesa riferite alla anticipata estinzione del mutuo, ha specificato che secondo la formula del taeg prevista dal DM dell'8 luglio 1992, cosi come modi-
ficato dal DM del 6 maggio 2000, e le istruzioni della banca di Italia in merito a quali oneri e spese andavano incluse nel calcolo del taeg, ha ricompreso nel cal-
colo le commissioni previste contrattualmente e, che sulla base della documentazione in atti,
sono state effettivamente sostenute dall'attrice tralasciando gli oneri eventuali come riportato nel
foglio di calcolo allegato alla relazione, come riportato nel foglio di calcolo alla presente relazio-
ne- allegato 2”. Dall'allegato 2 risulta che sono stati ricompresi nel calcolo le spese di istruttoria, le spese di assicurazione e infortuni. Ha quindi accertato un taeg pari all'8,757%, inferiore al tasso soglia pari al 14,085%.
L'attrice già in primo grado con le osservazioni, aveva contestato al CTU di non avere ricompreso nel conteggio una serie di costi, tutti relativi alla estinzione an-
ticipata del mutuo.
Tuttavia tali spese, spiega il CTU, (cfr. risposta alle osservazioni) nella perizia del-
Per_ la dott.ssa (ctp dell'attrice) “sono espresse e sommate in termini percentuali (e quindi solo eventuali) e non vengono, invece, esplicitate in termini monetari sulla base di costi effet-
tivamente sostenuti. Non è vero inoltre che nell'incontro di apertura delle operazioni peri-
tali tali oneri siano stati specificati in maniera analitica (come sostenuto dall'avvocato che dal
Proc. n. 333/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza st. Persona_1 ctp) dal momento che in quella sede come riportato a verbale, essi sono stati ribaditi in termini
percentuali sulla base delle condizioni previste nel contratto di mutuo in atti….Si richiama in-
Per_ fine che il ctp dottoressa nelle sue osservazioni ha ridefinito il risultato del taeg dal 15,77
al 15,26% senza esposizione di nessun calcolo e ancora una volta senza esprimere il valore
monetario delle spese sostenute dalla parte per l'estinzione anticipata del mutuo”.
L'appellante, ignorando del tutto la risposta che il ctu ha fornito alle sue osserva-
zioni in primo grado, in questa sede ripropone la sommatoria algebrica di per-
centuali, senza premurarsi di fornire seri elementi di supporto alle proprie allega-
zioni. Occorre infatti ribadire che era onere dell'attrice fornire la prova delle pro-
prie allegazioni sicché avrebbe dovuto indicare specificatamente e provare in termini monetari i costi asseritamente sostenuti per la estinzione anticipata del mutuo in modo da poter essere vagliati nell'ambito della consulenza per il calcolo del taeg, onere che stando alle risultanze processuali non risulta assolto.
Solo per completezza, in ordine alle commissioni di estinzione anticipata, si rile-
va che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7352 del 07/03/2022, ha chiari-
to che la commissione di estinzione anticipata non è da considerare ai fini del calcolo del taeg (Tasso Annuale Effettivo Globale) e quindi non influisce nella valutazione dell'usura. Questo significa che la penale per estinzione anticipata non è inclusa nel calcolo per determinare se gli interessi del mutuo sono usurai.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellato delle spese di questo grado in ragione dell'attività da questi svolta.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Proc. n. 333/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 1.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 333/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 333 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022,
T R A
(c.f. ) rappresentata e difesa da sé Parte_1 CodiceFiscale_1
medesima;
- APPELLANTE -
E
Controparte_1
- APPELLATA CONTUMACE -
All'udienza del 17 aprile 2024 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., l'avv. esponeva di aver Parte_1
stipulato un contratto di mutuo ipotecario il 15/12/1997 con la CP_2
(poi acquisita nel 2005 dalla per
[...] Controparte_1
Proc. n. 333/2022 RG - 1 - dott.ssa Persona_1 l'importo di ₤ 90.000.000. Col predetto contratto di mutuo si conveniva un interesse annuo determinato nella misura fissa dell'8,25% e che lo stesso era stato estinto nel 2008.
Lamentava che dalle condizioni generali del contratto emergeva l'applicazione di un tasso superiore al tasso soglia trimestralmente stabilito ai fini usurari. Pertanto
aveva inviato una diffida alla banca con raccomandata a.r. del 20/11/2013, al fine di ottenere la restituzione, ex art. 1815 co. II cod. civ., della somma di €
22.232,15, versata a titolo di interessi, senza ricevere alcun riscontro e di aver avviato un tentativo di mediazione conclusosi con esito negativo.
Chiedeva di accertare e dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo e la conseguente nullità, ex art. 1815 co. II cod. civ., della relativa clausola e non debenza degli interessi e, per l'effetto, di condannare la banca convenuta alla restituzione in suo favore della somma di € 22.232,15, oltre interessi legali dalla data della diffida sino al soddisfo,
Si costituiva eccependo, in via preliminare, Controparte_3
l'intervenuta decadenza dall'azione in relazione a quanto disposto dall'art. 1832
cod. civ., stante l'omessa contestazione negli anni degli estratti conto, e, nel merito, sostenendo l'infondatezza della domanda attorea alla luce della legittimità
delle condizioni contrattuali pattuite ed in concreto applicate nel rapporto di mutuo, concludendo per il rigetto della domanda attorea.
A seguito di mutamento di rito, espletata la CTU la causa veniva decisa con sentenza n. 712/2022 pubblicata in data 14/03/2022 con la quale il Tribunale di
Lecce rigettava la domanda.
Il giudice rigettava l'eccezione sollevata dalla banca.
Proc. n. 333/2022 RG - 2 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Rigettava, nel merito, la domanda così motivando:
“Dall'esame delle reciproche contestazioni, della documentazione prodotta dalle parti,
nonché delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile, infatti, emerge con
adeguata chiarezza come sia infondata la contestazione attorea inerente il carattere usurario del
tasso di interesse pattuito nel contratto di mutuo. Il CTU ha, infatti, correttamente verificato
sulla base della normativa vigente e dell'orientamento giurisprudenziale dominante, che sia il
tasso contrattuale previsto per gli interessi corrispettivi, sia il tasso di mora risultano inferiori
rispetto ai relativi tassi soglia e che, pertanto, non sono usurari”.
Avverso la sentenza non notificata ha proposto appello l'avv. con Parte_1
atto di citazione notificato in data 13/04/2022 chiedendone la riforma con unico motivo.
Si è costituita la resistendo al gravame e chie- CP_1 Controparte_1
dendone il rigetto.
A seguito del decesso del procuratore della banca, avvenuto in data 17/02/2023
e ad essa comunicato in data 13/03/2023, l'avv. a norma dell'art. Parte_1
299 cod. proc. civ. ha riassunto il processo di appello con citazione notificata in data 19/04/2023.
La banca non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza Collegiale del 17 aprile 2024 l'appellante ha precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo l'appellante si duole della sentenza per essersi basata una CTU
errata. Il CTU, infatti, pur avendo adottato un ragionamento giuridico corretto,
Proc. n. 333/2022 RG - 3 - dott.ssa Persona_1 per una mera svista, avrebbe dimenticato di sommare tutta una serie di voci che egli stesso ha indicato a pag. 4 della relazione cosi giungendo ad un risultato infe-
riore rispetto a quello effettivo.
Afferma che il costo del mutuo è composto dalle seguenti percentuali:
a) 0,24% premio assicurazione,
b) 0,2% premio assicurazione infortuni,
c) 0,25% imposta sostitutiva,
d) 8,250% tasso fisso annuale,
e) 0,50% predisposizione di consenso a cancellazione/riduzione ipoteca in caso di estinzione anticipata,
f) 1% commissione sul capitale residuo per estinzioni entro 18 mesi dalla sti-
pula per la predisposizione di conteggi di estinzione,
g) 3% commissione sul capitale residuo per estinzioni oltre 18 mesi dalla sti-
pula per la predisposizione di conteggi di estinzione,
h) 0,50% rimborso spese sul capitale residuo per la predisposizione di con-
teggi di estinzione,
i) 1% commissione sul capitale versato per la predisposizione di conteggi di riduzioni,
j) 0,50% spese sul capitale versato per la predisposizione di conteggi di ridu-
zioni, il tutto per un costo complessivo di 15,44%, di fatto superiore al tas-
so soglia pari a 14,085%.
Il motivo è infondato.
Incontestato il metodo giuridico utilizzato dal CTU per il calcolo del taeg, l'unico elemento che viene in rilievo attraverso il motivo di appello sarebbe una svista
Proc. n. 333/2022 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. matematica del CTU, una sorta di errore materiale da correggere.
Invero, non corrisponde a vero che la sommatoria effettuata dal CTU è frutto di una “svista” laddove la stessa risulta, invece, supportata da una specifica ratio os-
sia la “effettività” dei costi sostenuti dall'attrice, elemento sul quale l'appellante non ha mosso alcuna critica.
Ed invero, il CTU dopo avere, a pag. 4, elencato le condizioni contrattuali e le previsioni di spesa riferite alla anticipata estinzione del mutuo, ha specificato che secondo la formula del taeg prevista dal DM dell'8 luglio 1992, cosi come modi-
ficato dal DM del 6 maggio 2000, e le istruzioni della banca di Italia in merito a quali oneri e spese andavano incluse nel calcolo del taeg, ha ricompreso nel cal-
colo le commissioni previste contrattualmente e, che sulla base della documentazione in atti,
sono state effettivamente sostenute dall'attrice tralasciando gli oneri eventuali come riportato nel
foglio di calcolo allegato alla relazione, come riportato nel foglio di calcolo alla presente relazio-
ne- allegato 2”. Dall'allegato 2 risulta che sono stati ricompresi nel calcolo le spese di istruttoria, le spese di assicurazione e infortuni. Ha quindi accertato un taeg pari all'8,757%, inferiore al tasso soglia pari al 14,085%.
L'attrice già in primo grado con le osservazioni, aveva contestato al CTU di non avere ricompreso nel conteggio una serie di costi, tutti relativi alla estinzione an-
ticipata del mutuo.
Tuttavia tali spese, spiega il CTU, (cfr. risposta alle osservazioni) nella perizia del-
Per_ la dott.ssa (ctp dell'attrice) “sono espresse e sommate in termini percentuali (e quindi solo eventuali) e non vengono, invece, esplicitate in termini monetari sulla base di costi effet-
tivamente sostenuti. Non è vero inoltre che nell'incontro di apertura delle operazioni peri-
tali tali oneri siano stati specificati in maniera analitica (come sostenuto dall'avvocato che dal
Proc. n. 333/2022 RG - 5 - dott.ssa Crescenza st. Persona_1 ctp) dal momento che in quella sede come riportato a verbale, essi sono stati ribaditi in termini
percentuali sulla base delle condizioni previste nel contratto di mutuo in atti….Si richiama in-
Per_ fine che il ctp dottoressa nelle sue osservazioni ha ridefinito il risultato del taeg dal 15,77
al 15,26% senza esposizione di nessun calcolo e ancora una volta senza esprimere il valore
monetario delle spese sostenute dalla parte per l'estinzione anticipata del mutuo”.
L'appellante, ignorando del tutto la risposta che il ctu ha fornito alle sue osserva-
zioni in primo grado, in questa sede ripropone la sommatoria algebrica di per-
centuali, senza premurarsi di fornire seri elementi di supporto alle proprie allega-
zioni. Occorre infatti ribadire che era onere dell'attrice fornire la prova delle pro-
prie allegazioni sicché avrebbe dovuto indicare specificatamente e provare in termini monetari i costi asseritamente sostenuti per la estinzione anticipata del mutuo in modo da poter essere vagliati nell'ambito della consulenza per il calcolo del taeg, onere che stando alle risultanze processuali non risulta assolto.
Solo per completezza, in ordine alle commissioni di estinzione anticipata, si rile-
va che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7352 del 07/03/2022, ha chiari-
to che la commissione di estinzione anticipata non è da considerare ai fini del calcolo del taeg (Tasso Annuale Effettivo Globale) e quindi non influisce nella valutazione dell'usura. Questo significa che la penale per estinzione anticipata non è inclusa nel calcolo per determinare se gli interessi del mutuo sono usurai.
Ne deriva il rigetto dell'appello e la condanna dell'appellante al pagamento in fa-
vore dell'appellato delle spese di questo grado in ragione dell'attività da questi svolta.
Poiché il presente giudizio è iniziato innanzi a questa Corte successivamente al
30/01/2013, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, co. 17, della
Proc. n. 333/2022 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Legge 24/12/2012, n. 228, che ha aggiunto il co. I-quater all'art. 13 del D.P.R.
30/05/2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (Cass. Civ. SSUU, 18/02/2014, n. 3774)
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese di questo grado che liquida in complessivi € 1.000,00 ol-
tre IVA, CAP e RF al 15%;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. I-quater, del DPR n.
115/2012 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unifica-
to, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 333/2022 RG - 7 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.