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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2134 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2956 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA e elett.me dom.ti in Roma, Parte_1 Parte_2 piazz.le Clodio n. 56, presso lo studio dell'avv. Flavia Bruschi che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E elett.me dom.ta in Roma, via Prenestina n. 45, presso lo studio CP_1 ela La Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5263/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 23.05.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e unitamente all'altro litisconsorte Parte_1 Parte_2 [...] la sere stati assunti alle dipendenze d CP_2 [...] con contratti di apprendistato, rispettivamente in data 17.5.2007 e CP_1
005, con inquadramento come “Operatore di esercizio”, parametro 140 CCNL lavoratori autoferrotranviari, contratti poi trasformati, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato e di aver ottenuto il primo aumento periodico di anzianità (c.d. APA) oltre due anni dall'assunzione in servizio, con decorrenza da giugno 2011 per e da luglio 2009 per non Parte_1 Parte_2 computando il periodo di apprendistato, hanno convenuto in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: 1) previa, se del caso, declaratoria di nullità delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 7, lett. e) Accordo Nazionale 27 novembre 2000 e art. 2, lett.d1) dell'accordo di rinnovo del 14.12.2004 nella parte in cui escludono che l'intero periodo di lavoro prestato con contratto di apprendistato debba essere considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità;
2) accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'integrale periodo di lavoro prestato con contratto di apprendistato ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità (APA);
3) conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere ai CP_3 ricorrenti per il titolo di cui al presente ricorso e per il periodo come sopra non prescritto le seguenti somme: €3.822,20 in favore di €3.835,85 Parte_1 in favore del Sig. o la somma maggiore o minore che risulterà Parte_2 di giustizia, oltre teressi come per legge;
4) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e Rimborso forfettario, con distrazione;
5) con sentenza esecutiva come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso CP_1 condannando i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha preliminarmente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'azienda resistente, ponendo in rilievo che dalla documentazione prodotta da quest'ultima (v. verbali di conciliazione in sede sindacale in atti) <risulta che abbia sottoscritto con la società controparte_2< i>
(incorporante la società con delibera n. 36 del CP_1 Controparte_4 in data 15.7.2010 ver n sede sindacale [..] Analogamente, ha sottoscritto con la società resistente in data Parte_1
14.5.2010 con el mantenimento in servizio presso l' CP_3 resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno, rinunciava a qualsiasi pretesa o azione, anche non ancora rivendicata e/o promossa, che riguardi, direttamente o indirettamente, il rapporto di apprendistato intercorso prima con e poi con dichiarando, altresì, di non avere nulla a CP_4 CP_1 essun tito causa comunque riconducibile al predetto rapporto di lavoro [..] Parimenti, stipulava con in Parte_2 CP_1 data 18.6.2008 verbale di conciliazione in sede sindacale di analogo contenuto, con cui rinunciava a qualsiasi pretesa connessa al rapporto di apprendistato, ivi comprese le differenze relative agli aumenti periodici di anzianità, in ottica del mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato>. Al riguardo, ha precisato che l'accordo di conciliazione, mai impugnato neppure con l'introduzione del presente giudizio, integra valido atto di rinuncia e transazione>. Sicché, attesa la natura derogatoria della procedura di conciliazione in sede sindacale e ritenute le rinunce operate dai lavoratori con l'assistenza di un rappresentante sindacale idonee a determinare l'estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di apprendistato pregresso, ivi incluse pretese circa gli aumenti periodici di anzianità, ha dichiarato l'inammissibilità del giudizio in ragione della coincidenza del petitum con l'oggetto dell'accordo di conciliazione.
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 lamentandone in sintesi: I) l'erroneità nel il Parte_2 primo giudice ha ritenuto i verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori integranti delle valide rinunce e transazioni nonostante la nullità degli stessi per carenza degli elementi essenziali del negozio, segnatamente l'assenza di res litigiosa e delle reciproche concessioni;
hanno, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione degli artt. 2113 c.c., art. 1965 c.c., art. 1346 c.c., 1418 c.c. e 1325 c.c. II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha omesso l'esame dell'eccezione formulata a verbale di udienza, con la quale i ricorrenti deducevano che i verbali di conciliazione prodotti da controparte avevano ad oggetto differenze retributive non ancora maturate al momento della stipula degli stessi, rispetto alle quali le parti non avrebbero potuto rinunciare;
hanno, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione delle norme in materia di nullità delle rinunce e transazioni in quanto aventi per oggetto diritti futuri non ancora entrati nella disponibilità delle parti ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1346 e 2113 c.c. III) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice non ha considerato che i verbali di conciliazione erano stati sottoscritti al sol fine del mantenimento in servizio dei lavoratori al termine del periodo di apprendistato;
hanno, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione delle norme in materia della nullità delle rinunce e transazioni per illeceità della causa ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1343 e 2113 c.c. ed errore di fatto. IV) in via subordinata, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha disposto l'annullamento dei verbali di conciliazione per difetto del requisito del consenso di cui agli artt. 1427 e 1345 c.c. V) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice accogliendo l'eccezione preliminare di inammissibilità ha rigettato il ricorso senza esaminare nel merito la vicenda, ribandendo sul punto quanto dedotto in prime cure in ordine alla nullità delle previsioni contrattuali ( art 7 lett. 2 ccnl 2000 e art 2 lett D1 accordo di rinnovo del 14/12/2004), per contrarietà al dettato dell'art. 19 legge n. 25/1955. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
4. E' pacifico in causa, e comunque risulta documentalmente provato, che entrambi gli appellanti, assunti dall' con contratto di apprendistato, CP_1 hanno sottoscritto con la società, a ridosso della cessazione del periodo di apprendistato, un “verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 Cod. Proc. Civ” (così nell'intestazione di entrambi gli accordi), con il quale a fronte della assunzione a tempo indeterminato hanno rinunciato, tra l'altro, a qualsiasi pretesa conseguente “agli aumenti periodici di anzianità” e pacificamente hanno instaurato il presente giudizio per ottenere le differenze economiche per la rivendicata retrodatazione degli scatti di anzianità, computando il periodo di apprendistato.
4.1. Di detti accordi di conciliazione i lavoratori non hanno fatto alcuna menzione nel ricorso introduttivo della lite né in precedenza risultano contestati in altro modo, neppure stragiudizialmente, sicché non può seriamente essere confutato il rilievo del Tribunale per cui gli accordi di conciliazione non sono stati mai impugnati, tantomeno nel presente giudizio.
4.2. A sostenere il contrario non può valere in alcun modo la giustificazione del gravame per cui “ l'esistenza di detti documenti è stata eccepita da controparte solo con la memoria di costituzione e i ricorrenti potevano controdedurre nella prima difesa utile che, appunto, era la prima udienza di discussione della causa nella cui sede sono state, appunto, svolte tutte le difese”. Si tratta di affermazione che non solo non tiene conto dei doveri processuali di corretta e completa rappresentazione dei fatti, ma neppure del dettato dell'art. 2113 c.c. e dei princìpi generali in materia.
4.3. Gli appellanti neppure considerano che gli accordi in questione sono stati ricondotti dalle parti nell'alveo dell'art. 411 c.c. e i lavoratori risultano assistiti dai propri rispettivi rappresentanti sindacali, qualificazione non seriamente contestata né smentita in giudizio e da cui consegue l'applicazione alla fattispecie della deroga di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 c.c.. Ne consegue che sono inammissibili le contestazioni diverse dai pur denunciati vizi di annullabilità e nullità, con la precisazione che a questo riguardo non valgono le soggettive qualificazioni del gravame, ma solo i princìpi generali dell'ordinamento, pertanto non vale invocare genericamente l'art. 1418 c.c. e cercare di ricondurre tutto nell'alveo della nullità così da sottrarsi a decadenze e omesse impugnazioni.
4.4. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di gravame con cui gli appellanti eccepiscono, in via subordinata, l'annullabilità dei verbali di conciliazione per asseriti vizi del consenso in contrasto con gli artt. 1427, 1434 e 1435, assumendo che i detti verbali “sono stati sottoscritti esclusivamente al fine del mantenimento in servizio dei lavoratori a fronte della rinuncia ai propri diritti, anche futuri”, concretizzando ciò una forma di violenza morale. Si tratta di eccezione assolutamente nuova, sollevata solo in questo grado in violazione dell'art. 437 c.p.c. per come emerge dalla lettura degli atti di primo grado e in specie dal verbale dell'unica udienza celebrata il 23/5/2023.
5. Fatte tali necessarie premesse, il gravame è fondato laddove lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto delle eccezioni e contestazioni formulate alla prima udienza a fronte della produzione da parte della società dei verbali di conciliazione più volte citati e dell'eccezione di inammissibilità dell'azione da questa sollevata, eccezione ritenuta fondata dal primo giudice.
5.1. Il Tribunale ha genericamente disatteso discussione orale da parte dei ricorrenti>, affermando che l'accordo di conciliazione….. integra valido atto di rinuncia e transazione>. La soluzione adottata si fonda essenzialmente sul rilievo della mancata impugnazione degli accordi in questione, accordi nei quali, a parere del primo giudice, si rinvengono reciproche concessioni, al fine di conferire certezza al rapporto giuridico pendente tra le parti, in ottica di prevenzione di una potenziale lite. Pertanto, deve ritenersi che le rinunce operate dai lavoratori con l'assistenza di un rappresentante sindacale siano idonee a determinare l'estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di apprendistato pregresso, ivi incluse pretese circa gli aumenti periodici di anzianità. Ne consegue l'inammissibilità del presente giudizio, vista la coincidenza del petitum con l'oggetto dell'accordo di conciliazione>.
5.2. Il Tribunale, però, non ha tenuto conto del principio per cui la nullità dell'accordo transattivo e delle rinunce non solo si sottrae al disposto dell'art. 2113 c.c., ma può essere opposta anche in via di mera eccezione, sicché sarebbe stato suo onere esaminare puntualmente le contestazioni mosse alla prima udienza dai lavoratori, soprattutto quelle integranti vizi comportanti la nullità dell'atto e non limitarsi a un generico rigetto delle stesse senza confrontarsi con il contenuto delle doglianze e con i princìpi di diritto e la giurisprudenza in materia.
5.3. Ed allora occorre procedere in questo grado a un'analisi più puntuale delle contestazioni mosse dai lavoratori già in prime cure e riproposte nei motivi di appello.
5.4. Non è fondata la lamentata nullità degli accordi in discussione per asserita carenza degli elementi essenziali della res litigiosa e delle reciproche concessioni, nullità riproposta nel primo motivo di gravame. I tentativi dei lavoratori di supportare tale contestazione si scontrano: i) con il noto contenzioso in materia che da anni interessa il settore degli autoferrotranvieri con riguardo al computo della durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato per la maturazione degli scatti di anzianità, contenzioso già noto all'epoca di sottoscrizione degli accordi in questione (il 18/6/2008 per il e il 14/5/2010 per il;
sul punto è Parte_2 Pt_1 sufficiente scorrere le raccolte di giurisprudenza di legittimità e di merito almeno dal 2000, come emerge anche dalla ricostruzione operata da SU n. 20074/2010 per il CFL con principi valevoli anche per l'apprendistato); ii) con il testo dell'accordo in cui a fronte delle rinunce del lavoratore la società si impegna ad assumerlo a tempo indeterminato alla cessazione del periodo di apprendistato. Il primo motivo di gravame va pertanto disatteso.
5.5. Va parimenti disatteso il terzo motivo di gravame, da trattare prioritariamente, con cui viene riproposta una invero poco chiara eccezione di nullità per asserita illiceità della causa, che però richiama anche un asserito errore di fatto che attiene piuttosto a un vizio del consenso e quindi a un'annullabilità. Al di là della non facile comprensione della doglianza dove si invoca impropriamente e infondatamente un'asserita possibile violazione dell'art. 36 Cost nel caso di mancata prosecuzione del rapporto, la censura non tiene conto che sul datore di lavoro non grava alcun obbligo di assunzione alla cessazione del rapporto di apprendistato, sicché la società appellante ben avrebbe potuto alla scadenza del termine dare disdetta così come previsto dall'art. 19 legge n. 25/1995, termine non ancora maturato all'atto di sottoscrizione degli accordi conciliativi in discussione.
5.6. E' invece fondato il secondo motivo di appello con cui viene lamentata l'omessa pronuncia sull'eccepita nullità degli accordi per avere a oggetto una rinuncia anche a diritti non ancora maturati- future differenze retributive, alias quelle che sarebbero maturate successivamente- in contrasto con le previsioni degli artt. 1418 comma 2 e 1325 c.c. La disciplina codicistica in materia, come da tempo interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità, vieta che gli accordi transattivi e le rinunce possano avere a oggetto diritti ancora non maturati dal lavoratore ed emolumenti non entrati ancora nel patrimonio del predetto. Per datata e consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 338/1988, Cass. n. 6857/1998, Cass. n. 12561/2006, “la rinunzia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata da nullità assoluta e soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare l'invalidità stabilita dall'articolo 2113 cod. civ. per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge si qualifica come ipotesi non di nullità assoluta ma di annullabilità condizionata all'esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso articolo”.
“Nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare la nullità dell'atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo”. Condivisibilmente il gravame richiama il principio di diritto relativo ad analoga fattispecie per cui “Il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ.
o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ.” (Cass. n. 13834/2001). Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, i verbali di conciliazione in questione, mentre per il periodo anteriore alla sottoscrizione si sottraggono alle censure mosse, sono nulli nella parte in cui investono diritti all'epoca non ancora sorti.
5.7. Conseguentemente, in riforma della gravata sentenza, la dichiarata inammissibilità dell'azione resta confermata esclusivamente per le differenze economiche rivendicate per il periodo anteriore al 14/5/2010 per il e al Pt_1
18/6/2008 per il mentre ritenuta la nullità dell'accordo per le Parte_2 disposizioni future ono formare oggetto di specifico esame nel merito delle ragioni addotte dagli appellanti, esame omesso dal Tribunale e riproposto nel gravame con il quinto motivo.
6. Come anticipato, il gravame insiste sul diritto al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità con decorrenza sin dalla stipulata del contratto di apprendistato.
6.1. In particolare, gli appellanti deducono che sia l'art. 7, lett. e, dell'accordo nazionale del 2000 sia l'art. 2, lett. d1, dell'accordo di rinnovo del 14.12.2004 – disposizioni collettive che escludono la rilevanza del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, richiamate entrambe nei rispettivi contratti di lavoro – sono illegittime in quanto in contrasto con norma imperativa e, in particolare, con l'art. 19 L. 25/1955 applicabile ratione temporis ai rapporti oggetto di causa.
6.2. Il motivo è fondato.
6.3. Va innanzitutto ribadito che è pacifico in atti che il e il sono Parte_2 Pt_1 stati assunti a tempo indeterminato a decorrere rispet da 008 e dal 17.5.2010 a seguito del positivo esperimento del tirocinio svolto durante il periodo di apprendistato iniziato per il primo il 20.6.2005 e per il secondo il 17.5.2007. 6.4. La questione in discussione oramai può ritenersi da tempo risolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30935 del 2022) le cui ragioni, di seguito esposte, vengono condivise e fatte proprie da questo Collegio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e a confutazione delle contestazioni della società.
6.5.Dalla citata pronuncia, alle cui ampie ed articolate ragioni si rinvia integralmente, si evince che [..] 6. Non può allora dubitarsi, come meglio anche infra, della vigenza dell'art. 19 I. 25/1955 (che recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore") fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, sesto comma d.lgs. 167/2011. 7. Al riguardo è, infatti, irrilevante la "delega" conferita alle parti sociali dall'art. 49 d.lgs. 276/2003, in quanto specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (terzo comma) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (comma quinto e quinto-bis): sicché, è evidente che la contrattazione collettiva, investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale, non possa esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato.
8. Giova in proposito rammentare la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. I) Cost., cui pertiene la disciplina del rapporto di lavoro e invece concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di "istruzione" (ferma la legislazione esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione": art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.), "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale" (art. 117, terzo comma).
9. D'altro canto, quando il legislatore ha inteso delegare alla disciplina contrattuale l'intera materia dell'apprendistato, come con l'art. 2, primo comma d.lgs. 167/2011 ("La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi intercon federali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) ... m) ... 9, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, trentesimo comma I. 247/2007 ("Il Governo è delegato ad adottare ... garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale ... "), si è ben diversamente e inequivocamente espresso. 10. Non si può poi ignorare come questa Corte, in un'attenta ricostruzione del quadro normativo regolante la disciplina dell'apprendistato, abbia già ritenuto: "Per completezza di ricostruzione ... che lo stesso d.lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47, terzo comma ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, abrogato con l'intera legge solo con l'art. 7, sesto comma del citato d.lgs. n. 167 del 2011, e dunque applicabile al caso in esame, prevede che <>.” (Cass. 14 agosto 2017, n. 20103, p.to 5.1. motivazione). 11. Quanto poi alle locuzioni normative, con le quali il legislatore ha designato la rilevanza del periodo formativo in funzione dell'anzianità di servizio ("computato" in essa: art. 3, quinto e dodicesimo comma d.lgs. 276/2003; "considerato utile": art. 19 I. 25/1955), si tratta di espressioni assolutamente equivalenti. 12. Ciò è stato pure affermato da un autorevole arresto di questa Corte, che, dopo avere specificamente indicato tra le "plurime ... norme che fanno (o hanno fatto) salva la computabilità di certi periodi nell'anzianità di servizio ... l'art. 19 L. 19 gennaio 1955, n. 55 (recante la disciplina dell'apprendistato), che prevede che, qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore", ha ben chiarito che "è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva;
ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva"; sicché, "Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione"(Cass. s.u. 23 settembre 2010, n. 20074, p.ti 11 e 12 in motivazione) [..] >.
6.5. Quanto esposto si pone in linea con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoratori in ragione dell'età e tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato e la circostanza che entrambi i contratti di apprendistato siano stati stipulati anteriormente al 25/10/2011, li sottrae alla riforma del d.lgs n. 167/2011. 6.6. Da quanto esposto consegue, pertanto, il diritto degli appellanti a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata con il contratto di apprendistato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
6.7. Come già precisato il diritto riconosciuto in questa sede deve essere limitato alle differenze retributive non ancora maturate alla data di sottoscrizione dei rispettivi verbali di conciliazione, sicché, in parziale riforma della gravata sentenza, la società appellata deve essere condannata al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € 3.521,76 e, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 3.556,85, oltre rivalutazione monetaria Parte_2
i di legge sulle somme annualmente rivalutate. Nessuna specifica contestazione contabile è stata mossa ai conteggi riprodotti nell'atto di gravame, dai quali si è proceduto a sottrarre gli importi relativi al periodo anteriore alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, limitando le differenze retributive al periodo dall'1/6/2010 per il e dall'1/7/2008 per il Pt_1
Per_1 ine infondata l'eccezione di prescrizione riproposta dalla società, essendosi orami consolidato il principio per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. n. 26246/2022, Cass. n. 18008/2024). Non sussistono né vengono fornite valide ragioni per disattendere il richiamato principio di diritto e per il resto risulta evidente che i crediti riconosciuti in questa sede non erano affatto prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge n. 92.
7. Il parziale accoglimento delle originarie pretese e le numerose contestazioni infondate degli appellanti giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi in ragione della metà, con condanna della società CP_1 per il resto soccombente al pagamento della rimanente metà liquidata come in dispositivo (con conseguente correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dove per mero refuso la società appellata, nella seconda parte è stata indicata come “ ” anziché “ ”). CP_5 CP_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 3521,76 e a la somma di € 3556,85 oltre
[...] Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate;
dichiara compensate in ragione della metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' a rifondere agli appellanti la rimanente metà da CP_1 computarsi quanto al primo grado sull'importo intero di € 3800,00 e quanto al presente grado sull'importo intero di € 4520,00 oltre 15% iva e cpa Roma, 5.6.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario
Sezione controversie lavoro, previdenza e assistenza obbligatorie composta dai Sigg. Magistrati:
DI SARIO dott.ssa Vittoria Presidente rel. SELMI dott. Vincenzo Consigliere CERVELLI dott. Vito Riccardo Consigliere
all'esito dell'udienza del 5.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2956 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente TRA e elett.me dom.ti in Roma, Parte_1 Parte_2 piazz.le Clodio n. 56, presso lo studio dell'avv. Flavia Bruschi che li rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLANTI E elett.me dom.ta in Roma, via Prenestina n. 45, presso lo studio CP_1 ela La Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in telematico APPELLATA Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 5263/2023 del Tribunale di Roma pubblicata il 23.05.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. e unitamente all'altro litisconsorte Parte_1 Parte_2 [...] la sere stati assunti alle dipendenze d CP_2 [...] con contratti di apprendistato, rispettivamente in data 17.5.2007 e CP_1
005, con inquadramento come “Operatore di esercizio”, parametro 140 CCNL lavoratori autoferrotranviari, contratti poi trasformati, senza soluzione di continuità, a tempo indeterminato e di aver ottenuto il primo aumento periodico di anzianità (c.d. APA) oltre due anni dall'assunzione in servizio, con decorrenza da giugno 2011 per e da luglio 2009 per non Parte_1 Parte_2 computando il periodo di apprendistato, hanno convenuto in giudizio CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: 1) previa, se del caso, declaratoria di nullità delle disposizioni contrattuali di cui all'art. 7, lett. e) Accordo Nazionale 27 novembre 2000 e art. 2, lett.d1) dell'accordo di rinnovo del 14.12.2004 nella parte in cui escludono che l'intero periodo di lavoro prestato con contratto di apprendistato debba essere considerato utile ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità;
2) accertare e dichiarare, il diritto dei ricorrenti al riconoscimento dell'integrale periodo di lavoro prestato con contratto di apprendistato ai fini del calcolo degli aumenti periodici di anzianità (APA);
3) conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere ai CP_3 ricorrenti per il titolo di cui al presente ricorso e per il periodo come sopra non prescritto le seguenti somme: €3.822,20 in favore di €3.835,85 Parte_1 in favore del Sig. o la somma maggiore o minore che risulterà Parte_2 di giustizia, oltre teressi come per legge;
4) condannare la convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e Rimborso forfettario, con distrazione;
5) con sentenza esecutiva come per legge”.
1.1. Nella resistenza di il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso CP_1 condannando i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite.
1.2. Il primo giudice: i) ha preliminarmente ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'azienda resistente, ponendo in rilievo che dalla documentazione prodotta da quest'ultima (v. verbali di conciliazione in sede sindacale in atti) <risulta che abbia sottoscritto con la società controparte_2< i>
(incorporante la società con delibera n. 36 del CP_1 Controparte_4 in data 15.7.2010 ver n sede sindacale [..] Analogamente, ha sottoscritto con la società resistente in data Parte_1
14.5.2010 con el mantenimento in servizio presso l' CP_3 resistente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con modalità di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno, rinunciava a qualsiasi pretesa o azione, anche non ancora rivendicata e/o promossa, che riguardi, direttamente o indirettamente, il rapporto di apprendistato intercorso prima con e poi con dichiarando, altresì, di non avere nulla a CP_4 CP_1 essun tito causa comunque riconducibile al predetto rapporto di lavoro [..] Parimenti, stipulava con in Parte_2 CP_1 data 18.6.2008 verbale di conciliazione in sede sindacale di analogo contenuto, con cui rinunciava a qualsiasi pretesa connessa al rapporto di apprendistato, ivi comprese le differenze relative agli aumenti periodici di anzianità, in ottica del mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato>. Al riguardo, ha precisato che l'accordo di conciliazione, mai impugnato neppure con l'introduzione del presente giudizio, integra valido atto di rinuncia e transazione>. Sicché, attesa la natura derogatoria della procedura di conciliazione in sede sindacale e ritenute le rinunce operate dai lavoratori con l'assistenza di un rappresentante sindacale idonee a determinare l'estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di apprendistato pregresso, ivi incluse pretese circa gli aumenti periodici di anzianità, ha dichiarato l'inammissibilità del giudizio in ragione della coincidenza del petitum con l'oggetto dell'accordo di conciliazione.
2. Contro detta decisione hanno proposto tempestivo appello e Parte_1 lamentandone in sintesi: I) l'erroneità nel il Parte_2 primo giudice ha ritenuto i verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori integranti delle valide rinunce e transazioni nonostante la nullità degli stessi per carenza degli elementi essenziali del negozio, segnatamente l'assenza di res litigiosa e delle reciproche concessioni;
hanno, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione degli artt. 2113 c.c., art. 1965 c.c., art. 1346 c.c., 1418 c.c. e 1325 c.c. II) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice ha omesso l'esame dell'eccezione formulata a verbale di udienza, con la quale i ricorrenti deducevano che i verbali di conciliazione prodotti da controparte avevano ad oggetto differenze retributive non ancora maturate al momento della stipula degli stessi, rispetto alle quali le parti non avrebbero potuto rinunciare;
hanno, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione delle norme in materia di nullità delle rinunce e transazioni in quanto aventi per oggetto diritti futuri non ancora entrati nella disponibilità delle parti ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1346 e 2113 c.c. III) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice non ha considerato che i verbali di conciliazione erano stati sottoscritti al sol fine del mantenimento in servizio dei lavoratori al termine del periodo di apprendistato;
hanno, quindi, lamentato la violazione ed errata applicazione delle norme in materia della nullità delle rinunce e transazioni per illeceità della causa ai sensi degli artt. 1418, 1325, 1343 e 2113 c.c. ed errore di fatto. IV) in via subordinata, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice non ha disposto l'annullamento dei verbali di conciliazione per difetto del requisito del consenso di cui agli artt. 1427 e 1345 c.c. V) l'erroneità nella parte in cui il primo giudice accogliendo l'eccezione preliminare di inammissibilità ha rigettato il ricorso senza esaminare nel merito la vicenda, ribandendo sul punto quanto dedotto in prime cure in ordine alla nullità delle previsioni contrattuali ( art 7 lett. 2 ccnl 2000 e art 2 lett D1 accordo di rinnovo del 14/12/2004), per contrarietà al dettato dell'art. 19 legge n. 25/1955. 2.1. Si è costituita in giudizio resistendo al gravame e chiedendone CP_1 il rigetto.
2.2. Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c., la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
3. L'appello è in parte fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito indicati.
4. E' pacifico in causa, e comunque risulta documentalmente provato, che entrambi gli appellanti, assunti dall' con contratto di apprendistato, CP_1 hanno sottoscritto con la società, a ridosso della cessazione del periodo di apprendistato, un “verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411 Cod. Proc. Civ” (così nell'intestazione di entrambi gli accordi), con il quale a fronte della assunzione a tempo indeterminato hanno rinunciato, tra l'altro, a qualsiasi pretesa conseguente “agli aumenti periodici di anzianità” e pacificamente hanno instaurato il presente giudizio per ottenere le differenze economiche per la rivendicata retrodatazione degli scatti di anzianità, computando il periodo di apprendistato.
4.1. Di detti accordi di conciliazione i lavoratori non hanno fatto alcuna menzione nel ricorso introduttivo della lite né in precedenza risultano contestati in altro modo, neppure stragiudizialmente, sicché non può seriamente essere confutato il rilievo del Tribunale per cui gli accordi di conciliazione non sono stati mai impugnati, tantomeno nel presente giudizio.
4.2. A sostenere il contrario non può valere in alcun modo la giustificazione del gravame per cui “ l'esistenza di detti documenti è stata eccepita da controparte solo con la memoria di costituzione e i ricorrenti potevano controdedurre nella prima difesa utile che, appunto, era la prima udienza di discussione della causa nella cui sede sono state, appunto, svolte tutte le difese”. Si tratta di affermazione che non solo non tiene conto dei doveri processuali di corretta e completa rappresentazione dei fatti, ma neppure del dettato dell'art. 2113 c.c. e dei princìpi generali in materia.
4.3. Gli appellanti neppure considerano che gli accordi in questione sono stati ricondotti dalle parti nell'alveo dell'art. 411 c.c. e i lavoratori risultano assistiti dai propri rispettivi rappresentanti sindacali, qualificazione non seriamente contestata né smentita in giudizio e da cui consegue l'applicazione alla fattispecie della deroga di cui all'ultimo comma del citato art. 2113 c.c.. Ne consegue che sono inammissibili le contestazioni diverse dai pur denunciati vizi di annullabilità e nullità, con la precisazione che a questo riguardo non valgono le soggettive qualificazioni del gravame, ma solo i princìpi generali dell'ordinamento, pertanto non vale invocare genericamente l'art. 1418 c.c. e cercare di ricondurre tutto nell'alveo della nullità così da sottrarsi a decadenze e omesse impugnazioni.
4.4. Parimenti inammissibile è il quarto motivo di gravame con cui gli appellanti eccepiscono, in via subordinata, l'annullabilità dei verbali di conciliazione per asseriti vizi del consenso in contrasto con gli artt. 1427, 1434 e 1435, assumendo che i detti verbali “sono stati sottoscritti esclusivamente al fine del mantenimento in servizio dei lavoratori a fronte della rinuncia ai propri diritti, anche futuri”, concretizzando ciò una forma di violenza morale. Si tratta di eccezione assolutamente nuova, sollevata solo in questo grado in violazione dell'art. 437 c.p.c. per come emerge dalla lettura degli atti di primo grado e in specie dal verbale dell'unica udienza celebrata il 23/5/2023.
5. Fatte tali necessarie premesse, il gravame è fondato laddove lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto delle eccezioni e contestazioni formulate alla prima udienza a fronte della produzione da parte della società dei verbali di conciliazione più volte citati e dell'eccezione di inammissibilità dell'azione da questa sollevata, eccezione ritenuta fondata dal primo giudice.
5.1. Il Tribunale ha genericamente disatteso discussione orale da parte dei ricorrenti>, affermando che l'accordo di conciliazione….. integra valido atto di rinuncia e transazione>. La soluzione adottata si fonda essenzialmente sul rilievo della mancata impugnazione degli accordi in questione, accordi nei quali, a parere del primo giudice, si rinvengono reciproche concessioni, al fine di conferire certezza al rapporto giuridico pendente tra le parti, in ottica di prevenzione di una potenziale lite. Pertanto, deve ritenersi che le rinunce operate dai lavoratori con l'assistenza di un rappresentante sindacale siano idonee a determinare l'estinzione dei diritti patrimoniali connessi al rapporto di apprendistato pregresso, ivi incluse pretese circa gli aumenti periodici di anzianità. Ne consegue l'inammissibilità del presente giudizio, vista la coincidenza del petitum con l'oggetto dell'accordo di conciliazione>.
5.2. Il Tribunale, però, non ha tenuto conto del principio per cui la nullità dell'accordo transattivo e delle rinunce non solo si sottrae al disposto dell'art. 2113 c.c., ma può essere opposta anche in via di mera eccezione, sicché sarebbe stato suo onere esaminare puntualmente le contestazioni mosse alla prima udienza dai lavoratori, soprattutto quelle integranti vizi comportanti la nullità dell'atto e non limitarsi a un generico rigetto delle stesse senza confrontarsi con il contenuto delle doglianze e con i princìpi di diritto e la giurisprudenza in materia.
5.3. Ed allora occorre procedere in questo grado a un'analisi più puntuale delle contestazioni mosse dai lavoratori già in prime cure e riproposte nei motivi di appello.
5.4. Non è fondata la lamentata nullità degli accordi in discussione per asserita carenza degli elementi essenziali della res litigiosa e delle reciproche concessioni, nullità riproposta nel primo motivo di gravame. I tentativi dei lavoratori di supportare tale contestazione si scontrano: i) con il noto contenzioso in materia che da anni interessa il settore degli autoferrotranvieri con riguardo al computo della durata dei contratti di formazione e lavoro e di apprendistato per la maturazione degli scatti di anzianità, contenzioso già noto all'epoca di sottoscrizione degli accordi in questione (il 18/6/2008 per il e il 14/5/2010 per il;
sul punto è Parte_2 Pt_1 sufficiente scorrere le raccolte di giurisprudenza di legittimità e di merito almeno dal 2000, come emerge anche dalla ricostruzione operata da SU n. 20074/2010 per il CFL con principi valevoli anche per l'apprendistato); ii) con il testo dell'accordo in cui a fronte delle rinunce del lavoratore la società si impegna ad assumerlo a tempo indeterminato alla cessazione del periodo di apprendistato. Il primo motivo di gravame va pertanto disatteso.
5.5. Va parimenti disatteso il terzo motivo di gravame, da trattare prioritariamente, con cui viene riproposta una invero poco chiara eccezione di nullità per asserita illiceità della causa, che però richiama anche un asserito errore di fatto che attiene piuttosto a un vizio del consenso e quindi a un'annullabilità. Al di là della non facile comprensione della doglianza dove si invoca impropriamente e infondatamente un'asserita possibile violazione dell'art. 36 Cost nel caso di mancata prosecuzione del rapporto, la censura non tiene conto che sul datore di lavoro non grava alcun obbligo di assunzione alla cessazione del rapporto di apprendistato, sicché la società appellante ben avrebbe potuto alla scadenza del termine dare disdetta così come previsto dall'art. 19 legge n. 25/1995, termine non ancora maturato all'atto di sottoscrizione degli accordi conciliativi in discussione.
5.6. E' invece fondato il secondo motivo di appello con cui viene lamentata l'omessa pronuncia sull'eccepita nullità degli accordi per avere a oggetto una rinuncia anche a diritti non ancora maturati- future differenze retributive, alias quelle che sarebbero maturate successivamente- in contrasto con le previsioni degli artt. 1418 comma 2 e 1325 c.c. La disciplina codicistica in materia, come da tempo interpretata anche dalla giurisprudenza di legittimità, vieta che gli accordi transattivi e le rinunce possano avere a oggetto diritti ancora non maturati dal lavoratore ed emolumenti non entrati ancora nel patrimonio del predetto. Per datata e consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Cass. 338/1988, Cass. n. 6857/1998, Cass. n. 12561/2006, “la rinunzia al diritto alla retribuzione in corrispettivo della prestazione lavorativa previsto e tutelato dalla Costituzione e dal codice civile quando sia anteriore alla maturazione del diritto è viziata da nullità assoluta e soltanto quando esso sia acquisito al patrimonio del titolare l'invalidità stabilita dall'articolo 2113 cod. civ. per le rinunzie e le transazioni relative a diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili di legge si qualifica come ipotesi non di nullità assoluta ma di annullabilità condizionata all'esercizio della facoltà di impugnazione nel termine perentorio di cui allo stesso articolo”.
“Nei confronti di diritti ancora non sorti o maturati la preventiva disposizione può comportare la nullità dell'atto, poiché esso è diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata dalle norme di legge o di contratto collettivo”. Condivisibilmente il gravame richiama il principio di diritto relativo ad analoga fattispecie per cui “Il regime di eventuale mera annullabilità degli atti contenenti rinunce del lavoratore a diritti garantiti dal norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, previsto dall'art. 2113 cod. civ., riguarda le ipotesi di rinuncia a un diritto già acquisito, mentre in caso di rinuncia all'incidenza dell'anzianità maturata ad una certa data del rapporto di lavoro sui diritti, derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo, ancora non acquisiti nel patrimonio del rinunciante, la rinuncia viene ad assumere il valore di un atto diretto a regolamentare gli effetti del rapporto di lavoro in maniera diversa da quella fissata in maniera inderogabile dalle norme di legge o di contratto collettivo, e ciò ne determina la nullità a norma dell'art. 1418 cod. civ.
o l'invalidità o l'inefficacia a norma dell'art. 2077 cod. civ.” (Cass. n. 13834/2001). Alla luce delle esposte considerazioni, pertanto, i verbali di conciliazione in questione, mentre per il periodo anteriore alla sottoscrizione si sottraggono alle censure mosse, sono nulli nella parte in cui investono diritti all'epoca non ancora sorti.
5.7. Conseguentemente, in riforma della gravata sentenza, la dichiarata inammissibilità dell'azione resta confermata esclusivamente per le differenze economiche rivendicate per il periodo anteriore al 14/5/2010 per il e al Pt_1
18/6/2008 per il mentre ritenuta la nullità dell'accordo per le Parte_2 disposizioni future ono formare oggetto di specifico esame nel merito delle ragioni addotte dagli appellanti, esame omesso dal Tribunale e riproposto nel gravame con il quinto motivo.
6. Come anticipato, il gravame insiste sul diritto al riconoscimento degli aumenti periodici di anzianità con decorrenza sin dalla stipulata del contratto di apprendistato.
6.1. In particolare, gli appellanti deducono che sia l'art. 7, lett. e, dell'accordo nazionale del 2000 sia l'art. 2, lett. d1, dell'accordo di rinnovo del 14.12.2004 – disposizioni collettive che escludono la rilevanza del periodo di apprendistato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità, richiamate entrambe nei rispettivi contratti di lavoro – sono illegittime in quanto in contrasto con norma imperativa e, in particolare, con l'art. 19 L. 25/1955 applicabile ratione temporis ai rapporti oggetto di causa.
6.2. Il motivo è fondato.
6.3. Va innanzitutto ribadito che è pacifico in atti che il e il sono Parte_2 Pt_1 stati assunti a tempo indeterminato a decorrere rispet da 008 e dal 17.5.2010 a seguito del positivo esperimento del tirocinio svolto durante il periodo di apprendistato iniziato per il primo il 20.6.2005 e per il secondo il 17.5.2007. 6.4. La questione in discussione oramai può ritenersi da tempo risolta dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 30935 del 2022) le cui ragioni, di seguito esposte, vengono condivise e fatte proprie da questo Collegio anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e a confutazione delle contestazioni della società.
6.5.Dalla citata pronuncia, alle cui ampie ed articolate ragioni si rinvia integralmente, si evince che [..] 6. Non può allora dubitarsi, come meglio anche infra, della vigenza dell'art. 19 I. 25/1955 (che recita: "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'art. 2118 c.c., l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore") fino all'abrogazione ad opera dell'art. 7, sesto comma d.lgs. 167/2011. 7. Al riguardo è, infatti, irrilevante la "delega" conferita alle parti sociali dall'art. 49 d.lgs. 276/2003, in quanto specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (terzo comma) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano (comma quinto e quinto-bis): sicché, è evidente che la contrattazione collettiva, investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale, non possa esorbitare dal perimetro ad esso devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato.
8. Giova in proposito rammentare la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di "ordinamento civile", a norma dell'art. 117, secondo comma, lett. I) Cost., cui pertiene la disciplina del rapporto di lavoro e invece concorrente dello Stato e delle Regioni in materia di "istruzione" (ferma la legislazione esclusiva dello Stato in materia di "norme generali sull'istruzione": art. 117, secondo comma, lett. n) Cost.), "salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale" (art. 117, terzo comma).
9. D'altro canto, quando il legislatore ha inteso delegare alla disciplina contrattuale l'intera materia dell'apprendistato, come con l'art. 2, primo comma d.lgs. 167/2011 ("La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi intercon federali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi: a) ... m) ... 9, in attuazione della delega conferita dall'art. 1, trentesimo comma I. 247/2007 ("Il Governo è delegato ad adottare ... garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale ... "), si è ben diversamente e inequivocamente espresso. 10. Non si può poi ignorare come questa Corte, in un'attenta ricostruzione del quadro normativo regolante la disciplina dell'apprendistato, abbia già ritenuto: "Per completezza di ricostruzione ... che lo stesso d.lgs. n. 276 del 2003, all'art. 47, terzo comma ha previsto che in attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato restasse in vigore la disciplina dell'apprendistato dettata dalla legge n. 25 del 1955 come modificata dalla legge n. 196 del 1997. Ancora, va sottolineato che l'art. 19 della legge n. 25 del 1955, abrogato con l'intera legge solo con l'art. 7, sesto comma del citato d.lgs. n. 167 del 2011, e dunque applicabile al caso in esame, prevede che <
ma l'equiparazione posta dalla legge (periodo di formazione e lavoro = periodo di lavoro ordinario), in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva"; sicché, "Il contratto collettivo potrebbe non prevedere affatto l'istituto degli scatti di anzianità, come anche lo può prevedere articolando nel modo più vario la progressione di tali aumenti retributivi automatici, ma non può escludere dal computo dell'anzianità di servizio, a tal fine, il pregresso periodo di formazione e lavoro. L'equiparazione tra periodo di formazione ed anzianità di servizio esprime un generale canone che si sovrappone, per il suo carattere inderogabile, anche alla contrattazione collettiva, la quale può sì disciplinare nel modo più vario istituti contrattuali rimessi interamente alla sua regolamentazione, come gli scatti di anzianità, ma non potrebbe introdurre un trattamento in senso lato discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione"(Cass. s.u. 23 settembre 2010, n. 20074, p.ti 11 e 12 in motivazione) [..]
6.5. Quanto esposto si pone in linea con il principio comunitario di non discriminazione tra lavoratori in ragione dell'età e tra lavoratori assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti con contratto a tempo indeterminato e la circostanza che entrambi i contratti di apprendistato siano stati stipulati anteriormente al 25/10/2011, li sottrae alla riforma del d.lgs n. 167/2011. 6.6. Da quanto esposto consegue, pertanto, il diritto degli appellanti a vedersi riconoscere l'anzianità di servizio maturata con il contratto di apprendistato ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
6.7. Come già precisato il diritto riconosciuto in questa sede deve essere limitato alle differenze retributive non ancora maturate alla data di sottoscrizione dei rispettivi verbali di conciliazione, sicché, in parziale riforma della gravata sentenza, la società appellata deve essere condannata al pagamento, in favore di dell'importo complessivo di € 3.521,76 e, in favore di Parte_1 [...]
dell'importo complessivo di € 3.556,85, oltre rivalutazione monetaria Parte_2
i di legge sulle somme annualmente rivalutate. Nessuna specifica contestazione contabile è stata mossa ai conteggi riprodotti nell'atto di gravame, dai quali si è proceduto a sottrarre gli importi relativi al periodo anteriore alla sottoscrizione dei verbali di conciliazione, limitando le differenze retributive al periodo dall'1/6/2010 per il e dall'1/7/2008 per il Pt_1
Per_1 ine infondata l'eccezione di prescrizione riproposta dalla società, essendosi orami consolidato il principio per cui il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (ex plurimis Cass. n. 26246/2022, Cass. n. 18008/2024). Non sussistono né vengono fornite valide ragioni per disattendere il richiamato principio di diritto e per il resto risulta evidente che i crediti riconosciuti in questa sede non erano affatto prescritti al momento di entrata in vigore della citata legge n. 92.
7. Il parziale accoglimento delle originarie pretese e le numerose contestazioni infondate degli appellanti giustificano la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi in ragione della metà, con condanna della società CP_1 per il resto soccombente al pagamento della rimanente metà liquidata come in dispositivo (con conseguente correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dove per mero refuso la società appellata, nella seconda parte è stata indicata come “ ” anziché “ ”). CP_5 CP_1
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto confermata, condanna a corrispondere a CP_1 Parte_1 la somma di € 3521,76 e a la somma di € 3556,85 oltre
[...] Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi di legge sulle somme annualmente rivalutate;
dichiara compensate in ragione della metà le spese di entrambi i gradi di giudizio e condanna l' a rifondere agli appellanti la rimanente metà da CP_1 computarsi quanto al primo grado sull'importo intero di € 3800,00 e quanto al presente grado sull'importo intero di € 4520,00 oltre 15% iva e cpa Roma, 5.6.2025 LA PRESIDENTE est dott.ssa Vittoria Di Sario