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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/06/2025, n. 2890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2890 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4940/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , in proprio e quale procuratore speciale Parte_1 CodiceFiscale_1
di c.f. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliato in Pinerolo, Via Chiappero 29/b, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Bolley, che lo rappresenta e difende per procura alle liti 18.11.2025 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE - contro c.f. elettivamente domiciliata in Torino (TO), CP_1 C.F._3
Via Paolo Sacchi n. 28 bis, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Lavorato, che la rappresenta e difende per procura alle liti 10.3.2023 allegata alla comparsa di costituzione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: violazione distanze – risarcimento danno.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ordinare il ripristino e cioè la rimozione dell'ampliamento del balcone oggetto di causa;
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno arrecato a parte attrice. Con il favore delle spese di lite”.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 15 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito in via principale Respingere integralmente e rigettare la domanda di rimessa in pristino e di rimozione dell'ampliamento del balcone meglio descritto in narrativa nonché la conseguente domanda di risarcimento danni avanzate da parte attrice nei confronti della Sig.
[...]
in quanto inaccoglibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per i CP_1 motivi tutti espressi in parte motiva e, per l'effetto, dichiarare che la medesima a nulla è tenuta e nulla deve, a nessun titolo, a parte attrice. In ogni caso Con piena vittoria di spese e compensi professionali del presente Giudizio, oltre addizionale di legge e successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da in Parte_1
proprio e quale procuratore speciale di , al fine di veder Parte_2 ordinata la rimessa in pristino, ovvero la rimozione dell'ampliamento del balcone realizzato da sulla propria proprietà, nella parte soprastante il balcone CP_1
e le finestre dell'immobile attoreo e, quindi, in danno del medesimo, così privato in maniera considerevole dell'irraggiamento solare.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto quanto segue:
. la sig.ra è proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano terreno dello Parte_2
stabile sito in Sestriere, Frazione Champlas du Col, Via Provinciale 41, distinta al CF al
Fg. 5 part. 1620 sub 4 (oltre ad un locale autorimessa), immobile facente parte di un fabbricato di civile abitazione bifamiliare, al cui piano superiore è l'appartamento di proprietà della convenuta, distinto al CF al Fg. 5 part. 1620 sub 5;
. con atto a rogito Notaio in data 12.7.2016 la sig.ra ha concesso il Per_1 Parte_2
godimento di detto immobile a in funzione di successiva alienazione Parte_1
(rent to buy);
. nel 2018, la convenuta, acquisite le necessarie autorizzazioni edilizie, ha realizzato un ampliamento del proprio balcone, praticamente raddoppiandone l'estensione, sulla facciata sud del fabbricato, nella parte soprastante il balcone e le finestre dell'immobile attoreo;
pagina 2 di 15 . tale ampliamento, eseguito in spregio alle norme sulle distanze minime tra fabbricati, ha creato un considerevole danno alla proprietà attorea, privata in maniera considerevole dell'irraggiamento solare.
Parte attrice, premesso che la regolarità amministrativa dell'opera non incide sui rapporti privatistici tra confinanti, ha sostenuto l'illegittimità dell'ampliamento del manufatto giacchè eseguito in violazione dell'art. 1102 c.c., in forza del quale il comunista ha diritto di fare uso della cosa comune solo a patto di non impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso, e nel caso di specie l'ampliamento in questione impedisce a parte attrice di utilizzare nello stesso modo una rilevante porzione della facciata condominiale, oltre ad essere stata compromessa la luminosità dell'alloggio sottostante;
inoltre l'ampliamento deve ritenersi illegittimo per violazione degli artt. 905 e 907 c.c., dal momento che esso aumenta di alcuni metri la veduta esercitata sul balcone sottostante, nonché per violazione dell'art. 873 c.c. in quanto realizzato a meno di tre metri dalla proprietà di parte attrice.
Dato atto dell'esito negativo della formale diffida a ripristinare la situazione preesistente, nonché della procedura di mediazione obbligatoria, parte attrice ha chiesto – previa disposizione di CTU volta ad accertare le distanze e la diminuzione dell'irraggiamento solare descritte in narrativa – ordinarsi la rimessa in pristino del manufatto, nonché la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00 'o veriore somma determinanda in corso di causa'.
La domanda attorea è stata contestata da la quale, nella propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta, ha, in primo luogo, sottolineato la genericità e l'indeterminatezza della domanda attorea, in quanto limitata alla pretesa di messa in pristino, senza richiedere l'accertamento della sussistenza di alcuna delle diverse fattispecie di legge e delle plurime violazioni riferite in citazione;
nel merito ha contestato quanto sostenuto da parte attrice rilevando in primo luogo l'inapplicabilità dell'art. 873
c.c., in quanto facente riferimento a “costruzioni”, tale non essendo il balcone oggetto di ampliamento, mero aggetto (di soli 90 cm) della costruzione di cui è parte - come confermato dall'art. 35 del Regolamento Edilizio del Comune di Sestriere, che identifica e qualifica espressamente il “balcone” come mero “elemento edilizio”; ha poi aggiunto che neppure ricorre il requisito dei “fondi finitimi”, posto dalla norma, risulta integrato, dal pagina 3 di 15 momento che le unità abitative oggetto di causa fanno parte dello stesso edificio/condominio, e che l'opera di ampliamento non ha comunque creato un'intercapedine che possa creare pericolo per l'igiene o limitare la giusta quantità di luce ed aria dell'appartamento attoreo, come reso evidente dalla documentazione fotografica prodotta da controparte e come ritenuto dal proprio perito (che aveva valutato 'ininfluente' la riduzione di irraggiamento lamentata da controparte).
Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 1102 c.c., parte convenuta ha sostenuto che l'ampliamento del balcone – realizzato attraverso l'uso della cosa comune, ovvero parte del muro perimetrale della facciata est dell'edificio – è avvenuto nel rispetto ed entro i limiti posti dalla norma: ha richiamato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri stessi, nella parte corrispondente agli appartamenti di loro esclusiva proprietà, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti, o trasformando finestre in balconi o in pensili, opere da ritenersi legittime se non pregiudicano il fabbricato né ledono il diritto al pari uso degli altri condomini, non incidendo né sulla destinazione dei muri né su quella di cortili o spazi liberi comuni;
ha aggiunto che la trasformazione in balcone o terrazzo, ad opera di un condomino, di una o più finestre del suo appartamento nel muro perimetrale non importa una innovazione della cosa comune a norma dell'art. 1120 c.c., bensì soltanto quell'uso individuale della cosa comune disciplinato dagli artt. 1102 e
1122 c.c.; ha infine ritenuto che l'applicabilità, al caso di specie, delle norme dettate per la comunione incida sulla asserita violazione delle distanze lamentate da parte avversaria, in quanto, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, le norme sulle distanze legali, rivolte fondamentalmente a regolare rapporti fra proprietà contigue e separate, sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni, e nell'ipotesi di contrasto tra le norme sulle distanze legali e quelle relative all'uso delle cose comuni sono queste ultime a prevalere, con la conseguente inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali: norme che nel condominio degli edifici e nei rapporti fra singolo condomino e condominio risultano, quindi, in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.
pagina 4 di 15 Con riferimento poi all'asserita violazione degli artt. 905 e 907 c.c., parte convenuta ha precisato che il nuovo tratto di balcone impedisce qualsiasi tipo di veduta nella proprietà sottostante;
ha poi osservato che l'art. 907 c.c., in particolare, ha come presupposto l'avvenuta acquisizione di un diritto di veduta verso il fondo del vicino, mentre nel caso di specie la proprietà attorea non ha acquistato alcun diritto di avere vedute dirette verso la proprietà della convenuta, atteso che attraverso le aperture dell'immobile attoreo, presenti in facciata, non è possibile esercitare alcuna veduta diretta verso l'alto: ha richiamato il costante insegnamento di dottrina e giurisprudenza secondo cui, in ordine alle distanze delle costruzioni dalle vedute, le suddette distanze vengono calcolate frontalmente, lateralmente o verso il basso (c.d. veduta in appiombo), ma non già verso l'alto, ferma comunque restando la prevalenza delle norme sull'utilizzo delle cose comuni ex art. 1102 c.c.; infine ha osservato che il balcone de quo è prospiciente la via pubblica, circostanza documentalmente risultante e tale da rendere di per sé applicabile l'esonero da ogni divieto in tema di distanze, in forza della previsione dell'art. 905, 3° comma c.c.
Contestata, in ultimo, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, sia nell'an che nel quantum, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono state rigettate le prove orali articolate da parte attrice ed è stata disposta CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla posizione del manufatto oggetto di causa;
all'esito, sostituito il Giudice titolare all'esito di concordo interno ordinario, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: lette le note depositate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Nel valutare la domanda attorea, diretta ad ottenere (oltre al risarcimento del danno) la rimozione dell'ampliamento del manufatto (balcone) della convenuta, in quanto asseritamente realizzato in violazione degli artt. 873, 905, 907 e 1102 c.c., appare opportuno muovere dalla disamina della CTU disposta in corso di causa.
pagina 5 di 15 Al CTU nominato è stato conferito l'incarico di descrivere lo stato dei luoghi con particolare riferimento al balcone realizzato dalla convenuta, accertare la distanza esistente tra detto balcone e gli immobili di proprietà degli attori “tenuto conto delle contestazioni sollevate, della previsione di cui all'art. 907 c.c., avuto riguardo altresì alle disposizioni del regolamento e/o dello strumento urbanistico vigente nel Comune di
Sestriere al tempo della costruzione”, precisare se l'estensione del nuovo balcone abbia modificato o meno l'irraggiamento solare dell'immobile attoreo e, nel caso, se tale modifica possa aver cagionato un danno, in termini di diminuzione del valore di mercato dell'immobile attoreo.
Ebbene, il CTU, effettuato il sopralluogo nella località, ha descritto il balcone oggetto di causa, realizzato sul prospetto est del fabbricato che affaccia su un vicolo in salita della borgata, con orientamento sud-nord, riducendosi man mano di ampiezza: “Il balcone del
1° piano è stato prolungato di ca. cm 540 ed è stato realizzato con struttura e tavolato in legno. La superficie complessiva dello stesso (misurata sul tavolato) è di cm 100 x 838.
Dai rilievi effettuati, il balcone al piano terra dista dallo spigolo dell'edificio cm 148, mentre il balcone del primo piano non è allineato con il sottostante balcone e dista cm
50 dal medesimo spigolo, superando il balcone del piano terra di ca. cm 100”; misurate quindi le distanze come nel dettaglio riferito nella relazione, ha concluso che “Tutte le distanze rilevate sono inferiori ai mt 3,00”, ritenendo pertanto violato la disposizione dell'art. 907, 3° comma c.c. che prevede la distanza minima di mt 3,00 e che opera anche in senso verticale.
Quanto agli aspetti urbanistico-edilizi, il CTU ha riferito che “il balcone è stato realizzato nel rispetto dell'art. 56 del R.E. vigente all'epoca. Sono invece state rilevate alcune differenze tra il realizzato e quanto approvato dalla DGC n. 27 del 15-04-2016 che concedeva a una superficie complessiva del balcone su strada di mq 7,47 CP_1
(0,90x8,30) mentre il balcone realizzato è di mq 8,38 (1, 00x8,38)”.
Infine, l'esperto nominato dal Giudice si è espresso in ordine alla modifica dell'irraggiamento solare dell'immobile attoreo (valutata utilizzando le “istruzioni per la determinazione dell'ombreggiamento di superfici trasparenti su parete verticale” del di Torino, integrate con l'osservazione diretta durante il sopralluogo effettuato): CP_2
“l'ampliamento del balcone al primo piano da parte della Convenuta ha ridotto
pagina 6 di 15 l'irraggiamento solare dell'immobile attoreo. In particolare le superfici finestrate, al netto delle ombre portate da altri elementi architettonici, risultano completamente ombreggiate
a causa dell'ampliamento del balcone nelle seguenti fasce orarie e stagioni:
- la porta finestra del soggiorno di 1h÷1h 15' nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 12.00 dei mesi da marzo a settembre (ombreggiata al 50% per la durata di 1h 10'÷1h
45');
- la finestra del bagno di 1h 05'÷1h 45' nella fascia oraria compresa tra le 10.10 e le
12.00 di tutti i mesi dell'anno;
- la finestra della camera” di 40'÷50' nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 11.50 nei mesi invernali e autunnali.
Nel rispondere al quesito concernente il pregiudizio da minore irraggiamento solare riscontrato, il CTU, premesso che luminosità è uno dei parametri che si utilizza per la valutazione degli immobili e che le facciate esposte ad est senza ombreggiamenti godono dell'irraggiamento solare fino a mezzogiorno, ha rilevato quanto segue: “Se si guarda alla morfologia del vicolo, lo stesso ha una maggiore larghezza verso sud captando maggiormente i raggi solari, questa circostanza unitamente alla composizione della facciata originaria che aveva il balcone del primo piano di dimensione ridotte permetteva all'alloggio del piano terra di godere per la facciata est dell'irraggiamento nelle ore di maggiore apporto solare fino alle ore 12.00. Da quanto esposto nel precedente quesito la costruzione del balcone ha causato un ombreggiamento sulle superfici finestrate nella fascia oraria di maggior luminosità (ca. 10.10 12,00) con lievi variazioni in base alle diverse stagioni. Bisogna anche considerare che l'immobile attoreo è al piano terra, di per sé sfavorito in termini di luminosità”.
Quindi, valutata la riduzione dell'irraggiamento solare nei singoli ambienti dell'alloggio, egli ha determinato nella misura del 5% la riduzione di valore dell'alloggio e così €
8.000,00.
La CTU ha dunque ritenuto, come sopra visto, la violazione dell'art. 907, 3° comma c.c.
Tale norma disciplina la distanza delle costruzioni delle vedute, disponendo al primo comma che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a
pagina 7 di 15 norma dell'art. 905 c.c.”; il terzo comma aggiunge che “Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.
La questione che si pone è l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 907 c.c., avendo parte convenuta sostenuto da un lato la prevalenza delle norme codicistiche sull'utilizzo della cosa comune ex art. 1102 c.c., dall'altro lato l'inapplicabilità dell'art. 907 c.c. in quanto il nuovo tratto di balcone impedisce qualsiasi tipo di veduta nella proprietà sottostante, diritto di veduta invero assente in capo alla convenuta, ma anche in capo a parte attrice giacchè attraverso le aperture dell'immobile attoreo presenti in facciata non
è possibile esercitare alcuna veduta diretta verso l'alto.
Un primo elemento da porre in evidenza è che il manufatto in questione è stato realizzato sulla facciata, ovvero su parte comune dell'edificio di cui fanno parte al piano terreno l'immobile di proprietà attorea, al primo piano l'immobile della convenuta: nella giurisprudenza di legittimità si rinviene tanto un orientamento che tende a garantire il rispetto della disciplina sulle distanze anche in ambito condominiale (cfr. Cass. n. 955/13
e Cass. n. 7269/14) quanto un orientamento che, in tale ambito, tende ad attribuire prevalenza alla disciplina dell'uso delle parti comuni del fabbricato (cfr. Cass. n.
6546/10, Cass. n. 14096/12, Cass. n. 10852/14 e Cass. n. 1989/16); anche nell'ambito di tale orientamento si afferma comunque che la concreta valutazione della compatibilità tra la disciplina delle distanze e le caratteristiche del fabbricato condominiale compete al giudice di merito, osservandosi in particolare che
“nell'applicare in materia di condominio le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta), spetta al giudice di merito ... tener conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, verificando, nel singolo caso, ..., la compatibilità dei rispettivi diritti dei condomini” (cfr. Cass. n. 30528/17).
Ora, in tema di balconi si registrano le seguenti pronunce:
. “Le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra condomini di un edificio in quanto l'art. 1102 c.c., non deroga al disposto dell'art. 907
c.c., per cui la veranda realizzata a distanza di un metro dal balcone dell'appartamento sovrastante è illegittima, mentre la trasformazione del proprio balcone in veranda,
pagina 8 di 15 elevata sino alla soglia del balcone sovrastante non è soggetta al rispetto delle predette distanze legali purché il manufatto insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 cit. non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una inspectio o prospectio obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà” (cfr. Cass. n. 15186/11);
. “La costruzione di balconi e pensili sul cortile comune è consentita al singolo condomino purché - ai sensi dell'art. 1102 c.c. - non risulti alterata la destinazione del bene comune, non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non diminuisca sensibilmente la fruizione di area e luce per i proprietari dei piani inferiori”
(Cass. n. 54/14);
. “Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri” (Cass. 27.03.2014, n.7269).
Di particolare interesse, con riferimento al caso di specie, è la più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 12202/22), la quale, dopo avere ricordato la giurisprudenza secondo cui “ai fini dell'art. 907 c.c., inteso a preservare l'esercizio delle vedute da ogni eventuale ostacolo con carattere di stabilità, la nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere” (cfr. Cass. n. 12097/95), ha richiamato il seguente principio di diritto: “la disposizione dell'art. 907 c.c., comma 3, secondo cui le nuove costruzioni in appoggio al muro devono rispettare la distanza di tre metri dalla soglia delle vedute preesistenti, deve essere intesa nel senso che tale distanza opera, anche in senso verticale, nei riguardi delle costruzioni sottostanti non solo le finestre ma anche i balconi con riguardo al loro piano di calpestio. Ed infatti, ai fini della disposizione anzidetta, il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni
o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e destinazione, ostacoli l'esercizio di una veduta. Ed è altrettanto pacifico che la
pagina 9 di 15 distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c., per le nuove costruzioni, al pari di ogni altra distanza prescritta dalla legge per disciplinare i rapporti di vicinato, ha carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità sia nella valutazione della esistenza della violazione della distanza, sia nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino”.
Rileva poi osservare che la pronuncia in esame si riferisce a fattispecie non dissimile a quella in esame: riguarda invero la domanda proposta dal proprietario di un appartamento ubicato al piano rialzato, il quale lamentava l'illegittimità della costruzione, da parte del convenuto, di un balcone aggettante, edificato nel corso dei lavori edili - riguardanti il piano sovrastante - a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 907 c.c. dalla sottostante finestra del vano bagno dell'immobile attoreo, provocando anche la diminuzione della fruizione di aria, luce e veduta dello stesso vano.
La giurisprudenza di legittimità già ha avuto modo di puntualizzare, in relazione alla previsione dell'art. 907 c.c., il significato inequivoco delle parole utilizzate, in particolare l'uso del termine "veduta" senza ulteriori specificazioni, ed ha osservato che “il codice vigente - in misura maggiore di quello del 1865 - ha considerato in maniera unitaria il concetto di veduta, attribuendo prevalente rilevanza al risultato dell'esercizio del guardare, ossia l'agevole visione del fondo vicino, a prescindere dal mezzo con il quale
l'esercizio stesso si estrinseca” (cfr. Cass. n. 4797/88); inoltre, ha da tempo precisato che “Ai fini della disposizione dell'art. 907 c.c., volta a salvaguardare l'esercizio delle vedute, il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera, che, qualunque ne sia la forma e determinazione ostacoli, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, l'esercizio di una veduta” (cfr. Cass. n. 5618/95): tale è il caso di specie, avuto riguardo alla struttura e destinazione del balcone oggetto di causa, quale descritto nella relazione peritale.
Come sopra visto, nel caso di specie il CTU ha constatato che l'ampliamento del balcone è stato realizzato ad una distanza inferiore ai mt 3,00 dal piano di calpestio del balcone dell'attore: già prima si è ricordato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui pagina 10 di 15 “In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, l'art. 907 c.c., che vieta di costruire a distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo, pone un divieto assoluto, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione
è a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l'esercizio della veduta, in quanto la norma enuclea in favore del titolare della veduta un diritto perfetto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino, senza introdurre ulteriori costruzioni” (cfr. Cass. n. 7269/14).
Occorre infine osservare che, anche a voler ritenere prevalenti le disposizioni in materia di comunione e quindi l'art. 1102 c.c., in tanto può ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue in quanto “il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari” (cfr. Cass. n.
10477/23 e Cass. n. 31412/19).
Ebbene, dalla CTU è emerso che il balcone in questione è stato realizzato con una superficie complessiva maggiore rispetto a quanto approvato dalla Deliberazione della
Giunta Comunale di Sestriere n. 26ì7 del 15.4.2016 e che l'estensione del nuovo balcone ha modificato, riducendolo nella misura già descritta, l'irraggiamento solare dell'immobile attoreo.
In particolare, si legge nella relazione: “… la costruzione del balcone ha causato un ombreggiamento sulle superfici finestrate nella fascia oraria di maggior luminosità (ca
1.10 – 12,00) con lievi variazioni in base alle diverse stagioni” ('lievi variazioni' rispetto all'accertato ombreggiamento provocato dall'ampliamento).
Tale riduzione appare di particolare rilevanza giacchè “l'immobile attoreo è al piano terra, di per sé sfavorito in termini di luminosità”, ed il CTU ha poi riscontrato “una riduzione dell'irraggiamento solare: nel soggiorno nelle ore di punta dei mesi primaverili ed estivi;
nel bagno nelle ore di punta di tutti i mesi dell'anno; nella camera da letto, che aveva l'unica facciata luminosa esposta ad est, nei mesi invernali e autunnali”.
Quanto sopra riportato in ordine alla riduzione dell'irraggiamento solare appare sufficiente a ritenere non rispettati i limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c.: “Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte
pagina 11 di 15 corrispondente agli appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi o in pensili, a condizione che l'esercizio della indicata facoltà, disciplinata dagli art. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori” (cfr. Cass. n. 10704/94 e Cass. n.
1132/85).
Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti rispetto ad ogni altro profilo, così anche con riferimento all'art. 905 c.c.: come di recente precisato dalla Suprema
Corte “Ai fini della distinzione tra vedute dirette, laterali ed oblique, assume rilievo decisivo la posizione di chi guarda, soprattutto allorché, come avviene per i balconi, siano possibili più posizioni di affaccio: rispetto a ogni lato del balcone si ha, infatti, una veduta diretta, ovvero frontale, e due vedute oblique o laterali a seconda dell'ampiezza angolare. In particolare, la veduta laterale è quella che si esercita in linea retta, nella stessa direzione del muro in cui è posta, sicché per esercitarla occorre volgere completamente il capo da una parte. La veduta obliqua è quella che si esercita guardando non di fronte ma sul tratto che è posto a destra o a sinistra di chi guarda. Da balconi, terrazze o da altri luoghi aperti, lo sguardo può volgersi frontalmente verso tutte le direzioni. Mentre l'articolo 905 del Cc si riferisce alle vedute dirette, le vedute oblique sono invece disciplinate dall'articolo 906 del Cc, per il quale la distanza deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto” (cfr. Cass. n. 34717/23).
In definitiva la domanda attorea, diretta ad ottenere la rimozione dell'ampliamento del balcone oggetto di causa, deve essere accolta.
Rimane da prendere in esame la domanda risarcitoria svolta da parte attrice, la quale in atto di citazione ha allegato che l'ampliamento del balcone, eseguito in spregio alle norme sulle distanze minime tra fabbricati, è causa di nocumento, essendo l'immobile privato in maniera considerevole dell'irraggiamento solare, ed ha concluso chiedendo la condanna della convenuta 'a risarcire il danno causato a parte attrice quantificato in Euro 10.000,00 o veriore somma determinanda in corso di causa': così in atto di citazione, mentre nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. si è soffermata sulla risultanze della perizia di parte convenuta in punto luminosità dell'appartamento pagina 12 di 15 sottostante, per contestarle alla luce delle differenti conclusioni (riportate in memoria) del proprio tecnico.
Ora, per giurisprudenza costante il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, oltre al risarcimento dei danni (cfr.Cass. n. 21501/18); l'art. 2058
c.c., che prevede la possibilità di disporre il risarcimento per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione con riguardo all'azione intesa a far valere un diritto reale, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino stato per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (cfr. Cass. n. 24719/24).
Ora, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “In caso di violazione di distanze legali,
l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (cfr. Cass. n. 17758/24): la CTU, come sopra visto, si è soffermata sulla riduzione dell'irraggiamento solare (lamentato da parte attrice) oltre che sulla rilevanza della luminosità quale parametro per la valutazione degli immobili, ed ha determinato il pregiudizio patito con riferimento alla diminuzione del valore di mercato dell'immobile, quantificandolo in € 8.000,00.
Occorre al riguardo precisare che la CTU è giunta alla conclusione sopra riportata sulla base delle 'istruzioni' indicate ma anche dell'osservazione diretta dello stato dei luoghi, con riferimento alla portafinestra del soggiorno, alla finestra del bagno, alla finestra della camera da letto, tenendo conto anche dell'ombra derivante dall'edificio prospiciente e del piano ove è ubicato l'immobile attoreo, “al piano terra, di per sé sfavorito in termini di luminosità”: dunque la valutazione sopra riferita è stata compiuta all'esito di un'indagine completa, adeguatamente motivata ed esaustiva, completa anche della ponderazione delle osservazioni del consulente di parte convenuta.
pagina 13 di 15 Il danno sopra descritto – da diminuito irraggiamento solare - si traduce peraltro in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima (cfr. Cass. n.
11196/10 e Cass. n. 25475/10), essendo destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi;
essendo stata accolta la domanda di rimozione, appare pertanto equa una liquidazione del danno in misura ridotta rispetto all'importo indicato da CTU, ovvero nella misura complessiva di € 4.000,00, da intendersi liquidata all'attualità.
*************
In definitiva, per le considerazioni tutte che precedono parte convenuta deve essere condannata alla rimozione dell'ampliamento del balcone oggetto di causa, meglio descritto nella CTU arch. depositata in data 6.7.2024, nonché al Per_2 risarcimento del danno pari ad € 4.000,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta: alla relativa liquidazione si provvede, avuto riguardo alla nota spese in atti (cfr. Cass. n. 14198/22 e Cass. n. 17057/19), sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto – oltre che delle spese documentate (notifica, CU e marca) - del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta e così applicandosi i valori medi ridotti, in misura più rilevante per la fase istruttoria e decisionale.
Tra gli esborsi indicati in dispositivo sono comprese le spese di CTP le quali, per giurisprudenza costante, “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass.
n. 26729/24).
Dette spese si riconoscono, e si liquidano, nell'importo di € 1.000,00, tale essendo l'importo indicato nella fattura prodotta da parte attrice (allegata alla nota spese), relativa ad 'attività, sopralluoghi e osservazioni CT di parte', ovvero all'attività svolta in giudizio dal professionista nominato dall'attore quale CTP: l'onorario relativo alla 'redazione relazione preliminare', in quanto da riferirsi alla perizia depositata in giudizio (cfr. doc. 7
– memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.), avrebbe dovuto essere allegato come voce di danno emergente, documentando il relativo esborso nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
pagina 14 di 15 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna alla rimozione dell'ampliamento del balcone CP_1
oggetto di causa, meglio descritto nella CTU depositata in data 6.7.2024;
- condanna a corrispondere a parte attrice la somma di € 4.000,00; CP_1
- condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.275,70 per esborsi ed € 4.100,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, in data 12.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
pagina 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Silvia SEMINI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 4940/2023 R.G. promossa da:
, c.f. , in proprio e quale procuratore speciale Parte_1 CodiceFiscale_1
di c.f. elettivamente Parte_2 CodiceFiscale_2
domiciliato in Pinerolo, Via Chiappero 29/b, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Bolley, che lo rappresenta e difende per procura alle liti 18.11.2025 allegata all'atto di citazione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE ATTRICE - contro c.f. elettivamente domiciliata in Torino (TO), CP_1 C.F._3
Via Paolo Sacchi n. 28 bis, presso e nello studio dell'Avv. Antonio Lavorato, che la rappresenta e difende per procura alle liti 10.3.2023 allegata alla comparsa di costituzione su supporto cartaceo, depositata in copia informatica nel fascicolo telematico
- PARTE CONVENUTA -
OGGETTO: violazione distanze – risarcimento danno.
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale, ordinare il ripristino e cioè la rimozione dell'ampliamento del balcone oggetto di causa;
- condannare parte convenuta al risarcimento del danno arrecato a parte attrice. Con il favore delle spese di lite”.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 15 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, Nel merito in via principale Respingere integralmente e rigettare la domanda di rimessa in pristino e di rimozione dell'ampliamento del balcone meglio descritto in narrativa nonché la conseguente domanda di risarcimento danni avanzate da parte attrice nei confronti della Sig.
[...]
in quanto inaccoglibili e/o inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto per i CP_1 motivi tutti espressi in parte motiva e, per l'effetto, dichiarare che la medesima a nulla è tenuta e nulla deve, a nessun titolo, a parte attrice. In ogni caso Con piena vittoria di spese e compensi professionali del presente Giudizio, oltre addizionale di legge e successive occorrende”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla domanda proposta da in Parte_1
proprio e quale procuratore speciale di , al fine di veder Parte_2 ordinata la rimessa in pristino, ovvero la rimozione dell'ampliamento del balcone realizzato da sulla propria proprietà, nella parte soprastante il balcone CP_1
e le finestre dell'immobile attoreo e, quindi, in danno del medesimo, così privato in maniera considerevole dell'irraggiamento solare.
A fondamento della domanda, parte attrice ha esposto quanto segue:
. la sig.ra è proprietaria dell'unità immobiliare posta al piano terreno dello Parte_2
stabile sito in Sestriere, Frazione Champlas du Col, Via Provinciale 41, distinta al CF al
Fg. 5 part. 1620 sub 4 (oltre ad un locale autorimessa), immobile facente parte di un fabbricato di civile abitazione bifamiliare, al cui piano superiore è l'appartamento di proprietà della convenuta, distinto al CF al Fg. 5 part. 1620 sub 5;
. con atto a rogito Notaio in data 12.7.2016 la sig.ra ha concesso il Per_1 Parte_2
godimento di detto immobile a in funzione di successiva alienazione Parte_1
(rent to buy);
. nel 2018, la convenuta, acquisite le necessarie autorizzazioni edilizie, ha realizzato un ampliamento del proprio balcone, praticamente raddoppiandone l'estensione, sulla facciata sud del fabbricato, nella parte soprastante il balcone e le finestre dell'immobile attoreo;
pagina 2 di 15 . tale ampliamento, eseguito in spregio alle norme sulle distanze minime tra fabbricati, ha creato un considerevole danno alla proprietà attorea, privata in maniera considerevole dell'irraggiamento solare.
Parte attrice, premesso che la regolarità amministrativa dell'opera non incide sui rapporti privatistici tra confinanti, ha sostenuto l'illegittimità dell'ampliamento del manufatto giacchè eseguito in violazione dell'art. 1102 c.c., in forza del quale il comunista ha diritto di fare uso della cosa comune solo a patto di non impedire agli altri comproprietari di farne parimenti uso, e nel caso di specie l'ampliamento in questione impedisce a parte attrice di utilizzare nello stesso modo una rilevante porzione della facciata condominiale, oltre ad essere stata compromessa la luminosità dell'alloggio sottostante;
inoltre l'ampliamento deve ritenersi illegittimo per violazione degli artt. 905 e 907 c.c., dal momento che esso aumenta di alcuni metri la veduta esercitata sul balcone sottostante, nonché per violazione dell'art. 873 c.c. in quanto realizzato a meno di tre metri dalla proprietà di parte attrice.
Dato atto dell'esito negativo della formale diffida a ripristinare la situazione preesistente, nonché della procedura di mediazione obbligatoria, parte attrice ha chiesto – previa disposizione di CTU volta ad accertare le distanze e la diminuzione dell'irraggiamento solare descritte in narrativa – ordinarsi la rimessa in pristino del manufatto, nonché la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 10.000,00 'o veriore somma determinanda in corso di causa'.
La domanda attorea è stata contestata da la quale, nella propria CP_1
comparsa di costituzione e risposta, ha, in primo luogo, sottolineato la genericità e l'indeterminatezza della domanda attorea, in quanto limitata alla pretesa di messa in pristino, senza richiedere l'accertamento della sussistenza di alcuna delle diverse fattispecie di legge e delle plurime violazioni riferite in citazione;
nel merito ha contestato quanto sostenuto da parte attrice rilevando in primo luogo l'inapplicabilità dell'art. 873
c.c., in quanto facente riferimento a “costruzioni”, tale non essendo il balcone oggetto di ampliamento, mero aggetto (di soli 90 cm) della costruzione di cui è parte - come confermato dall'art. 35 del Regolamento Edilizio del Comune di Sestriere, che identifica e qualifica espressamente il “balcone” come mero “elemento edilizio”; ha poi aggiunto che neppure ricorre il requisito dei “fondi finitimi”, posto dalla norma, risulta integrato, dal pagina 3 di 15 momento che le unità abitative oggetto di causa fanno parte dello stesso edificio/condominio, e che l'opera di ampliamento non ha comunque creato un'intercapedine che possa creare pericolo per l'igiene o limitare la giusta quantità di luce ed aria dell'appartamento attoreo, come reso evidente dalla documentazione fotografica prodotta da controparte e come ritenuto dal proprio perito (che aveva valutato 'ininfluente' la riduzione di irraggiamento lamentata da controparte).
Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 1102 c.c., parte convenuta ha sostenuto che l'ampliamento del balcone – realizzato attraverso l'uso della cosa comune, ovvero parte del muro perimetrale della facciata est dell'edificio – è avvenuto nel rispetto ed entro i limiti posti dalla norma: ha richiamato l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale secondo cui i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri stessi, nella parte corrispondente agli appartamenti di loro esclusiva proprietà, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti, o trasformando finestre in balconi o in pensili, opere da ritenersi legittime se non pregiudicano il fabbricato né ledono il diritto al pari uso degli altri condomini, non incidendo né sulla destinazione dei muri né su quella di cortili o spazi liberi comuni;
ha aggiunto che la trasformazione in balcone o terrazzo, ad opera di un condomino, di una o più finestre del suo appartamento nel muro perimetrale non importa una innovazione della cosa comune a norma dell'art. 1120 c.c., bensì soltanto quell'uso individuale della cosa comune disciplinato dagli artt. 1102 e
1122 c.c.; ha infine ritenuto che l'applicabilità, al caso di specie, delle norme dettate per la comunione incida sulla asserita violazione delle distanze lamentate da parte avversaria, in quanto, secondo l'orientamento prevalente della Suprema Corte, le norme sulle distanze legali, rivolte fondamentalmente a regolare rapporti fra proprietà contigue e separate, sono applicabili anche nei rapporti tra i condomini di un edificio condominiale quando siano compatibili con l'applicazione delle norme particolari relative alle cose comuni, e nell'ipotesi di contrasto tra le norme sulle distanze legali e quelle relative all'uso delle cose comuni sono queste ultime a prevalere, con la conseguente inapplicabilità di quelle relative alle distanze legali: norme che nel condominio degli edifici e nei rapporti fra singolo condomino e condominio risultano, quindi, in rapporto di subordinazione rispetto alle prime.
pagina 4 di 15 Con riferimento poi all'asserita violazione degli artt. 905 e 907 c.c., parte convenuta ha precisato che il nuovo tratto di balcone impedisce qualsiasi tipo di veduta nella proprietà sottostante;
ha poi osservato che l'art. 907 c.c., in particolare, ha come presupposto l'avvenuta acquisizione di un diritto di veduta verso il fondo del vicino, mentre nel caso di specie la proprietà attorea non ha acquistato alcun diritto di avere vedute dirette verso la proprietà della convenuta, atteso che attraverso le aperture dell'immobile attoreo, presenti in facciata, non è possibile esercitare alcuna veduta diretta verso l'alto: ha richiamato il costante insegnamento di dottrina e giurisprudenza secondo cui, in ordine alle distanze delle costruzioni dalle vedute, le suddette distanze vengono calcolate frontalmente, lateralmente o verso il basso (c.d. veduta in appiombo), ma non già verso l'alto, ferma comunque restando la prevalenza delle norme sull'utilizzo delle cose comuni ex art. 1102 c.c.; infine ha osservato che il balcone de quo è prospiciente la via pubblica, circostanza documentalmente risultante e tale da rendere di per sé applicabile l'esonero da ogni divieto in tema di distanze, in forza della previsione dell'art. 905, 3° comma c.c.
Contestata, in ultimo, la pretesa risarcitoria avanzata dall'attore, sia nell'an che nel quantum, parte convenuta ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea.
In corso di causa, concessi i termini ex art. 183, 6° comma c.p.c., sono state rigettate le prove orali articolate da parte attrice ed è stata disposta CTU al fine di verificare lo stato dei luoghi con particolare riguardo alla posizione del manufatto oggetto di causa;
all'esito, sostituito il Giudice titolare all'esito di concordo interno ordinario, è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.: lette le note depositate, la causa è stata quindi trattenuta a decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************
Nel valutare la domanda attorea, diretta ad ottenere (oltre al risarcimento del danno) la rimozione dell'ampliamento del manufatto (balcone) della convenuta, in quanto asseritamente realizzato in violazione degli artt. 873, 905, 907 e 1102 c.c., appare opportuno muovere dalla disamina della CTU disposta in corso di causa.
pagina 5 di 15 Al CTU nominato è stato conferito l'incarico di descrivere lo stato dei luoghi con particolare riferimento al balcone realizzato dalla convenuta, accertare la distanza esistente tra detto balcone e gli immobili di proprietà degli attori “tenuto conto delle contestazioni sollevate, della previsione di cui all'art. 907 c.c., avuto riguardo altresì alle disposizioni del regolamento e/o dello strumento urbanistico vigente nel Comune di
Sestriere al tempo della costruzione”, precisare se l'estensione del nuovo balcone abbia modificato o meno l'irraggiamento solare dell'immobile attoreo e, nel caso, se tale modifica possa aver cagionato un danno, in termini di diminuzione del valore di mercato dell'immobile attoreo.
Ebbene, il CTU, effettuato il sopralluogo nella località, ha descritto il balcone oggetto di causa, realizzato sul prospetto est del fabbricato che affaccia su un vicolo in salita della borgata, con orientamento sud-nord, riducendosi man mano di ampiezza: “Il balcone del
1° piano è stato prolungato di ca. cm 540 ed è stato realizzato con struttura e tavolato in legno. La superficie complessiva dello stesso (misurata sul tavolato) è di cm 100 x 838.
Dai rilievi effettuati, il balcone al piano terra dista dallo spigolo dell'edificio cm 148, mentre il balcone del primo piano non è allineato con il sottostante balcone e dista cm
50 dal medesimo spigolo, superando il balcone del piano terra di ca. cm 100”; misurate quindi le distanze come nel dettaglio riferito nella relazione, ha concluso che “Tutte le distanze rilevate sono inferiori ai mt 3,00”, ritenendo pertanto violato la disposizione dell'art. 907, 3° comma c.c. che prevede la distanza minima di mt 3,00 e che opera anche in senso verticale.
Quanto agli aspetti urbanistico-edilizi, il CTU ha riferito che “il balcone è stato realizzato nel rispetto dell'art. 56 del R.E. vigente all'epoca. Sono invece state rilevate alcune differenze tra il realizzato e quanto approvato dalla DGC n. 27 del 15-04-2016 che concedeva a una superficie complessiva del balcone su strada di mq 7,47 CP_1
(0,90x8,30) mentre il balcone realizzato è di mq 8,38 (1, 00x8,38)”.
Infine, l'esperto nominato dal Giudice si è espresso in ordine alla modifica dell'irraggiamento solare dell'immobile attoreo (valutata utilizzando le “istruzioni per la determinazione dell'ombreggiamento di superfici trasparenti su parete verticale” del di Torino, integrate con l'osservazione diretta durante il sopralluogo effettuato): CP_2
“l'ampliamento del balcone al primo piano da parte della Convenuta ha ridotto
pagina 6 di 15 l'irraggiamento solare dell'immobile attoreo. In particolare le superfici finestrate, al netto delle ombre portate da altri elementi architettonici, risultano completamente ombreggiate
a causa dell'ampliamento del balcone nelle seguenti fasce orarie e stagioni:
- la porta finestra del soggiorno di 1h÷1h 15' nella fascia oraria compresa tra le 10.30 e le 12.00 dei mesi da marzo a settembre (ombreggiata al 50% per la durata di 1h 10'÷1h
45');
- la finestra del bagno di 1h 05'÷1h 45' nella fascia oraria compresa tra le 10.10 e le
12.00 di tutti i mesi dell'anno;
- la finestra della camera” di 40'÷50' nella fascia oraria compresa tra le 11.00 e le 11.50 nei mesi invernali e autunnali.
Nel rispondere al quesito concernente il pregiudizio da minore irraggiamento solare riscontrato, il CTU, premesso che luminosità è uno dei parametri che si utilizza per la valutazione degli immobili e che le facciate esposte ad est senza ombreggiamenti godono dell'irraggiamento solare fino a mezzogiorno, ha rilevato quanto segue: “Se si guarda alla morfologia del vicolo, lo stesso ha una maggiore larghezza verso sud captando maggiormente i raggi solari, questa circostanza unitamente alla composizione della facciata originaria che aveva il balcone del primo piano di dimensione ridotte permetteva all'alloggio del piano terra di godere per la facciata est dell'irraggiamento nelle ore di maggiore apporto solare fino alle ore 12.00. Da quanto esposto nel precedente quesito la costruzione del balcone ha causato un ombreggiamento sulle superfici finestrate nella fascia oraria di maggior luminosità (ca. 10.10 12,00) con lievi variazioni in base alle diverse stagioni. Bisogna anche considerare che l'immobile attoreo è al piano terra, di per sé sfavorito in termini di luminosità”.
Quindi, valutata la riduzione dell'irraggiamento solare nei singoli ambienti dell'alloggio, egli ha determinato nella misura del 5% la riduzione di valore dell'alloggio e così €
8.000,00.
La CTU ha dunque ritenuto, come sopra visto, la violazione dell'art. 907, 3° comma c.c.
Tale norma disciplina la distanza delle costruzioni delle vedute, disponendo al primo comma che “Quando si è acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino, il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a
pagina 7 di 15 norma dell'art. 905 c.c.”; il terzo comma aggiunge che “Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia”.
La questione che si pone è l'applicabilità nel caso di specie dell'art. 907 c.c., avendo parte convenuta sostenuto da un lato la prevalenza delle norme codicistiche sull'utilizzo della cosa comune ex art. 1102 c.c., dall'altro lato l'inapplicabilità dell'art. 907 c.c. in quanto il nuovo tratto di balcone impedisce qualsiasi tipo di veduta nella proprietà sottostante, diritto di veduta invero assente in capo alla convenuta, ma anche in capo a parte attrice giacchè attraverso le aperture dell'immobile attoreo presenti in facciata non
è possibile esercitare alcuna veduta diretta verso l'alto.
Un primo elemento da porre in evidenza è che il manufatto in questione è stato realizzato sulla facciata, ovvero su parte comune dell'edificio di cui fanno parte al piano terreno l'immobile di proprietà attorea, al primo piano l'immobile della convenuta: nella giurisprudenza di legittimità si rinviene tanto un orientamento che tende a garantire il rispetto della disciplina sulle distanze anche in ambito condominiale (cfr. Cass. n. 955/13
e Cass. n. 7269/14) quanto un orientamento che, in tale ambito, tende ad attribuire prevalenza alla disciplina dell'uso delle parti comuni del fabbricato (cfr. Cass. n.
6546/10, Cass. n. 14096/12, Cass. n. 10852/14 e Cass. n. 1989/16); anche nell'ambito di tale orientamento si afferma comunque che la concreta valutazione della compatibilità tra la disciplina delle distanze e le caratteristiche del fabbricato condominiale compete al giudice di merito, osservandosi in particolare che
“nell'applicare in materia di condominio le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta), spetta al giudice di merito ... tener conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, verificando, nel singolo caso, ..., la compatibilità dei rispettivi diritti dei condomini” (cfr. Cass. n. 30528/17).
Ora, in tema di balconi si registrano le seguenti pronunce:
. “Le norme sulle distanze delle costruzioni dalle vedute si osservano anche nei rapporti tra condomini di un edificio in quanto l'art. 1102 c.c., non deroga al disposto dell'art. 907
c.c., per cui la veranda realizzata a distanza di un metro dal balcone dell'appartamento sovrastante è illegittima, mentre la trasformazione del proprio balcone in veranda,
pagina 8 di 15 elevata sino alla soglia del balcone sovrastante non è soggetta al rispetto delle predette distanze legali purché il manufatto insista esattamente nell'area del balcone, senza debordare dal suo perimetro, in modo da non limitare la veduta in avanti e a piombo del proprietario del balcone sovrastante, giacché l'art. 907 cit. non attribuisce a quest'ultimo la possibilità di esercitare dalla soletta o dal parapetto del suo balcone una inspectio o prospectio obliqua verso il basso e contemporaneamente verso l'interno della sottostante proprietà” (cfr. Cass. n. 15186/11);
. “La costruzione di balconi e pensili sul cortile comune è consentita al singolo condomino purché - ai sensi dell'art. 1102 c.c. - non risulti alterata la destinazione del bene comune, non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non diminuisca sensibilmente la fruizione di area e luce per i proprietari dei piani inferiori”
(Cass. n. 54/14);
. “Il proprietario del piano di un edificio condominiale ha diritto di esercitare dalle proprie aperture (nella specie, finestra e non balcone aggettante) la veduta appiombo, sicché può imporre al vicino di non costruire una veranda, seppur nei limiti del perimetro del sottostante balcone, a meno di tre metri” (Cass. 27.03.2014, n.7269).
Di particolare interesse, con riferimento al caso di specie, è la più recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. n. 12202/22), la quale, dopo avere ricordato la giurisprudenza secondo cui “ai fini dell'art. 907 c.c., inteso a preservare l'esercizio delle vedute da ogni eventuale ostacolo con carattere di stabilità, la nozione di costruzione è comprensiva non solo dei manufatti in calce e mattoni, ma di qualsiasi opera che, indipendentemente dalla forma e dal materiale con cui è stata realizzata, determini un ostacolo del genere” (cfr. Cass. n. 12097/95), ha richiamato il seguente principio di diritto: “la disposizione dell'art. 907 c.c., comma 3, secondo cui le nuove costruzioni in appoggio al muro devono rispettare la distanza di tre metri dalla soglia delle vedute preesistenti, deve essere intesa nel senso che tale distanza opera, anche in senso verticale, nei riguardi delle costruzioni sottostanti non solo le finestre ma anche i balconi con riguardo al loro piano di calpestio. Ed infatti, ai fini della disposizione anzidetta, il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni
o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera che, qualunque ne sia la forma e destinazione, ostacoli l'esercizio di una veduta. Ed è altrettanto pacifico che la
pagina 9 di 15 distanza di tre metri dalle vedute prescritta dall'art. 907 c.c., per le nuove costruzioni, al pari di ogni altra distanza prescritta dalla legge per disciplinare i rapporti di vicinato, ha carattere assoluto, essendo stata predeterminata dal legislatore in via generale ed astratta, senza che al giudice sia consentito alcun margine di discrezionalità sia nella valutazione della esistenza della violazione della distanza, sia nella valutazione relativa alla dannosità e pericolosità della posizione della nuova costruzione rispetto alla veduta del vicino”.
Rileva poi osservare che la pronuncia in esame si riferisce a fattispecie non dissimile a quella in esame: riguarda invero la domanda proposta dal proprietario di un appartamento ubicato al piano rialzato, il quale lamentava l'illegittimità della costruzione, da parte del convenuto, di un balcone aggettante, edificato nel corso dei lavori edili - riguardanti il piano sovrastante - a distanza inferiore a quella prevista dall'art. 907 c.c. dalla sottostante finestra del vano bagno dell'immobile attoreo, provocando anche la diminuzione della fruizione di aria, luce e veduta dello stesso vano.
La giurisprudenza di legittimità già ha avuto modo di puntualizzare, in relazione alla previsione dell'art. 907 c.c., il significato inequivoco delle parole utilizzate, in particolare l'uso del termine "veduta" senza ulteriori specificazioni, ed ha osservato che “il codice vigente - in misura maggiore di quello del 1865 - ha considerato in maniera unitaria il concetto di veduta, attribuendo prevalente rilevanza al risultato dell'esercizio del guardare, ossia l'agevole visione del fondo vicino, a prescindere dal mezzo con il quale
l'esercizio stesso si estrinseca” (cfr. Cass. n. 4797/88); inoltre, ha da tempo precisato che “Ai fini della disposizione dell'art. 907 c.c., volta a salvaguardare l'esercizio delle vedute, il termine "costruzione" non va inteso in senso restrittivo di manufatto in calce o in mattoni o in conglomerato cementizio, ma in quello di qualsiasi opera, che, qualunque ne sia la forma e determinazione ostacoli, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito, l'esercizio di una veduta” (cfr. Cass. n. 5618/95): tale è il caso di specie, avuto riguardo alla struttura e destinazione del balcone oggetto di causa, quale descritto nella relazione peritale.
Come sopra visto, nel caso di specie il CTU ha constatato che l'ampliamento del balcone è stato realizzato ad una distanza inferiore ai mt 3,00 dal piano di calpestio del balcone dell'attore: già prima si è ricordato l'orientamento giurisprudenziale, secondo cui pagina 10 di 15 “In tema di distanze delle costruzioni dalle vedute, l'art. 907 c.c., che vieta di costruire a distanza di tre metri dalle vedute dirette aperte sulla costruzione del fondo finitimo, pone un divieto assoluto, la cui violazione si realizza in forza del mero fatto che la costruzione
è a distanza inferiore a quella stabilita, a prescindere da ogni valutazione in concreto se essa sia o meno idonea ad impedire o ad ostacolare l'esercizio della veduta, in quanto la norma enuclea in favore del titolare della veduta un diritto perfetto al rispetto della distanza legale da parte della costruzione del vicino, senza introdurre ulteriori costruzioni” (cfr. Cass. n. 7269/14).
Occorre infine osservare che, anche a voler ritenere prevalenti le disposizioni in materia di comunione e quindi l'art. 1102 c.c., in tanto può ritenersi legittima l'opera realizzata senza il rispetto delle norme sulle distanze tra proprietà contigue in quanto “il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c. a tutela degli altri comproprietari” (cfr. Cass. n.
10477/23 e Cass. n. 31412/19).
Ebbene, dalla CTU è emerso che il balcone in questione è stato realizzato con una superficie complessiva maggiore rispetto a quanto approvato dalla Deliberazione della
Giunta Comunale di Sestriere n. 26ì7 del 15.4.2016 e che l'estensione del nuovo balcone ha modificato, riducendolo nella misura già descritta, l'irraggiamento solare dell'immobile attoreo.
In particolare, si legge nella relazione: “… la costruzione del balcone ha causato un ombreggiamento sulle superfici finestrate nella fascia oraria di maggior luminosità (ca
1.10 – 12,00) con lievi variazioni in base alle diverse stagioni” ('lievi variazioni' rispetto all'accertato ombreggiamento provocato dall'ampliamento).
Tale riduzione appare di particolare rilevanza giacchè “l'immobile attoreo è al piano terra, di per sé sfavorito in termini di luminosità”, ed il CTU ha poi riscontrato “una riduzione dell'irraggiamento solare: nel soggiorno nelle ore di punta dei mesi primaverili ed estivi;
nel bagno nelle ore di punta di tutti i mesi dell'anno; nella camera da letto, che aveva l'unica facciata luminosa esposta ad est, nei mesi invernali e autunnali”.
Quanto sopra riportato in ordine alla riduzione dell'irraggiamento solare appare sufficiente a ritenere non rispettati i limiti stabiliti dall'art. 1102 c.c.: “Nel caso di edifici in condominio, i proprietari dei singoli piani possono utilizzare i muri comuni, nella parte
pagina 11 di 15 corrispondente agli appartamenti di proprietà esclusiva, aprendovi nuove porte o vedute preesistenti o trasformando finestre in balconi o in pensili, a condizione che l'esercizio della indicata facoltà, disciplinata dagli art. 1102 e 1122 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio e non menomi o diminuisca sensibilmente la fruizione di aria e luce per i proprietari dei piani inferiori” (cfr. Cass. n. 10704/94 e Cass. n.
1132/85).
Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti rispetto ad ogni altro profilo, così anche con riferimento all'art. 905 c.c.: come di recente precisato dalla Suprema
Corte “Ai fini della distinzione tra vedute dirette, laterali ed oblique, assume rilievo decisivo la posizione di chi guarda, soprattutto allorché, come avviene per i balconi, siano possibili più posizioni di affaccio: rispetto a ogni lato del balcone si ha, infatti, una veduta diretta, ovvero frontale, e due vedute oblique o laterali a seconda dell'ampiezza angolare. In particolare, la veduta laterale è quella che si esercita in linea retta, nella stessa direzione del muro in cui è posta, sicché per esercitarla occorre volgere completamente il capo da una parte. La veduta obliqua è quella che si esercita guardando non di fronte ma sul tratto che è posto a destra o a sinistra di chi guarda. Da balconi, terrazze o da altri luoghi aperti, lo sguardo può volgersi frontalmente verso tutte le direzioni. Mentre l'articolo 905 del Cc si riferisce alle vedute dirette, le vedute oblique sono invece disciplinate dall'articolo 906 del Cc, per il quale la distanza deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto” (cfr. Cass. n. 34717/23).
In definitiva la domanda attorea, diretta ad ottenere la rimozione dell'ampliamento del balcone oggetto di causa, deve essere accolta.
Rimane da prendere in esame la domanda risarcitoria svolta da parte attrice, la quale in atto di citazione ha allegato che l'ampliamento del balcone, eseguito in spregio alle norme sulle distanze minime tra fabbricati, è causa di nocumento, essendo l'immobile privato in maniera considerevole dell'irraggiamento solare, ed ha concluso chiedendo la condanna della convenuta 'a risarcire il danno causato a parte attrice quantificato in Euro 10.000,00 o veriore somma determinanda in corso di causa': così in atto di citazione, mentre nella memoria ex art. 183, 6° comma n. 1 c.p.c. si è soffermata sulla risultanze della perizia di parte convenuta in punto luminosità dell'appartamento pagina 12 di 15 sottostante, per contestarle alla luce delle differenti conclusioni (riportate in memoria) del proprio tecnico.
Ora, per giurisprudenza costante il proprietario ha pieno diritto di usare e godere della cosa propria secondo la naturale destinazione della stessa, per cui qualsiasi intervento del vicino diretto a limitare tale uso e godimento costituisce turbativa del diritto di proprietà sul bene e legittima il proprietario a chiedere la tutela in forma specifica, mediante cessazione di tale turbativa e ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, oltre al risarcimento dei danni (cfr.Cass. n. 21501/18); l'art. 2058
c.c., che prevede la possibilità di disporre il risarcimento per equivalente, anziché la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest'ultima, non trova applicazione con riguardo all'azione intesa a far valere un diritto reale, come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino stato per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (cfr. Cass. n. 24719/24).
Ora, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “In caso di violazione di distanze legali,
l'esistenza del danno può essere provata attraverso le presunzioni, tenendo conto di fattori, utili anche alla valutazione equitativa, e da cui si desuma una riduzione di fruibilità della proprietà, del suo valore e di altri elementi che vanno allegati e provati dall'attore” (cfr. Cass. n. 17758/24): la CTU, come sopra visto, si è soffermata sulla riduzione dell'irraggiamento solare (lamentato da parte attrice) oltre che sulla rilevanza della luminosità quale parametro per la valutazione degli immobili, ed ha determinato il pregiudizio patito con riferimento alla diminuzione del valore di mercato dell'immobile, quantificandolo in € 8.000,00.
Occorre al riguardo precisare che la CTU è giunta alla conclusione sopra riportata sulla base delle 'istruzioni' indicate ma anche dell'osservazione diretta dello stato dei luoghi, con riferimento alla portafinestra del soggiorno, alla finestra del bagno, alla finestra della camera da letto, tenendo conto anche dell'ombra derivante dall'edificio prospiciente e del piano ove è ubicato l'immobile attoreo, “al piano terra, di per sé sfavorito in termini di luminosità”: dunque la valutazione sopra riferita è stata compiuta all'esito di un'indagine completa, adeguatamente motivata ed esaustiva, completa anche della ponderazione delle osservazioni del consulente di parte convenuta.
pagina 13 di 15 Il danno sopra descritto – da diminuito irraggiamento solare - si traduce peraltro in una diminuzione temporanea del valore della proprietà medesima (cfr. Cass. n.
11196/10 e Cass. n. 25475/10), essendo destinato a cessare una volta ripristinato lo stato dei luoghi;
essendo stata accolta la domanda di rimozione, appare pertanto equa una liquidazione del danno in misura ridotta rispetto all'importo indicato da CTU, ovvero nella misura complessiva di € 4.000,00, da intendersi liquidata all'attualità.
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In definitiva, per le considerazioni tutte che precedono parte convenuta deve essere condannata alla rimozione dell'ampliamento del balcone oggetto di causa, meglio descritto nella CTU arch. depositata in data 6.7.2024, nonché al Per_2 risarcimento del danno pari ad € 4.000,00.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta: alla relativa liquidazione si provvede, avuto riguardo alla nota spese in atti (cfr. Cass. n. 14198/22 e Cass. n. 17057/19), sulla base dei parametri di cui al DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22, tenuto conto – oltre che delle spese documentate (notifica, CU e marca) - del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta e così applicandosi i valori medi ridotti, in misura più rilevante per la fase istruttoria e decisionale.
Tra gli esborsi indicati in dispositivo sono comprese le spese di CTP le quali, per giurisprudenza costante, “rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (cfr. Cass.
n. 26729/24).
Dette spese si riconoscono, e si liquidano, nell'importo di € 1.000,00, tale essendo l'importo indicato nella fattura prodotta da parte attrice (allegata alla nota spese), relativa ad 'attività, sopralluoghi e osservazioni CT di parte', ovvero all'attività svolta in giudizio dal professionista nominato dall'attore quale CTP: l'onorario relativo alla 'redazione relazione preliminare', in quanto da riferirsi alla perizia depositata in giudizio (cfr. doc. 7
– memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c.), avrebbe dovuto essere allegato come voce di danno emergente, documentando il relativo esborso nel rispetto delle preclusioni istruttorie.
pagina 14 di 15 Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara tenuta e condanna alla rimozione dell'ampliamento del balcone CP_1
oggetto di causa, meglio descritto nella CTU depositata in data 6.7.2024;
- condanna a corrispondere a parte attrice la somma di € 4.000,00; CP_1
- condanna al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite, che CP_1 liquida in € 1.275,70 per esborsi ed € 4.100,00 per compensi, oltre 15% Spese Generali,
IVA e CPA come per legge;
- pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta.
Così deciso in Torino, in data 12.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Silvia Semini
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