Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 11/03/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 482/2015
RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
-SEZIONE CIVILE ORDINARIA -
nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al numero 482/2015 del Ruolo Generale Affari Contenziosi (R. G. A.
C.) dell'anno 2015 avente ad oggetto: "opposizione a decreto ingiuntivo n. 2019/2014” e promossa
DA
(P.IVA: P.IVA 1 ), in persona Parte 1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Torchia, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Cosenza, alla Via C. Bilotti, n. 35;
-attore opponente-
CONTRO
(C.F. C.F. 1 ), in qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_1
P.IVA 2 ), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Barillari ed individuale (P.IVA:
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Serra San Bruno, Corso Umberto I, n. 99;
-convenuto opposto-
CONCLUSIONI: all'udienza del 12.09.2024, i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 26.03.2015, la Parte 1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio
[...]
Controparte 1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2019/2014 emesso, su ricorso di quest'ultimo, in data 30.01.2015, dal Tribunale di Vibo Valentia e notificato il 18.02.2015, con il quale veniva intimato il pagamento, in favore del predetto Controparte_1 della somma di
€ 13.235,28, quale importo della fattura n. 7 del 28.2.2013 emessa dal Sig. CP_1 vendita di beni di arredamento.
A fondamento dell'opposizione proposta, l'istante rilevava che la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto non fosse dovuta dall' Pt 1 ma dal CP 2 di Serra San Bruno, in qualità di sottoscrittore insieme all'istante degli accordi posti a sostegno dell'obbligazione assunta nei confronti della ditta del Sig. CP 1
Nel dettaglio, l' Pt_1 esponeva:
che con delibera n. 114/2012 della Giunta della Regione Calabria era stato previsto un
Accordo di Programma, denominato "Pitagora Mundus", sottoscritto in data 19.04.2012 dalla
Regione Calabria, dal Comune di Serra San Bruno e da altri enti e uffici;
che, in virtù di detto accordo, in data 7.07.2012 all'odierno opponente era stato affidato il coordinamento di un progetto di coofinanziamento di n. 210 borse di studio. In particolare, nel comprensorio di Serra San Bruno erano stati ospitati n. 50 studenti e n. 2 tutor e in esecuzione degli accordi predetti;
il Comune di Serra San Bruno si sarebbe dovuto far carico delle spese relative al mantenimento degli studenti, ma rimaneva tuttavia inadempiente.
Parte opponente, alla luce di quanto esposto, chiedeva, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. il Controparte_3 e concludeva rassegnando, dunque, le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previa fissazione di un nuova udienza per consentire la chiamata in causa del terzo a norma di legge, dichiarare, per le ragioni di cui in narrativa, l'infondatezza e/o la nullità
e/o l'annullabilità e/o, in ogni caso, l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revocare integralmente e/o porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto, emesso telematicamente dal Tribunale di Vibo Valentia, acclarando e dichiarando che la somma pretesa è dovuta dal debitore dell Pt 1 ovvero dal Controparte_3 nonché accertando e dichiarando quest'ultimo tenuto a manlevare l'opponente da ogni pretesa dell'opposta, ovvero condannandolo, infine, ad eventuali refusioni. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio".
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.09.2015, si costituiva in giudizio l'opposto Controparte_1 nella qualità indicata in epigrafe, rilevando la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'esattezza delle somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 2019/2014 e, in ogni caso, l'infondatezza delle doglianze ex adverso articolate.
Il convenuto opposto concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: "Voglia l'On.
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvedere
Preliminarmente 1) Concedere la provvisoria esecutorietà ex art. 648 c.p.c. del Decreto Ingiuntivo n. 64/2013 - R. G. 64/S-13 per i motivi di cui al n.
5. Nel merito 2) Rigettare tutte le domande avanzate da parte opponente con l'atto di opposizione perché del tutto infondate in fatto e in diritto, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 2019/2014, con ogni pronuncia consequenziale e di legge, per i motivi di cui in narrativa;
3) Condannare parte opponente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori di legge, comprese le spese generali ex art. 14 T. F. da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito".
All'udienza del 2.02.2016, il Tribunale rigettava l'istanza di parte opponente ex art. 106 c.p.c., concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.. All'udienza del 23.06.2016, il Tribunale, rigettate le richieste istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. e ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Dopo una serie di rinvii (dovuti all'assenza del giudice titolare del ruolo e al carico di ruolo), all'udienza del 12.09.2024 i procuratori precisavano le conclusioni come in atti e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata e va rigettata per la ragioni che si espongono.
In via generale va ribadito in questa sede il principio per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si sovrappone al procedimento monitorio, con la conseguenza che il giudice dell'opposizione è investito del potere dovere di pronunciare anche sulle eccezioni e sulla eventuale domanda riconvenzionale e non deve limitarsi - in violazione dell'art. 112
c.p.c - ad accertare solo la nullità del decreto ingiuntivo e della sua notificazione ex art. 644 c.p.c.. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass.
14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629) ed il debitore gli eventuali fatti estintivi del diritto costituiti dall'avvenuto adempimento ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SSUU, 06.04/30.10.2001 n.13533; Cassazione civile SSUU, 7 luglio
1993, n. 7448).
Tanto chiarito, va osservato che il credito azionato in via monitoria trova conferma nella fattura depositata dalla convenuta opposta recante n. 7 del 28.2.2013, avente ad oggetto la fornitura di merci
(arredamento) effettuata in favore dell' Pt 1 opponente. Orbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, emerge con chiarezza la sussistenza del credito da essa vantato ai sensi dell'art. 634 comma II c.p.c.
Giova ribadire che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto,
s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, e nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti. E' altresì noto che "le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio" (conff., idd., Corte di Cassazione 24 luglio 2000, n. 9685, Corte di Cassazione 25 novembre 1988, n. 6343;
Tribunale di Taranto, 9 gennaio 2012, Tribunale di Isernia, 27 dicembre 2001, Tribunale di Cagliari,
16 dicembre 1992, Pret. Palermo, 22 luglio 1991, da ultimo, sentenza del Tribunale Parma,
26/02/2019, n.335). Presupposto comune al citato e consolidato orientamento giurisprudenziale si rinviene nella circostanza che il rapporto, sottostante la fattura azionata, sia in contestazione tra le parti, dovendo essere contestato l'an o il quantum della pretesa creditoria.
Va altresì osserva che l'opponente non ha mai contestato di aver ricevuto la prestazione posta a fondamento della fattura, né l'ammontare del credito azionato, con la conseguenza che sul punto deve ritenersi operante il principio di non contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c.
In tal senso si rammenta che, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: "la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante, con effetti vincolanti per il giudice, il quale deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e deve, perciò, ritenere la circostanza in questione sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo in concreto spiegato espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti" (Cass. civ. n. 14594 del 21 agosto 2012). Il convenuto sostanziale, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda,
i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica (cfr. da ultimo sentenza del Tribunale Salerno sez. II, 27/02/2018, n.560). Da ultimo va osservato che la valutazione in ordine alla ampiezza e portata del principio di non contestazione spetta al giudice di merito, in tal senso si è di recente espressa la Corte di Cass. secondo cui: "Nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata contestazione specifica di circostanze di fatto produce l'effetto della "relevatio ad onere probandi", spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte" (cfr. Corte di Cassazione civile sez. VI, 07/02/2019,
n.3680).
Alla luce degli elementi emersi, deve ritenersi ampiamente provata la ricezione della merce da parte dell'opponente, né quest'ultimo ha dedotto altri elementi, idonei - in ipotesi - a far maturare un diverso convincimento di questo Tribunale.
Invero con l'unico sostanziale motivo di opposizione, l'istante ha sin dalla costituzione in giudizio eccepito la carenza di titolarità del rapporto obbligatorio di cui si discorre per essere intervenuto il contratto di fornitura in esame nell'ambito di una più ampia operazione contrattuale che ha visto coinvolti la Regione Calabria e il Controparte_3 (di cui parte opponente ha richiesto la chiamata in causa, come detto, non autorizzata dal g.i. in precedenza titolare del ruolo).
Ad avviso dell'opponente la prestazione rimasta inadempiuta, troverebbe la sua fonte nella delibera di Giunta della Regione Calabria n. 114, con la quale era stato previsto, in data 20 marzo
2012, un Accordo di Programma, denominato "Pitagora Mundus", diretto a disciplinare l'organizzazione, il supporto ed il finanziamento di programmi integrati di sviluppo locale per la promozione di attività di cooperazione internazionale negli ambiti della formazione presso Scuole-
Università -Istituti Superiori. Tale Accordo di Programma veniva sottoscritto, in data 19 aprile 2012, dalla oltre che dall'odierno istante, dalla Regione Calabria (Assessorato alla Cultura), dall'Ufficio
Scolastico Regionale della Regione Calabria, dalle Province di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria,
Crotone e Vibo Valentia, nonché dai Comuni di Decollatura, Pt 2, Isola di Capo Rizzuto, Serra San
Bruno, Palmi, dall P Ра Parte_3 e Pt 4 e, infine, "G. Ferraris" di Palmi, IISS "Polo di Cutri"
di Cutri, IIS "L. Costanzo" di Decollatura e l'ISS "L. Einaudi" di Serra San Bruno. Pt 1In virtù di detto accordo, all veniva affidato il coordinamento di un progetto di coofinanziamento di n. 210 Borse di studio, atte a garantire e favorire la cooperazione e lo sviluppo fra l'Egitto e l'Italia ed erano attivati alcuni percorsi formativi tra Italia ed Egitto, poi sfociati nell'accordo siglato il 7.7.2012 tra la Regione Calabria, la Controparte 4 e l'odierno istante.
Controparte_3Alla luce degli accordi citati, pertanto, ad avviso dell'istante il doveva ritenersi obbligato al pagamento della prestazione sottesa al presente decreto ingiuntivo.
Tale argomentazione non persuade, oltre ad essere rimasta priva di adeguato riscontro probatorio.
In via generale va osservato che, secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata.
In particolare, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento. Ed al riguardo, la giurisprudenza (Cass. n. 22580 del 2014
e n.4214 del 2012) ha già affermato il condivisibile principio secondo cui: “in tema di responsabilità da ritardo del committente (nella specie: il CP_2 nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo delle opere eseguite nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, in favore dell'appaltatore, causato dal ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione) non può essere esclusa la responsabilità del debitore per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo- finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di una convenzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento. Ovvero, mediante la stipula di un patto con l'Impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione, e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice, patto che questa Corte ha ritenuto legittimo (cfr. Cass. n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; 3648 del 2009), quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì fissa un diverso dies a quo per il loro decorso."
Deve poi evidenziarsi che la prospettazione offerta da parte opponente non ha trovato alcun riscontro documentale. Ed infatti, dall'analisi delle condizioni contrattuali dell'Accordo di programma del 20.3.2012, l'ente finanziatore è individuato nella Regione Calabria, né il [...]
Controparte 3 risulta parte contrattuale dell'ulteriore accordo, sottoscritto in data 7.7.2012, in forza del quale sarebbe stata richiesta la prestazione di fornitura di arrendamento alla ditta di CI
SE. Se è vero che l'attore ha depositato alcune delibera del Comune in cui si dà atto dell'impegno contrattuale assunto nei confronti dell'istante, non vi è documentazione in atti che comprovi la fonte di tale obbligazione e la sua riconducibilità alla prestazione oggetto del giudizio.
Com'è noto, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spettava all'attore allegarla e provarla.
Per le ragioni esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Le spese seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018 e successivi aggiornamenti. In particolare, i compensi si ispirano ai valori minimi dello scaglione di riferimento
(da € 5.201,00 ad € 26.000,00), in ragione della natura prettamente documentale della controversia, del tenore della decisione e delle difese effettivamente svolte.
P.Q.M
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA l'opposizione proposta da parte attrice opponente e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo n. 2019/2014 che, per l'effetto, acquista definitiva esecutività;
CONDANNA parte attrice opponente al pagamento delle spese di lite, in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
DISPONE la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore costituito per parte convenuta (Avv. Domenico Barillari) che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Vibo Valentia, 11.03.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd.
"firma digitale" [artt. 1, lettera s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n.
44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.