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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/03/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3023/2024 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della scadenza delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. fissata per il 6.3.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3023/2024 R.G.A.C.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: C.F._2 Parte_3
), (c.f.: ), C.F._3 Parte_4 C.F._4
(c.f.: ), tutti elettivamente domiciliati in Parte_5 C.F._5
Caivano (NA) alla via A. Diaz 114, presso lo studio dell'Avv. FIORILLO NICOLA
(c.f.: ) dal quale sono rappresentati e difesi C.F._6
RICORRENTI
E
(c.f.: ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: pagamento compensi professionali
Conclusioni: Come da atto introduttivo e note depositate
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato unitamente al decreto di fissazione udienza a mezzo pec in data 04.09.2024 l'Ing. l'Ing. Parte_2 Pt_1
l'Arch , l'Ing. e l'Ing.
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
adivano il Tribunale di Napoli Nord al fine di ottenere il pagamento da parte del dei compensi agli stessi spettanti per lo svolgimento dell'incarico Controparte_1
espletato quali membri della Commissione sismica preposta all'esame delle richieste di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83.
I ricorrenti, premesso di essere stati nominati componenti della Commissione Sismica del Comune di Caivano con Decreto Sindacale n. 22620 del 31.12.2015, lamentavano di non aver mai ricevuto il compenso per l'attività espletata, nonostante i solleciti.
In merito alla quantificazione del compenso precisavano che in conformità a quanto previsto al punto 4 della deliberazione di G.R. n.316 del 28.06.2012 (in attuazione dell'art.4 bis, comma 6 della L.R. 07.01.1983 n.9, così come modificato dall'art.1 comma 237 della L.R. n. 16/2014), la copertura delle spese per il funzionamento della suddetta commissione deve essere assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie versate, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 9/1983, direttamente a favore del dai richiedenti le autorizzazioni sismiche. CP_1
Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri di C.C. n. 2 del
30.01.2020 era stato approvato il “Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico nonché connesse attività di vigilanza per il funzionamento delle Commissioni”, che all'art. 6 prevedeva che le somme spettanti a titolo di compenso alla Commissione sismica siano pari al 65% delle risorse finanziarie introitate e suddivise equamente tra i membri della commissione.
Considerato che le pratiche istruite erano state n. 48 per l'anno 2016 e n. 47 per l'anno
2017 e che il Comune aveva introitato risorse finanziarie per €. 78.900,00, i ricorrenti chiedevano a titolo di compenso l'importo di €. 10.257,00 ciascuno.
Tanto premesso, chiedevano all'adito Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni:
“A) in via principale e nel merito, accertare e dichiarare che la somma maturata nei confronti del (NA) a titolo di compensi professionali da ciascuno Controparte_1 dei ricorrenti per le causali tutte di cui al presente ricorso ammonta ad €.10.257,00
(Euro diecimiladuecenticinquantasette/00) salvo errori di calcolo o omissioni, oltre
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eventuali accessori di legge se dovuti;
B) per l'effetto condannare il CP_1
in persona del Commissario Prefettizio al pagamento della somma di
[...]
€.10.257,00 (Euro diecimiladuecenticinquantasette/00) oltre interessi fino alla data del soddisfo, in favore di ciascuno dei ricorrenti;
C) condannare il convenuto CP_1
al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A., con
[...] attribuzione al sottoscritto difensore anticipatario.”
Benchè ritualmente evocato in giudizio il resistente non si costituiva onde ne CP_1
viene dichiarata la contumacia .
Preliminarmente, ai fini della verifica della procedibilità della domanda va rilevato che i ricorrenti hanno provveduto ad inviare al regolare invito alla Controparte_1
negoziazione assistita, rimasto senza esito.
Nel merito la domanda è fondata e va accolta.
I ricorrenti hanno chiesto il pagamento del compenso spettante per l'espletamento dell'incarico di componenti della Commissione Sismica del Comune di Caivano nominata ai sensi della L.R. n.1 del 27.01.2012 che, a modifica della L.R. Campania n.
9 del 07.01.1983 (recante “Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”), all'art. 4 bis ha previsto il trasferimento ai
Comuni delle attività e delle funzioni espletate dal settore provinciale del Genio Civile di cui agli artt. 2, 4 e 5.
Ai sensi del comma 2 del cit. art.4 bis “l'esame e le istruttorie dei progetti sono espletati da una o più commissioni competenti in materia, formate da tre tecnici in possesso di diploma di laurea in ingegneria o architettura, vecchio ordinamento universitario, con comprovata esperienza in collaudi sismici e da almeno un giovane ingegnere o architetto con massimo cinque anni di iscrizione all'albo. La funzione di presidente di commissione è svolta dal professionista in possesso di requisiti di collaudatore in corso d'opera ai sensi della vigente legge”.
Ai sensi del successivo comma 6 la copertura delle spese per il funzionamento della suddetta commissione è assicurata nell'ambito delle risorse finanziarie versate, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 9/1983, direttamente a favore del dai richiedenti CP_1
le autorizzazioni sismiche.
Il , con Decreto Sindacale n. 22620 del 31.12.2015 (versato in atti), Controparte_1 ha nominato una sola commissione sismica preposta all'esame delle richieste di autorizzazione sismica ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. n. 9/83, costituita dagli odierni ricorrenti.
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Con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 30.01.2020 è stato approvato il “Regolamento Comunale per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico nonché connesse attività di vigilanza per il funzionamento delle Commissioni”, il quale prevede che le norme in esso contenute si estendono a tutte le commissioni nominate dalla data di trasferimento delle competenze al inoltre all'art. 6 stabilisce che le somme CP_1
spettanti a titolo di compenso alla Commissione sismica siano pari al 65% delle risorse finanziarie introitate e suddivise equamente tra i membri della commissione.
I ricorrenti hanno documentalmente provato l'attività espletata dalla CP_2 consistente nell'istruzione di n. 48 pratiche nell'anno 2016 e n. 47 pratiche nell'anno
2017, all'uopo allegando l'elenco dal quale risultano i pagamenti per l'istruttoria e la conservazione delle pratiche di autorizzazione sismica, per complessivi €. 78.900,00.
Sullo specifico onus probandi, invero, appare sufficiente richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte, a Sezioni Unite, sentenza 30 ottobre 2001, n. 13533 che ha chiarito che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie, i ricorrenti hanno correttamente adempiuto al richiamato onere probatorio provando sia il conferimento dell'incarico sia l'attività espletata in esecuzione dello stesso.
Alla diligente allegazione da parte dei ricorrenti dei fatti costitutivi della propria pretesa, nulla ha utilmente eccepito il resistente , rimasto contumace che , pertanto CP_1
nessuna contestazione ha avanzato in relazione all'espletamento delle prestazioni e al quantum richiesto sulla base della normativa richiamata e dell'elenco pratiche allegato.
Per quanto concerne il quantum, infatti, l'art. 6 del citato Regolamento comunale prevede che le somme spettanti alla Commissione sismica a titolo di compenso annuale siano pari al 65% di quelle introitate e suddivise equamente tra i membri della commissione.
In considerazione delle allegazioni documentali, in particolare facendo riferimento all'elenco dei pagamenti incassati dal (depositato in atti), dal quale Controparte_1 si evince che l'Ente ha incassato complessivi €. 78.900,00, le competenze complessive
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spettanti a ciascun membro della commissione sono pari ad €.10.257,00 (come di seguito determinato 65% di €. 78900,00 = €. 51.285,00 : 5 = €. 10.257,00).
Le domande avanzate dai ricorrenti vanno, pertanto accolte..
Il va perciò condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti CP_1 dell'importo di euro 10.257,00 oltre IVA e CP se dovute e interessi dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14 aggiornati, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata
P.Q.M.
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_2 Pt_1
, , E
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
nei confronti del , così provvede:
[...] Controparte_1
- Accoglie le domande dei ricorrenti e per l'effetto condanna il CP_1
, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento nei confronti
[...]
dei ricorrenti dell'importo di euro 10.257,00 ciascuno oltre IVA e CP se dovute e interessi dalla domanda al saldo;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, che liquida in Controparte_1
€. 786,00 per spese e €. 5260,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione all'Avv. Nicola Fiorillo antistatario.
Così deciso in Aversa, 28/03/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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