Sentenza 8 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 08/11/2023, n. 2579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2579 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/11/2023
N. 02579/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02674/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2674 del 2017, proposto da Coop Lombardia Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Carù e Micaela Chiesa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ‘fisico’ presso lo studio dell’avvocato Micaela Chiesa in Milano, Via dei Piatti, 11;
contro
Comune di Como, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Antonietta Marciano, Chiara Piatti e Marilisa Ogliaroso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- della determinazione n. 67/2017 reg. settore e n. 2134 reg. generale a firma del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap del Comune di Como, assunta in data 25.10.2017 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 25-26 ottobre 2017, avente ad oggetto “Domanda di trasferimento autorizzazione commerciale attività di media struttura di vendita (MSV) alimentare e non alimentare da via Giussani n. 60 a via Cecilio n. 4 presentata da Coop Lombardia Società Cooperativa a responsabilità limitata – C.F. e P. IVA 00856620158 – con sede in via Famagosta 0075 Milano, - prot. SUPRO 21272/30.05.2017: determinazione conclusione negativa conferenza di servizi e rigetto definitivo della domanda di trasferimento”;
- della determinazione n. 55/2017 reg. settore e n. 1722 reg. generale del Dirigente del Settore Urbanistica, Edilizia Privata, Suap del Comune di Como, assunta in data 01.09.2017 e comunicata a mezzo p.e.c. in data 04.09.2017, avente ad oggetto “Domanda di trasferimento autorizzazione commerciale attività di media struttura di vendita (MSV) alimentare e non alimentare da via Giussani n. 60 a via Cecilio n. 4 presentata da Coop Lombardia Società Cooperativa a responsabilità limitata – C.F. e P. IVA 00856620158 – con sede in via Famagosta 0075 Milano, - prot. SUPRO 21272/30.05.2017: - determinazione chiusura negativa conferenza di servizi – e rigetto della domanda con gli effetti dell'art. 10bis legge 241/1990”;
- unitamente ad ogni altro atto ad essi preordinato, consequenziale e comunque connesso, ed in particolare unitamente alle comunicazioni, note, pareri in essi richiamati ed agli stessi allegati, nei limiti in cui gli questi siano pregiudizievoli per la posizione della ricorrente (con esclusione, pertanto, della nota ARPA class. 6.5, fascicolo 2017.4.52.15).
e per l'annullamento, previa sospensione
ove occorra
- dell'art. 61 delle n.d.a. del vigente Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 13.06.2013 pubblicata sul B.U.R.L. n. 51 del 18.12.2013 e successiva Variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 11.07.2016 pubblicata sul B.U.R.L. n. 42 del 19.10.2016, in parte qua .
Con condanna del Comune di Como al risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Como;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 ottobre 2023 la dott.ssa Katiuscia Papi e trattenuta la causa in decisione sulla base degli scritti, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la società ricorrente impugnava i provvedimenti emarginati in epigrafe chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili. Svolgeva altresì domanda risarcitoria.
Si costituiva in giudizio il Comune di Como, resistendo al ricorso.
La società ricorrente rinunciava all’istanza cautelare e, con proprio atto del 2 agosto 2023, dichiarava di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 18 ottobre 2023 la causa era trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che, attesa la dichiarazione di parte ricorrente, il ricorso debba essere dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a., per sopravvenuto difetto di interesse.
Le spese del giudizio vengono compensate, stante la peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2023, tenutasi con collegamento da remoto in videoconferenza tramite Microsoft Teams ai sensi dell’art. 17 del D.L. 9 giugno 2021, con l'intervento dei magistrati:
Gabriele Nunziata, Presidente
Antonio De Vita, Consigliere
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Gabriele Nunziata |
IL SEGRETARIO