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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 24/03/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione
R.G. 257/2023
Il Tribunale di Firenze, 03 Terza sezione, in persona del magistrato onorario dott. Mario Ferreri :
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ROSA MARCO
Attore - Opponente
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SCOPETANI NICCOLO'
Convenuto - Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
formula opposizione al decreto ingiuntivo n.4699/2022 emesso in data 30.11.2022 (notificato in data 1.12.2022) dal Tribunale di Firenze che ingiungeva il pagamento della somma pari ad euro 18.714,61, oltre interessi e spese legali, in favore di e chiede Controparte_1
“In via principale, accertare e dichiarare non dovuto il credito vantato da parte opposta relativo alla somma di cui alla fattura n.
22/20005.0000987 del 08.01.2022 richiesta in pagamento con la domanda monitoria, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Ancora in via principale, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare totalmente ovvero parzialmente privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 4699/2022 emesso in data 30.11.2022 dal Tribunale di
Firenze; In via subordinata, accertare e dichiarare che la società opponente è tenuta al pagamento nei confronti della società opposta soltanto del minore importo di € 2.212,61; In ogni caso, condannare la società opposta al pagamento dei compensi legali della procedura, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Assume parte opponente che la fattura azionata con giudizio monitorio (n. 22/20005.0000987 dell'08.01.2022), recante causale “penale mancato rispetto tempi di preavviso” non è dovuta, avendo provveduto alla comunicazione di recesso per subentro di nuovo fornitore a mezzo pec in data 25.11.2020, nel rispetto del termine di 12 mesi di preavviso sanciti nel contratto.
***
La società si costituisce nel presente giudizio Controparte_1
al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato. Chiarisce la opposta che il credito vantato trae origine dalle fatture n. 40760 del 8 novembre
2021, relativa ai consumi del mese di ottobre 2021, e n. 987 dell'8 gennaio 2022, avente ad oggetto la maggiore parte del credito qui pag. 2/5 vantato, in relazione alla fornitura di energia elettrica sul POD
IT001E00234635 (sito alimentato in media tensione), intestato alla società attrice.
***
Il Giudice, istruita documentalmente la causa, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione in data
13 marzo 2025. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditoria, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta. Nella fattispecie tale prova non è stata raggiunta, pertanto l'opposizione non può trovare accoglimento. Primariamente va chiarito che – diversamente da quanto assunto da parte opponente - la comunicazione di recesso per subentro di nuovo fornitore non deve provenire dal cliente finale, ovverosia dalla società Eco Service Sud
s.rl.l., ma dal nuovo fornitore. È notorio, infatti, che la comunicazione di recesso debba essere fatta dal cliente finale esclusivamente nei casi diversi dal cambio venditore. Se, di converso, il recesso è finalizzato al cambio venditore – come nel caso de quo - la comunicazione di recesso pag. 3/5 è implicita nella richiesta di switching formulata al SII (Sistema
Informativo Integrato) dal venditore entrante. Infatti, l'invio della richiesta di switching al SII coincide con la comunicazione di recesso che il Sistema Integrativo Informatico provvede a notificare al venditore uscente. A ciò consegue che, nel momento in cui il venditore entrante effettua la richiesta di switching al SII, la stessa vale anche come comunicazione di recesso per conto del cliente finale. Ciò rende nulla un'eventuale comunicazione di recesso per cambio venditore ricevuta direttamente dal cliente finale. Nel caso di specie, la comunicazione di recesso per cambio fornitore sarebbe dovuta avvenire da Controparte_2
Ciò ha comportato che l'inserimento della domanda di recesso nel
[...]
Sistema Informativo Integrato, finalizzata alla richiesta di acquisizione del POD della opponente a mezzo del nuovo fornitore, è avvenuto in data 30.11.2021, con decorrenza dal mese di dicembre 2021. In relazione a quanto già esposto in ordine all'effettivo termine di decorrenza del recesso, rileva la fattura emessa da (nuovo CP_2
fornitore) che afferisce ai consumi stimati dal mese di dicembre 2021.
Ad abundantiam, atteso il carattere assorbente della questione attinente il mancato inoltro della comunicazione di recesso per il tramite del nuovo fornitore, va rilevato che a nulla valgono le argomentazione dedotte da parte opponente secondo cui vi è stato un errore materiale nell'indicazione della data di recesso, individuata al 01.04.2021 e non già al 01.12.2021. Tenuto che trattasi di comunicazione da ritenere nulla per le ragioni sopra evidenziate, si osserva che parte opponente – ravveduto l'errore - avrebbe potuto trasmettere una successiva pec alla opposta nella quale rilevava la data ritenuta corretta. Conclusivamente, considerata la violazione di legge cui è incorsa parte opponente nel recedere dal contratto per cambio venditore, l'opposizione deve essere pag. 4/5 integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Part 1) RIGETTA l'opposizione formulata da e Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 4699/2022 emesso in data 30.11.2022 dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA al pagamento delle spese legali Parte_1
in favore della parte opposta che liquida nella misura pari ad euro
3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge
Firenze, 24.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
03 Terza sezione
R.G. 257/2023
Il Tribunale di Firenze, 03 Terza sezione, in persona del magistrato onorario dott. Mario Ferreri :
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. ROSA MARCO
Attore - Opponente
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. SCOPETANI NICCOLO'
Convenuto - Opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
formula opposizione al decreto ingiuntivo n.4699/2022 emesso in data 30.11.2022 (notificato in data 1.12.2022) dal Tribunale di Firenze che ingiungeva il pagamento della somma pari ad euro 18.714,61, oltre interessi e spese legali, in favore di e chiede Controparte_1
“In via principale, accertare e dichiarare non dovuto il credito vantato da parte opposta relativo alla somma di cui alla fattura n.
22/20005.0000987 del 08.01.2022 richiesta in pagamento con la domanda monitoria, in quanto infondato in fatto ed in diritto;
Ancora in via principale, per l'effetto, revocare, annullare e/o dichiarare totalmente ovvero parzialmente privo di effetti giuridici il decreto ingiuntivo n. 4699/2022 emesso in data 30.11.2022 dal Tribunale di
Firenze; In via subordinata, accertare e dichiarare che la società opponente è tenuta al pagamento nei confronti della società opposta soltanto del minore importo di € 2.212,61; In ogni caso, condannare la società opposta al pagamento dei compensi legali della procedura, oltre iva, cap e rimborso forfettario come per legge, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”. Assume parte opponente che la fattura azionata con giudizio monitorio (n. 22/20005.0000987 dell'08.01.2022), recante causale “penale mancato rispetto tempi di preavviso” non è dovuta, avendo provveduto alla comunicazione di recesso per subentro di nuovo fornitore a mezzo pec in data 25.11.2020, nel rispetto del termine di 12 mesi di preavviso sanciti nel contratto.
***
La società si costituisce nel presente giudizio Controparte_1
al fine di contestare tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito perché infondato in fatto e in diritto, oltre che non provato. Chiarisce la opposta che il credito vantato trae origine dalle fatture n. 40760 del 8 novembre
2021, relativa ai consumi del mese di ottobre 2021, e n. 987 dell'8 gennaio 2022, avente ad oggetto la maggiore parte del credito qui pag. 2/5 vantato, in relazione alla fornitura di energia elettrica sul POD
IT001E00234635 (sito alimentato in media tensione), intestato alla società attrice.
***
Il Giudice, istruita documentalmente la causa, invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e tratteneva la causa in decisione in data
13 marzo 2025. Preliminarmente va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Segnatamente, il giudice deve valutare l'an e il quantum della pretesa creditoria, entrando nel merito della controversia. La peculiarità dell'istituto fa sì che l'opposta rivesta il ruolo di attore, avendo instaurato il procedimento monitorio, e l'opponente, in quanto destinatario del provvedimento di natura sommaria, assuma la qualifica di convenuto. Tanto impone all'opposta di provare la sussistenza del credito;
di converso, l'opponente ha l'onere di allegare eventuali circostanze impeditive e/o estintiva tali da giustificare la dichiarazione di inesistenza del credito vantato dalla opposta. Nella fattispecie tale prova non è stata raggiunta, pertanto l'opposizione non può trovare accoglimento. Primariamente va chiarito che – diversamente da quanto assunto da parte opponente - la comunicazione di recesso per subentro di nuovo fornitore non deve provenire dal cliente finale, ovverosia dalla società Eco Service Sud
s.rl.l., ma dal nuovo fornitore. È notorio, infatti, che la comunicazione di recesso debba essere fatta dal cliente finale esclusivamente nei casi diversi dal cambio venditore. Se, di converso, il recesso è finalizzato al cambio venditore – come nel caso de quo - la comunicazione di recesso pag. 3/5 è implicita nella richiesta di switching formulata al SII (Sistema
Informativo Integrato) dal venditore entrante. Infatti, l'invio della richiesta di switching al SII coincide con la comunicazione di recesso che il Sistema Integrativo Informatico provvede a notificare al venditore uscente. A ciò consegue che, nel momento in cui il venditore entrante effettua la richiesta di switching al SII, la stessa vale anche come comunicazione di recesso per conto del cliente finale. Ciò rende nulla un'eventuale comunicazione di recesso per cambio venditore ricevuta direttamente dal cliente finale. Nel caso di specie, la comunicazione di recesso per cambio fornitore sarebbe dovuta avvenire da Controparte_2
Ciò ha comportato che l'inserimento della domanda di recesso nel
[...]
Sistema Informativo Integrato, finalizzata alla richiesta di acquisizione del POD della opponente a mezzo del nuovo fornitore, è avvenuto in data 30.11.2021, con decorrenza dal mese di dicembre 2021. In relazione a quanto già esposto in ordine all'effettivo termine di decorrenza del recesso, rileva la fattura emessa da (nuovo CP_2
fornitore) che afferisce ai consumi stimati dal mese di dicembre 2021.
Ad abundantiam, atteso il carattere assorbente della questione attinente il mancato inoltro della comunicazione di recesso per il tramite del nuovo fornitore, va rilevato che a nulla valgono le argomentazione dedotte da parte opponente secondo cui vi è stato un errore materiale nell'indicazione della data di recesso, individuata al 01.04.2021 e non già al 01.12.2021. Tenuto che trattasi di comunicazione da ritenere nulla per le ragioni sopra evidenziate, si osserva che parte opponente – ravveduto l'errore - avrebbe potuto trasmettere una successiva pec alla opposta nella quale rilevava la data ritenuta corretta. Conclusivamente, considerata la violazione di legge cui è incorsa parte opponente nel recedere dal contratto per cambio venditore, l'opposizione deve essere pag. 4/5 integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo confermato. Le spese di lite seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Part 1) RIGETTA l'opposizione formulata da e Parte_1
conferma il decreto ingiuntivo n. 4699/2022 emesso in data 30.11.2022 dal Tribunale di Firenze;
2) CONDANNA al pagamento delle spese legali Parte_1
in favore della parte opposta che liquida nella misura pari ad euro
3500,00 oltre spese generali ed accessori di legge
Firenze, 24.03.2025
Il Giudice
Dott. Mario Ferreri
pag. 5/5