CA
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/05/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 754/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. PASCA Anna Rita - Presidente
2) Dott. MELE Riccardo - Consigliere
3) Dott. ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 754 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria n. 1, presso lo Studio dell'avv. Santo Palmisano, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
E
(P.IVA ), e per essa – quale mandataria – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra
[...] P.IVA_2
loro, dagli avv.ti Antonio Schiavone e Stefano Menghini, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Massimiliano Silvestri, sito in Via G. Oberdan n. 14, Lecce;
- APPELLATA -
All'udienza del 12/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di
citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 29.10.2021, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir revocare l'opposta ingiunzione di
[...] Controparte_1
pagamento n.1601/21, emessa in data 18.07.2021, avente ad oggetto pagamento retei finanziamento
insoluti.
Parte attrice preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, con
conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
gradatamente, nel merito, contestava il
superamento del tasso soglia nella negoziazione del finanziamento e, comunque, tutta la dinamica
del finanziamento e, quindi, la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto Controparte_1
eccepito ed impugnato dall'opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente alle
spese di lite.
Precisate le conclusioni sulla eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva veniva fissata
l'udienza del 27.02.2023 per la discussione, previa assegnazione dei termini per deposito di note
conclusionali sulla predetta eccezione.”
Cosicché, con sentenza non definitiva n. 551/2023 del 27/2/2023, il Tribunale adito: 1) Rigettava
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta siccome infondata in fatto ed in
diritto. 2) Spese al definitivo 3) Disponeva il proseguo del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, , Parte_1
cui si opponeva e, per essa, quale mandataria, chiedendone il Controparte_1 Controparte_2
rigetto; il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio. All'udienza del 12/3/25, previo deposito delle memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un articolato atto di gravame, l'appellante si duole che il primo giudice abbia rigettato l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva dell'intimante, atteso che con la documentazione depositata da (i soli avvisi pubblicati in G.U.) non veniva comprovata CP_3
né la titolarità del credito in capo alla cedente né il trasferimento del Controparte_4
predetto credito da asseritamente vantato nei confronti del Sig. Controparte_4 Pt_1
in favore della cessionaria .
[...] CP_1
Segnatamente, contesta che - in violazione degli artt. 81 c.p.c., 1260 e 2967 c.c. nonché 58 TUB -
l'attuale appellata abbia idoneamente provato che il credito vantato nei suoi confronti rientrasse effettivamente tra quelli ceduti da Compass S.p.a. a e da quest'ultima ad Controparte_4
ritenendo che l'avviso pubblicato nella G.U. - Parte Seconda n.82 del 13/7/2019 - con CP_1
cui ai sensi dell'art.58 del D.lgs.n.385/93 è stata data comunicazione della cessione in blocco, in favore di , di una serie di crediti - non consentirebbe di addivenire con sufficiente CP_1
certezza alla loro identificazione.
1.b Detta doglianza è priva di fondamento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata
non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a
quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione
in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal
cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
In particolare, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova,
anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 9412
del 05/04/2023).
Nel caso di specie, in data 28 giugno 2019 società per azioni a socio unico Controparte_4
Compass Banca S.p.A., ha ceduto pro soluto ad tutti i crediti per capitale, interessi Controparte_1
(anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (tra i quali “crediti che
traggano origine, alternativamente, da (I) rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di
determinati beni e/o servizi;
(II) rapporti di credito personale; (III) finanziamenti garantiti da
cessione del quinto dello stipendio;
(IV) finanziamenti non garantiti per un importo complessivo in
linea capitale non superiore a euro 250.000,00; (V) aperture di credito;
(VII) carte di credito – tutti
stipulati nel periodo intercorrente tra l'anno 2000 e l'anno 2014 - e di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 82 del 13/07/2019 (cfr. pag. 27
estratto dell'avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale ed il contratto di cessione, versati in atti).
Ebbene deve ritenersi che il credito vantato dall'appellata - derivante dal contratto di finanziamento n.
7789915, sottoscritto in data 08/10/2009 dal con Compass S.p.A. per l'importo di € 15.000,00 Pt_1
(cfr. all. 3 fascicolo primo grado di parte opposta) - rientri tra quelli ceduti, trattandosi di rapporto di credito al consumo maturato nell'arco di tempo indicato.
3. Al rigetto dell'appello conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente gravame, in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/22.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza N.D. n.551/2023 del 27/2/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, così CP_2
provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori:
1) Dott. PASCA Anna Rita - Presidente
2) Dott. MELE Riccardo - Consigliere
3) Dott. ZUPPETTA Virginia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 754 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023;
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lecce, alla Via Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria n. 1, presso lo Studio dell'avv. Santo Palmisano, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE -
E
(P.IVA ), e per essa – quale mandataria – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra
[...] P.IVA_2
loro, dagli avv.ti Antonio Schiavone e Stefano Menghini, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio dell'Avv. Massimiliano Silvestri, sito in Via G. Oberdan n. 14, Lecce;
- APPELLATA -
All'udienza del 12/3/2025, innanzi al C.I., previo deposito delle memorie difensive, da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine concesso, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo: “Con atto di
citazione per opposizione a Decreto Ingiuntivo del 29.10.2021, regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio la per sentir revocare l'opposta ingiunzione di
[...] Controparte_1
pagamento n.1601/21, emessa in data 18.07.2021, avente ad oggetto pagamento retei finanziamento
insoluti.
Parte attrice preliminarmente eccepiva la carenza di legittimazione attiva dell'opposta, con
conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto;
gradatamente, nel merito, contestava il
superamento del tasso soglia nella negoziazione del finanziamento e, comunque, tutta la dinamica
del finanziamento e, quindi, la legittimità del comportamento posto in essere dalla società di credito.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la contestando tutto quanto Controparte_1
eccepito ed impugnato dall'opponente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente alle
spese di lite.
Precisate le conclusioni sulla eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva veniva fissata
l'udienza del 27.02.2023 per la discussione, previa assegnazione dei termini per deposito di note
conclusionali sulla predetta eccezione.”
Cosicché, con sentenza non definitiva n. 551/2023 del 27/2/2023, il Tribunale adito: 1) Rigettava
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società opposta siccome infondata in fatto ed in
diritto. 2) Spese al definitivo 3) Disponeva il proseguo del giudizio.
Avverso la predetta sentenza, proponevano appello, con atto ritualmente notificato, , Parte_1
cui si opponeva e, per essa, quale mandataria, chiedendone il Controparte_1 Controparte_2
rigetto; il tutto con vittoria delle spese del presente giudizio. All'udienza del 12/3/25, previo deposito delle memorie difensive da parte dei procuratori delle parti costituite, nel termine assegnato, la causa veniva introitata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un articolato atto di gravame, l'appellante si duole che il primo giudice abbia rigettato l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva dell'intimante, atteso che con la documentazione depositata da (i soli avvisi pubblicati in G.U.) non veniva comprovata CP_3
né la titolarità del credito in capo alla cedente né il trasferimento del Controparte_4
predetto credito da asseritamente vantato nei confronti del Sig. Controparte_4 Pt_1
in favore della cessionaria .
[...] CP_1
Segnatamente, contesta che - in violazione degli artt. 81 c.p.c., 1260 e 2967 c.c. nonché 58 TUB -
l'attuale appellata abbia idoneamente provato che il credito vantato nei suoi confronti rientrasse effettivamente tra quelli ceduti da Compass S.p.a. a e da quest'ultima ad Controparte_4
ritenendo che l'avviso pubblicato nella G.U. - Parte Seconda n.82 del 13/7/2019 - con CP_1
cui ai sensi dell'art.58 del D.lgs.n.385/93 è stata data comunicazione della cessione in blocco, in favore di , di una serie di crediti - non consentirebbe di addivenire con sufficiente CP_1
certezza alla loro identificazione.
1.b Detta doglianza è priva di fondamento.
Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in caso di cessione di
crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati, qualora sia contestata
non già l'esistenza dell'operazione, ma la sola riconducibilità dello specifico credito controverso a
quelli oggetto di cessione, le indicazioni sulle caratteristiche dei rapporti ceduti di cui all'avviso di
cessione pubblicato sulla G.U. potranno essere prese in considerazione onde verificare la
legittimazione sostanziale della società cessionaria e, in tal caso, tale legittimazione potrà essere
affermata solo se il credito controverso sia riconducibile con certezza a quelli oggetto della cessione
in blocco, in base alle suddette caratteristiche, mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita dal
cessionario in altro modo”. (cfr., ex multis, Cass.n.17944/2023).
In particolare, va tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova,
anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito,
non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società
cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema
probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo. (cfr., da ultimo, Cass. Ordinanza n. 9412
del 05/04/2023).
Nel caso di specie, in data 28 giugno 2019 società per azioni a socio unico Controparte_4
Compass Banca S.p.A., ha ceduto pro soluto ad tutti i crediti per capitale, interessi Controparte_1
(anche di mora), spese e altri accessori elencati nel Contratto di Cessione (tra i quali “crediti che
traggano origine, alternativamente, da (I) rapporti di credito al consumo finalizzati all'acquisto di
determinati beni e/o servizi;
(II) rapporti di credito personale; (III) finanziamenti garantiti da
cessione del quinto dello stipendio;
(IV) finanziamenti non garantiti per un importo complessivo in
linea capitale non superiore a euro 250.000,00; (V) aperture di credito;
(VII) carte di credito – tutti
stipulati nel periodo intercorrente tra l'anno 2000 e l'anno 2014 - e di tale cessione è stato dato avviso mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 82 del 13/07/2019 (cfr. pag. 27
estratto dell'avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale ed il contratto di cessione, versati in atti).
Ebbene deve ritenersi che il credito vantato dall'appellata - derivante dal contratto di finanziamento n.
7789915, sottoscritto in data 08/10/2009 dal con Compass S.p.A. per l'importo di € 15.000,00 Pt_1
(cfr. all. 3 fascicolo primo grado di parte opposta) - rientri tra quelli ceduti, trattandosi di rapporto di credito al consumo maturato nell'arco di tempo indicato.
3. Al rigetto dell'appello conseguono la conferma dell'impugnata sentenza e la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del presente gravame, in favore dell'appellata, liquidate come in dispositivo, in virtù dei criteri di cui al D.M. n.147/22.
Nel presente procedimento trova applicazione, ratione temporis, la disposizione di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002 (“Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”), introdotta dall'art. 1, co. 17, lg. 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), trattandosi di procedimento iniziato, con la notifica dell'atto di impugnazione, dopo il 31.1.2013 (cfr. art. 1, co. 18, e 561 l. 228/2013), sicché, come previsto dalla norma citata, dovrà
darsi atto, in dispositivo, della sussistenza dei presupposti per la sua applicazione con riferimento all'integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M
La Corte d'Appello di Lecce, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di e, per essa, quale mandataria, Parte_1 Controparte_1 [...]
avverso la sentenza N.D. n.551/2023 del 27/2/2023, emessa dal Tribunale di Lecce, così CP_2
provvede:
a) rigetta l'appello con conseguente conferma dell'impugnata sentenza;
b) condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente gravame che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15%;
c) dà atto che l'appello è stato integralmente respinto e che sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, T.U. n.115/2002, introdotto dall'art. 1, co. 17, L. 24.12.2012 n.
228 (legge di stabilità 2013).
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione in data 24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr.ssa Virginia Zuppetta dr.ssa Anna Rita Pasca