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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/10/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Daniela Pellingra Consigliere dr. Angelo Piraino Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Bruno Fiorito (PEC
[...]
, dell'avv. Emanuele NI Email_1
(PEC e dell'avv. Email_2
CO NI (PEC
[...]
Email_3
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_4
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Roberto Nasca (PEC Email_5
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3438/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 04-13/07/2018
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la società appellante:
«riformare la sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. VA Civile, n. 3438/2018, pubbl. il 13/7/2018, non notificata, resa inter partes nel giudi- zio iscritto al n. 9267/2015 R.G., e quindi accogliere integralmente le do- mande avanzate dalla nel suddetto giudizio, che di se- Parte_2 guito si reiterano: In via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della , in Controparte_1 persona del Presidente p.t., e dell'lrfis, in persona del legale rappresentan- te p.t., di revocare il contributo concesso alla Società con D.D.R.S. n. 1167 del 17/5/2010 e per l'effetto
- dichiarare l'invalidità/nullità/inefficacia della delibera regionale e della relativa nota Irfis che dispongono la revoca del contributo;
- accertare e dichiarare dunque la pienezza del diritto di di be- Parte_1 neficiare del suddetto contributo. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento della doman- CP da principale, accertare la violazione da parte dell' ,
[...]
del principio di buona fede e di correttezza nel- Controparte_2 le relazioni tra privati, nonché di accertare l'abuso del diritto da parte della stessa convenuta;
- conseguentemente, di condannare l' Controparte_2
al risarcimento del danno per abuso del diritto, da quantifica-
[...] re nel corso del giudizio e comunque in misura non inferiore all'importo degli interessi richiesti per la restituzione del contributo concesso con D.D.R.S. n. 1167 del 17 maggio 2010. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. Con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio.»
Conclusioni per l'assessorato appellato:
«Tanto premesso si chiede il rigetto di tutte le domande di controparte. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle compe- tenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese pre- notate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.»
Conclusioni per l'appellata CP_2
« - rigettare l'appello ex adverso proposto e, conseguentemente, dichiara- re l'infondatezza ed inammissibilità delle domande formulate CP dall'appellante nei confronti dell' perché infondate e, per l'effetto, con-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 fermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese dei due giudizi e salvezza di ogni altro diritto. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 15/6/2015, la società conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo l' Controparte_4
e l'
[...] Controparte_5
(d'ora in poi , chiedendo che venisse accertata l'illegittimità CP_2 della revoca del contributo concessole con D.D.R.S. n. 1167 del 17/5/2010, dichiarata con D.D.G. n. 2326 del 20/10/2014 e, per l'effetto, che venisse dichiarata l'insussistenza del credito restitutorio vantato dalle convenute. In via subordinata, chiedeva la condanna dell' al ri- CP_2 sarcimento dei danni patiti per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
2. L'amministrazione regionale e l' si costituivano in giudizio, CP_2 opponendosi all'accoglimento delle domande.
3. Con sentenza n. 3438/2018, pronunciata in data 04-13/07/2018, il Tri- bunale di Palermo rigettava le domande e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 20/2/2019, la società ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. L' e l' Controparte_4 CP_2 si sono costituiti con le rispettive comparse del 31/12/2019 e del
[...]
12/5/2019, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/4/2024 e con ordinanza del 22/4/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
7. Con il primo motivo di impugnazione, la società contesta la Parte_1 decisione impugnata, laddove ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 29 del D. L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L. 134/2012, che, in vir- tù della crisi economica sopravvenuta, ha soppresso l'obbligo di rispetto degli indicatori occupazionali.
8. Al riguardo, per una compiuta ricostruzione dei fatti essenziali della vi- cenda in esame va premesso che:
- in data 22/02/2005 l'Assessorato Regionale delle Attività Produtti- ve ebbe ad approvare con D.D.G. n. 87/2005 il bando per la con-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 cessione alle imprese delle agevolazioni previste dal POR Sicilia 2000-2006 Mis.
4.01.b.1 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 32/2000,;
- in data 17/05/2010, con D.D.R.S. n. 1167 alla venne Parte_1 concesso in via definitiva un contributo in conto impianti di € 208.482,00 per un programma di investimenti;
- negli anni dal 2008 al 2010, durante la fase di monitoraggio, Pt_1 CP_ ebbe a comunicare all' , quale gestore concessionario del-
[...] le agevolazioni, l'impossibilità oggettiva di rispettare l'indicatore occupazionale a causa della grave crisi economica sopravvenuta;
- in data 10/01/2013 l'Assessorato Regionale ebbe a comunicare alla l'avvio del procedimento per la revoca del contributo Parte_1 concesso.
- In data 28/01/2013, seppur in ritardo, la ebbe a tra- Parte_1 smettere la dichiarazione di monitoraggio per l'anno a regime (2011), evidenziando uno scostamento del 100% sull'indicatore occupazionale (da un obiettivo di 31 unità a una media di 13,42);
- con D.D.G. n. 2326/2014 del 20/10/2014 l'Assessorato appellato dispose la revoca totale del contributo;
CP_ [...
- in data 10/03/2015 l' ebbe a comunicare formalmente alla la revoca, richiedendo, contestualmente, la restituzione CP_6 della somma complessiva di € 261.622,23, comprensiva di capitale e interessi maturati.
9. L'originaria domanda proposta dall'odierna società appellante si basava principalmente sulla illegittimità della revoca del finanziamento, per viola- zione dell'art. 29 del D.L. 83/2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, che ebbe a sopprimere il vincolo degli indi- catori occupazionali per alcuni aiuti di Stato.
10. Tale applicabilità è stata esclusa dalla sentenza impugnata, che ha ri- tenuto la norma non applicabile al caso in esame, innanzitutto sulla scorta del tenore letterale della norma, che limita espressamente il proprio cam- po di applicazione alle agevolazioni erogate ai sensi delle leggi nazionali n. 488/92 e n. 215/92, laddove il contributo usufruito dalla deriva Parte_1 dalla legge regionale n. 32/2000), rilevando che un'estensione dell'applicazione della previsione nazionale costituirebbe un'interpreta- zione analogica vietata dall'art. 14 delle preleggi.
11. Il Tribunale di Palermo, inoltre, ha ritenuta infondata la tesi della so- cietà appellante, secondo cui la normativa regionale si porrebbe in con- trasto con una disciplina nazionale adottata nella specifica materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, rilevando l'in- tervento del legislatore nazionale è stato esplicitamente circoscritto a
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 specifici benefici, e la normativa regionale non ha alterato tale perimetro.
12. Con il motivo di impugnazione in esame, articolato su più profili, la so- cietà appellante afferma:
a) l'applicabilità diretta della disciplina nazionale invocata, in virtù del rinvio dinamico contenuto nell'art. 27 della L.R. n. 32/2000; b) l'applicabilità diretta nel territorio regionale della disciplina statale, in quanto esercizio di una competenza statale esclusiva, trattando- si di normativa in materia di tutela della concorrenza, ex art. 117 Cost.; c) l'applicabilità diretta nel territorio regionale della disciplina statale, che costituirebbe una norma fondamentale di riforma economico- sociale, in quanto diretta a favorire la crescita in un momento di crisi, e come tale è vincolante per la potestà legislativa della Re- gione;
d) la violazione del Diritto UE, giacché il provvedimento di revoca vio- lerebbe il diritto dell'Unione Europea, imponendo obblighi (l'in- cremento occupazionale) ulteriori e più gravosi rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, consistente nel Reg. 70/2001/CE, per la specifica tipologia di aiuti alle piccole e medie imprese.
13. Va dato atto che, rispetto a tali originari motivi di impugnazione, nel corso del presente giudizio di appello è sopravvenuta l'approvazione dell'art. 22 della Legge Regionale n. 25 del 21 novembre 2023, che ha ag- giunto all'art. 27 della L.R. 32/2000 i seguenti commi:
«10-bis. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.29 del de- creto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134. 10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10 bis si applicano anche ai contenziosi in corso afferenti la revoca delle agevolazioni concesse».
14. Tale disciplina ha espressamente esteso, dunque, ai finanziamenti di- sciplinati dall'art. 27 della L.R. n. 32/2000, l'applicabilità dell'art. 29 del D. L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L. 134/2012, che, in virtù della crisi economica sopravvenuta, ha soppresso l'obbligo di rispetto degli indicato- ri occupazionali originariamente previsti come presupposti dei finanzia- menti.
15. Alla luce di tale normativa regionale sopravvenuta, che per l'espressa previsione del novellato comma 10-ter della L. R. n. 32/2000 ha efficacia
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 retroattiva, giacché si applica anche ai contenziosi in corso, deve ritenersi che la revoca della concessione del contributo oggetto di causa, seppur originariamente legittima per le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, sia divenuta illegittima per ius superveniens.
16. La difesa erariale, con la propria comparsa conclusionale ha eccepito l'inefficacia della norma in questione, in quanto la stessa costituirebbe, ai sensi dell'art. 1 lett c) del Reg. (CE) 22-03-1999, n. 659/1999, una modifica di un aiuto di Stato e sarebbe soggetta all'obbligo della preventiva appro- vazione da parte della Commissione UE ai sensi degli art. 107 e 108 del Trattato.
17. Tale obiezione non è condivisibile, dovendosi rilevare che la modifica normativa in questione, essendo intervenuta su aiuti già erogati antece- dentemente non ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari, ma ha semplicemente fatto salva l'erogazione di aiuti già precedentemente ef- fettuata sulla base dei requisiti originariamente previsti, di tal che non può ritenersi integrare un nuovo aiuto.
18. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello deve trovare accoglimento.
19. Dal momento che l'accoglimento dell'appello è interamente dovuto a una disciplina sopravvenuta in corso del presente giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla società nei Parte_1 confronti dell' Controparte_7
e dell'
[...] Controparte_2 con citazione del 20/2/2019 e in integrale riforma della
[...] sentenza n. 3438/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 04-13/07/2018, dichiara l'insussistenza del diritto degli appellati alla restituzione delle somme erogate in virtù del contributo concesso alla società appellata con D.D.R.S. n. 1167 del 17/5/2010;
• dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 7
SENTENZA nella causa iscritta al n. 385 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Bruno Fiorito (PEC
[...]
, dell'avv. Emanuele NI Email_1
(PEC e dell'avv. Email_2
CO NI (PEC
[...]
Email_3
appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso la quale è domiciliato (PEC
Email_4
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_3 patrocinio dell'avv. Roberto Nasca (PEC Email_5
appellati
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 3438/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo, in com- posizione monocratica, in data 04-13/07/2018
OGGETTO: Altre controversie di diritto amministrativo
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 7 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la società appellante:
«riformare la sentenza del Tribunale di Palermo, Sez. VA Civile, n. 3438/2018, pubbl. il 13/7/2018, non notificata, resa inter partes nel giudi- zio iscritto al n. 9267/2015 R.G., e quindi accogliere integralmente le do- mande avanzate dalla nel suddetto giudizio, che di se- Parte_2 guito si reiterano: In via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto della , in Controparte_1 persona del Presidente p.t., e dell'lrfis, in persona del legale rappresentan- te p.t., di revocare il contributo concesso alla Società con D.D.R.S. n. 1167 del 17/5/2010 e per l'effetto
- dichiarare l'invalidità/nullità/inefficacia della delibera regionale e della relativa nota Irfis che dispongono la revoca del contributo;
- accertare e dichiarare dunque la pienezza del diritto di di be- Parte_1 neficiare del suddetto contributo. In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di mancato o parziale accoglimento della doman- CP da principale, accertare la violazione da parte dell' ,
[...]
del principio di buona fede e di correttezza nel- Controparte_2 le relazioni tra privati, nonché di accertare l'abuso del diritto da parte della stessa convenuta;
- conseguentemente, di condannare l' Controparte_2
al risarcimento del danno per abuso del diritto, da quantifica-
[...] re nel corso del giudizio e comunque in misura non inferiore all'importo degli interessi richiesti per la restituzione del contributo concesso con D.D.R.S. n. 1167 del 17 maggio 2010. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari di lite. Con la condanna delle parti convenute al pagamento delle spese del primo e del secondo grado del giudizio.»
Conclusioni per l'assessorato appellato:
«Tanto premesso si chiede il rigetto di tutte le domande di controparte. Si chiede, altresì, la condanna di controparte al pagamento delle compe- tenze e degli onorari di giudizio;
salve beninteso, ed a parte, le spese pre- notate a debito, nell'importo che risulterà dalle annotazioni a campione.»
Conclusioni per l'appellata CP_2
« - rigettare l'appello ex adverso proposto e, conseguentemente, dichiara- re l'infondatezza ed inammissibilità delle domande formulate CP dall'appellante nei confronti dell' perché infondate e, per l'effetto, con-
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 7 fermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese dei due giudizi e salvezza di ogni altro diritto. »
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con citazione del 15/6/2015, la società conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Palermo l' Controparte_4
e l'
[...] Controparte_5
(d'ora in poi , chiedendo che venisse accertata l'illegittimità CP_2 della revoca del contributo concessole con D.D.R.S. n. 1167 del 17/5/2010, dichiarata con D.D.G. n. 2326 del 20/10/2014 e, per l'effetto, che venisse dichiarata l'insussistenza del credito restitutorio vantato dalle convenute. In via subordinata, chiedeva la condanna dell' al ri- CP_2 sarcimento dei danni patiti per la violazione dei doveri di buona fede e correttezza.
2. L'amministrazione regionale e l' si costituivano in giudizio, CP_2 opponendosi all'accoglimento delle domande.
3. Con sentenza n. 3438/2018, pronunciata in data 04-13/07/2018, il Tri- bunale di Palermo rigettava le domande e disponeva la compensazione delle spese processuali.
4. Con citazione del 20/2/2019, la società ha proposto appello Parte_1 avverso la predetta sentenza, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento delle domande originariamente proposte.
5. L' e l' Controparte_4 CP_2 si sono costituiti con le rispettive comparse del 31/12/2019 e del
[...]
12/5/2019, chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
6. Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni con le note depositate in sostituzione dell'udienza del 17/4/2024 e con ordinanza del 22/4/2024 la causa è stata posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica.
7. Con il primo motivo di impugnazione, la società contesta la Parte_1 decisione impugnata, laddove ha ritenuto inapplicabile al caso di specie l'art. 29 del D. L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L. 134/2012, che, in vir- tù della crisi economica sopravvenuta, ha soppresso l'obbligo di rispetto degli indicatori occupazionali.
8. Al riguardo, per una compiuta ricostruzione dei fatti essenziali della vi- cenda in esame va premesso che:
- in data 22/02/2005 l'Assessorato Regionale delle Attività Produtti- ve ebbe ad approvare con D.D.G. n. 87/2005 il bando per la con-
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 7 cessione alle imprese delle agevolazioni previste dal POR Sicilia 2000-2006 Mis.
4.01.b.1 ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 32/2000,;
- in data 17/05/2010, con D.D.R.S. n. 1167 alla venne Parte_1 concesso in via definitiva un contributo in conto impianti di € 208.482,00 per un programma di investimenti;
- negli anni dal 2008 al 2010, durante la fase di monitoraggio, Pt_1 CP_ ebbe a comunicare all' , quale gestore concessionario del-
[...] le agevolazioni, l'impossibilità oggettiva di rispettare l'indicatore occupazionale a causa della grave crisi economica sopravvenuta;
- in data 10/01/2013 l'Assessorato Regionale ebbe a comunicare alla l'avvio del procedimento per la revoca del contributo Parte_1 concesso.
- In data 28/01/2013, seppur in ritardo, la ebbe a tra- Parte_1 smettere la dichiarazione di monitoraggio per l'anno a regime (2011), evidenziando uno scostamento del 100% sull'indicatore occupazionale (da un obiettivo di 31 unità a una media di 13,42);
- con D.D.G. n. 2326/2014 del 20/10/2014 l'Assessorato appellato dispose la revoca totale del contributo;
CP_ [...
- in data 10/03/2015 l' ebbe a comunicare formalmente alla la revoca, richiedendo, contestualmente, la restituzione CP_6 della somma complessiva di € 261.622,23, comprensiva di capitale e interessi maturati.
9. L'originaria domanda proposta dall'odierna società appellante si basava principalmente sulla illegittimità della revoca del finanziamento, per viola- zione dell'art. 29 del D.L. 83/2012 (c.d. "Decreto Sviluppo"), conv. con mod. dalla L. n. 134 del 2012, che ebbe a sopprimere il vincolo degli indi- catori occupazionali per alcuni aiuti di Stato.
10. Tale applicabilità è stata esclusa dalla sentenza impugnata, che ha ri- tenuto la norma non applicabile al caso in esame, innanzitutto sulla scorta del tenore letterale della norma, che limita espressamente il proprio cam- po di applicazione alle agevolazioni erogate ai sensi delle leggi nazionali n. 488/92 e n. 215/92, laddove il contributo usufruito dalla deriva Parte_1 dalla legge regionale n. 32/2000), rilevando che un'estensione dell'applicazione della previsione nazionale costituirebbe un'interpreta- zione analogica vietata dall'art. 14 delle preleggi.
11. Il Tribunale di Palermo, inoltre, ha ritenuta infondata la tesi della so- cietà appellante, secondo cui la normativa regionale si porrebbe in con- trasto con una disciplina nazionale adottata nella specifica materia della tutela della concorrenza, di competenza esclusiva statale, rilevando l'in- tervento del legislatore nazionale è stato esplicitamente circoscritto a
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 7 specifici benefici, e la normativa regionale non ha alterato tale perimetro.
12. Con il motivo di impugnazione in esame, articolato su più profili, la so- cietà appellante afferma:
a) l'applicabilità diretta della disciplina nazionale invocata, in virtù del rinvio dinamico contenuto nell'art. 27 della L.R. n. 32/2000; b) l'applicabilità diretta nel territorio regionale della disciplina statale, in quanto esercizio di una competenza statale esclusiva, trattando- si di normativa in materia di tutela della concorrenza, ex art. 117 Cost.; c) l'applicabilità diretta nel territorio regionale della disciplina statale, che costituirebbe una norma fondamentale di riforma economico- sociale, in quanto diretta a favorire la crescita in un momento di crisi, e come tale è vincolante per la potestà legislativa della Re- gione;
d) la violazione del Diritto UE, giacché il provvedimento di revoca vio- lerebbe il diritto dell'Unione Europea, imponendo obblighi (l'in- cremento occupazionale) ulteriori e più gravosi rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria di riferimento, consistente nel Reg. 70/2001/CE, per la specifica tipologia di aiuti alle piccole e medie imprese.
13. Va dato atto che, rispetto a tali originari motivi di impugnazione, nel corso del presente giudizio di appello è sopravvenuta l'approvazione dell'art. 22 della Legge Regionale n. 25 del 21 novembre 2023, che ha ag- giunto all'art. 27 della L.R. 32/2000 i seguenti commi:
«10-bis. Alle agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art.29 del de- creto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n.134. 10-ter. Le disposizioni di cui al comma 10 bis si applicano anche ai contenziosi in corso afferenti la revoca delle agevolazioni concesse».
14. Tale disciplina ha espressamente esteso, dunque, ai finanziamenti di- sciplinati dall'art. 27 della L.R. n. 32/2000, l'applicabilità dell'art. 29 del D. L. n. 83/2012, conv. con mod. dalla L. 134/2012, che, in virtù della crisi economica sopravvenuta, ha soppresso l'obbligo di rispetto degli indicato- ri occupazionali originariamente previsti come presupposti dei finanzia- menti.
15. Alla luce di tale normativa regionale sopravvenuta, che per l'espressa previsione del novellato comma 10-ter della L. R. n. 32/2000 ha efficacia
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 7 retroattiva, giacché si applica anche ai contenziosi in corso, deve ritenersi che la revoca della concessione del contributo oggetto di causa, seppur originariamente legittima per le considerazioni svolte dal giudice di primo grado, sia divenuta illegittima per ius superveniens.
16. La difesa erariale, con la propria comparsa conclusionale ha eccepito l'inefficacia della norma in questione, in quanto la stessa costituirebbe, ai sensi dell'art. 1 lett c) del Reg. (CE) 22-03-1999, n. 659/1999, una modifica di un aiuto di Stato e sarebbe soggetta all'obbligo della preventiva appro- vazione da parte della Commissione UE ai sensi degli art. 107 e 108 del Trattato.
17. Tale obiezione non è condivisibile, dovendosi rilevare che la modifica normativa in questione, essendo intervenuta su aiuti già erogati antece- dentemente non ha ampliato la platea dei soggetti beneficiari, ma ha semplicemente fatto salva l'erogazione di aiuti già precedentemente ef- fettuata sulla base dei requisiti originariamente previsti, di tal che non può ritenersi integrare un nuovo aiuto.
18. Sulla scorta di tali considerazioni, l'appello deve trovare accoglimento.
19. Dal momento che l'accoglimento dell'appello è interamente dovuto a una disciplina sopravvenuta in corso del presente giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti:
• in accoglimento dell'appello proposto dalla società nei Parte_1 confronti dell' Controparte_7
e dell'
[...] Controparte_2 con citazione del 20/2/2019 e in integrale riforma della
[...] sentenza n. 3438/2018, pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 04-13/07/2018, dichiara l'insussistenza del diritto degli appellati alla restituzione delle somme erogate in virtù del contributo concesso alla società appellata con D.D.R.S. n. 1167 del 17/5/2010;
• dispone l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del presente giudizio Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23/10/2024 Il presente provvedimento viene redatto su docu- mento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 7 dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 quinquies disp. att. c.p.c..
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